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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 29/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 607/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 607/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
Viale Dei Mille n. 35 presso lo studio dell'Avv. Davide Esposito, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.05.2020 , premettendo di essere titolare dell'omonima Parte_2 ditta individuale esercente l'attività di coltivazione di frutti oleosi, esponeva di aver presentato, per il tramite del proprio patronato di fiducia, domanda volta all'iscrizione nella gestione INPS Coltivatori
Diretti; che l'ente previdenziale, con nota del 7.01.2019, aveva comunicato l'accoglimento della suddetta domanda ai fini della nascita dell'impresa, indicando quale data di inizio dell'attività il
19.10.2018 ed attribuendo alla sua iscrizione il codice azienda “00981766”; che nella successiva data del 10.01.2019 aveva inoltrato, per il tramite del proprio patronato di fiducia, domanda all' volta CP_1 all'ammissione al beneficio dell'esonero contributivo per coltivatore diretto e IAP, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti ex art. 1, commi 117 e 118, della L. n. 205 del 27 dicembre 2017
(ovverosia l'inizio dell'esercizio di un'attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il
1.1.2018 ed il 31.12.2018 ed il possesso di un'età anagrafica inferiore ai 40 anni alla data di inizio della nuova attività imprenditoriale agricola); che la suddetta istanza era stata respinta dalla sede CP_1 di competenza, senza che l'ente avesse fornito alcuna motivazione a fondamento del diniego della domanda;
che, attraverso l'utilizzo del codice azienda originariamente attribuito, aveva fornito all' , per il tramite del proprio patronato di fiducia, tutti i chiarimenti richiesti informalmente e CP_1 che, a fronte di ogni integrazione documentale trasmessa, l'ente aveva considerato le variazioni quali nuove iscrizioni, attribuendogli un nuovo codice azienda;
che avverso la comunicazione datata CP_1
21.06.2019, contenente il prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2019, aveva proposto ricorso amministrativo al TA PR , in data 20.12.2019, rimasto CP_1 privo di riscontro.
Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto all'ammissione al beneficio dell'esonero contributivo previsto ex L. n. 205 del 27.12.2017 in relazione agli anni 2019, 2020 e
2021, conseguente condanna dell'ente previdenziale alla restituzione delle somme già versate a titolo di contributi previdenziali.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'improponibilità della domanda per omessa CP_1 domanda amministrativa di esonero contributivo, con riferimento al codice di iscrizione azienda n.
989042; b) l'inammissibilità del ricorso per genericità della domanda;
c) la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi del D.L. 384/1992; d) la prescrizione delle somme contributive;
e) nel merito, che il ricorrente, per il tramite del proprio patronato di fiducia, aveva inviato tra il 23.10.2018 ed il
06.12.2018 n. 4 Mod.CD01, con data di inizio attività incompatibile o incongruente;
in particolare, tra il 23.10.2018 e il 16.04.2019 (data dell'invio dell'ultima domanda di iscrizione), il ricorrente aveva presentato n. 10 domande di iscrizione tramite Mod.CD01, incomplete e/o errate, e che ciò aveva comportato inevitabilmente l'attribuzione di nuovi codici aziendali e prolungato il completamento dell'iter istruttorio;
che solo la domanda di iscrizione presentata il 16.04.2019 era stata accolta dall'ente previdenziale, “ai soli fini della nascita dell'impresa”, con conseguente attribuzione alla ditta del codice aziendale n. 989042; tuttavia, il ricorrente non aveva proceduto alla presentazione telematica della domanda di ammissione al beneficio dell'esonero contributivo.
3. Istruita la causa mediante l'escussione dei testi citati da entrambe le parti e concesso termine per il deposito di note conclusive, con ordinanza depositata il 24.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Prima di addentrarci nel merito della controversia, è opportuno richiamare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame.
La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (cd. Legge di Bilancio del 2018) ha previsto un nuovo incentivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, avente come destinatari i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quaranta anni e che effettuino l'iscrizione nella previdenza agricola nel periodo compreso tra l'1.01.2018 ed il
31.12.2018; tale incentivo prevede, altresì, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
decorsi i primi 36 mesi, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.
Ed infatti, l'art. 117 L. n. 205/2017 dispone testualmente: “Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L' provvede, con le CP_1 risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.”.
