Versione
14 agosto 1985
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6 marzo 1991
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13 maggio 1993
13 maggio 1993
Art. 3.
I praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1991, N. 67. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile - 7 maggio 1993, n. 224 (in G.U. 1ªs.s. 12/05/1993 n. 224) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma, in relazione all' art. 25 del regio decreto- legge 27 novembre 1933, n. 1578 .
I praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1991, N. 67. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile - 7 maggio 1993, n. 224 (in G.U. 1ªs.s. 12/05/1993 n. 224) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma, in relazione all' art. 25 del regio decreto- legge 27 novembre 1933, n. 1578 .
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 07/05/1993, n. 224Provvedimento: […] Sotto il primo profilo la iscrizione all'albo potrebbe avvenire anche a notevole distanza di tempo dal superamento degli esami senza che, secondo il tenore letterale dell'art. 3 della legge n. 406 del 1985, cessi l'obbligo di prima iscrizione nell'ambito del distretto. […]Leggi di più...
- avvocato e procuratore·
- illegittimita' costituzionale.·
- irragionevolezza·
- combinazione con l'ulteriore vincolo di permanenza minima di iscrizione per almeno un biennio·
- iscrizione all'albo dei procuratori·
- sent. 224/93. professioni