TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n 3119/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione con ordinanza del
28/05/2025, promossa da
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
NARDONE DARIO e AIELLO PIETRO MARIA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. AIELLO PIETRO MARIA, sito in Treviolo
(BG), via delle Querce, n. 7, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
STRINGHINI SERGIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA GIOVANNI PASCOLI 7 24121 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni come da depositate note di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 22/05/2024, Pt_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] [...]
chiedendo accertarsi le nullità dedotte ed il Controparte_1 corretto saldo di conto corrente, nonché condannarsi la controparte al pagamento della ripetizione di indebito, oltre interessi e rivalutazione, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande anche in ragione della prescrizione eccepita, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., veniva espletata CTU
e la causa veniva trattenuta in decisione in data 28/05/2025.
2. Superata ogni eccezione di improcedibilità per l'intervenuto svolgimento dell'incombente della mediazione e ribadita la superfluità delle residue istanze istruttorie per le ragioni che seguono, le domande di parte attrice sono solo in parte fondate e da accogliersi, dovendo rigettarsi per il resto, anche in ragione del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione della banca convenuta.
2.1. Premessa la natura pacifica di quest'ultima quale avente causa dell'originario istituto di credito stipulante, occorre anzitutto evidenziare che il rapporto intercorso tra le parti, alla data della sua instaurazione, è immune da censure per quanto attiene agli interessi semplici, stante la stipula dei medesimi percentualmente nel negozio di apertura di conto corrente del
2 28/04/2008, di cui al doc. 1 di parte convenuta, con la sola eccezione del tasso di interesse intra fido, in relazione al quale
(non deve pronunciarsi la nullità, bensì) deve giungersi alla sostituzione automatica di clausola con il tasso ex art. 117 TUB ratione temporis applicabile.
2.1.1. In merito a siffatta sostituzione automatica, infatti, deve puntualizzarsi come il tasso di interesse intra fido, da un lato, non è rinvenibile nel doc. 1 di parte convenuta e, dall'altro, come attestato dalla CTU – chiara, comprensibile, univoca e tecnicamente ineccepibile anche per i profili che seguono -, è stato applicato in misura ultralegale, pur mancando la sua stipula in osservanza della forma scritta ad substantiam. Tali rilievi fattuali, del resto, sono in continuità con la comunicazione del
30/06/2014, di cui al doc. 8 attoreo, in cui la banca riporta la vigenza di aperture di credito, presuntivamente aventi natura di fidi di cassa, stante la contrapposizione ontologica delle stesse alle linee anticipi.
2.1.2. Se la suesposta conclusione comporta il raggiungimento della prova delle aperture di credito, a prescindere dalla mancata produzione di un eventuale contratto disciplinante specificatamente tali fidi, quanto, più specificatamente, alla carenza di forma scritta per il tasso di interesse intra fido, occorre evidenziare che, quantunque occasionalmente la giurisprudenza abbia ritenuto che l'onere della prova dell'indebito imponga o la produzione del relativo contratto bancario in cui siano rinvenibili le asserite nullità (in tal senso, inter alia, Cass., ord. n. 13142 del 2023, Cass., ord. n.
2555 del 2023, Cass., ord. n. 22385 del 2021, Cass., ord. n. 33009 del 2019, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 983 del 2021 e
Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1041 del 2021), o la dimostrazione del relativo negozio orale (così Trib. Sassari, sent. n. 926 del 2017), non solo e non tanto si è palesato anche un orientamento giurisprudenziale in senso opposto (ex multis,
Cass., ord. n. 26867 del 2024, Cass., sent. n. 33159 del 2023 e, limitatamente alla conclusione orale del contratto, Cass., ord. n.
3 9970 del 2023, Cass., ord. n. 6480 del 2021, Corte d'appello di
Brescia, sent. n. 1484 del 2023 e Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1024 del 2024), ma anche e soprattutto le peculiarità del caso di specie impongono l'applicazione dell'art. 117 TUB: in particolare, a partire da pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta, la banca afferma la mancanza assoluta di aperture di credito concesse sul conto corrente de quo e ciò, almeno ex art. 116, comma 2, c.c., esclude a fortiori una pattuizione degli interessi ultralegali rispettosa dell'onere di forma scritta ad substantiam. Ciò rende superfluo aggiungere che, secondo l'ultimo indirizzo giurisprudenziale significativo di Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 17584 del 2024, “la mancata dimostrazione di un'eventuale pattuizione contrattuale di un tasso di interessi maggiore di quello legale, altra conseguenza non avrebbe che l'applicazione di quest'ultimo”.
2.1.2.1. Le suesposte specificità del caso in esame e le sopraindicate conclusioni determinano l'irrilevanza
• della richiesta ex art. 119 TUB del “contratto di apertura di credito del c/c n. 88617 (…) e successive variazioni”, di cui al doc. 3 attoreo, che non solo non implica alcuna ammissione circa la completezza delle pattuizioni e l'osservanza della forma scritta da parte delle medesime, con le debite sottoscrizioni e specificazioni per le singole poste, ma anche non oblitera il succitato argomento evincibile da pag.
12 della comparsa di costituzione e risposta (e ciò anche a non voler conferire peso alle precisazioni di cui a pag. 9 e ss. della citazione),
• del dissidio giurisprudenziale tra – inter alia - Cass., ord.
n. 16194 del 2024 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3842 del
23/04/1996, Rv. 497239 – 01 circa l'essenzialità o meno del c.d. accordato nella conclusione delle aperture di credito, essendo l'ammontare dei fidi rinvenibile, quantomeno, nella sopraindicata comunicazione del 30/06/2014, di cui al doc. 8 attoreo,
4 • della giurisprudenza in tema di prova delle aperture di credito al fine di dirimere la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, e/o la forma scritta ad substantiam prevista per i contratti bancari, essendo la prima non pertinente al caso di specie e la seconda non limitante i mezzi di prova del correntista, visto che la nullità per carenza di forma opera “soltanto a vantaggio del cliente”, ai sensi dell'art. 127 TUB.
2.2. Quanto suesposto e la nullità per vizio di forma devono altresì sancirsi rispetto alle spese diverse da quelle pattuite nel doc. 1 della convenuta, nonché – vista l'espressa esenzione dalle CMS in tale documento - alle commissioni sostitutive della
CMS sia ex art. 2bis del D.L. n. 185 del 2008, come convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 2009, sia ex art. 117bis TUB.
Infatti, estendendosi mutatis mutandis le stesse ragioni succitate ed indicate a proposito degli interessi semplici intra fido, manca la forma scritta ad substantiam delle pattuizioni disciplinanti quanto indicato al periodo che precede, con consequenziale nullità delle medesime. Ciò – occorre evidenziare – non trova temperamento in validi atti di esercizio di ius variandi, tempestivamente depositati, né ex art. 118 TUB, né ex art.
2-bis del D.L. n. 185 del 2008, come convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del
2009, né ex art. 5 della delibera CICR n. 644 del 2012.
