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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 16.05.2025 N. 1101/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE AGRARIA
***** in composizione collegiale in persona di
Dott. Alessandra Venturini Presidente
Dott. Giorgio Bertola Giudice
Dott. Emanuele Croci Giudice relatore
Dott. Antonio Chizzoni Esperto Geom.
Enzo Ettori Esperto
****** ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'avv. Tommaso Scardovelli Parte_1 C.F._1
P.E.C: Email_1
-Attore Opponente-
Contro
(C.F. ) con l'avv. Gabriele Brigoni Controparte_1 C.F._2
P.E.C.: ecavvocati.it Email_2
-Convenuto Opposto-
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – pagamento canoni – risarcimento danni
FATTO E DIRITTO
I. Fatto e svolgimento del processo
I.
1. Con ricorso presentato in data 17.5.2024, parte attrice / opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova adito – Sezione Specializzata Agraria, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti la discussione del ricorso e per l'espletamento dell'istruttoria infra richiesta nonché previa notifica del ricorso e del decreto.
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE:
- dichiarare l'improponibilità delle domande di pagamento dei canoni a decorrere da ottobre 2023 sino a febbraio
2024 compresi, pari a complessivi euro 6.500,00, in quanto non precedute da tentativo di conciliazione obbligatorio eper l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguente statuizione
NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 262/2024 emesso in data 16.03.2024 dal Tribunale di Mantova –
Sezione Agraria nella causa iscritta al R.G. n. 450/2024, in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa;
- Ridurre il canone fittalizio dovuto dalla opponente (C.F. Parte_1 [...]
a partire da luglio 2023, sino al momento in cui l'ingiungente opposto C.F._3 CP_1
(CF. ) avrà riparato la macchina di raccolta uova ed eliminato le
[...] C.F._2 infiltrazioni d'acqua all'immobile affittato,
o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, nella misura di euro 900.00, mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche secondo equità.
- condannare l'ingiungente opposto (CF. ) al risarcimento dei Controparte_1 C.F._2 danni subiti dall'ingiunta opposta (C.F. nella misura Parte_1 C.F._3 di euro 7.030,97 oltre ad euro 342,00 mensili a far tempo dal 17 maggio 2024 sino alla riparazione della macchina di raccolta delle uova oggetto dell'affittanza per cui è causa, o nella diversa misura ritenuta di giustizia per i motivi di cui in narrativa, operando le dovute compensazioni con i canoni fittalizi eventualmente riconosciuti dovuti all'ingiungente.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
I.
2. A fondamento dell'azione, la ricorrente premette di aver stipulato, con convenzione assistita ex art. 45 Legge 203/1981, registrata a il 24.11.2022 presso l'Agenzia delle Entrate di Castiglione delle Stiviere al n. 2542 serie 3T (doc.
1 - ricorso), un contratto di affitto di fondo rustico con il quale in qualità di proprietario, concedeva alla sig.ra Controparte_1
in godimento i terreni agricoli ed i fabbricati ad uso produzione e Parte_1 raccolta uova siti in Medole (MN), identificati catastalmente al C.F.di detto Comune al Fg.
26 mapp. 45 cl. D/10 e al C.T. del medesimo Comune al Fg. 26 map 44 Cl. Seminativo irriguo, dal 10.11.2022 al 30/09/2024, ad un canone annuo di complessivi Euro 15.600,00, da corrispondersi in rate mensili di Euro 1.300,00 ciascuna, entro il 10 di ogni mese.
I.
3. Aggiunge che il data 30.10.2023 aveva intrapreso un tentativo Controparte_1 obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 150/2011, per il mancato pagamento da parte dell'affittuaria dei canoni di affitto relativo ai mesi luglio, agosto e pag. 2/9 settembre 2023, per un totale di Euro 3.900,00, oltre ad Euro 2.475,72 a titolo di mancato rimborso delle spese sostenute da aprile a maggio 2023 dal proprietario relativamente alla fornitura di energia elettrica.
I.
4. La signora aveva contestato nel corso della procedura le domande di parte Parte_1 istante, formulando anche domande in via riconvenzionale.
I.
5. Il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo (doc.
4 - ricorso),
I.
6. Il Signor adiva pertanto il Tribunale di Mantova, e otteneva il decreto CP_1 ingiuntivo n. 262/2024, con cui veniva ingiunto alla sig.ra il pagamento, Parte_1
a favore del Sig. dell'importo di Euro 10.400,00, a titolo di somma dovuta per i CP_1 canoni di affitto scaduti e insoluti dal mese di luglio 2023 a febbraio 2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre alle altre spese e competenze del procedimento monitorio e successive occorrende (doc. 5 ricorso).
I.
