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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8128/2020 R.G.
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 9 dicembre 2020 da:
C.F. 1 , assistita e difesa dall'avv. Giacomo GRILLO, Parte_1 ,c.f.
come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
,assistito e difeso dall'avv. Lucia CHIAFELE,Parte_2 c.f.
, C.F. 2
come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento dell'avv. Federica GHISLENI, in qualità di curatrice speciale delle minori Persona_1
(c.f. C.F. 3 Persona_2 (c.f. C.F._4 Parte_3
[...] c.f. C.F._5 ); nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI:
per la ricorrente, il resistente e la curatrice speciale: congiuntamente, come da verbale d'udienza del
22 ottobre 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio civile a Grumello del Monte il 24 maggio Parte_4 e Parte_2
2008.
Dalla loro unione sono nate le figlie minori Per_1 Per_2 e Parte_3
,
Con ricorso regolarmente depositato, la signora Pt_1 ha domandato la separazione personale del coniuge e l'adozione dei provvedimenti accessori relativi alla responsabilità genitoriale e al mantenimento proprio e delle figlie.
Il signor Pt 2 regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha formulato le proprie conclusioni in parziale opposizione alla moglie quanto al resto.
All'udienza del 6 maggio 2021, il Presidente, sentite liberamente le parti sui fatti di causa e fallito il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e con ordinanza riservata ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti a tutela della prole. Ha inoltre nominato giudice istruttore se stesso e ha fissato l'udienza di prima comparizione e trattazione della causa.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Instaurata la fase di merito e assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti che, tuttavia, non essendo state valutate eque non sono state recepite, con conseguente rimessione sul ruolo.
In seguito, su richiesta delle parti, è stata emessa la sentenza parziale di separazione n. 416/24, pubblicata il 14 febbraio 2024, e la causa è proseguita per la decisione sull'affido, il collocamento, la regolamentazione delle visite col genitore non collocatario e le domande di contenuto economico.
L'istruzione del giudizio si è dunque svolta mediante l'espletamento di un'indagine delegata al servizio sociale e di una consulenza tecnica sul nucleo familiare.
Con decreto n. 23/2025 del Presidente Vicario del Tribunale di Bergamo, il procedimento è stato assegnato, in sostituzione del precedente titolare, alla scrivente Giudice.
Acquisita la relazione peritale e tenuto conto delle conclusioni assunte in merito al regime di affido proposto, il Giudice Istruttore ha nominato la curatrice speciale delle minori, regolarmente costituitasi in giudizio con memoria dell'11 ottobre 2025.
All'udienza del 22 ottobre 2025, le parti, comparse personalmente, hanno aderito alla proposta formulata dal Giudice Istruttore e hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni, alle quali pure la curatrice speciale ha aderito, rinunciando ai termini per il deposito degli atti conclusionali.
Previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Tanto premesso, il Collegio ritiene di poter decidere in conformità alle conclusioni assunte dai coniugi, le quali appaiono le più tutelanti e rispondenti all'interesse delle minori, tenuto conto degli elementi in atti e in particolare delle risultanze acquisite durante l'indagine svolta, da cui sono emerse importanti criticità e fragilità nelle minori derivanti dal loro vissuto e dalla presenza di una conflittualità tuttora accesa tra i coniugi, tale da impedire loro di concentrarsi sulle figlie e sul loro benessere, rendendo così necessario adottare il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante che, allo stato, non può che ravvisarsi nell'affido ai servizi sociali, con limitazione della responsabilità genitoriale dei coniugi.
Giova ricordare che, con la riforma attuata dal d.lgs. n. 149/2022, l'affido ai servizi sociali ha trovato regolamentazione nell'art. 5 bis della legge n. 184/1983, che ha consacrato a livello normativo la portata sussidiaria di tale misura, la quale presuppone che gli interventi attivati a sostegno della famiglia si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione ovvero sussista una situazione di pregiudizio ai sensi dell'art. 333 c.c.
Nel caso di specie, ricorrono i presupposti richiesti dall'ordinamento per derogare al regime dell'affido congiunto e far ricorso al modello in esame condividendosi le osservazioni espresse dalla c.t.u., alle quali pure le parti hanno aderito.
