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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 18.02.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 3502/24 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alfio Mario Parte_1
Gambino giusta procura in atti;
CONTRO
l' , con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t. presso l'avv. Livia Gaezza che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313 del 22.03.2024, a rogito del Notaio Per_1 iscritto al Collegio dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia Per_2
CP_ Con ricorso depositato il 4.4.2024 ha convenuto l' avanti a questo Parte_1
Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in opposizione avverso l'intimazione di pagamento 293 2024 9015650942 000, notificata in data 19/03/2024, nei soli limiti di quanto richiesto con la cartella di pagamento ivi contenuta n. 293 2009 0002592310000, avente ad CP_ oggetto la richiesta di pagamento di somme iscritte a ruolo dall' Sede di Catania a titolo di contributi dovuti alla Gestione previdenziale commercianti.
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento per la presunta prescrizione del diritto dell' ; concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti CP_1 opposti, annullarsi gli stessi.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che si costituiva, anche nella qualità, per ivi rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui chiedeva il rigetto. Con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con provvedimento del Giudice Amoroso la causa rinviata per la decisione è stata delegata a questo Giudice con trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi della superiore normativa indi, la causa decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Va preliminarmente esaminata l'inammissibilitá dell'opposizione ex art. 24 comma 5, Decreto
Legislativo n. 46/99.
Relativamente all'opposizione nel merito della pretesa contributiva (qual è nella specie l'eccezione di prescrizione del credito), deve preliminarmente essere dichiarata, in accoglimento dell'eccezione in tal senso svolta dalle parti resistenti, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dal
D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007
Cassazione n. 3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99
e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Va tuttavia esaminata l'eccezione di la prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Pag. 2 di 3 Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Nel caso in esame dalla notifica della cartella di pagamento n. 293 2009 0002592310000 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata notificata dall' in data Controparte_2 CP_ 26.02.2009 per come risulta dagli estratti ruolo prodotti dall' e non contestata da parte opponente (così come rilevato in seno al ricorso introduttivo) il primo atto successivo è
l'intimazione di pagamento impugnata e notificata in data 19.03.2024 quando gia il termine prescrizionale quinquennale era abbondantemente decorso e la pretesa creditoria pertanto ampiamente prescritta, anche in applicazione della sospensione della prescrizione per emergenza COVID della normativa emergenziale invocata da controparte pari a 542 gg.
CP_ Condanna per il principio della soccombenza l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario nella misura indicata in parte dispositiva di sentenza.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Accoglie l'opposizione e per l' effetto dichiara non dovuti i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 293 2009 0002592310000 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata che non dovranno essere portati in esecuzione.
CP_ Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese processuali in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario nella misura di euro 1.863,5 oltre alle spese generali IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso all'udienza del 21.03.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 18.02.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 3502/24 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alfio Mario Parte_1
Gambino giusta procura in atti;
CONTRO
l' , con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t. presso l'avv. Livia Gaezza che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313 del 22.03.2024, a rogito del Notaio Per_1 iscritto al Collegio dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia Per_2
CP_ Con ricorso depositato il 4.4.2024 ha convenuto l' avanti a questo Parte_1
Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in opposizione avverso l'intimazione di pagamento 293 2024 9015650942 000, notificata in data 19/03/2024, nei soli limiti di quanto richiesto con la cartella di pagamento ivi contenuta n. 293 2009 0002592310000, avente ad CP_ oggetto la richiesta di pagamento di somme iscritte a ruolo dall' Sede di Catania a titolo di contributi dovuti alla Gestione previdenziale commercianti.
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento per la presunta prescrizione del diritto dell' ; concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti CP_1 opposti, annullarsi gli stessi.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che si costituiva, anche nella qualità, per ivi rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui chiedeva il rigetto. Con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con provvedimento del Giudice Amoroso la causa rinviata per la decisione è stata delegata a questo Giudice con trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi della superiore normativa indi, la causa decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Va preliminarmente esaminata l'inammissibilitá dell'opposizione ex art. 24 comma 5, Decreto
Legislativo n. 46/99.
Relativamente all'opposizione nel merito della pretesa contributiva (qual è nella specie l'eccezione di prescrizione del credito), deve preliminarmente essere dichiarata, in accoglimento dell'eccezione in tal senso svolta dalle parti resistenti, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dal
D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007
Cassazione n. 3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99
e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Va tuttavia esaminata l'eccezione di la prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Pag. 2 di 3 Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Nel caso in esame dalla notifica della cartella di pagamento n. 293 2009 0002592310000 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata notificata dall' in data Controparte_2 CP_ 26.02.2009 per come risulta dagli estratti ruolo prodotti dall' e non contestata da parte opponente (così come rilevato in seno al ricorso introduttivo) il primo atto successivo è
l'intimazione di pagamento impugnata e notificata in data 19.03.2024 quando gia il termine prescrizionale quinquennale era abbondantemente decorso e la pretesa creditoria pertanto ampiamente prescritta, anche in applicazione della sospensione della prescrizione per emergenza COVID della normativa emergenziale invocata da controparte pari a 542 gg.
CP_ Condanna per il principio della soccombenza l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario nella misura indicata in parte dispositiva di sentenza.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Accoglie l'opposizione e per l' effetto dichiara non dovuti i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 293 2009 0002592310000 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata che non dovranno essere portati in esecuzione.
CP_ Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese processuali in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario nella misura di euro 1.863,5 oltre alle spese generali IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso all'udienza del 21.03.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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