7. Con il predetto ricorso, tempestivamente depositato, la signora proponeva Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo eccependo in sintesi:
a) l'improponibilità della domanda del ricorrente per mancato esperimento del tentativo di conciliazione sui canoni con decorrenza da ottobre 2023;
b) l'infondatezza, nel merito, della domanda di pagamento dei canoni, chiedendone in subordine la riduzione.
1.8. Con lo stesso ricorso l'opponente formulava anche domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni attribuiti all'inadempimento della proprietà, e in particolare per i costi sostenuti dall'affittuaria per riparare la macchina di raccolta uova, non funzionante, e per le infiltrazioni d'acqua dal tetto, oltre ad altre voci di danno conseguenti al minor numero di uova raccolte e al relativo mancato guadagno.
I.
8. Con memoria di costituzione e risposta del 10.9.2024, il convenuto opposto si costituiva in giudizio, contestando le ragioni addotte dalla a sostegno Parte_1 dell'opposizione, e in particolare evidenziando:
(i) l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda di pagamento canoni;
(ii) l'improponibilità della domanda di risarcimento del danno per la perdita delle uova, in quanto non avanzata in mediazione;
(iii) l'infondatezza delle altre contestazioni e pretese risarcitorie relativamente alle infiltrazioni d'acqua e al malfunzionamento della macchina di raccolta uova.
pag. 3/9 I.
9. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
1) Concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
IN VIA PRINCIPALE
1) Per tutte le causali di cui in premessa rigettarsi integralmente l'opposizione e le domande proposte sia in via principale che in via riconvenzionale in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA
1) Nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo e/o delle domande riconvenzionali con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, condannarsi la Sig.ra a Parte_1 corrispondere al Sig. la minor somma dovuta che risulterà in corso di causa. Controparte_1
In ogni caso con vittoria di onorari e spese di causa”.
I.10. Radicato il contraddittorio, all'udienza di comparizione delle parti, il Collegio concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e dava provvedimenti per l'istruzione della causa, fissando udienza per l'assunzione delle prove.
I.11. Esaurita l'istruttoria, consistente nell'escussione dei testimoni ammessi, il Collegio fissava udienza di discussione e decisione.
I.12. All'esito della discussione, tenutasi all'udienza del 16.5.2025, il Collegio si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, pronunciava il dispositivo, di cui dava pubblicamente lettura, con termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
II. Ragioni della decisione
II.
1. L'opposizione proposta da è priva di fondamento e dovrà essere Parte_1 respinta per le motivazioni che seguono.
II.
2. Non è fondata in via preliminare l'eccezione di improponibilità della domanda relativa ai canoni non pagati e maturati successivamente al tentativo di mediazione, e posti ad oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.
II.
3. Sotto tale profilo la giurisprudenza è infatti univoca nel chiarire come non sia necessario promuovere un nuovo tentativo di conciliazione ex art. 46 L. 203/1982 allorché parte delle somme richieste nella domanda giudiziale risiedano sulle medesime ragioni di diritto e sullo stesso titolo già posto ad oggetto della procedura: “non è necessaria una perfetta e biunivoca corrispondenza, circa il petitum e la causa petendi, tra la richiesta a fini conciliativi e la domanda
pag. 4/9 giudiziale, attesa la ontologica disomogeneità funzionale e strutturale tra i due atti, per essere invece sufficiente, nella sede amministrativa ante causam, la puntuale individuazione dei fatti costitutivi della pretesa suscettibile di essere in ambito giurisdizionale declinata con differenti conclusioni su quelle ragioni giustificate, sempreché ciò non determini l'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione oppure
l'introduzione di nuovi temi di indagine idonei a sconvolgere la difesa della controparte (si è così ritenuto che la necessità di un autonomo tentativo di conciliazione non sussiste per le domande che, proposte unicamente in sede giurisdizionale, siano tuttavia collegate ai contrasti ed alle pretese fatte valere dalle parti in sede conciliativa - Cass. 10 luglio 2014, n. 15757; Cass. 2 dicembre 2004, n. 22665 - ovvero costituiscano diversa specificazione o quantificazione della richiesta formulata davanti all'organo di conciliazione: Cass.
19 aprile 2010, n. 9266)” (Cfr. Cass. sent, n. 6839 del 20.32018 Sez. III).
II.
4. Alla luce dei principi richiamati, pertanto, le pretese azionate in via monitoria dall'opposto sono ammissibili, dal momento che il relativo fatto costitutivo era già stato precedentemente dedotto nell'ambito della procedura di mediazione.
II.