In particolare, con riguardo alla figura del signor Pt 2 la consulente del Giudice ha osservato: il funzionamento psicologico osservato restituisce l'immagine di una persona che, pur dotato di sufficienti risorse cognitive (seppur rigide), presenta elementi di forte vulnerabilità sul piano emotivo-relazionale, con una struttura psichica segnata da rigidità, tratti diffidenti, una gestione disfunzionale della rabbia e un impoverimento della funzione riflessiva. Tali aspetti risultano particolarmente rilevanti nella valutazione delle competenze genitoriali, soprattutto in relazione alla capacità di sostenere un clima di collaborazione co-genitoriale e alla possibilità di preservare le figlie dal conflitto (v. relazione peritale).
Rispetto alla madre, sono emerse modalità relazionali a tratti ambivalenti, come esposto dall'ausiliaria del Giudice: accanto a dichiarazioni di dedizione materna, si evidenziano comportamenti poco congruenti, quali, ad esempio, la scarsa conoscenza delle condizioni mediche delle figlie. Tali aspetti, anziché essere riconosciuti come criticità, vengono sistematicamente attribuiti all'ostilità dell'ex coniuge, delineando una modalità difensiva, con tratti vittimistici, che impedisce un'autentica assunzione di responsabilità genitoriale. In tal senso, può ipotizzarsi la presenza di un funzionamento narcisistico fragile, con bisogno di approvazione, iperinvestimento nell'immagine e difficoltà a tollerare critiche o frustrazioni (v. relazione peritale).
Sono emerse, dunque, delle evidenti fragilità e criticità sotto il profilo genitoriale sia in relazione al signor Pt 2 sia in relazione alla signora Pt_1, il che giustifica una deroga al modello legale prioritario dell'affido congiunto che, nella specie, rischierebbe di rivelarsi fonte di pregiudizio per le minori e contrario al loro interesse, al pari di un affido esclusivo, non potendosi esprimere un giudizio di piena adeguatezza nei confronti né della madre né del padre delle minori.
Per tali ragioni, visto anche il parere favorevole del P.M. e della curatrice speciale, si ritiene di poter decidere in conformità alle istanze dei genitori, disponendo l'affidamento delle minori ai servizi sociali territorialmente competenti in base al luogo di residenza per il periodo di 18 mesi a decorrere dalla decisione, salva la possibilità di revoca o proroga, sussistendo le condizioni dettate dall'art. 5 bis della legge n. 184/1983 e, in particolare, l'assunzione da parte dei genitori di una condotta pregiudizievole per i figli ai sensi dell'art. 333 c.c. che, allo stato, non può ritenersi superata nonostante gli interventi di sostegno delegati ai servizi sociali, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti quanto alle decisioni di maggior interesse per le minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale e per le pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e specificazione in dispositivo dei compiti affidati al servizio, al genitore collocatario e ad entrambi, in ossequio al disposto dell'art. 5 bis della legge n. 184/1983.
I servizi sociali vengono inoltre incaricati di: - mantenere e rafforzare le attività di monitoraggio con riguardo in particolare alla relazione madre-figlie, coordinamento e sostegno dei due nuclei nonché di supporto per i genitori;
- vigilare sull'espletamento delle indicazioni terapeutiche ritenute necessarie per entrambi;
attivare un percorso di educativa domiciliare presso le abitazioni di
-
entrambi i genitori, che sia rivolto all'intero nucleo ed in particolare alla relazione genitori-figlie; - attivare un percorso di psicoterapia individuale al signor Pt 2 e un percorso di sostegno alla genitorialità per la signora Pt_1 ; - inserire le minori in contesti socializzanti sul territorio, secondo le indicazioni date dalla c.t.u. e accolte dai genitori.
Infine, i servizi affidatari vengono incaricati di riferire con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate, nonché di segnalare tempestivamente alla Procura eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per i minori.