2.2.1. Non può, poi, dubitarsi che tali spese e commissioni rientrino nelle allegazioni e nelle domande attoree. Non solo le prime poste sono state sindacate fin da pag. 13 della citazione, ma anche quest'ultimo atto introduttivo riporta come indebito ripetibile la cifra indicata nella perizia contestualmente prodotta e rinvia altresì alla stessa che, segnatamente, argomenta come debbano essere “eliminate perché non pattuite” le
“commissioni (…) successive all'entrata in vigore della L. n.
2/2009” (così pag. 11 del doc. 1 attoreo) e, dunque, sia quelle di cui a quest'ultima disciplina, sia quelle posteriori e derivate dall'applicazione dell'art. 117bis TUB. Del resto, deve
5 rammentarsi che “L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria”
(così Sez. U., 10/07/2003, n. 10840, Rv. 564932 - 01), di talché
“l'accertamento del giudice di merito deve estendersi, con eguale profondità, al contenuto degli allegati richiamati, che, in ispecie se di natura tecnica, costituiscono lo strumento necessario a manifestare compiutamente la volontà posta a base della domanda giudiziale” (così Cass. Sez. L., 19/05/2009, n.
11599, Rv. 608441 – 01, non ravvisandosi peculiarità del rito del lavoro che escludano tale principio per il processo ordinario di cognizione). Anche per tale ragione, pertanto, non può essere considerato quanto prodotto tardivamente a pag. 20-21 della comparsa conclusionale.
2.3. Per quanto concerne, invece, l'anatocismo, esso è stato pattuito, nel doc. 1 della banca convenuta, validamente ed in osservanza sia della delibera CICR del 9/2/2000, sia dell'art. 120
TUB ratione temporis applicabile, ma le relative clausole sono divenute nulle il 1° gennaio 2014, all'atto dell'entrata in vigore, in pari data, della novella di quest'ultima norma. Tale conclusione è conforme a quanto sancito da Cass., sent. n. 21344 del 2024, la prima pronuncia di legittimità che ha espressamente e congruamente affrontato il tema della predetta novella, nonché è in continuità con la giurisprudenza di questo Giudicante, tra cui
– ex multis e da richiamarsi – la pregressa Trib. Bergamo, sent.
n. 2893 del 2023, che ha così argomentato:
“A quest'ultimo proposito, dunque, si pone quindi il problema di interpretare l'art. 120, comma 2, TUB nella versione novellata il 1° gennaio 2014, all'esito dell'entrata in vigore della L. 147 del 2013, ed anteriormente alla successiva novella entrata in vigore il 15/4/2016, e dunque così testualmente formulato:”2.
Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei
6 confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Secondo un primo orientamento, la disposizione così riportata o non avrebbe affermato il divieto di anatocismo nei contratti di conto corrente, oppure, pur avendo postulato detto divieto, avrebbe postergato detta entrata in vigore all'emanazione della successiva delibera CICR (così, ex multis, Trib. Torino, ord. del 16/6/2015, Trib. Cuneo, ord. del 01.08.2017, Trib. Siena, ord. del
04.08.2015, Trib. Cosenza, ord. del 05.05.2016, Trib. Bologna, ord. del
25.03.2016, Trib. Parma, ord. del 30.07.2015, Trib. Bologna, ord. del
09.12.2015, Trib. Torino, ord. del 05.08.2015, Trib. Cosenza, ord. del
27.05.2015, Corte d'appello di Torino, sent. n. 509 del 2019, Corte d'appello di
Brescia, sent. n. 411 del 2022). In tal senso sono stati valorizzati i seguenti argomenti.
A) Il tenore testuale della presente disposizione non sancirebbe un divieto in toto dell'anatocismo nei contratti di conto corrente, altrimenti la norma non enuncerebbe la postulabilità di “interessi periodicamente capitalizzati”; tutt'al più nel successivo sintagma di calcolo
“esclusivamente sulla sorte capitale” si può ravvisare il divieto che gli interessi anatocistici – lecitamente calcolati e addebitati – siano nuovamente capitalizzati (così posizione riportata a pag. 3 di Trib.
Torino, ord. del 16/6/2015).
B) Quand'anche fosse rinvenibile un divieto di anatocismo nella disposizione in esame, l'entrata in vigore della stessa sarebbe postergata all'adozione della delibera CICR cui la norma primaria rinvia e cui sarebbe sospensivamente condizionata l'entrata in vigore di quest'ultima, “giusta la presenza di questioni tecniche/operative per le quali è comunque necessaria una sua regolamentazione” (pag. 7 di Trib. Torino, ord. del
16/6/2015).
C) Non si può non osservare come la giurisprudenza avesse in passato ritenuto non applicabile l'anatocismo nei conti corrente alla stregua del solo art. 120 TUB nella formulazione entrata in vigore il 19/10/1999 e prima della delibera CICR del 9 febbraio del 2000; a contrario e, pertanto, parimenti non potrebbe evincersi un operativo divieto di anatocismo dall'art. 120
TUB novellato nel 2014 e senza delibera CICR consequenziale (Trib.
Bologna, ord. del 25.03.2016).
D) Nel senso dell'inoperatività del divieto di anatocismo dell'art. 120 TUB come novellato dalla L. 147 del 2013 e senza corrispondente delibera CICR deporrebbe altresì l'art. 161, comma 5, TUB, laddove prevede che “Le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie ai sensi di norme abrogate
7 o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”: ciò determinerebbe un'ultrattività della delibera CICR del 9 febbraio del 2000 e della disciplina in tema di anatocismo ivi prevista, almeno fino all'adozione di una successiva delibera CICR in superamento di quella del 2000. Né in senso opposto potrebbe osservarsi che l'art. 161, comma 5, TUB sarebbe norma transitoria e limitata all'entrata in vigore del D.lgs. n. 385 del 1993, dunque sostanzialmente inoperativa o comunque inefficace successivamente all'entrata in vigore del TUB: al contrario, disposizioni quali l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 72/2015, quest'ultimo sancente che “Rimane fermo, altresi', quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”, evidenziano come l'art. 161, comma 5, TUB resti una norma operativa ed efficace anche dopo l'entrata in vigore di detto Testo Unico e dunque pertinente anche per l'art. 120 TUB come novellato dalla L. 147 del 2013 (pag. 6 di Trib.
Cuneo ord. del 01.08.2017 e Trib. Bologna, ord. del 25.03.2016).
E) Precludere l'anatocismo bancario anteriormente disciplinato dall'art. 120
TUB “ante 2014” e dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 determinerebbe un sostanziale pregiudizio se non un vero e proprio impedimento dell'attività bancaria, così giungendo ad un'interpretazione dell'art. 120
TUB “post 2014” non conforme agli artt. 41 e 42 Cost., o comunque alle norme costituzionali.
F) Interpretare l'art. 120 TUB “post 2014” come sancente un divieto di anatocismo determinerebbe un contrasto della disciplina nazionale con il diritto comunitario e, in particolare, con i diritti di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, di libera circolazione di capitali, oltre che determinare una irragionevole disparità di trattamento;
peraltro, le banche straniere si dovrebbero confrontare con una disciplina più restrittiva in tema di anatocismo rispetto a quella di altri Paesi Membri
(pag. 3 di Trib. Cuneo ord. del 01.08.2017 e Trib. Siena, ord. del
04.08.2015).