5. Quanto al merito delle domande di pagamento azionate in via monitoria dal CP_1 esse risultano provate dai documenti allegati, e in particolare dal contratto di affitto inter partes prodotto, e la sussistenza di tale credito non è neppure contestata in sede di opposizione, posto che l'opponente si limita essenzialmente a contrastare l'iniziativa monitoria avversaria sulla base di un presunto controcredito di natura risarcitoria.
II.
6. Tale controcredito, peraltro, così come i relativi asseriti fatti costitutivi dello stesso, sono risultati del tutto indimostrati da parte dell'opponente.
II.
7. Innanzitutto, con riferimento alla problematica relativa al malfunzionamento della macchina di raccolta delle uova, va osservato che la contestazione mossa dall'opponente si
è rivelata destituita di fondamento all'esito dell'istruttoria di causa.
II.
8. In primo luogo, il contratto inter partes dà atto che “parte affittuaria ha preso visione dello stato conservativo dell'immobile e dei relativi impianti tecnologici quali nastri trasportatori di pollina degli impianti di ventilazione e condizionamento”, accettandoli in detto stato e impegnandosi a proseguire la manutenzione ordinaria degli stessi a proprie spese (cfr. art. 8 contratto – doc.
1 ricorso).
II.
9. Gli impianti in questione, pertanto, al momento della consegna degli stessi all'inizio dell'affitto, erano funzionanti, o comunque erano stati visionati e accettati senza riserve o eccezioni di alcun tipo da parte dell'affittuaria.
pag. 5/9 II.10. In secondo luogo, parte opponente non ha dato prova che gli affermati difetti di funzionamento fossero ascrivibili a vizi occulti o a carenza di manutenzione da parte del proprietario.
II.11. Sotto tale profilo va ricordato che la giurisprudenza ha precisato che “in tema di locazione immobiliare, in caso di domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c. grava sul conduttore (anche per ovvie ragioni di vicinanza della prova) l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito, spettando, invece, al locatore convenuto di provare, rispettivamente, che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ovvero di averli senza colpa ignorati al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3548 del 10/02/2017 (Rv. 642859 - 01).
II.12. Tale prova non è stata fornita da parte dell'affittuaria, le cui contestazioni sono risultate, peraltro, oltre che indimostrate, del tutto generiche e prive di riferimenti concreti.
II.13. Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, le testimonianze assunte hanno anzi confermato come gli impianti fossero funzionanti al momento della loro presa in consegna da parte dell'affittuario.
II.14. In particolare, all'udienza del 21.3.2025, il teste - alla domanda se fosse vero Tes_1 che nel Novembre 2022 era stata eseguita una revisione dell'impianto elettrico della macchina di raccolta uova di proprietà del Sig. e relativa all'allevamento Controparte_1 avicolo sito in Medole (MN)Via Marchionale 88 - ha risposto: “è vero ero andato a sbloccare un motore elettrico che si era bloccato perché era stato bagnato dal durante le pulizie delle gabbie;
si Parte_1 trattava del motore del macchinario per la raccolta delle uova;
ero stato incaricato dal a tal CP_1 proposito;
dopo il mio intervento il macchinario è ripartito”
II.15. Sentito sul capitolo “Vero che tale revisione ha avuto esito positivo ovvero il predetto macchinario era pienamente funzionante”?”, il medesimo testimone ha risposto: “E' vero”.
II.16. Tali deposizioni sono da ritenersi attendibili, in quanto provenienti da un soggetto terzo rispetto ai fatti di causa ed estraneo al rapporto controverso, e dotate di coerenza sia intrinseca che estrinseca coi fatti stessi, essendo precise, prive di contraddizioni e perfettamente compatibili con le dichiarazioni rese dalle parti all'atto della stipulazione del contratto di affitto e il successivo contegno dalle stesse tenuto.
pag. 6/9 II.17. Ne consegue che nessun inadempimento appare imputabile al in relazione CP_1 alla consegna di tali macchinari e allo stato in cui gli stessi si trovavano nel momento in cui vennero messi a disposizione della parte affittuaria.
II.18. D'altra parte, la stessa previsione contrattuale che manutenzione ordinaria fosse a carico dell'affittuaria toglie qualsiasi pregio alle eccezioni da essa formulate circa i presunti inadempimenti della proprietaria in relazione alle riparazioni dei predetti macchinari, dato che i costi a tale fine sostenuti nel corso del rapporto contrattuale sarebbero comunque dovuti gravare sulla affittuaria, mentre la documentazione prodotta da quest'ultima al riguardo non appare in alcun modo idonea a contraddire il citato dato contrattuale, attesa l'estrema genericità della stessa.
II.19. Considerazioni analoghe valgono con riferimento agli asseriti danni lamentati da parte opponente in relazione alle infiltrazioni d'acqua dal tetto.
