Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 703.
(Funzioni dell'esecutore testamentario).
L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volonta' del defunto.
A tal fine, salvo contraria volonta' del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.
Il possesso non puo' durare piu' di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorita' giudiziaria, per motivi di evidente necessita', sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potra' mai superare un altro anno.
L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e puo' compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando e' necessario alienare beni dell'eredita', ne chiede l'autorizzazione all'autorita' giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.
Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredita' o ad accettarla col beneficio d'inventario.
(Funzioni dell'esecutore testamentario).
L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volonta' del defunto.
A tal fine, salvo contraria volonta' del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.
Il possesso non puo' durare piu' di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorita' giudiziaria, per motivi di evidente necessita', sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potra' mai superare un altro anno.
L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e puo' compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando e' necessario alienare beni dell'eredita', ne chiede l'autorizzazione all'autorita' giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.
Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredita' o ad accettarla col beneficio d'inventario.
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- 1. Esecutore testamentario - Pagina 2https://www.brocardi.it/ · 261.80212
[…] Inoltre ha lasciato: - casa: valore 130.000 euro, - conto corrente CC:...» Consulenza legale Q201821903 (Articolo 703 Codice Civile - Funzioni dell'esecutore testamentario) «Il lascito in denaro di cui si parla nel quesito si definisce, tecnicamente, “ legato ”: si tratta di una disposizione testamentaria a titolo particolare (ovvero che...» Quesito Q201821903 (Articolo 703 Codice Civile - Funzioni dell'esecutore testamentario) «Nel mese di giugno 2018 è venuto a mancare un mio caro amico. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Torino, sentenza 06/10/2023, n. 3816Provvedimento: […] Tanto premesso, Parte_1 e Parte_2 invocavano a fondamento della domanda di condanna il disposto dell'art. 672 c.c. a norma del quale 'le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato', e dell'art. 703 c.c. che impone all'esecutore testamentario di adempiere alla volontà testamentaria del defunto, ritenuta univoca e chiara nel non gravare di alcuna spesa i legatari; […] 1) La parte attrice invoca a fondamento della pretesa l'applicazione sia dell'art. 703 c.c. sia dell'art. 672 c.c., norme che attengono alla diversa, e duplice, allegata qualità della convenuta, rispettivamente come esecutrice testamentaria e come erede.Leggi di più...
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