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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/03/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cinque, Parte_1 ricorrente;
e , in persona del rappresentante legale in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso dal funzionario designato ex art. 417 bis c.p.c., avv. Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: retribuzione Fatto e diritto Con atto depositato in data 31.1.2024, il docente di cui in epigrafe, in ruolo dall'1.9.2015, sulla premessa di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza CP_2 di una serie di contratti a termine a partire dall'anno scolastico 2001/2002, senza percepire, durante il periodo di precariato, alcuna progressione stipendiale legata all'anzianità di servizio maturata e dolendosi dell'attribuzione al momento dell'assunzione in ruolo di un anzianità di servizio inferiore a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti, deducendo la contrarietà alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 28 giugno 1999/70/CE dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/94, nonché dell'art. 526 D. Lgs. n. 297/94 (secondo cui “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente docente di ruolo”), ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
1 - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata effettivamente con i contratti a tempo determinato come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale e stipendiale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
2 - condannare l'Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati (cd. scatti) per effetto della corretta anzianità di servizio riconosciuta e dovuti in virtù della piena equiparazione, anche sotto il profilo del CCNL applicabile ratione temporis, tra il servizio d'insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato ed il servizio d'insegnamento prestato con i contratti a tempo determinato in ciascun anno;
3 - condannare, conseguentemente, l'Amministrazione resistente al pagamento dell'importo di Euro 7.735,65 lordi ovvero al pagamento di quel diverso importo ritenuto di giustizia, anche tramite ammissione di apposita ctu contabile che si invoca. Sempre da maggiorarsi di accessori di legge dalla maturazione al soddisfo.
1 L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Nella presente controversia, la parte ricorrente segnatamente rivendica il “corretto riconoscimento della progressione stipendiale (cd. scatti) al pari dei docenti a tempo indeterminato durante il periodo di precariato durato quattordici anni e sino alla conferma in ruolo avvenuta il 1.9.2016 e diritto ai connessi incrementi stipendiali maturati, nei limiti della prescrizione di legge”, facendo in particolare leva sulla illegittimità delle previsioni, in forza delle quali al “personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio (che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità), giacché contrarie al principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, CEEP e UNICE - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE) ed in violazione dell'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile”. Con riferimento alla precitata clausola 4, occorre rammentare come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea abbia, in termini del tutto condivisibili, chiarito che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro A.; 8.9.2011, causa C- 177/10 R. Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro A., cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di
2 trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Dunque, la reale necessità, per come descritta dalla giurisprudenza comunitaria dappresso citata, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, né tali peculiarità del rapporto di impiego si pongono in correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata (cfr. in questi esatti termini: Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, cit. punto 43). Ebbene, sul punto va osservato che lo scatto di anzianità ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggior professionalità e competenza del lavoratore;
tiene conto, in sostanza, della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun docente consegue in forza del protratto svolgimento della propria prestazione. Nella fattispecie in esame - sulla scorta di quanto in termini condivisibili affermato da Cass. n. 22558/16, cui questo giudice ritiene di uniformarsi - la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato. Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che il ricorrente abbia nel tempo acquisito un'esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato;
sicché l'attribuzione di un differente trattamento economico-giuridico, in relazione alla sola circostanza della previsione di un termine di durata dei rapporti di lavoro in questione, non potrebbe che dare luogo ad una evidente discriminazione (vds. altresì, Cass. n. 22558/16, secondo cui
“la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”) con il corollario che allo stesso ricorrente compete il riconoscimento della anzianità di servizio maturata in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
Tanto premesso, le correlate pretese retributive che vengono in rilievo (come meglio specificate dalla parte ricorrente nella tabella di cui a pagina 7 dell'atto introduttivo), sono specificatamente riferite all'arco temporale 1.1.2014-31.8.2016.