G) Ritenere che l'art. 120 TUB “post 2014” determini un immediato divieto di anatocismo senza attendere la corrispondente delibera CICR significherebbe giungere ad un'interpretazione contraria al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.: ed infatti, non sarebbe sussistente un ragionevole termine di adeguamento, dovendosi osservare come la L. 147 del 2013 sia stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/12/2013 e sia subitaneamente entrata in vigore il 1° gennaio 2014 (così pag. 3 di Trib. Torino, ord. del 16/6/2015).
H) Non si può non osservare che – significativamente – la delibera CICR all'epoca in discussione, mai adottata, inerente alla disciplina “post
8 2014” e antecedente quella entrata in vigore il 15/4/2016, anche alla stregua del parere reso dalla Banca d'Italia il 17 ottobre del 2014, avrebbe non a caso previsto un termine di adeguamento differito rispetto al 1° gennaio 2014 (Trib. Bologna, ord. del 09.12.2015).
I) Altrettanto significativamente e secondo un passaggio di Cass., ord. n.
14052 del 2017, la Suprema Corte ha ritenuto che vi sia “difetto anche di efficacia dispositiva diretta della disposizione (infatti attuata con delibera CICR 3.8.2016, nonché previsione di adeguamento, ex art. 5, ai contratti in corso)”.
Nessuno di questi argomenti suesposti è totalmente persuasivo e - pertanto - ritiene questo Giudicante di dover aderire all'opposto e maggiormente convincente indirizzo alla stregua del quale (a) è rinvenibile nella disposizione in esame un divieto di anatocismo per i rapporti di conto corrente bancario, (b) detto divieto è immediatamente operativo dall'entrata in vigore della novella e dunque fin dal 1° gennaio 2014 (così, ex multis, ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015, Trib Cuneo, ord. del 29-6-2015, Trib.
Roma, ord. del 20 ottobre 2015, Trib. Milano, ord. del 5/8/2015, Trib. Milano, ord. del 29/7/2015, Trib. Milano, ord. del 9/7/2015, Trib. Milano, ord. del
30/6/2015, Trib. Biella, ord. del 7/7/2015, Trib. Milano 3/4/2015, Trib. Milano
25 marzo 2015, Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 1285 del 2017). Depongono in tal senso i seguenti argomenti.
1) Anche in superamento di quanto sopraesposto sub A), non può dubitarsi che il tenore testuale dell'art. 120 TUB novellato come sopra e le intenzioni del legislatore depongano nel senso della affermazione di un divieto di anatocismo per i rapporti di conto corrente bancario. Ed infatti i. la norma sancisce chiaramente che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”;
ii. il residuo riferimento testuale alla “capitalizzazione” non implica ex se anatocismo: ed infatti, se è vero che l'anatocismo presuppone la capitalizzazione degli interessi, non è vero che la capitalizzazione degli interessi implica sempre anatocismo, al contrario quest'ultimo richiedendo - logicamente e giuridicamente - una successiva attività di addebito che può essere diversamente disciplinata dalla discrezionalità del legislatore e nel senso dell'esclusione del computo degli interessi successivi su quelli anteriormente capitalizzati (in tema anche pag. 14 di decisione CP_2
9 n. 7854 del 08 ottobre 2015, nonché Trib. Biella, ord. del
7/7/2015);
iii. quanto esposto al punto ii) non implica ex se una sostanziale inutilità – e dunque irragionevolezza - della capitalizzazione: la stessa, estromessa dall'istituto dell'anatocismo, può avere rilievo ad altri fini, come ad esempio per il computo di eventuali spese o commissioni che negozialmente siano parametrate al “capitale”; iv. i lavori preparatori della L. n. 147 del 2013 sono altresì chiari e si pongono nel senso del divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente: ed infatti, a pag. 28 del Dossier di documentazione Servizio Studi, AC N. 1865-A/XVII, Numero
95, Progressivo 2, si legge testualmente che il “disegno di legge di stabilità (…) affida al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e, in ogni caso, che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. La nuova formulazione mira a introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario, ossia impedire che gli interessi periodicamente capitalizzati producano interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale”.
2) In superamento dell'argomento sub B) ed in favore dell'entrata in vigore immediata di detto divieto di anatocismo sui rapporti di conto corrente e fin dal 1° gennaio 2014 è dirimente il rilievo di come la L. n. 147 del
2013 abbia una propria e specifica disposizione sull'entrata in vigore, prevedendo infatti al comma 749 dell'art. 1 che “La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014”, con valenza anche per il comma 629 di detto art. 1, ovverosia per la norma novellante l'art. 120 TUB. Del resto, tale conclusione è altresì confermata a contrario dall'esplicito intervento del medesimo legislatore laddove abbia voluto derogare al comma 749: è quanto si riscontra – ad esempio – al comma 356 dell'art. 1 della L. n. 147 del
2013, ove è previsto che “Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale”.
3) In superamento dell'argomento sub B), occorre poi aggiungere che non vi sono ragioni ontologiche per le quali “la presenza di questioni tecniche/operative” imponga una postergazione dell'entrata in vigore del divieto in tema di anatocismo nei rapporti di conto corrente. A ben
10 vedere, una consimile vicenda di “cesura ex abrupto” è intervenuta all'esito del revirement della Suprema Corte alla fine degli anni '90 in tema di anatocismo bancario, seguito dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.
342: è pertanto evidente che l'entrata in vigore immediata o meno di un divieto di anatocismo non è questione imposta in rerum natura, ma – semmai
- scelta discrezionale del legislatore.
4) Non è persuasivo l'argomento “a contrario” valorizzato al punto C) e che prende le mosse dalla giurisprudenza che aveva in passato ritenuto non applicabile l'anatocismo nei conti corrente alla stregua del solo art. 120
TUB nella formulazione entrata in vigore il 19/10/1999 e prima della delibera CICR del 9 febbraio del 2000.
i. Al contrario della L. n. 147 del 2013,
a. il d.lgs. n. 342 del 1999 di modifica dell'art. 120 TUB ed entrato in vigore il 19/10/1999 segnatamente prevedeva espressamente all'art. 38 che i “provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso”, così presupponendo che la novella dell'allora art. 120
TUB non fosse immediatamente ed ex se attuativa.