II.20. Oltre alla circostanza che, come sopra evidenziato, anche con riferimento agli immobili parte affittuaria aveva espressamente visionato e accettato gli stessi nello stato in cui si trovavano al momento della stipula dell'affitto, nulla, a seguito dell'istruttoria di causa,
è emerso circa la riconducibilità di tali infiltrazioni a vizi occulti imputabili alla proprietà, oppure ad altri inadempimenti di cui la stessa si fosse responsabile nel corso del rapporto: è stato al contrario appurato che perdite di acqua dal tetto vennero riscontrate solo a seguito di eventi atmosferici particolarmente violenti, e che il convenuto opposto si attivò prontamente per provvedere a sue spese alle necessarie riparazioni.
II.21 All'udienza sopra citata, infatti, sentito sul cap. “vero che nel Febbraio 2024 e nel Maggio
2024 ho eseguito sopralluoghi tecnici presso l'immobile sito in Medole Via Marchionale n. 88, di proprietà del Sig. ed affittato alla Sig.ra volti a verificare l'esistenza di Controparte_1 Parte_1 infiltrazioni ed individuare gli interventi da eseguire per la loro eliminazione”, il teste Testimone_2 ha dichiarato “è vero confermo, la circostanza, c'erano infiltrazioni nella zona lavorazione uova all'ingresso e nella parte finale;
non erano copiose, nella parte iniziale era un alone, mentre dove c'erano le galline c'era qualche goccia, che non finiva sulle gabbie delle galline”.
II.22. Il successivo teste, , impresario edile che aveva lavorato su incarico Testimone_3 del signor presso il capannone concesso in affitto, sentito sul cap. “Vero che Controparte_1 nel Febbraio 2024 e nel Maggio 2024 su incarico del Sig. ho eseguito interventi volti alla Controparte_1 pulizia dei canali ed alla sostituzione di alcune tegole del tetto relativo all'immobile sito in Medole Via
pag. 7/9 Marchionale n. 88, di proprietà del Sig. ed affittato alla Sig.ra come Controparte_1 Parte_1 da fattura che mi si rammostra”, ha risposto: “è vero, su incarico di ho eseguito i lavori Controparte_1 indicati nel capitolo;
credo che le tegole siano state danneggiate dalla grandine in quanto ne abbiamo sostituite circa un centinaio”.
II.23. Quanto sopra affermato – per effetto di due testimonianze fra loro perfettamente concordanti - esclude qualsiasi inadempimento da parte dell'opposta alle obbligazioni dalla stessa assunte in forza del contratto in questione, dal momento che la stessa, al fine di mantenere in buono stato la cosa locata, è sempre intervenuta ogni qual volta si erano presentate infiltrazioni d'acqua, peraltro conseguenti a fenomeni naturali e non a carenza di manutenzione o a vizi occulti, e che l'affittuaria ha comunque sempre beneficiato del godimento dell'immobile concesso in affitto.
II.24. Infine, con riguardo alla asserita voce di danno da perdita di uova, la signora
[...]
non ha dato prova delle contestazioni sollevate nel ricorso, in particolare che i Pt_1 problemi tecnici del macchinario fossero attribuibili al Sig. né ha dato prova del CP_1 presunto del danno derivante dalla perdita delle uova. L'opponente non ha nemmeno provato che l'intervento tecnico di cui alla fattura n. 696 del 10.5.2023 emessa da Pt_2 riguardasse il macchinario in questione, e in particolare la tipologia di manutenzione contrattualmente a carico della proprietà.
II.25. Nessuna rilevanza, da ultimo, hanno le altre contestazioni sollevate da parte opponente, peraltro nemmeno riproposte in sede di note conclusive.
III. Conclusioni
III.
1. Per i motivi sopra illustrati l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 262/2024 emesso il 16.3.2024 dal Tribunale di Mantova a favore di nei confronti della stessa opponente deve essere interamente rigettata, con Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo stesso.
III.
2. Parimenti respinte devono essere le domande riconvenzionali dispiegate dalla stessa opponente, risultate prive di fondamento per le motivazioni suddette.
III.
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, parte opponente deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura indicata in dispositivo.
PQM
il Collegio, definitivamente pronunciando,
pag. 8/9 ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
respinge integralmente il ricorso proposto da , Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 262/2024 emesso il 16.3.2024 dal Tribunale di Mantova a favore di nei confronti di , Controparte_1 Parte_1
respinge le altre domande proposte da parte attrice opponente per le ragioni esposte in parte motiva;
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.150,00, oltre a rimborso CU, spese generali e accessori come per legge;
Fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
Mantova, 16.5.2025
Il giudice relatore
Dott. Emanuele Croci
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Venturini
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE AGRARIA
***** in composizione collegiale in persona di
Dott. Alessandra Venturini Presidente
Dott. Giorgio Bertola Giudice
Dott. Emanuele Croci Giudice relatore
Dott. Antonio Chizzoni Esperto Geom.