A tutela delle condizioni psicofisiche delle minori, rispetto alle quali in sede peritale si è osservato un bisogno urgente di contenimento psicologico, stabilità relazionale e protezione da dinamiche di lealtà divisa e l'esigenza di promuovere percorsi terapeutici finalizzati a elaborare i vissuti di esclusione, colpa e confusione identitaria, e a costruire per loro un ambiente affettivo prevedibile e sufficientemente tutelante, come d'accordo delle parti, viene disposta la prosecuzione della presa in carico di Per_1 presso l' CP_1 e l'attivazione, ove valutato rispondente ai loro interessi: - per di un percorso terapeutico che offra un luogo neutro, avulso dalle dinamiche famigliari,Parte_3 che la aiuti a gestire ed integrare tutte le componenti emozionali, anche quelle negative e di sofferenza;
- per Per_2 di un intervento di psicoterapia dell'età evolutiva che garantisca alla ragazza uno spazio neutrale all'interno del quale possa esprimere le proprie emozioni e che favorisca una sana evoluzione della personalità, limitando il rischio dello strutturarsi di meccanismi disfunzionali e interferenti il processo di crescita.
Gli accordi raggiunti possono essere recepiti anche in relazione al collocamento delle minori, considerato il desiderio espresso dalle stesse in sede di c.t.u. e confermato alla curatrice speciale di poter trascorrere tempi di permanenza equivalenti con i due genitori.
Passando quindi ai provvedimenti di contenuto economico, il Tribunale ritiene che le condizioni economiche concordate dalle parti siano adeguate a garantire alle stesse condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e possano essere integralmente recepite, dandosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi.
Visto l'accordo raggiunto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti e la curatrice speciale.
Anche le spese di c.t.u. vengono poste in via definitiva a carico della ricorrente e del resistente in misura uguale e in solido tra loro e liquidate con separato decreto, previa verifica della persistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, assorbita o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, provvedendo in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, così statuisce: dà atto della separazione personale dei coniugi, pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. n.
416/24, pubblicata il 14 febbraio 2024;
provvede in conformità degli accordi assunti dalle parti, come di seguito trascritti: dispone l'affido delle minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di 18 mesi dalla decisione, affinché le mantenga collocate presso entrambi i genitori secondo il seguente calendario:
-le minori trascorreranno con ciascun genitore, a settimane alternate, dal venerdì alle ore 18 fino al venerdì successivo;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé le figlie per due settimane consecutive da definirsi entro il mese di maggio di ogni anno. La settimana di Ferragosto potrà essere assegnata, alternativamente, a ciascun genitore di anno in anno, salvo diversi accordi tra i genitori;
- durante le festività Natalizie, ciascun genitore trascorrerà con le figlie, ad anni alterni, il 24 dicembre e il 31 dicembre ovvero il 25 dicembre e l'1 gennaio;
- durante le vacanze pasquali e di Carnevale, ad anni alterni;
le parti concordano che le minori, nella settimana di pertinenza di ciascun genitore, potranno vedere e contattare anche l'altro genitore;
le parti si impegnano ad osservare il calendario sopra indicato e, ove ravvisassero delle esigenze delle figlie legate a problemi organizzativi delle minori, valuteranno il raggiungimento un accordo su condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione di cui sopra tenendo conto della volontà, degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie;
conferisce ai servizi affidatari delle minori il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della prole e previa audizione dei genitori e delle minori stesse, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza, e di esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, l'istituto scolastico frequentato e ogni altro ente o istituto di formazione, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti;
i servizi sociali vengono incaricati di: mantenere e rafforzare le attività di monitoraggio con riguardo in particolare alla relazione madre-figlie, coordinamento e sostegno dei due nuclei nonché di supporto per i genitori;
- vigilare sull'espletamento delle indicazioni terapeutiche ritenute necessarie per entrambi;
- attivare un percorso di educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, che sia rivolto all'intero nucleo ed in particolare alla relazione genitori-figlie; - attivare un percorso di psicoterapia individuale al signor Pt 2 e un percorso di sostegno alla genitorialità per la signora Pt_1; - inserire le minori in contesti socializzanti sul territorio;
dispone la prosecuzione della presa in carico di Per_1 presso l' CP_1 e l'attivazione, ove valutato rispondente ai loro interessi: - per Parte_3 di un percorso terapeutico che offra un luogo neutro, avulso dalle dinamiche famigliari, che la aiuti a gestire ed integrare tutte le componenti emozionali, anche quelle negative e di sofferenza;