3 Avendo il Ministro convenuto tempestivamente e validamente eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi azionati, giova puntualizzare, quanto alla decorrenza del relativo termine in costanza del rapporto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, che “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 28.12.2023, n. 36197). Ciò posto, affinché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, mente l'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava, poi, su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione (cfr. Cassazione civile sez. III, 26.2.2021, n. 5413). Nella vicenda in esame, la parte ricorrente, al fine di contrastare l'estinzione del credito correlata allo spirare del termine di prescrizione, specificatamente fa leva, quale atto assertivamente avente efficacia interruttiva, sulla missiva datata 26.11.2018, recapitata al convenuto. CP_1
Tanto premesso, occorre, tuttavia, rilevare, in senso sfavorevole alla tesi attorea, come la missiva che viene in rilievo (con cui il aveva chiesto al “di voler Pt_1 CP_2 accertare il diritto del sottoscritto a vedersi riconosciuto immediatamente e per intero il servizio svolto a tempo determinato ai fini della carriera e a volere rettificare il decreto di ricostruzione di carriera già emanato proprio alla luce di quanto richiesto”) non veicoli alcuna richiesta di pagamento di differenze retributive correlate agli incrementi stipendiali maturati in relazione al servizio svolto a tempo determinato, né, più in generale veicoli alcuna rivendicazione economica, limitandosi significativamente a preannunciare il ricorso alle “vie legali ai fini di vedersi riconosciuto il diritto al riconoscimento immediato e per intero del servizio svolto a tempo determinato ai fini della carriera”. Dovendosi, in ragione di quanto dappresso specificato, rilevare come la parte ricorrente non abbia fornito prova di aver validamente interrotto il termine di prescrizione che viene in rilievo nel quinquennio decorrente dal 31.8.2016, sono correlativamente da ritenere prescritti i crediti relativi a prestazioni lavorative rese prima da tale ultima data, con il corollario che la pretesa creditoria di cui ai collegati punti n. 2 e n. 3 delle conclusioni del ricorso non può che risultare priva di sbocco.
Come già anticipato in premessa, la parte ricorrente ha, al contempo, chiesto (vds. punto 1 delle conclusioni) l'accertamento del diritto al riconoscimento in misura integrale del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta antecedentemente alla sua immissione in ruolo (ovvero il “riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata effettivamente con i contratti a tempo determinato come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale e stipendiale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica”).
4 In relazione a tale profilo della controversia, facendo leva sui principi evincibili dalle succitate pronunce della CGUE e muovendo dal presupposto che la comparabilità non può essere pretermessa sulla base della temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” (cfr. Corte di Giustizia ha rimarcato, punto 34 della sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti che acquisiscono punteggi crescenti in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche, Cass. Sez. Lavoro, n. 31149/19, ha, in termini convincenti, evidenziato che
“è, pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”. Detta ultima pronuncia, ha, quindi, puntualizzato che: la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta. Corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto;
perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, … deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole (di cui all'art. 489 D. Lgs, n, 297/94), che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è
5 giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali (la medesima) Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 12 RG 2220/2017 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. Tanto premesso, per verificare la sussistenza della discriminazione paventata in ricorso, occorre, pertanto, procedere alla comparazione del trattamento derivante dalla valutazione del pre-ruolo operata dal convenuto con quello che sarebbe CP_1 spettato ad un docente ab origine a tempo indeterminato, con la duplice puntualizzazione che, in relazione a detto ultimo caso, non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto di lavoro e l'altro e che non potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489. Quanto alla verifica comparativa che viene in rilievo, dalla disamina dei singoli servizi in pre ruolo risultanti dallo stato matricolare del , significativamente vi è Pt_1 modo di evincere come la quasi totalità degli stessi si sia protratta fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico, con il corollario che l'anzianità di servizio del , calcolata con il riconoscimento integrale del servizio in pre-ruolo, Pt_1 non può che risultare in concreto maggiore (e più favorevole) rispetto a quella riconosciuta dal convenuto in base ai criteri del D. Lgs. n. 297/94, ovvero in CP_1 rapporto al combinato disposto di cui agli art. 485, co. 1, (“al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al
6 momento del riconoscimento medesimo”) e 489, co. 1 (“ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”, norma che, ai sensi dell'art. 11, co. 14, L.n. 124/99, “è da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). In ragione di quanto dappresso evidenziato, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea, essendo la clausola n. 4 di cui si discute suscettibile di diretta applicazione (cfr. Cass. 7 novembre 2016 n. 22558) e di estensione ai lavoratori a tempo determinato nel frattempo assunti a tempo indeterminato (cfr. Cgue 18 ottobre 2012 C-302/11). In conseguenza di ciò, è, dunque, da affermare il diritto della parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, di tutti i periodi di servizio effettivo prestato anteriormente all'immissione in ruolo con contratti a tempo determinato alle dipendenze del CP_1 convenuto, escludendo gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, ed escludendo altresì, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, come rivendicato al punto n. 1 delle conclusioni del ricorso. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31.1.2024 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per
[...]