Enzo Ettori Esperto
****** ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'avv. Tommaso Scardovelli Parte_1 C.F._1
P.E.C: Email_1
-Attore Opponente-
Contro
(C.F. ) con l'avv. Gabriele Brigoni Controparte_1 C.F._2
P.E.C.: ecavvocati.it Email_2
-Convenuto Opposto-
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – pagamento canoni – risarcimento danni
FATTO E DIRITTO
I. Fatto e svolgimento del processo
I.
1. Con ricorso presentato in data 17.5.2024, parte attrice / opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova adito – Sezione Specializzata Agraria, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti la discussione del ricorso e per l'espletamento dell'istruttoria infra richiesta nonché previa notifica del ricorso e del decreto.
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE:
- dichiarare l'improponibilità delle domande di pagamento dei canoni a decorrere da ottobre 2023 sino a febbraio
2024 compresi, pari a complessivi euro 6.500,00, in quanto non precedute da tentativo di conciliazione obbligatorio eper l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguente statuizione
NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 262/2024 emesso in data 16.03.2024 dal Tribunale di Mantova –
Sezione Agraria nella causa iscritta al R.G. n. 450/2024, in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa;
- Ridurre il canone fittalizio dovuto dalla opponente (C.F. Parte_1 [...]
a partire da luglio 2023, sino al momento in cui l'ingiungente opposto C.F._3 CP_1
(CF. ) avrà riparato la macchina di raccolta uova ed eliminato le
[...] C.F._2 infiltrazioni d'acqua all'immobile affittato,
o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, nella misura di euro 900.00, mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche secondo equità.
- condannare l'ingiungente opposto (CF. ) al risarcimento dei Controparte_1 C.F._2 danni subiti dall'ingiunta opposta (C.F. nella misura Parte_1 C.F._3 di euro 7.030,97 oltre ad euro 342,00 mensili a far tempo dal 17 maggio 2024 sino alla riparazione della macchina di raccolta delle uova oggetto dell'affittanza per cui è causa, o nella diversa misura ritenuta di giustizia per i motivi di cui in narrativa, operando le dovute compensazioni con i canoni fittalizi eventualmente riconosciuti dovuti all'ingiungente.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
I.
2. A fondamento dell'azione, la ricorrente premette di aver stipulato, con convenzione assistita ex art. 45 Legge 203/1981, registrata a il 24.11.2022 presso l'Agenzia delle Entrate di Castiglione delle Stiviere al n. 2542 serie 3T (doc.
1 - ricorso), un contratto di affitto di fondo rustico con il quale in qualità di proprietario, concedeva alla sig.ra Controparte_1
in godimento i terreni agricoli ed i fabbricati ad uso produzione e Parte_1 raccolta uova siti in Medole (MN), identificati catastalmente al C.F.di detto Comune al Fg.
26 mapp. 45 cl. D/10 e al C.T. del medesimo Comune al Fg. 26 map 44 Cl. Seminativo irriguo, dal 10.11.2022 al 30/09/2024, ad un canone annuo di complessivi Euro 15.600,00, da corrispondersi in rate mensili di Euro 1.300,00 ciascuna, entro il 10 di ogni mese.
I.
3. Aggiunge che il data 30.10.2023 aveva intrapreso un tentativo Controparte_1 obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 150/2011, per il mancato pagamento da parte dell'affittuaria dei canoni di affitto relativo ai mesi luglio, agosto e pag. 2/9 settembre 2023, per un totale di Euro 3.900,00, oltre ad Euro 2.475,72 a titolo di mancato rimborso delle spese sostenute da aprile a maggio 2023 dal proprietario relativamente alla fornitura di energia elettrica.
I.
4. La signora aveva contestato nel corso della procedura le domande di parte Parte_1 istante, formulando anche domande in via riconvenzionale.
I.
5. Il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo (doc.
4 - ricorso),
I.
6. Il Signor adiva pertanto il Tribunale di Mantova, e otteneva il decreto CP_1 ingiuntivo n. 262/2024, con cui veniva ingiunto alla sig.ra il pagamento, Parte_1
a favore del Sig. dell'importo di Euro 10.400,00, a titolo di somma dovuta per i CP_1 canoni di affitto scaduti e insoluti dal mese di luglio 2023 a febbraio 2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre alle altre spese e competenze del procedimento monitorio e successive occorrende (doc. 5 ricorso).
I.