- per Per_2 di un intervento di psicoterapia dell'età evolutiva che garantisca alla ragazza uno spazio neutrale all'interno del quale possa esprimere le proprie emozioni e che favorisca una sana evoluzione della personalità, limitando il rischio dello strutturarsi di meccanismi disfunzionali e interferenti il processo di crescita;
le parti concordano che le minori manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto delle figlie nei tempi di rispettiva competenza e al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le minori, secondo il seguente Protocollo: si obbliga ciascun genitore a concorrere al
50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
La ricorrente si farà interamente carico delle spese necessarie per l'abbigliamento delle figlie,
inclusi i cambi stagione;
prende atto delle seguenti condizioni: il signor Pt_2 oncede in comodato a titolo gratuito alla moglie l'immobile di sua proprietà, ove ella già vive, con impegno della stessa al rilascio dell'abitazione entro il 31 ottobre 2026; decorso tale termine, ove la signora non rilasci l'abitazione, a decorrere dall'1 novembre 2026 verserà a titolo di indennità di occupazione al signor Pt_2 'importo di 500 euro mensili;
la signora Pt_1, a decorrere dal mese di ottobre 2025, provvederà al pagamento delle spese condominiali ordinarie relative all'immobile suddetto, impegnandosi a prendere contatti direttamente con l'amministratore di condominio per la loro comunicazione;
le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alle rispettive pretese economiche per pregressi debiti derivanti da spese condominiali, spese straordinarie e assegno di mantenimento, considerato rispetto a quest'ultima voce che il padre ha provveduto al pagamento del mutuo relativo all'immobile dove vivono madre e figlie;
le parti rinunciano alle altre domande;
prescrive ai genitori è inoltre prescritto di attenersi, nell'esclusivo interesse dei minori, alle indicazioni dei Servizi Sociali e a prestare la massima collaborazione nell'attivazione dei percorsi attivati e proposti nell'interesse della prole, pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità;
dispone che i servizi affidatari riferiscano con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate, e segnalino tempestivamente alla Procura eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per i minori;
dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente giudizio tra tutte le parti;
pone a carico della ricorrente e del resistente le spese di c.t.u., in misura uguale e in solido tra loro, che verranno liquidate come da separato decreto previa verifica della persistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio del resistente.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente pronuncia al Servizio Sociale
e all'ASST competente per il Comune di Grumello del Monte, nonché per la comunicazione al
Giudice Tutelare presso questo Tribunale, per l'apertura della vigilanza sulla attuazione dell'affidamento al Servizio sociale.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 9 dicembre 2020 da:
C.F. 1 , assistita e difesa dall'avv. Giacomo GRILLO, Parte_1 ,c.f.
come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
,assistito e difeso dall'avv. Lucia CHIAFELE,Parte_2 c.f.
, C.F. 2
come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento dell'avv. Federica GHISLENI, in qualità di curatrice speciale delle minori Persona_1
(c.f. C.F. 3 Persona_2 (c.f. C.F._4 Parte_3
[...] c.f. C.F._5 ); nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI:
per la ricorrente, il resistente e la curatrice speciale: congiuntamente, come da verbale d'udienza del
22 ottobre 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio civile a Grumello del Monte il 24 maggio Parte_4 e Parte_2
2008.
Dalla loro unione sono nate le figlie minori Per_1 Per_2 e Parte_3
,
Con ricorso regolarmente depositato, la signora Pt_1 ha domandato la separazione personale del coniuge e l'adozione dei provvedimenti accessori relativi alla responsabilità genitoriale e al mantenimento proprio e delle figlie.
Il signor Pt 2 regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha formulato le proprie conclusioni in parziale opposizione alla moglie quanto al resto.
All'udienza del 6 maggio 2021, il Presidente, sentite liberamente le parti sui fatti di causa e fallito il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e con ordinanza riservata ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti a tutela della prole. Ha inoltre nominato giudice istruttore se stesso e ha fissato l'udienza di prima comparizione e trattazione della causa.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Instaurata la fase di merito e assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti che, tuttavia, non essendo state valutate eque non sono state recepite, con conseguente rimessione sul ruolo.
In seguito, su richiesta delle parti, è stata emessa la sentenza parziale di separazione n. 416/24, pubblicata il 14 febbraio 2024, e la causa è proseguita per la decisione sull'affido, il collocamento, la regolamentazione delle visite col genitore non collocatario e le domande di contenuto economico.
L'istruzione del giudizio si è dunque svolta mediante l'espletamento di un'indagine delegata al servizio sociale e di una consulenza tecnica sul nucleo familiare.
