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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 23/10/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 467/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA NI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 467/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
18.03.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Prato n. 10/a e
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Foligno, Via Verona n. 4, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Mannaioli ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Spoleto, Via F. Morvillo n. 11, presso il difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Foligno in data 25.09.1999 (Atto n. 136, parte II, Serie A, anno 1999),
con la figlia: , nata il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 18.03.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1. La figlia divenuta maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, Per_1 continuerà ad abitare con la madre presso la casa coniugale sita in Spello;
2. Tutti gli arredi e suppellettili della predetta abitazione sono stati già suddivisi tra le parti;
3. Il signor continuerà a versare un contributo al mantenimento della figlia fino al Parte_2 momento in cui la medesima non acquisirà una capacità di reddito autonomo, con un assegno mensile complessivo di Euro 400,00 da corrispondere entro il 05 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla IG , Iban n. [...]. L'importo di Parte_1 tale assegno verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat, senza necessità di alcuna richiesta.
4. Le spese straordinarie sostenute per la figlia dettagliatamente indicate nel protocollo d'intesa del
Tribunale di Perugia del 25/5/2016 – che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia e di conoscere – saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% e dovranno essere preventivamente concordate e documentate. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 30 giorni dalla richiesta. La sig.ra continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico per la figlia Pt_1
. Per_1
5) I coniugi, redditualmente indipendenti, rinunciano reciprocamente ad ogni mantenimento ed a qualsiasi ulteriore pretesa di carattere economico.
6) I coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti.
7) Le parti dichiarano reciprocamente di nulla più pretendere per qualunque titolo o ragione, fatta eccezione per gli adempimenti sopra indicati.
8) Le spese del presente giudizio sono a carico di entrambe le parti”.
All'udienza del 15.10.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 3 Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Foligno in data 25.09.1999 (Atto n. 136, parte Parte_1 Parte_2
II, Serie A, anno 1999),
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 23.10.2025
Il Presidente est.
LA NI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA NI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 467/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
18.03.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Prato n. 10/a e
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Foligno, Via Verona n. 4, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Mannaioli ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Spoleto, Via F. Morvillo n. 11, presso il difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Foligno in data 25.09.1999 (Atto n. 136, parte II, Serie A, anno 1999),
con la figlia: , nata il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 18.03.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1. La figlia divenuta maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, Per_1 continuerà ad abitare con la madre presso la casa coniugale sita in Spello;
2. Tutti gli arredi e suppellettili della predetta abitazione sono stati già suddivisi tra le parti;
3. Il signor continuerà a versare un contributo al mantenimento della figlia fino al Parte_2 momento in cui la medesima non acquisirà una capacità di reddito autonomo, con un assegno mensile complessivo di Euro 400,00 da corrispondere entro il 05 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla IG , Iban n. [...]. L'importo di Parte_1 tale assegno verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat, senza necessità di alcuna richiesta.
4. Le spese straordinarie sostenute per la figlia dettagliatamente indicate nel protocollo d'intesa del
Tribunale di Perugia del 25/5/2016 – che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia e di conoscere – saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% e dovranno essere preventivamente concordate e documentate. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 30 giorni dalla richiesta. La sig.ra continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico per la figlia Pt_1
. Per_1
5) I coniugi, redditualmente indipendenti, rinunciano reciprocamente ad ogni mantenimento ed a qualsiasi ulteriore pretesa di carattere economico.
6) I coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti.
7) Le parti dichiarano reciprocamente di nulla più pretendere per qualunque titolo o ragione, fatta eccezione per gli adempimenti sopra indicati.
8) Le spese del presente giudizio sono a carico di entrambe le parti”.
All'udienza del 15.10.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 3 Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Foligno in data 25.09.1999 (Atto n. 136, parte Parte_1 Parte_2
II, Serie A, anno 1999),
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 23.10.2025
Il Presidente est.
LA NI
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