l'effetto, dichiara il diritto di detto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione Pt_1 della carriera, di tutti i periodi di servizio effettivo prestato anteriormente all'immissione in ruolo con contratti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto, CP_1 escludendo gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, ed escludendo altresì, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi;
rigetta la parte residua della domanda;
compensa le spese di lite. Lecce, 29 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
7
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cinque, Parte_1 ricorrente;
e , in persona del rappresentante legale in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso dal funzionario designato ex art. 417 bis c.p.c., avv. Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: retribuzione Fatto e diritto Con atto depositato in data 31.1.2024, il docente di cui in epigrafe, in ruolo dall'1.9.2015, sulla premessa di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza CP_2 di una serie di contratti a termine a partire dall'anno scolastico 2001/2002, senza percepire, durante il periodo di precariato, alcuna progressione stipendiale legata all'anzianità di servizio maturata e dolendosi dell'attribuzione al momento dell'assunzione in ruolo di un anzianità di servizio inferiore a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti, deducendo la contrarietà alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 28 giugno 1999/70/CE dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/94, nonché dell'art. 526 D. Lgs. n. 297/94 (secondo cui “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente docente di ruolo”), ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
1 - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata effettivamente con i contratti a tempo determinato come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale e stipendiale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
2 - condannare l'Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati (cd. scatti) per effetto della corretta anzianità di servizio riconosciuta e dovuti in virtù della piena equiparazione, anche sotto il profilo del CCNL applicabile ratione temporis, tra il servizio d'insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato ed il servizio d'insegnamento prestato con i contratti a tempo determinato in ciascun anno;
3 - condannare, conseguentemente, l'Amministrazione resistente al pagamento dell'importo di Euro 7.735,65 lordi ovvero al pagamento di quel diverso importo ritenuto di giustizia, anche tramite ammissione di apposita ctu contabile che si invoca. Sempre da maggiorarsi di accessori di legge dalla maturazione al soddisfo.
1 L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Nella presente controversia, la parte ricorrente segnatamente rivendica il “corretto riconoscimento della progressione stipendiale (cd. scatti) al pari dei docenti a tempo indeterminato durante il periodo di precariato durato quattordici anni e sino alla conferma in ruolo avvenuta il 1.9.2016 e diritto ai connessi incrementi stipendiali maturati, nei limiti della prescrizione di legge”, facendo in particolare leva sulla illegittimità delle previsioni, in forza delle quali al “personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio (che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità), giacché contrarie al principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, CEEP e UNICE - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE) ed in violazione dell'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile”. Con riferimento alla precitata clausola 4, occorre rammentare come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea abbia, in termini del tutto condivisibili, chiarito che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro A.; 8.9.2011, causa C- 177/10 R. Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro A., cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di
2 trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Dunque, la reale necessità, per come descritta dalla giurisprudenza comunitaria dappresso citata, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, né tali peculiarità del rapporto di impiego si pongono in correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata (cfr. in questi esatti termini: Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, cit. punto 43). Ebbene, sul punto va osservato che lo scatto di anzianità ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggior professionalità e competenza del lavoratore;
tiene conto, in sostanza, della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun docente consegue in forza del protratto svolgimento della propria prestazione. Nella fattispecie in esame - sulla scorta di quanto in termini condivisibili affermato da Cass. n. 22558/16, cui questo giudice ritiene di uniformarsi - la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato. Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che il ricorrente abbia nel tempo acquisito un'esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato;
sicché l'attribuzione di un differente trattamento economico-giuridico, in relazione alla sola circostanza della previsione di un termine di durata dei rapporti di lavoro in questione, non potrebbe che dare luogo ad una evidente discriminazione (vds. altresì, Cass. n. 22558/16, secondo cui
“la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”) con il corollario che allo stesso ricorrente compete il riconoscimento della anzianità di servizio maturata in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
Tanto premesso, le correlate pretese retributive che vengono in rilievo (come meglio specificate dalla parte ricorrente nella tabella di cui a pagina 7 dell'atto introduttivo), sono specificatamente riferite all'arco temporale 1.1.2014-31.8.2016.