Con decreto n. 23/2025 del Presidente Vicario del Tribunale di Bergamo, il procedimento è stato assegnato, in sostituzione del precedente titolare, alla scrivente Giudice.
Acquisita la relazione peritale e tenuto conto delle conclusioni assunte in merito al regime di affido proposto, il Giudice Istruttore ha nominato la curatrice speciale delle minori, regolarmente costituitasi in giudizio con memoria dell'11 ottobre 2025.
All'udienza del 22 ottobre 2025, le parti, comparse personalmente, hanno aderito alla proposta formulata dal Giudice Istruttore e hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni, alle quali pure la curatrice speciale ha aderito, rinunciando ai termini per il deposito degli atti conclusionali.
Previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Tanto premesso, il Collegio ritiene di poter decidere in conformità alle conclusioni assunte dai coniugi, le quali appaiono le più tutelanti e rispondenti all'interesse delle minori, tenuto conto degli elementi in atti e in particolare delle risultanze acquisite durante l'indagine svolta, da cui sono emerse importanti criticità e fragilità nelle minori derivanti dal loro vissuto e dalla presenza di una conflittualità tuttora accesa tra i coniugi, tale da impedire loro di concentrarsi sulle figlie e sul loro benessere, rendendo così necessario adottare il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante che, allo stato, non può che ravvisarsi nell'affido ai servizi sociali, con limitazione della responsabilità genitoriale dei coniugi.
Giova ricordare che, con la riforma attuata dal d.lgs. n. 149/2022, l'affido ai servizi sociali ha trovato regolamentazione nell'art. 5 bis della legge n. 184/1983, che ha consacrato a livello normativo la portata sussidiaria di tale misura, la quale presuppone che gli interventi attivati a sostegno della famiglia si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione ovvero sussista una situazione di pregiudizio ai sensi dell'art. 333 c.c.
Nel caso di specie, ricorrono i presupposti richiesti dall'ordinamento per derogare al regime dell'affido congiunto e far ricorso al modello in esame condividendosi le osservazioni espresse dalla c.t.u., alle quali pure le parti hanno aderito.
In particolare, con riguardo alla figura del signor Pt 2 la consulente del Giudice ha osservato: il funzionamento psicologico osservato restituisce l'immagine di una persona che, pur dotato di sufficienti risorse cognitive (seppur rigide), presenta elementi di forte vulnerabilità sul piano emotivo-relazionale, con una struttura psichica segnata da rigidità, tratti diffidenti, una gestione disfunzionale della rabbia e un impoverimento della funzione riflessiva. Tali aspetti risultano particolarmente rilevanti nella valutazione delle competenze genitoriali, soprattutto in relazione alla capacità di sostenere un clima di collaborazione co-genitoriale e alla possibilità di preservare le figlie dal conflitto (v. relazione peritale).
Rispetto alla madre, sono emerse modalità relazionali a tratti ambivalenti, come esposto dall'ausiliaria del Giudice: accanto a dichiarazioni di dedizione materna, si evidenziano comportamenti poco congruenti, quali, ad esempio, la scarsa conoscenza delle condizioni mediche delle figlie. Tali aspetti, anziché essere riconosciuti come criticità, vengono sistematicamente attribuiti all'ostilità dell'ex coniuge, delineando una modalità difensiva, con tratti vittimistici, che impedisce un'autentica assunzione di responsabilità genitoriale. In tal senso, può ipotizzarsi la presenza di un funzionamento narcisistico fragile, con bisogno di approvazione, iperinvestimento nell'immagine e difficoltà a tollerare critiche o frustrazioni (v. relazione peritale).
Sono emerse, dunque, delle evidenti fragilità e criticità sotto il profilo genitoriale sia in relazione al signor Pt 2 sia in relazione alla signora Pt_1, il che giustifica una deroga al modello legale prioritario dell'affido congiunto che, nella specie, rischierebbe di rivelarsi fonte di pregiudizio per le minori e contrario al loro interesse, al pari di un affido esclusivo, non potendosi esprimere un giudizio di piena adeguatezza nei confronti né della madre né del padre delle minori.
Per tali ragioni, visto anche il parere favorevole del P.M. e della curatrice speciale, si ritiene di poter decidere in conformità alle istanze dei genitori, disponendo l'affidamento delle minori ai servizi sociali territorialmente competenti in base al luogo di residenza per il periodo di 18 mesi a decorrere dalla decisione, salva la possibilità di revoca o proroga, sussistendo le condizioni dettate dall'art. 5 bis della legge n. 184/1983 e, in particolare, l'assunzione da parte dei genitori di una condotta pregiudizievole per i figli ai sensi dell'art. 333 c.c. che, allo stato, non può ritenersi superata nonostante gli interventi di sostegno delegati ai servizi sociali, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti quanto alle decisioni di maggior interesse per le minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale e per le pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e specificazione in dispositivo dei compiti affidati al servizio, al genitore collocatario e ad entrambi, in ossequio al disposto dell'art. 5 bis della legge n. 184/1983.
I servizi sociali vengono inoltre incaricati di: - mantenere e rafforzare le attività di monitoraggio con riguardo in particolare alla relazione madre-figlie, coordinamento e sostegno dei due nuclei nonché di supporto per i genitori;
- vigilare sull'espletamento delle indicazioni terapeutiche ritenute necessarie per entrambi;
attivare un percorso di educativa domiciliare presso le abitazioni di
-
entrambi i genitori, che sia rivolto all'intero nucleo ed in particolare alla relazione genitori-figlie; - attivare un percorso di psicoterapia individuale al signor Pt 2 e un percorso di sostegno alla genitorialità per la signora Pt_1 ; - inserire le minori in contesti socializzanti sul territorio, secondo le indicazioni date dalla c.t.u. e accolte dai genitori.
Infine, i servizi affidatari vengono incaricati di riferire con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate, nonché di segnalare tempestivamente alla Procura eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per i minori.
A tutela delle condizioni psicofisiche delle minori, rispetto alle quali in sede peritale si è osservato un bisogno urgente di contenimento psicologico, stabilità relazionale e protezione da dinamiche di lealtà divisa e l'esigenza di promuovere percorsi terapeutici finalizzati a elaborare i vissuti di esclusione, colpa e confusione identitaria, e a costruire per loro un ambiente affettivo prevedibile e sufficientemente tutelante, come d'accordo delle parti, viene disposta la prosecuzione della presa in carico di Per_1 presso l' CP_1 e l'attivazione, ove valutato rispondente ai loro interessi: - per di un percorso terapeutico che offra un luogo neutro, avulso dalle dinamiche famigliari,Parte_3 che la aiuti a gestire ed integrare tutte le componenti emozionali, anche quelle negative e di sofferenza;
- per Per_2 di un intervento di psicoterapia dell'età evolutiva che garantisca alla ragazza uno spazio neutrale all'interno del quale possa esprimere le proprie emozioni e che favorisca una sana evoluzione della personalità, limitando il rischio dello strutturarsi di meccanismi disfunzionali e interferenti il processo di crescita.
Gli accordi raggiunti possono essere recepiti anche in relazione al collocamento delle minori, considerato il desiderio espresso dalle stesse in sede di c.t.u. e confermato alla curatrice speciale di poter trascorrere tempi di permanenza equivalenti con i due genitori.
Passando quindi ai provvedimenti di contenuto economico, il Tribunale ritiene che le condizioni economiche concordate dalle parti siano adeguate a garantire alle stesse condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e possano essere integralmente recepite, dandosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi.
Visto l'accordo raggiunto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti e la curatrice speciale.
Anche le spese di c.t.u. vengono poste in via definitiva a carico della ricorrente e del resistente in misura uguale e in solido tra loro e liquidate con separato decreto, previa verifica della persistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, assorbita o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, provvedendo in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, così statuisce: dà atto della separazione personale dei coniugi, pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. n.
