Ordinanza collegiale 16 dicembre 2024
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 28/05/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04091/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01727/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1727 del 2024, proposto da
Global Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Balzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Orta di Atella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Severino Berardi, Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Soc. Coop. New Food A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
- del silenzio - rigetto formatosi in data 09 marzo 2024 sull''istanza di revisione certificazione di agibilità immobile sito in Orta di Atella (CE) alla Via Learco Guerra snc, località San Pietro ex Via Astragata censito in catasto al foglio 6, particella n. 5072 sub. 8, nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti e per la declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell''istanza proposta a mezzo p.e.c. in data 08 febbraio 2024, con conseguente ordine all''Ente convenuto/resistente di esibizione della documentazione richiesta. Oltre risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Orta di Atella, dell’Asl Caserta e di Soc. Coop. New Food a r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha contestato l’inerzia serbata dalla ASL Caserta sulla propria istanza volta a sollecitare il potere dell’Amministrazione di revoca del parere favorevole all’agibilità del centro cottura di proprietà soc.coop.New Food, odierna controinteressata, perché tale centro sarebbe sprovvisto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per poter operare;
Rilevato che si sono costituite in giudizio la ASL Caserta, il Comune di Orta di Atella e la controinteressata;
Rilevato che con ordinanza 16 dicembre 2024, n. 7133 questa Sezione ha ravvisato una possibile causa di irricevibilità per tardivo deposito del ricorso, dovendosi applicare la dimidiazione dei termini di cui all’art. 87 c.p.a.;
Rilevato che nel termine assegnato con la predetta ordinanza hanno proposto difese le sole parti resistenti;
Rilevato che alla camera di consiglio del 20 marzo 2025 la causa è stata introitata in decisione;
Rilevato che con l’istanza di revoca dell’agibilità oggetto dell’odierno giudizio, parte ricorrente ha sollecitato i poteri di intervento dell’Amministrazione sulla SCIA della società controinteressata posta a fondamento della contestata agibilità;
Rilevato che ai sensi dell’art. 19, co. 6 ter, della l. n. 241/1990 “ la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ”;
Rilevato che il rito del silenzio ricade nell’ambito della previsione di cui all’art. 87, co. 2 lett. b), del c.p.a. e che il medesimo articolo al comma 3 prevede che i termini processuali relativi ai riti contemplati dal comma 2 (e quindi anche quello del silenzio) siano dimezzati con la sola eccezione del termine per la notifica del ricorso, dei motivi aggiunti e del ricorso incidentale mentre è incluso il termine per il deposito (cfr. ex multis e da ultimo TAR Lazio n. 10152/2025);
Rilevato quindi che il deposito dell’odierno ricorso è avvenuto dopo il quindicesimo giorno dalla notifica e che quindi esso è da ritenersi tardivo ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. a) del c.p.a.
Rilevato che la particolare natura della controversia e l’esito in rito del giudizio giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività del deposito del ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO