Art. 3.
I praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1991, N. 67. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile - 7 maggio 1993, n. 224 (in G.U. 1ªs.s. 12/05/1993 n. 224) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma, in relazione all' art. 25 del regio decreto- legge 27 novembre 1933, n. 1578 .
I praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1991, N. 67. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile - 7 maggio 1993, n. 224 (in G.U. 1ªs.s. 12/05/1993 n. 224) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma, in relazione all' art. 25 del regio decreto- legge 27 novembre 1933, n. 1578 .