7. Con il predetto ricorso, tempestivamente depositato, la signora proponeva Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo eccependo in sintesi:
a) l'improponibilità della domanda del ricorrente per mancato esperimento del tentativo di conciliazione sui canoni con decorrenza da ottobre 2023;
b) l'infondatezza, nel merito, della domanda di pagamento dei canoni, chiedendone in subordine la riduzione.
1.8. Con lo stesso ricorso l'opponente formulava anche domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni attribuiti all'inadempimento della proprietà, e in particolare per i costi sostenuti dall'affittuaria per riparare la macchina di raccolta uova, non funzionante, e per le infiltrazioni d'acqua dal tetto, oltre ad altre voci di danno conseguenti al minor numero di uova raccolte e al relativo mancato guadagno.
I.
8. Con memoria di costituzione e risposta del 10.9.2024, il convenuto opposto si costituiva in giudizio, contestando le ragioni addotte dalla a sostegno Parte_1 dell'opposizione, e in particolare evidenziando:
(i) l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda di pagamento canoni;
(ii) l'improponibilità della domanda di risarcimento del danno per la perdita delle uova, in quanto non avanzata in mediazione;
(iii) l'infondatezza delle altre contestazioni e pretese risarcitorie relativamente alle infiltrazioni d'acqua e al malfunzionamento della macchina di raccolta uova.
pag. 3/9 I.
9. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
1) Concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
IN VIA PRINCIPALE
1) Per tutte le causali di cui in premessa rigettarsi integralmente l'opposizione e le domande proposte sia in via principale che in via riconvenzionale in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA
1) Nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo e/o delle domande riconvenzionali con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, condannarsi la Sig.ra a Parte_1 corrispondere al Sig. la minor somma dovuta che risulterà in corso di causa. Controparte_1
In ogni caso con vittoria di onorari e spese di causa”.
I.10. Radicato il contraddittorio, all'udienza di comparizione delle parti, il Collegio concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e dava provvedimenti per l'istruzione della causa, fissando udienza per l'assunzione delle prove.
I.11. Esaurita l'istruttoria, consistente nell'escussione dei testimoni ammessi, il Collegio fissava udienza di discussione e decisione.
I.12. All'esito della discussione, tenutasi all'udienza del 16.5.2025, il Collegio si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, pronunciava il dispositivo, di cui dava pubblicamente lettura, con termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
II. Ragioni della decisione
II.
1. L'opposizione proposta da è priva di fondamento e dovrà essere Parte_1 respinta per le motivazioni che seguono.
II.
2. Non è fondata in via preliminare l'eccezione di improponibilità della domanda relativa ai canoni non pagati e maturati successivamente al tentativo di mediazione, e posti ad oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.
II.
3. Sotto tale profilo la giurisprudenza è infatti univoca nel chiarire come non sia necessario promuovere un nuovo tentativo di conciliazione ex art. 46 L. 203/1982 allorché parte delle somme richieste nella domanda giudiziale risiedano sulle medesime ragioni di diritto e sullo stesso titolo già posto ad oggetto della procedura: “non è necessaria una perfetta e biunivoca corrispondenza, circa il petitum e la causa petendi, tra la richiesta a fini conciliativi e la domanda
pag. 4/9 giudiziale, attesa la ontologica disomogeneità funzionale e strutturale tra i due atti, per essere invece sufficiente, nella sede amministrativa ante causam, la puntuale individuazione dei fatti costitutivi della pretesa suscettibile di essere in ambito giurisdizionale declinata con differenti conclusioni su quelle ragioni giustificate, sempreché ciò non determini l'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione oppure
l'introduzione di nuovi temi di indagine idonei a sconvolgere la difesa della controparte (si è così ritenuto che la necessità di un autonomo tentativo di conciliazione non sussiste per le domande che, proposte unicamente in sede giurisdizionale, siano tuttavia collegate ai contrasti ed alle pretese fatte valere dalle parti in sede conciliativa - Cass. 10 luglio 2014, n. 15757; Cass. 2 dicembre 2004, n. 22665 - ovvero costituiscano diversa specificazione o quantificazione della richiesta formulata davanti all'organo di conciliazione: Cass.
19 aprile 2010, n. 9266)” (Cfr. Cass. sent, n. 6839 del 20.32018 Sez. III).
II.
4. Alla luce dei principi richiamati, pertanto, le pretese azionate in via monitoria dall'opposto sono ammissibili, dal momento che il relativo fatto costitutivo era già stato precedentemente dedotto nell'ambito della procedura di mediazione.
II.
5. Quanto al merito delle domande di pagamento azionate in via monitoria dal CP_1 esse risultano provate dai documenti allegati, e in particolare dal contratto di affitto inter partes prodotto, e la sussistenza di tale credito non è neppure contestata in sede di opposizione, posto che l'opponente si limita essenzialmente a contrastare l'iniziativa monitoria avversaria sulla base di un presunto controcredito di natura risarcitoria.
II.
6. Tale controcredito, peraltro, così come i relativi asseriti fatti costitutivi dello stesso, sono risultati del tutto indimostrati da parte dell'opponente.
II.
7. Innanzitutto, con riferimento alla problematica relativa al malfunzionamento della macchina di raccolta delle uova, va osservato che la contestazione mossa dall'opponente si
è rivelata destituita di fondamento all'esito dell'istruttoria di causa.
II.
8. In primo luogo, il contratto inter partes dà atto che “parte affittuaria ha preso visione dello stato conservativo dell'immobile e dei relativi impianti tecnologici quali nastri trasportatori di pollina degli impianti di ventilazione e condizionamento”, accettandoli in detto stato e impegnandosi a proseguire la manutenzione ordinaria degli stessi a proprie spese (cfr. art. 8 contratto – doc.
1 ricorso).
II.
9. Gli impianti in questione, pertanto, al momento della consegna degli stessi all'inizio dell'affitto, erano funzionanti, o comunque erano stati visionati e accettati senza riserve o eccezioni di alcun tipo da parte dell'affittuaria.
pag. 5/9 II.10. In secondo luogo, parte opponente non ha dato prova che gli affermati difetti di funzionamento fossero ascrivibili a vizi occulti o a carenza di manutenzione da parte del proprietario.
II.11. Sotto tale profilo va ricordato che la giurisprudenza ha precisato che “in tema di locazione immobiliare, in caso di domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c. grava sul conduttore (anche per ovvie ragioni di vicinanza della prova) l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito, spettando, invece, al locatore convenuto di provare, rispettivamente, che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ovvero di averli senza colpa ignorati al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3548 del 10/02/2017 (Rv. 642859 - 01).
II.12. Tale prova non è stata fornita da parte dell'affittuaria, le cui contestazioni sono risultate, peraltro, oltre che indimostrate, del tutto generiche e prive di riferimenti concreti.
II.13. Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, le testimonianze assunte hanno anzi confermato come gli impianti fossero funzionanti al momento della loro presa in consegna da parte dell'affittuario.
II.14. In particolare, all'udienza del 21.3.2025, il teste - alla domanda se fosse vero Tes_1 che nel Novembre 2022 era stata eseguita una revisione dell'impianto elettrico della macchina di raccolta uova di proprietà del Sig. e relativa all'allevamento Controparte_1 avicolo sito in Medole (MN)Via Marchionale 88 - ha risposto: “è vero ero andato a sbloccare un motore elettrico che si era bloccato perché era stato bagnato dal durante le pulizie delle gabbie;
si Parte_1 trattava del motore del macchinario per la raccolta delle uova;
ero stato incaricato dal a tal CP_1 proposito;
dopo il mio intervento il macchinario è ripartito”
II.15. Sentito sul capitolo “Vero che tale revisione ha avuto esito positivo ovvero il predetto macchinario era pienamente funzionante”?”, il medesimo testimone ha risposto: “E' vero”.
II.16. Tali deposizioni sono da ritenersi attendibili, in quanto provenienti da un soggetto terzo rispetto ai fatti di causa ed estraneo al rapporto controverso, e dotate di coerenza sia intrinseca che estrinseca coi fatti stessi, essendo precise, prive di contraddizioni e perfettamente compatibili con le dichiarazioni rese dalle parti all'atto della stipulazione del contratto di affitto e il successivo contegno dalle stesse tenuto.
pag. 6/9 II.17. Ne consegue che nessun inadempimento appare imputabile al in relazione CP_1 alla consegna di tali macchinari e allo stato in cui gli stessi si trovavano nel momento in cui vennero messi a disposizione della parte affittuaria.
II.18. D'altra parte, la stessa previsione contrattuale che manutenzione ordinaria fosse a carico dell'affittuaria toglie qualsiasi pregio alle eccezioni da essa formulate circa i presunti inadempimenti della proprietaria in relazione alle riparazioni dei predetti macchinari, dato che i costi a tale fine sostenuti nel corso del rapporto contrattuale sarebbero comunque dovuti gravare sulla affittuaria, mentre la documentazione prodotta da quest'ultima al riguardo non appare in alcun modo idonea a contraddire il citato dato contrattuale, attesa l'estrema genericità della stessa.
II.19. Considerazioni analoghe valgono con riferimento agli asseriti danni lamentati da parte opponente in relazione alle infiltrazioni d'acqua dal tetto.