3 Avendo il Ministro convenuto tempestivamente e validamente eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi azionati, giova puntualizzare, quanto alla decorrenza del relativo termine in costanza del rapporto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, che “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 28.12.2023, n. 36197). Ciò posto, affinché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, mente l'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava, poi, su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione (cfr. Cassazione civile sez. III, 26.2.2021, n. 5413). Nella vicenda in esame, la parte ricorrente, al fine di contrastare l'estinzione del credito correlata allo spirare del termine di prescrizione, specificatamente fa leva, quale atto assertivamente avente efficacia interruttiva, sulla missiva datata 26.11.2018, recapitata al convenuto. CP_1
Tanto premesso, occorre, tuttavia, rilevare, in senso sfavorevole alla tesi attorea, come la missiva che viene in rilievo (con cui il aveva chiesto al “di voler Pt_1 CP_2 accertare il diritto del sottoscritto a vedersi riconosciuto immediatamente e per intero il servizio svolto a tempo determinato ai fini della carriera e a volere rettificare il decreto di ricostruzione di carriera già emanato proprio alla luce di quanto richiesto”) non veicoli alcuna richiesta di pagamento di differenze retributive correlate agli incrementi stipendiali maturati in relazione al servizio svolto a tempo determinato, né, più in generale veicoli alcuna rivendicazione economica, limitandosi significativamente a preannunciare il ricorso alle “vie legali ai fini di vedersi riconosciuto il diritto al riconoscimento immediato e per intero del servizio svolto a tempo determinato ai fini della carriera”. Dovendosi, in ragione di quanto dappresso specificato, rilevare come la parte ricorrente non abbia fornito prova di aver validamente interrotto il termine di prescrizione che viene in rilievo nel quinquennio decorrente dal 31.8.2016, sono correlativamente da ritenere prescritti i crediti relativi a prestazioni lavorative rese prima da tale ultima data, con il corollario che la pretesa creditoria di cui ai collegati punti n. 2 e n. 3 delle conclusioni del ricorso non può che risultare priva di sbocco.
Come già anticipato in premessa, la parte ricorrente ha, al contempo, chiesto (vds. punto 1 delle conclusioni) l'accertamento del diritto al riconoscimento in misura integrale del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta antecedentemente alla sua immissione in ruolo (ovvero il “riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata effettivamente con i contratti a tempo determinato come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale e stipendiale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica”).
4 In relazione a tale profilo della controversia, facendo leva sui principi evincibili dalle succitate pronunce della CGUE e muovendo dal presupposto che la comparabilità non può essere pretermessa sulla base della temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” (cfr. Corte di Giustizia ha rimarcato, punto 34 della sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti che acquisiscono punteggi crescenti in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche, Cass. Sez. Lavoro, n. 31149/19, ha, in termini convincenti, evidenziato che
“è, pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”. Detta ultima pronuncia, ha, quindi, puntualizzato che: la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta. Corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto;
perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, … deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole (di cui all'art. 489 D. Lgs, n, 297/94), che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è
5 giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali (la medesima) Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 12 RG 2220/2017 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. Tanto premesso, per verificare la sussistenza della discriminazione paventata in ricorso, occorre, pertanto, procedere alla comparazione del trattamento derivante dalla valutazione del pre-ruolo operata dal convenuto con quello che sarebbe CP_1 spettato ad un docente ab origine a tempo indeterminato, con la duplice puntualizzazione che, in relazione a detto ultimo caso, non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto di lavoro e l'altro e che non potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489. Quanto alla verifica comparativa che viene in rilievo, dalla disamina dei singoli servizi in pre ruolo risultanti dallo stato matricolare del , significativamente vi è Pt_1 modo di evincere come la quasi totalità degli stessi si sia protratta fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico, con il corollario che l'anzianità di servizio del , calcolata con il riconoscimento integrale del servizio in pre-ruolo, Pt_1 non può che risultare in concreto maggiore (e più favorevole) rispetto a quella riconosciuta dal convenuto in base ai criteri del D. Lgs. n. 297/94, ovvero in CP_1 rapporto al combinato disposto di cui agli art. 485, co. 1, (“al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al
6 momento del riconoscimento medesimo”) e 489, co. 1 (“ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”, norma che, ai sensi dell'art. 11, co. 14, L.n. 124/99, “è da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). In ragione di quanto dappresso evidenziato, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea, essendo la clausola n. 4 di cui si discute suscettibile di diretta applicazione (cfr. Cass. 7 novembre 2016 n. 22558) e di estensione ai lavoratori a tempo determinato nel frattempo assunti a tempo indeterminato (cfr. Cgue 18 ottobre 2012 C-302/11). In conseguenza di ciò, è, dunque, da affermare il diritto della parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, di tutti i periodi di servizio effettivo prestato anteriormente all'immissione in ruolo con contratti a tempo determinato alle dipendenze del CP_1 convenuto, escludendo gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, ed escludendo altresì, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, come rivendicato al punto n. 1 delle conclusioni del ricorso. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31.1.2024 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per
[...]
l'effetto, dichiara il diritto di detto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione Pt_1 della carriera, di tutti i periodi di servizio effettivo prestato anteriormente all'immissione in ruolo con contratti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto, CP_1 escludendo gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, ed escludendo altresì, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi;
rigetta la parte residua della domanda;
compensa le spese di lite. Lecce, 29 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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