Orbene, medesima disposizione non è invece rinvenibile nel comma 629 di detto art. 1 della L.
n. 147 del 2013;
b. a prescindere dalla declaratoria di incostituzionalità successivamente intervenuta, il comma 3 dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999 espressamente distingueva la disciplina a seconda delle fattispecie anteriori o posteriori (non all'emanazione della norma primaria, ma) alla delibera CICR, in quanto testualmente prevedeva una “sanatoria” ex lege per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR
e, di conseguenza, testualmente demandava l'operatività della stessa al periodo successivo alla sua entrata in vigore: tale distinzione sulla disciplina applicabile in ragione dell'anteriorità
o posteriorità della fattispecie all'entrata in vigore o meno della delibera CICR non è invece rinvenibile nel testo del comma 629 di detto art. 1 della L. n. 147 del 2013, che – anzi e si ripete
11 – prevede un'autonoma disposizione per la sua entrata in vigore al comma 749, nonché dispone il rinvio a “modalità e criteri” da definirsi in delibera CICR, ma non anche presenta l'ulteriore riferimento alla “data di entrata in vigore” della stessa al pari del comma 3 dell'art. 25 del d.lgs.
n. 342 del 1999.
ii. Occorre evidenziare come, alla stregua dell'assolutezza testuale dell'art. 120 TUB circa il divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente, il CICR potrebbe avere discrezionalità amministrativa solo per quanto riguarda “le modalità di calcolo degli interessi semplici” (ABF , CP_2 decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015), ovvero per quanto riguarda le operazioni diverse da quelle in conto corrente Con (Trib. Siena, ord. del 4-8-2015 e pag. 4 di , CP_2 decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015), non anche per postergare l'entrata in vigore del divieto sancito per il conto corrente in una norma sovraordinata e con una espressa disposizione per l'entrata in vigore (così anche pag. 11 di
, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015). CP_2
5) Al contrario di quanto evidenziato al punto D), non è compiutamente individuabile nell'art. 161, comma 5, TUB una disposizione che posterga l'entrata in vigore della L. n. 147 del 2013.
i. Tale art. 161, comma 5, TUB pacificamente disciplinava l'ultrattività delle “disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite” dal TUB, non anche realizza una disciplina diversa e inderogabile dell'entrata in vigore delle (differenti) novelle al TUB, tanto meno ove quest'ultime prevedano espressamente norme sull'entrata in vigore (come l'art. 1, comma 749, della L. n.
147 del 2013).
ii. Non è un caso che il citato art. 2, comma 2, del d.lgs. n.
72/2015 esprima un espresso rinvio all'art. 161, comma 5, TUB, che mira a “fare salvo”: tale dato è indicativo di come un'ultrattività di quest'ultima disposizione debba essere espressamente sancita, come viceversa non rinvenibile nel comma 629 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013 (così anche pag. 13 di , decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015). CP_2
6) Non è fondato quanto eccepito sub E), vale a dire circa un contrasto tra gli artt. 41 e 42 Cost. (o comunque tra le norme costituzionali) e l'interpretazione che ravvisa un'immediata entrata in vigore del comma 629 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013: è sufficiente osservare come
12 l'attività bancaria non sia totalmente inibita da una disciplina che vieti l'anatocismo anche in assenza di delibera CICR (pag.
6-7 di Trib. Milano, ord. del 29/7/2015).
7) Non è fondato quanto eccepito sub F), ovverosia quanto argomentato circa l'asserito contrasto tra il diritto comunitario e l'entrata in vigore del comma 629 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013 anche in assenza di delibera CICR. Infatti, non è ravvisabile un pregiudizio alle libertà e ai diritti individuati al punto F), come evincibile i. non solo da pag. 5 di Trib. Milano, ord. del 5/8/2015 e pag. 6 di Trib. Milano, ord. del 29/7/2015, ma anche ii. dalle differenti posizioni degli Stati Membri in tema di ammissibilità e disciplina dell'anatocismo (Trib. Cuneo, ord. del 29-6-2015);
iii. dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo, nella sentenza del 19 luglio 2012, nella causa C-591/10, ove la Corte ha espressamente evidenziato che “In assenza di disciplina dell'Unione, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l'aliquota degli interessi medesimi e le loro modalità di calcolo (interessi semplici o interessi composti)” (così anche Trib. Cuneo, ord. del 29-6-2015); iv. ad abundantiam, dal rilievo di come mai è stata posta in dottrina o in giurisprudenza, né risulta altrimenti avviata una procedura di infrazione per asserita difformità della disciplina nazionale dei rapporti bancari ante delibera CICR del 9-2-2000 rispetto al diritto comunitario.
8) Diversamente da quanto indicato al punto G), non vi è contrasto tra l'entrata in vigore al 1° gennaio 2014 del divieto di anatocismo per i rapporti di conto corrente e l'art. 3 Cost. per asserita
“irragionevolezza” in ragione della mancanza di termine di adeguamento. Ed infatti,
i. dal punto di vista ontologico, deve essere dato prevalente rilievo a quanto osservato al punto 3);
ii. appartiene - dunque - alle scelte discrezionali del legislatore decidere l'entrata in vigore della disciplina primaria (art. 73 Cost.);
iii. non è possibile arrivare all'estremo esito interpretativo dell'illegittimità costituzionale laddove, quand'anche si volesse ravvisare un'impossibilità oggettiva all'adeguamento immediato alla disciplina entrata in vigore il 1° gennaio
2014, la banca ben potrebbe conformarsi ex post e stornando
13 gli interessi indebitamente addebitati per la difficoltà di un tempestivo adeguamento alla sopravvenuta formulazione dell'art. 120 TUB.
9) Non si ravvisano argomenti dirimenti né a favore, né contro l'una o l'altra tesi da quanto rilevato sub H), ovverosia dalle discussioni sulla delibera CICR mai assunta e dal parere reso dalla Banca d'Italia. A prescindere da come è la normazione primaria a dover costituire faro interpretativo per quella secondaria, e non viceversa, occorre osservare –
a tacer d'altro - che l'argomento contrario della postulata entrata in vigore “differita” ponderata in sede amministrativa, viene equamente temperato dagli espressi rinvio e adesione che la Banca d'Italia compie con riferimento ai precedenti del Tribunale di Milano (“Tribunale di
Milano del 25 marzo e del 3 aprile 2015”) e nella proposta del 24 agosto
2015, posta in pubblica consultazione fino al 23 ottobre 2015, e da sottoporre al CICR per l'emanazione della relativa delibera invero mai assunta (così anche pag. 12 di decisione n. 7854 del 08 CP_2 ottobre 2015).
10) Non convince il passaggio indicato sub I), laddove Cass., ord. n.
14052 del 2017, ha ritenuto che vi sia “difetto anche di efficacia dispositiva diretta della disposizione (infatti attuata con delibera CICR
3.8.2016, nonché previsione di adeguamento, ex art. 5, ai contratti in corso)”. Infatti, se detta posizione si riferisce all'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147 del 2013, il riferimento alla delibera CICR
3.8.2016 non appare pertinente, atteso che quest'ultima è stata pacificamente emanata in esecuzione dell'attuale (e diverso) art. 120 TUB nella formulazione entrata in vigore a partire dal 15/4/2016: così del resto depone il primo “Visto” di detta delibera. Risultano pertanto maggiormente esaustivi e convincenti i differenti enunciati di i. Cass., sent. n. 17150 del 2016, laddove afferma che il caso esaminato importava “l'eliminazione, nel calcolo degli interessi, di qualsivoglia capitalizzazione, in consonanza con quanto poi disposto anche dall'art. 120, co. 2, lett. b), del
TUB nel periodo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 17-bis del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, approvato con modifiche con la legge 8 aprile 2016, n. 49.”;
ii. Cass., ord. n. 24293 del 2017, laddove qualifica il “divieto di capitalizzazione degli interessi bancari (…) con l'art. 1, comma 629, della legge 27.12.2013 n. 147” quale “recezione normativa” del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
(come noto, pacificamente operativo ex lege e senza l'interlocuzione di delibere CICR).
14 11) Occorre inoltre rilevare in aggiunta a tutto quanto suesposto che la posizione in esame, sancente il divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente bancario fin dal 1° gennaio 2014 e senza l'attesa della delibera CICR, è stata altresì sostenuta dalla Corte d'Appello di questo distretto. In tal senso, in particolare, si pone Corte d'Appello di
Brescia, sent. n. 1285 del 30/8/2017, R.G. n. 1462/2015. Nella stessa si enuncia espressamente che “Non sono, infatti, convincenti le argomentazioni che negano valore immediatamente precettivo al novellato art. 120 TUB ed al divieto di anatocismo che esso impone: la norma in parola va infatti interpretata nel senso che con essa sia stato abolito l'anatocismo nei contratti bancari, come si ricava sia dall'ultimo inciso
“… sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”, sia dai lavori parlamentari (…) ed è da escludere che il divieto di produzione degli interessi anatocistici sia subordinato all'emanazione della delibera CICR cui la norma demanda solo di “stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi”, non potendosi comunque con norma regolamentare postergare in danno del correntista il divieto cogente di produzione degli interessi anatocistici normativamente previsto ed operante dal 1° gennaio
2014 sia per i contratti in corso sia per i contratti futuri”. Non persuade, invece, la più recente Corte d'appello di Brescia, sent. n. 411 del 2022 laddove concludente in senso opposto, in quanto motivata sulla base di argomenti già smentiti dai numeri suesposti.
12) La tesi favorevole all'immediata applicabilità del divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente, sancito alla stregua dell'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147 del 2013, e fin dal 1° gennaio
2014, trova altresì conferma nei successivi sviluppi legislativi (così anche pag. 12 di decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015, nonché CP_2 pag. 10-11 di Trib. Roma, ord. del 20 ottobre 2015, pag. 4 di Trib.
Milano, ord. del 29/7/2015). Ed infatti, fu successivamente discusso l'art. 31 del d.l. n. 91 del 24 giugno 2014, disposizione poi soppressa dalla legge di conversione del restante decreto (L. dell'11 agosto 2014,
n. 116): tale art. 31 non solo prevedeva una nuova formulazione dell'art. 120 TUB emendata dalla lettera b) introdotta dalla L. n. 147 del 2013, ma altresì espressamente disponeva che “Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000”. La mancata approvazione e, anzi, la soppressione di tale art. 31 in sede di legge di conversione sono indicative di una volontà del legislatore opposta e altresì favorevole all'interpretazione del divieto di anatocismo sui rapporti di conto corrente fin dal 1° gennaio 2014, atteso che
15 i. a pag. 246 del “Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1541”,
“Ed. provvisoria”, “luglio 2014”, “n. 152” del Senato, inizialmente favorevole alla conversione di detto art. 31, si prospettava l'opportunità della “modifica dell'articolo 120, comma 2, del TUB, riproponendo (con alcune modifiche)
l'impianto della disposizione vigente fino al 2013”, con ciò chiarendo – a contrario – l'immediata vigenza al 1° gennaio
2014 della disposizione dell'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147 del 2013;
ii. a pag. 22 del “Dossier n° 209/2”, “A.C. 2568-A”, datato “2 agosto 2014”, della Camera dei deputati si chiarisce che
“L'articolo 31, che demandava al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari (reintroducendo, in sostanza, la capitalizzazione degli interessi con periodicità almeno annuale), è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato”, venendo meno – pertanto e significativamente – la
“reintroduzione” di un istituto che si dava per abrogato dal
1° gennaio 2014.
13) Non deve poi sottovalutarsi come la presente tesi che opina nel senso dell'immediata applicabilità del divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente e per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 sia l'indirizzo maggiormente rispettoso del principio di gerarchia delle fonti del diritto (così anche pag. 11 di decisione n. 7854 del 08 CP_2 ottobre 2015): ed infatti, tale orientamento determina la prevalenza dell'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147 del 2013, rispetto alla disciplina sottordinata della delibera CICR del 9-2-2000 e limitatamente ai rapporti di conto corrente. L'avversa tesi – del resto – non può sanare detto contrasto tra fonti attraverso l'art. 161, comma 5, TUB. Invero, oltre a doversi ribadire quanto osservato al punto 5) circa la non pertinenza di quest'ultima disposizione al caso di specie, deve in ogni caso osservarsi che l'art. 161, comma 5, TUB può postulare un'ultrattività delle disposizioni regolamentari previste per un dato istituto giuridico laddove la successione di quelle sovraordinate contempli ancora l'ammissibilità e la validità di quest'ultimo; orbene, tale non è il caso di specie, osservato come – per tutte le ragioni suesposte - l'art. 120
TUB, come novellato dalla L. n. 147 del 2013, sia chiaro nel negare validità all'anatocismo per i rapporti di conto corrente ed a decorrere dal 1° gennaio 2014.
16 Alla luce di quanto sopradedotto, deve pertanto aderirsi all'interpretazione che ravvisa nell'art. 120 TUB, come riformulato dalla L. 147 del 2013, entrata in vigore il 1° gennaio 2014 e vigente fino al 15/4/2016, un divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente, preclusione immediatamente operativa e senza postergazione dell'efficacia di tale disposizione all'adozione della relativa delibera CICR.
Medesima conclusione – invece – non riguarda i rapporti di mutuo, atteso che, come condivisibilmente evidenziato da Trib. Siena, ord. del 4.08.2016, “la lettera A del predetto art. 120 secondo comma d.lgs. 385/1993 contiene una previsione letteralmente limitata ai contratti di conto corrente, mentre la lettera B contiene prescrizioni riferite esclusivamente agli interessi
“periodicamente capitalizzati”, con esclusione quindi della capitalizzazione una tantum che si verifica” ai sensi dell'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio
2000 (in tal senso anche , decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015).” CP_2
2.4. Sono, invece, infondate le doglianze attoree sia sui tassi extra fido, puntualmente pattuiti, nel doc. 1 della banca, al
7,8100% “per scoperto di conto”, sia sullo ius variandi. In relazione a quest'ultimo, premesso che il relativo sindacato, come per tutte le poste, trova il limite del termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, ex multis, Trib. Milano 23-5-2013, e così anche Corte
d'Appello di Milano 13-1-2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 – 01, Corte d'appello di Brescia, sent.
n. 730 del 2019, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818,
Trib. Lanciano, sent. n. 165 del 2020 e, circa l'estensione di tali principi all'art. 171ter, n. 1), c.p.c., Trib. Bergamo, sent.
n. 957 del 2024, Trib. Bergamo, sent. n. 1286 del 2024 e pag. 17 di Cass., ord. n. 4410 del 2025), non viene meno la validità, in tutto o in parte, della regolamentazione disciplinante lo ius variandi per la sostituzione automatica della clausola, priva di forma scritta, degli interessi semplici, debitori, intra fido: proprio la vigenza dei medesimi secondo una percentuale legalmente individuata non esclude la successiva modificabilità degli stessi ex art. 118 TUB, né una pattuizione disciplinante il diritto potestativo di cui a quest'ultima disposizione.
17 In ogni caso, l'operatività dei tassi ex art. 117 TUB assorbe, nella fattispecie in esame, ogni doglianza concernente lo ius variandi degli interessi semplici, debitori, intra fido: alla stregua di pag. 64 della CTU espletata, quest'ultima ha dovuto sostituire gli stessi con il tasso ex art. 117 TUB per tutto il periodo interessato dagli estratti conto depositati, mancando – del resto – atti ex art. 118 TUB di revisione di tali specifiche percentuali.
2.4.1. Quanto alle restanti doglianze in tema di ius variandi, esse sono tutte generiche, non essendovi la specificazione di quali atti unilaterali siano interessati dalle censure in esame, quale peggioramento delle condizioni sia stato arrecato e partendo da quale situazione (sul punto, ex multis, Cass., ord. n. 24811 del 2017 e Cass., ord. n. 17110 del 2019), ad eccezione dell'aumento del “tasso per gli sconfini”, asseritamente aumentato invalidamente dell'1,50% sul pregresso 3,726%, in data 20/08/2013
(così pag. 20-21 della citazione). Tuttavia, quest'ultima lagnanza, pur specifica, è infondata: ognuna delle percentuali indicate a proposito del tasso extra fido è comunque inferiore al
7,8100% “per scoperto di conto”, pattuito nel contratto di cui al doc. 1 della banca, così restando irrilevante, sul profilo della validità negoziale, la sua puntuale o inferiore applicazione, specie in mancanza di univoci atti di ius variandi tra la data dell'originaria stipula e quella predetta del 20/08/2013.
3. Alla luce di quanto suesposto, della eccezione di prescrizione puntualmente sollevata dall'istituto di credito, della decorrenza di quest'ultima a ritroso dal 22/05/2014, stante la proposizione della prima domanda in occasione della notifica della citazione in data 22/05/2024, deve aversi riguardo al - puntuale e tecnicamente ineccepibile – primo conteggio del CTU, con consequenziale condanna della convenuta al pagamento dell'indebito non prescritto in favore dell'attrice, vale a dire di € 155.084,54, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda del 22/05/2024 e sino al soddisfo. Del resto,
l'applicazione di quest'ultimo tasso di interessi è in continuità
18 con il preferibile indirizzo di Cass. Sez. 3, ord. del 03/01/2023,
n. 61, Rv. 666489 – 01, maggiormente coerente – rispetto ad altri di diverso avviso – con la ratio legis dell'art. 1284 c.c. di disciplinare la percentuale degli interessi delle obbligazioni pecuniarie di ogni fonte.
Nulla è dovuto, invece, a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazioni di valuta.
3.1. Occorre puntualizzare che, per tale computo, è indifferente che si ritenga il conto corrente affidato nei soli periodi riportati nella comunicazione del 30/06/2014, di cui al doc. 8 attoreo, oppure anche nel periodo intermedio del “28/06/2013 -
12/07/2013” (così pag. 24 della CTU), in quanto, in quest'ultimo, non sono individuabili rimesse del correntista, come riscontrabile dall'esame degli estratti conto depositati.
3.2. Quanto alla prescrizione, occorre evidenziare, anche in superamento delle osservazioni in merito, che la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie non può che essere appurata tenendo in considerazione i c.d. saldi rettificati (alla luce delle fondate censure suesposte) e non anche i soli “saldi rappresentati”. Tale conclusione è giuridicamente imposta dall'orientamento della Suprema Corte avviatosi con Cass., ord. n.
9141 del 2020 e confermato da Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023.
3.2.1. L'attendibilità di tale criterio di computo della prescrizione deve essere riaffermato, non potendo accogliersi le contrapposte critiche di parte della giurisprudenza di merito.
Infatti, sul punto, è possibile richiamare quanto segue e già espresso dall'intestato Tribunale (ex multis, Trib. Bergamo, sent.
n. 1367 del 2020 e Trib. Bergamo, sent. n. 526 del 2022). Si è osservato come la tesi che aderisce all'individuazione della natura solutoria delle rimesse in base ai “saldi rappresentati” negli estratti conto ritiene che le Sez. U, Sentenza n. 24418 del
02/12/2010, Rv. 615489 – 01 abbiano avuto riguardo alle rimesse solo “apparentemente solutorie” ed in base ai “saldi
19 rappresentati”, ravvisando tali conclusioni in base alle seguenti argomentazioni:
1) a dover essere individuate sono le rimesse solutorie ed indebite: orbene, allora è chiaro che tali siano solo quelle ravvisate sui “saldi rappresentati” negli estratti conto in quanto, diversamente opinando ed avendo riguardo ai “saldi rettificati”, si individuerebbero proprio le rimesse dovute e non già quelle versate indebitamente;
2) con la ricezione della rimessa solutoria è la banca stessa che imputa il versamento all'addebito illegittimo e per come rappresentato in conto corrente, di ciò dandone atto nell'estratto conto che – in carenza di tempestiva contestazione – assurge a quietanza di detto versamento così imputato secondo i “saldi rappresentati” ed ex art. 1195
c.c. (meramente circa quest'ultima disposizione, Cass., Sez.
2, Sentenza n. 27405 del 13/12/2005, Rv. 585862 - 01);
3) è significativo che le stesse Sez. U, Sentenza n. 24418 del
2010 facciano riferimento al mero spostamento patrimoniale dalla correntista alla banca, ma non prendano posizione circa la corrispondenza di quest'ultimo ad una scopertura di conto effettiva o meno.
Tali argomentazioni non persuadono e deve viceversa aderirsi alla tesi che ravvisa la natura solutoria delle rimesse in base ai
“saldi rettificati” (così Tribunale Pavia 20 settembre 2016; Trib.
Udine 29.10.2013; Trib. Ancona 18.11.2014 e 12.4.2016; Trib.
Alessandria 21.2.2015, Cass., ord. n. 9141 del 2020), che è sostenuta dalle seguenti argomentazioni:
a) la tesi che ha riguardo all'individuazione della natura solutoria delle rimesse in base ai “saldi rettificati” è
l'unica che dà contezza della inefficacia ab origine determinata dalla nullità negoziale, nonché che determina la consequenziale obliterazione ab origine degli addebiti illegittimi e conseguenti all'applicazione di dette clausole nulle;
20 b) non è pertinente il richiamo della disciplina dell'art. 1195
c.c. come ravvisato sub 2), e ciò per la mancanza di una pluralità di debiti nella fattispecie in esame ed alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile quando sussista un unico debito, perché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione e, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligazione di eseguire la prestazione nella parte residua” (così Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 12938 del 29/12/1993, Rv. 484899 - 01); del resto, sempre secondo la Suprema Corte ed in carenza di prova della diversa volontà del solvens, “Al creditore non può essere riconosciuta la facoltà di imputare i pagamenti ricevuti ad estinzione del debito, ad interessi extralegali, ove questi ultimi non siano stati fatti oggetto di una valida pattuizione ai sensi dell'art. 1284, terzo comma cod. civ”
(in tal senso, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 819 del 25/01/2000,
Rv. 533136 - 01), con ciò escludendo ogni legittimazione della banca ad imputare pagamenti ad addebiti illegittimi, anziché legittimi;
c) seguendo la tesi dei “saldi rappresentati” vi sarebbe una diretta violazione dell'art. 2936 c.c. e che sancisce la nullità dei patti in deroga alla disciplina legale della prescrizione: infatti, avendo riguardo ai “saldi rappresentati”, sarebbe sufficiente, da un lato, che la banca assuma essere esistenti degli addebiti illegittimi negli estratti conto, e, dall'altro, che la correntista non contesti i medesimi acciocché si sposti la natura della rimessa da ripristinatoria a solutoria e si pervenga – pertanto - ad una diversa decorrenza del termine prescrizionale;
d) aderendo alla tesi dei “saldi rappresentanti” si contrasterebbero gli assunti di Sez. U, Sentenza n. 24418 del
02/12/2010, Rv. 615489 – 01, a prescindere dagli avvisi extramotivazionali espressi dall'estensore della stessa ed in
21 altri contesti. In particolare, la tesi dei “saldi rappresentati” non osserva il dictum delle Sezioni Unite, laddove le stesse affermano che i versamenti “potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca”: tale principio comporta ad un tempo (i) che lo “spostamento patrimoniale” sia effettivo, giuridico e senza considerare gli addebiti illegittimi in considerazione di come essi siano il frutto di clausole nulle e dunque segnatamente inefficaci ab origine,
(ii) che le rimesse debbano essere “effettivamente” solutorie, e non già “apparentemente” solutorie come erroneamente sostenuto dalla tesi dei “saldi rappresentati”;
e) che debba aversi riguardo alle rimesse “effettivamente” solutorie individuate secondo i “saldi rettificati”, non anche alle rimesse “apparentemente” solutorie ed indicate secondo i “saldi rappresentati”, è conclusione maggiormente prossima anche alla stessa giurisprudenza della Suprema Corte in tema di revocatorie fallimentari e che significativamente ha riguardo alla disponibilità effettiva in conto: in tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “Il saldo contabile, quindi, non sorregge il criterio di disponibilità che, in linea di principio, deve consentire l'individualità della scopertura, o non, del conto al fine del sistema revocatorio fallimentare dei pagamenti;
esso finisce per costituire soltanto un promemoria contabile non utilizzabile con carattere di generalità al fine in esame.
Dei tre tipi di saldo di conto identificabili nella prassi bancaria, quindi (saldo contabile, saldo disponibile, saldo per valuta), quello contabile, che normalmente indica un maggior avere da parte del correntista, in quanto tiene conto istantaneamente di tutte le annotazioni effettuate in conto e, come tale, limita le possibilità applicative del sistema revocatorio, non può essere assunto a criterio discretivo tra
22 conto scoperto e coperto, in quanto determinerebbe confusione tra saldo disponibile ed indisponibile” (così Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 2744 del 1994);
f) dare rilevanza esclusiva ai “saldi rappresentati” ed a quanto ivi non correttamente esposto, anziché ai “saldi rettificati”, significherebbe conferire peso giuridico all'errore all'atto del pagamento indebito, a fronte delle fuorvianti indicazioni dell'estratto conto, quando, invece e secondo la Suprema Corte, “è (…) superflua ogni indagine sulla natura e sulla scusabilità dell'errore dell'avvenuto pagamento, essendo unicamente rilevante l'inesistenza
(originaria o sopravvenuta) di una legittima "causa solvendi"” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2209 del 27/02/1998,
Rv. 513153 - 01) coerentemente con la natura di atto giuridico in senso stretto - e non già di negozio – in capo al pagamento;
g) è significativo che Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10941 del 2016 applichi l'art. 1194 c.c. ravvisando “la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi”: tale principio postula una esigibilità effettiva e – dunque e corrispondentemente – una natura effettiva e non apparente delle rimesse solutorie destinate all'estinzione di quel credito.
A ben vedere, a favore della tesi della individuazione della natura solutoria delle rimesse in base ai “saldi rappresentati” apparentemente persuade solo l'argomentazione sub 1), ovverosia l'osservazione che, avendo riguardo ai “saldi rettificati”, si individuerebbero proprio le rimesse dovute e non già quelle versate indebitamente e ripetibili. Quest'ultimo assunto è però solo in apparenza convincente in quanto non è in discussione che,
a fronte della esigenza imposta da Sez. U, Sentenza n. 24418 del
02/12/2010, Rv. 615489 – 01 di ravvisare la natura indebita e solutoria delle rimesse, la qualità di indebito debba individuarsi secondo i saldi rappresentati, pena altrimenti (e davvero)
23 l'erronea perimetrazione delle sole rimesse effettivamente dovute.
Ciò che è quivi viceversa in discussione è se la diversa e concettualmente distinta natura solutoria debba essere assunta secondo i “saldi rappresentati” (al pari dell'operazione di individuazione delle rimesse indebite) oppure secondo i “saldi rettificati”. Orbene, la circostanza che ai “saldi rappresentati” si debba avere riguardo per circoscrivere la natura indebita delle rimesse non implica che a medesimo parametro debba aversi riguardo per individuarne la natura solutoria, anzi deponendo a favore dei
“saldi rettificati” proprio le argomentazioni di cui alle lettere suesposte. In concreto, dal punto di vista operativo, e come eseguito dal CTU, l'individuazione delle rimesse prescrivibili, dunque necessariamente sia indebite, sia solutorie alla stregua di
Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010, Rv. 615489 – 01, impone che siano tenuti disgiunti due quesiti che la tesi dei “saldi rappresentati” indebitamente sovrappone, ovverosia
I) l'ammontare e l'identità delle rimesse solutorie,
II) la destinazione delle rimesse solutorie individuate come sub
I).
Quanto al quesito sub I), attinente ad ammontare e identificazione delle rimesse solutorie, invero è necessario avere riguardo ai
“saldi rettificati” per tutte le ragioni di cui alle lettere che precedono.
Tuttavia e così giungendo al quesito sub II), proprio perché le rimesse solutorie devono essere indebite per essere ripetibili e prescrivibili, le stesse, una volta che siano state individuate secondo i “saldi rettificati”, devono intendersi imputate all'estinzione del debito così come prospettato dalla banca in base ai “saldi rappresentati”.
Il risultato è che la rimessa solutoria e indebita ammonta alla minor somma tra versamento effettivamente solutorio del correntista (individuato come sub I)), da un lato, e debito illegittimo ed indebitamente adempiuto (procedendo come sub II)), dall'altro. Quindi, per fare un primo esempio,
24 - se il debito rappresentato è 1000, ma in realtà è 400
(perché 600 sono gli addebiti illegittimi),
- e se vi è un versamento di 700,
- il versamento è solo solutorio per 400, pari al debito effettivo, mentre 300 saranno ripristinatori della provvista;
- tuttavia, quei 400 devono essere raffrontati con il debito indebitamente rappresentato di 600 - se così avvenuto nell'andamento del conto corrente - acciocché si abbia riguardo a una rimessa non solo solutoria, ma indebita, ripetibile e prescritta;
- il risultato è che saranno prescrivibili al massimo 400 di rimessa effettivamente solutoria ed imputata ad addebiti illegittimi.
Per fare un altro esempio in cui la rimessa solutoria è inferiore all'addebito illegittimo,
- se il debito rappresentato è 1000, ma in realtà è 800
(perché 200 sono gli addebiti illegittimi),
- e se vi è un versamento di 300,
- il versamento è solutorio e ripetibile al massimo per
200, pari al debito illegittimo perché solo così si ha una rimessa non solo solutoria, ma indebita, ripetibile e prescritta;
- il risultato è che saranno ripetibili al massimo 200 di rimessa effettivamente solutoria ed imputata ad addebiti illegittimi - se così avvenuto nell'andamento del conto corrente -.
Solo nei termini suesposti, seguiti dal CTU, è possibile individuare le rimesse ad un tempo indebite e solutorie, come richiesto da Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010, Rv. 615489
– 01 per circoscrivere quei versamenti il cui credito restitutorio sia suscettibile di prescrizione anche durante la vigenza del rapporto di conto corrente bancario.
4. Sono, poi, infondate, le restanti osservazioni alla CTU, di talché le medesime non scalfiscono gli esiti suesposti.
25 4.1. In primo luogo, diversamente da quanto indicato dal CTP di parte attrice, il CTU ha correttamente ed integralmente applicato i tassi ex art. 117 TUB, come indicato a pag. 63-64 della relazione peritale, la cui tabella evidenzia altresì come, anche in superamento di quanto eccepito, tali tassi di fonte legale sono sempre stati inferiori a quelli applicati dall'istituto di credito.
4.2. In secondo luogo, non vi è stata la supposta duplicazione delle competenze, prospettata a partire da pag.
2-3 delle osservazioni attoree alla bozza di CTU: come chiarito dall'ausiliario del Giudice, “non si è operata alcuna duplicazione delle competenze ricalcolate, né si è verificato alcun doppio riaccredito delle competenze divenute irripetibili per effetto dell'intervenuto pagamento operato tramite rimesse solutorie prescritte” (così pag. 66 e ss. della relazione peritale). Ciò rende superfluo aggiungere che esemplificazioni di ipotizzati errori in tal senso non sono stati evidenziati puntualmente per il primo conteggio della CTU, fruito ai fini della decisione de qua.
4.3. Va, poi, ribadita l'infondatezza della tesi attorea, richiamante l'applicazione del c.d. principio del saldo zero.
Invero, pur con le oscillazioni presenti nel settore bancario, la giurisprudenza di legittimità è oramai chiarissima nell'enunciare che siffatto principio è, semmai, valevole nella sola azione della banca sottesa alla condanna della correntista al pagamento del saldo, non attenendo, invece, alla domanda, avanzata da quest'ultima, di condanna dell'istituto di credito alla ripetizione d'indebito, come nel presente giudizio: quest'ultima affermazione è, del resto, diretta conseguenza della disciplina degli oneri probatori nell'azione ex art. 2033 c.c., segnatamente richiedente, anzitutto, la dimostrazione dei versamenti, in primis da evincersi dagli estratti conto e non raggiungibile in carenza di questi ultimi o di altri mezzi di prova dei pagamenti. Tale è, infatti, la posizione, ex multis, di Cass., ord. n. 29575 del 2020
e Cass. Sez. 1, sent. del 02/05/2019, n. 11543, Rv. 653906 – 01, dalle quali altresì si evince l'irrilevanza giuridica di supposte
26 ragione di equità per modificare l'assetto descritto e la non persuasività delle argomentazioni attoree anche esposte negli scritti conclusionali.
4.3.1. Escluso, poi, nel caso di specie, che estratti conto diversi da quelli prodotti o la prova di pagamenti ulteriori a quelli evincibili da questi ultimi fossero ammissibili alla stregua delle istanze istruttorie attoree. Invero, come osservato nell'ordinanza del 30/10/2024, per quanto attiene agli estratti conto del 2012 o anteriori,
i. essi non sono in possesso della banca, secondo quanto da questa enunciato a pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta,
ii. a fronte di ciò, manca pertanto la prova del possesso del documento in capo alla banca, ex art. 94 disp. att. c.p.c., tenuto in considerazione come tale dimostrazione non è offerta nemmeno nei termini
“congetturali” indicati da Cass., Sez. 1, Sentenza n.
2935 del 04/04/1997, Rv. 503493 – 01,
iii. ad abundantiam, la prova sub ii. risulta smentita dal decorso di più di un decennio tra l'asserita data di stipula e l'istanza ex art. 119, comma 4, del TUB, applicandosi quest'ultima disposizione anche agli estratti conto (ex multis, Cass., Sez. 1 - , Ordinanza
n. 35039 del 29/11/2022, Rv. 666451 - 01).
4.4. La valida pattuizione del tasso extra fido, come scoperto di conto, nel doc. 1 della banca, l'ammontare di quest'ultima percentuale, l'integrale applicazione del tasso ex art. 117 TUB, anche nei termini indicati al punto 4.1. della presente motivazione, nonché quanto indicato a pag. 25 e 64 della CTU escludono, poi, la fondatezza delle ulteriori doglianze attoree, formulate nelle note del 26/03/2025 e ripetute nella memoria di replica attorea.
4.5. Per quanto attiene, poi, alle critiche della convenuta nei confronti della CTU e della relativa bozza, deve ribadirsi quanto
27 suesposto circa la prescrizione, la pattuizione degli interessi e le commissioni sostitutive della CMS.
5. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore dei difensori antistatari dell'attrice, avv.ti Dario
Nardone e Pietro Maria Aiello, considerati le tariffe forensi del
D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte (che già considera l'accoglimento solo parziale delle stesse), la mancanza di prova documentale degli esborsi effettivamente sostenuti per l'avvio della mediazione, in € 1.713,00 per spese vive ed €
15.111,00 per compensi (fase di mediazione € 1.008,00, fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria
€ 5.670,00, fase decisoria € 4.253,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.1. Fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 23133 del 12/11/2015), le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, seguono la prevalente soccombenza e sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, con i conseguenti obblighi restitutori in favore dei difensori antistatari di parte attrice, avv.ti Dario Nardone e
Pietro Maria Aiello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:
) Accertate e dichiarate le nullità indicate in parte motiva, nonché in parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione, accerta e dichiara che il saldo reale del conto corrente, intercorso tra le parti e per cui è causa, alla data dell'estinzione, era pari all'importo capitale che segue
28 e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo capitale di € 155.084,54, oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del
22/05/2024 e sino al soddisfo;
) Rigetta nel resto;
) Condanna al pagamento, in favore dei Controparte_1 difensori antistatari di avv.ti Dario Nardone e Parte_1
Pietro Maria Aiello, delle spese processuali, liquidate in €
1.713,00 per spese vive ed € 15.111,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente a carico di Controparte_1 con i conseguenti obblighi restitutori nei confronti dei difensori antistatari di avv.ti Dario Nardone e Parte_1
Pietro Maria Aiello.
Bergamo, 28/05/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
29