II.20. Oltre alla circostanza che, come sopra evidenziato, anche con riferimento agli immobili parte affittuaria aveva espressamente visionato e accettato gli stessi nello stato in cui si trovavano al momento della stipula dell'affitto, nulla, a seguito dell'istruttoria di causa,
è emerso circa la riconducibilità di tali infiltrazioni a vizi occulti imputabili alla proprietà, oppure ad altri inadempimenti di cui la stessa si fosse responsabile nel corso del rapporto: è stato al contrario appurato che perdite di acqua dal tetto vennero riscontrate solo a seguito di eventi atmosferici particolarmente violenti, e che il convenuto opposto si attivò prontamente per provvedere a sue spese alle necessarie riparazioni.
II.21 All'udienza sopra citata, infatti, sentito sul cap. “vero che nel Febbraio 2024 e nel Maggio
2024 ho eseguito sopralluoghi tecnici presso l'immobile sito in Medole Via Marchionale n. 88, di proprietà del Sig. ed affittato alla Sig.ra volti a verificare l'esistenza di Controparte_1 Parte_1 infiltrazioni ed individuare gli interventi da eseguire per la loro eliminazione”, il teste Testimone_2 ha dichiarato “è vero confermo, la circostanza, c'erano infiltrazioni nella zona lavorazione uova all'ingresso e nella parte finale;
non erano copiose, nella parte iniziale era un alone, mentre dove c'erano le galline c'era qualche goccia, che non finiva sulle gabbie delle galline”.
II.22. Il successivo teste, , impresario edile che aveva lavorato su incarico Testimone_3 del signor presso il capannone concesso in affitto, sentito sul cap. “Vero che Controparte_1 nel Febbraio 2024 e nel Maggio 2024 su incarico del Sig. ho eseguito interventi volti alla Controparte_1 pulizia dei canali ed alla sostituzione di alcune tegole del tetto relativo all'immobile sito in Medole Via
pag. 7/9 Marchionale n. 88, di proprietà del Sig. ed affittato alla Sig.ra come Controparte_1 Parte_1 da fattura che mi si rammostra”, ha risposto: “è vero, su incarico di ho eseguito i lavori Controparte_1 indicati nel capitolo;
credo che le tegole siano state danneggiate dalla grandine in quanto ne abbiamo sostituite circa un centinaio”.
II.23. Quanto sopra affermato – per effetto di due testimonianze fra loro perfettamente concordanti - esclude qualsiasi inadempimento da parte dell'opposta alle obbligazioni dalla stessa assunte in forza del contratto in questione, dal momento che la stessa, al fine di mantenere in buono stato la cosa locata, è sempre intervenuta ogni qual volta si erano presentate infiltrazioni d'acqua, peraltro conseguenti a fenomeni naturali e non a carenza di manutenzione o a vizi occulti, e che l'affittuaria ha comunque sempre beneficiato del godimento dell'immobile concesso in affitto.
II.24. Infine, con riguardo alla asserita voce di danno da perdita di uova, la signora
[...]
non ha dato prova delle contestazioni sollevate nel ricorso, in particolare che i Pt_1 problemi tecnici del macchinario fossero attribuibili al Sig. né ha dato prova del CP_1 presunto del danno derivante dalla perdita delle uova. L'opponente non ha nemmeno provato che l'intervento tecnico di cui alla fattura n. 696 del 10.5.2023 emessa da Pt_2 riguardasse il macchinario in questione, e in particolare la tipologia di manutenzione contrattualmente a carico della proprietà.
II.25. Nessuna rilevanza, da ultimo, hanno le altre contestazioni sollevate da parte opponente, peraltro nemmeno riproposte in sede di note conclusive.
III. Conclusioni
III.
1. Per i motivi sopra illustrati l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 262/2024 emesso il 16.3.2024 dal Tribunale di Mantova a favore di nei confronti della stessa opponente deve essere interamente rigettata, con Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo stesso.
III.
2. Parimenti respinte devono essere le domande riconvenzionali dispiegate dalla stessa opponente, risultate prive di fondamento per le motivazioni suddette.
III.
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, parte opponente deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura indicata in dispositivo.
PQM
il Collegio, definitivamente pronunciando,
pag. 8/9 ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
respinge integralmente il ricorso proposto da , Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 262/2024 emesso il 16.3.2024 dal Tribunale di Mantova a favore di nei confronti di , Controparte_1 Parte_1
respinge le altre domande proposte da parte attrice opponente per le ragioni esposte in parte motiva;
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.150,00, oltre a rimborso CU, spese generali e accessori come per legge;
Fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
Mantova, 16.5.2025
Il giudice relatore
Dott. Emanuele Croci
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Venturini
pag. 9/9