416/24, pubblicata il 14 febbraio 2024;
provvede in conformità degli accordi assunti dalle parti, come di seguito trascritti: dispone l'affido delle minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di 18 mesi dalla decisione, affinché le mantenga collocate presso entrambi i genitori secondo il seguente calendario:
-le minori trascorreranno con ciascun genitore, a settimane alternate, dal venerdì alle ore 18 fino al venerdì successivo;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé le figlie per due settimane consecutive da definirsi entro il mese di maggio di ogni anno. La settimana di Ferragosto potrà essere assegnata, alternativamente, a ciascun genitore di anno in anno, salvo diversi accordi tra i genitori;
- durante le festività Natalizie, ciascun genitore trascorrerà con le figlie, ad anni alterni, il 24 dicembre e il 31 dicembre ovvero il 25 dicembre e l'1 gennaio;
- durante le vacanze pasquali e di Carnevale, ad anni alterni;
le parti concordano che le minori, nella settimana di pertinenza di ciascun genitore, potranno vedere e contattare anche l'altro genitore;
le parti si impegnano ad osservare il calendario sopra indicato e, ove ravvisassero delle esigenze delle figlie legate a problemi organizzativi delle minori, valuteranno il raggiungimento un accordo su condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione di cui sopra tenendo conto della volontà, degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie;
conferisce ai servizi affidatari delle minori il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della prole e previa audizione dei genitori e delle minori stesse, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza, e di esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, l'istituto scolastico frequentato e ogni altro ente o istituto di formazione, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti;
i servizi sociali vengono incaricati di: mantenere e rafforzare le attività di monitoraggio con riguardo in particolare alla relazione madre-figlie, coordinamento e sostegno dei due nuclei nonché di supporto per i genitori;
- vigilare sull'espletamento delle indicazioni terapeutiche ritenute necessarie per entrambi;
- attivare un percorso di educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, che sia rivolto all'intero nucleo ed in particolare alla relazione genitori-figlie; - attivare un percorso di psicoterapia individuale al signor Pt 2 e un percorso di sostegno alla genitorialità per la signora Pt_1; - inserire le minori in contesti socializzanti sul territorio;
dispone la prosecuzione della presa in carico di Per_1 presso l' CP_1 e l'attivazione, ove valutato rispondente ai loro interessi: - per Parte_3 di un percorso terapeutico che offra un luogo neutro, avulso dalle dinamiche famigliari, che la aiuti a gestire ed integrare tutte le componenti emozionali, anche quelle negative e di sofferenza;
- per Per_2 di un intervento di psicoterapia dell'età evolutiva che garantisca alla ragazza uno spazio neutrale all'interno del quale possa esprimere le proprie emozioni e che favorisca una sana evoluzione della personalità, limitando il rischio dello strutturarsi di meccanismi disfunzionali e interferenti il processo di crescita;
le parti concordano che le minori manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto delle figlie nei tempi di rispettiva competenza e al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le minori, secondo il seguente Protocollo: si obbliga ciascun genitore a concorrere al
50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
La ricorrente si farà interamente carico delle spese necessarie per l'abbigliamento delle figlie,
inclusi i cambi stagione;
prende atto delle seguenti condizioni: il signor Pt_2 oncede in comodato a titolo gratuito alla moglie l'immobile di sua proprietà, ove ella già vive, con impegno della stessa al rilascio dell'abitazione entro il 31 ottobre 2026; decorso tale termine, ove la signora non rilasci l'abitazione, a decorrere dall'1 novembre 2026 verserà a titolo di indennità di occupazione al signor Pt_2 'importo di 500 euro mensili;
la signora Pt_1, a decorrere dal mese di ottobre 2025, provvederà al pagamento delle spese condominiali ordinarie relative all'immobile suddetto, impegnandosi a prendere contatti direttamente con l'amministratore di condominio per la loro comunicazione;
le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alle rispettive pretese economiche per pregressi debiti derivanti da spese condominiali, spese straordinarie e assegno di mantenimento, considerato rispetto a quest'ultima voce che il padre ha provveduto al pagamento del mutuo relativo all'immobile dove vivono madre e figlie;
le parti rinunciano alle altre domande;
prescrive ai genitori è inoltre prescritto di attenersi, nell'esclusivo interesse dei minori, alle indicazioni dei Servizi Sociali e a prestare la massima collaborazione nell'attivazione dei percorsi attivati e proposti nell'interesse della prole, pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità;
dispone che i servizi affidatari riferiscano con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate, e segnalino tempestivamente alla Procura eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per i minori;
dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente giudizio tra tutte le parti;
pone a carico della ricorrente e del resistente le spese di c.t.u., in misura uguale e in solido tra loro, che verranno liquidate come da separato decreto previa verifica della persistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio del resistente.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente pronuncia al Servizio Sociale
e all'ASST competente per il Comune di Grumello del Monte, nonché per la comunicazione al
Giudice Tutelare presso questo Tribunale, per l'apertura della vigilanza sulla attuazione dell'affidamento al Servizio sociale.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo