Articolo 3 della Legge 24 luglio 1985, n. 406
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 agosto 1985
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Versione
6 marzo 1991
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Versione
13 maggio 1993
Art. 3.

I praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1991, N. 67. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile - 7 maggio 1993, n. 224 (in G.U. 1ªs.s. 12/05/1993 n. 224) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma, in relazione all' art. 25 del regio decreto- legge 27 novembre 1933, n. 1578 .
Entrata in vigore il 13 maggio 1993
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