Con la circolare n. 36 del 28.02.2018 l' ha, poi, fornito le precisazioni normative e le indicazioni CP_1 operative per il godimento dell'esonero introdotto dall'art. 1, commi 117 e 118, L. n. 205 del
27.12.2017, stabilendo con riguardo al procedimento di ammissione al beneficio quanto testualmente si riporta: “Ai fini dell'ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali - una volta concluso il processo d'iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell'avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda - devono inoltrare all' una domanda telematica di ammissione all'incentivo. CP_1
La presentazione dell'istanza si effettua accedendo, nell'ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, dove è disponibile il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2018 (CD/IAP2018)”.
La domanda deve essere inoltrata all' esclusivamente in via telematica, avvalendosi dei moduli CP_1 disponibili all'interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.
L' mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito al possesso CP_1 dei requisiti per l'accesso all'esonero e comunicherà l'eventuale ammissione al beneficio esclusivamente in modalità telematica nell'apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza.
Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell'ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo
“esito” del modulo sarà comunicato il diniego all'istanza di ammissione con indicazione della motivazione. Per le iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per le quali vi è comunque
l'attribuzione del Codice Azienda, ma non ancora perfezionate in quanto incomplete di tutte le informazioni necessarie, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite e poste nello stato di "sospese". Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio sarà automaticamente elaborata e l'esito attribuito all'istanza sarà visualizzabile all'interno del
Cassetto previdenziale per autonomi agricoli (ammissione/rigetto); contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al Cassetto) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.”.
5. Ciò posto, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) in data 23.10.2018, il ricorrente ha presentato la domanda di iscrizione alla gestione CP_1 coltivatori diretti, tramite la compilazione del cd. Mod.CD01, indicando quale data di inizio dell'attività imprenditoriale l'1.03.2017; la suddetta domanda è stata respinta con nota datata CP_1
2.11.2018;
b) con comunicazione del 30.11.2018, l' ha informato il ricorrente, per il tramite del patronato CP_1 di fiducia, che era pervenuta nuova domanda di iscrizione alla gestione coltivatori diretti, e che CP_1 il Mod.CD01 tramesso indicava erroneamente quale data di inizio dell'attività imprenditoriale l'1.03.2017 (“A tal proposito si rammenta che l'art. 14, comma 2 della legge n.233/1990, ha previsto il termine, successivamente confermato dall'art.3 del D.P.R. n. 476/2001, di 90 giorni dall'inizio dell'attività agricola autonoma, per richiedere l'iscrizione. Nel caso di iscrizione con effetto retroattivo e cioè oltre i 90 giorni previsti è necessario fornire ogni documentazione utile a rilevare
l'effettiva data di inizio dell'attività. Per considerare come data di inizio attività il 19.10.2018 si rinnova l'invito a trasmettere il mod CD1 con la corretta indicazione della stessa.”);
c) in data 20.12.2018, il ricorrente ha presentato nuova domanda di iscrizione alla gestione CP_1 coltivatori diretti, tramite la compilazione del cd. Mod.CD01, indicando quale data di inizio dell'attività imprenditoriale il 19.10.2018; con nota datata 7.01.2019, è stato comunicato CP_1
l'accoglimento della domanda “ai soli fini della nascita dell'impresa”, con assegnazione del codice aziendale n. 00981766; la conseguente domanda di esonero contributivo del 10.01.2019
(PROTOCOLLO .2201.10/2019.0001919) è stata respinta il 20.04.2019 con la seguente CP_1 motivazione: “domanda non accoglibile in quanto la richiesta di iscrizione come lavoratore Agricolo
Autonomo è stata respinta dalla Sede di Competenza”; CP_1
d) in data 28.01.2019, il ricorrente ha presentato nuova domanda di iscrizione alla gestione INPS coltivatori diretti, tramite la compilazione del cd. Mod.CD01, indicando quale data di inizio dell'attività imprenditoriale il 19.10.2018; con nota datata 13.02.2019, è stato comunicato CP_1
l'accoglimento della domanda “ai soli fini della nascita dell'impresa”, con assegnazione del codice aziendale n. 00983525; la conseguente domanda di esonero contributivo del 14.02.2019
(PROTOCOLLO .2201.14/2019.0012700) è stata respinta il 20.04.2019 con la seguente CP_1 motivazione: “domanda non accoglibile in quanto la richiesta di iscrizione come lavoratore Agricolo
Autonomo è stata respinta dalla Sede di Competenza”; CP_1 e) in data 26.03.2019, il ricorrente ha presentato nuova domanda di iscrizione alla gestione INPS coltivatori diretti, tramite la compilazione del cd. Mod.CD01, indicando quale data di inizio dell'attività imprenditoriale il 19.10.2018; con nota datata 5.04.2019, è stato comunicato CP_1
l'accoglimento della domanda “ai soli fini della nascita dell'impresa”, con assegnazione del codice aziendale n. 00987643; non vi è prova della presentazione di una domanda di esonero contributivo recante il succitato codice aziendale assegnato all'azienda agricola del ricorrente;
f) in data 29.03.2019, il ricorrente ha presentato nuova domanda di iscrizione alla gestione INPS coltivatori diretti, tramite la compilazione del cd. Mod.CD01, indicando quale data di inizio dell'attività imprenditoriale il 19.10.2018; con nota datata 30.03.2019, è stato comunicato il CP_1 rigetto dell'istanza con la seguente motivazione: “comunicazione duplicata o titolare errato – il titolare risulta già associato ad azienda attiva”;
g) in data 18.04.2019, il ricorrente ha presentato nuova domanda di iscrizione alla gestione INPS coltivatori diretti, tramite la compilazione del cd. Mod.CD01, indicando quale data di inizio dell'attività imprenditoriale il 19.10.2018; con nota datata 23.04.2019, è stato comunicato CP_1
l'accoglimento della domanda “l'impresa oggetto della pratica è stata iscritta in ”, con CP_1 assegnazione del codice aziendale n. 00989042; tuttavia, non vi è prova della presentazione di una domanda di esonero contributivo collegata al succitato codice aziendale assegnato all'azienda agricola.
6. Tenuto conto delle risultanze probatorie, devono essere disattese le tesi difensive formulate dalla parte ricorrente, secondo cui, a fronte delle varie integrazioni documentali tramesse all'ente previdenziale, l' avrebbe errato nel considerare tali allegazioni “nuove” domande di iscrizione CP_1 alla gestione Coltivatori Diretti.
Ed invero, dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti risulta che, nonostante la documentazione prodotta all'ente previdenziale, l'iter istruttorio delle suddette pratiche non ha avuto esito positivo, tenuto conto delle indicazioni-informazioni erronee, incomplete e/o incongrue contenute nelle dichiarazioni trasmesse all' , poiché difformi rispetto a quanto statuito dalla CP_1 disciplina normativa di settore.
Ed invero, a fronte delle plurime domande di iscrizione alla gestione Coltivatori Diretti che risultano agli atti, vi è prova della presentazione di sole due domande di accesso al beneficio dell'esonero contributivo, ovverosia quella del 10.01.2019 (collegata al codice aziendale n. 00981766) e quella del 14.02.2019 (relativa al codice aziendale n. 00983525), entrambe rigettate dall'ente previdenziale.
Invece, con espresso riferimento alla domanda di iscrizione alla gestione coltivatori diretti del
18.04.2019, non vi è prova che parte ricorrente abbia presentato la domanda di esonero ex art. 1 commi n. 117 e 118 L. n. 205/2017, nelle forme previste dalla succitata legge.
Pertanto, in difetto di domanda amministrativa, parte ricorrente non può usufruire dell'esonero contributivo di cui all'art. 1 commi 117 e 118 L. n. 205/2017.
7. Ne consegue, dunque, il rigetto del ricorso. 8. Tenuto conto della peculiarità della vicenda e dei molteplici tentativi compiuti da parte ricorrente al fine di regolarizzare le richieste inoltrate all'ente previdenziale, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 29.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 607/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
Viale Dei Mille n. 35 presso lo studio dell'Avv. Davide Esposito, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.05.2020 , premettendo di essere titolare dell'omonima Parte_2 ditta individuale esercente l'attività di coltivazione di frutti oleosi, esponeva di aver presentato, per il tramite del proprio patronato di fiducia, domanda volta all'iscrizione nella gestione INPS Coltivatori
Diretti; che l'ente previdenziale, con nota del 7.01.2019, aveva comunicato l'accoglimento della suddetta domanda ai fini della nascita dell'impresa, indicando quale data di inizio dell'attività il
19.10.2018 ed attribuendo alla sua iscrizione il codice azienda “00981766”; che nella successiva data del 10.01.2019 aveva inoltrato, per il tramite del proprio patronato di fiducia, domanda all' volta CP_1 all'ammissione al beneficio dell'esonero contributivo per coltivatore diretto e IAP, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti ex art. 1, commi 117 e 118, della L. n. 205 del 27 dicembre 2017
(ovverosia l'inizio dell'esercizio di un'attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il
1.1.2018 ed il 31.12.2018 ed il possesso di un'età anagrafica inferiore ai 40 anni alla data di inizio della nuova attività imprenditoriale agricola); che la suddetta istanza era stata respinta dalla sede CP_1 di competenza, senza che l'ente avesse fornito alcuna motivazione a fondamento del diniego della domanda;
che, attraverso l'utilizzo del codice azienda originariamente attribuito, aveva fornito all' , per il tramite del proprio patronato di fiducia, tutti i chiarimenti richiesti informalmente e CP_1 che, a fronte di ogni integrazione documentale trasmessa, l'ente aveva considerato le variazioni quali nuove iscrizioni, attribuendogli un nuovo codice azienda;
che avverso la comunicazione datata CP_1
21.06.2019, contenente il prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2019, aveva proposto ricorso amministrativo al TA PR , in data 20.12.2019, rimasto CP_1 privo di riscontro.
Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto all'ammissione al beneficio dell'esonero contributivo previsto ex L. n. 205 del 27.12.2017 in relazione agli anni 2019, 2020 e
2021, conseguente condanna dell'ente previdenziale alla restituzione delle somme già versate a titolo di contributi previdenziali.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'improponibilità della domanda per omessa CP_1 domanda amministrativa di esonero contributivo, con riferimento al codice di iscrizione azienda n.
989042; b) l'inammissibilità del ricorso per genericità della domanda;
c) la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi del D.L. 384/1992; d) la prescrizione delle somme contributive;
e) nel merito, che il ricorrente, per il tramite del proprio patronato di fiducia, aveva inviato tra il 23.10.2018 ed il
06.12.2018 n. 4 Mod.CD01, con data di inizio attività incompatibile o incongruente;
in particolare, tra il 23.10.2018 e il 16.04.2019 (data dell'invio dell'ultima domanda di iscrizione), il ricorrente aveva presentato n. 10 domande di iscrizione tramite Mod.CD01, incomplete e/o errate, e che ciò aveva comportato inevitabilmente l'attribuzione di nuovi codici aziendali e prolungato il completamento dell'iter istruttorio;
che solo la domanda di iscrizione presentata il 16.04.2019 era stata accolta dall'ente previdenziale, “ai soli fini della nascita dell'impresa”, con conseguente attribuzione alla ditta del codice aziendale n. 989042; tuttavia, il ricorrente non aveva proceduto alla presentazione telematica della domanda di ammissione al beneficio dell'esonero contributivo.
3. Istruita la causa mediante l'escussione dei testi citati da entrambe le parti e concesso termine per il deposito di note conclusive, con ordinanza depositata il 24.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Prima di addentrarci nel merito della controversia, è opportuno richiamare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame.
La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (cd. Legge di Bilancio del 2018) ha previsto un nuovo incentivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, avente come destinatari i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quaranta anni e che effettuino l'iscrizione nella previdenza agricola nel periodo compreso tra l'1.01.2018 ed il
31.12.2018; tale incentivo prevede, altresì, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
decorsi i primi 36 mesi, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.
Ed infatti, l'art. 117 L. n. 205/2017 dispone testualmente: “Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L' provvede, con le CP_1 risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.”.
Con la circolare n. 36 del 28.02.2018 l' ha, poi, fornito le precisazioni normative e le indicazioni CP_1 operative per il godimento dell'esonero introdotto dall'art. 1, commi 117 e 118, L. n. 205 del
27.12.2017, stabilendo con riguardo al procedimento di ammissione al beneficio quanto testualmente si riporta: “Ai fini dell'ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali - una volta concluso il processo d'iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell'avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda - devono inoltrare all' una domanda telematica di ammissione all'incentivo. CP_1
La presentazione dell'istanza si effettua accedendo, nell'ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, dove è disponibile il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2018 (CD/IAP2018)”.
La domanda deve essere inoltrata all' esclusivamente in via telematica, avvalendosi dei moduli CP_1 disponibili all'interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.
L' mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito al possesso CP_1 dei requisiti per l'accesso all'esonero e comunicherà l'eventuale ammissione al beneficio esclusivamente in modalità telematica nell'apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza.
Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell'ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo
“esito” del modulo sarà comunicato il diniego all'istanza di ammissione con indicazione della motivazione. Per le iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per le quali vi è comunque
l'attribuzione del Codice Azienda, ma non ancora perfezionate in quanto incomplete di tutte le informazioni necessarie, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite e poste nello stato di "sospese". Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio sarà automaticamente elaborata e l'esito attribuito all'istanza sarà visualizzabile all'interno del
Cassetto previdenziale per autonomi agricoli (ammissione/rigetto); contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al Cassetto) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.”.
5. Ciò posto, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) in data 23.10.2018, il ricorrente ha presentato la domanda di iscrizione alla gestione CP_1 coltivatori diretti, tramite la compilazione del cd. Mod.CD01, indicando quale data di inizio dell'attività imprenditoriale l'1.03.2017; la suddetta domanda è stata respinta con nota datata CP_1
2.11.2018;
b) con comunicazione del 30.11.2018, l' ha informato il ricorrente, per il tramite del patronato CP_1 di fiducia, che era pervenuta nuova domanda di iscrizione alla gestione coltivatori diretti, e che CP_1 il Mod.CD01 tramesso indicava erroneamente quale data di inizio dell'attività imprenditoriale l'1.03.2017 (“A tal proposito si rammenta che l'art. 14, comma 2 della legge n.233/1990, ha previsto il termine, successivamente confermato dall'art.3 del D.P.R. n. 476/2001, di 90 giorni dall'inizio dell'attività agricola autonoma, per richiedere l'iscrizione. Nel caso di iscrizione con effetto retroattivo e cioè oltre i 90 giorni previsti è necessario fornire ogni documentazione utile a rilevare
l'effettiva data di inizio dell'attività. Per considerare come data di inizio attività il 19.10.2018 si rinnova l'invito a trasmettere il mod CD1 con la corretta indicazione della stessa.”);
c) in data 20.12.2018, il ricorrente ha presentato nuova domanda di iscrizione alla gestione CP_1 coltivatori diretti, tramite la compilazione del cd. Mod.CD01, indicando quale data di inizio dell'attività imprenditoriale il 19.10.2018; con nota datata 7.01.2019, è stato comunicato CP_1
l'accoglimento della domanda “ai soli fini della nascita dell'impresa”, con assegnazione del codice aziendale n. 00981766; la conseguente domanda di esonero contributivo del 10.01.2019
(PROTOCOLLO .2201.10/2019.0001919) è stata respinta il 20.04.2019 con la seguente CP_1 motivazione: “domanda non accoglibile in quanto la richiesta di iscrizione come lavoratore Agricolo
Autonomo è stata respinta dalla Sede di Competenza”; CP_1
d) in data 28.01.2019, il ricorrente ha presentato nuova domanda di iscrizione alla gestione INPS coltivatori diretti, tramite la compilazione del cd. Mod.CD01, indicando quale data di inizio dell'attività imprenditoriale il 19.10.2018; con nota datata 13.02.2019, è stato comunicato CP_1
l'accoglimento della domanda “ai soli fini della nascita dell'impresa”, con assegnazione del codice aziendale n. 00983525; la conseguente domanda di esonero contributivo del 14.02.2019
(PROTOCOLLO .2201.14/2019.0012700) è stata respinta il 20.04.2019 con la seguente CP_1 motivazione: “domanda non accoglibile in quanto la richiesta di iscrizione come lavoratore Agricolo
Autonomo è stata respinta dalla Sede di Competenza”; CP_1 e) in data 26.03.2019, il ricorrente ha presentato nuova domanda di iscrizione alla gestione INPS coltivatori diretti, tramite la compilazione del cd. Mod.CD01, indicando quale data di inizio dell'attività imprenditoriale il 19.10.2018; con nota datata 5.04.2019, è stato comunicato CP_1
l'accoglimento della domanda “ai soli fini della nascita dell'impresa”, con assegnazione del codice aziendale n. 00987643; non vi è prova della presentazione di una domanda di esonero contributivo recante il succitato codice aziendale assegnato all'azienda agricola del ricorrente;
f) in data 29.03.2019, il ricorrente ha presentato nuova domanda di iscrizione alla gestione INPS coltivatori diretti, tramite la compilazione del cd. Mod.CD01, indicando quale data di inizio dell'attività imprenditoriale il 19.10.2018; con nota datata 30.03.2019, è stato comunicato il CP_1 rigetto dell'istanza con la seguente motivazione: “comunicazione duplicata o titolare errato – il titolare risulta già associato ad azienda attiva”;
g) in data 18.04.2019, il ricorrente ha presentato nuova domanda di iscrizione alla gestione INPS coltivatori diretti, tramite la compilazione del cd. Mod.CD01, indicando quale data di inizio dell'attività imprenditoriale il 19.10.2018; con nota datata 23.04.2019, è stato comunicato CP_1
l'accoglimento della domanda “l'impresa oggetto della pratica è stata iscritta in ”, con CP_1 assegnazione del codice aziendale n. 00989042; tuttavia, non vi è prova della presentazione di una domanda di esonero contributivo collegata al succitato codice aziendale assegnato all'azienda agricola.
6. Tenuto conto delle risultanze probatorie, devono essere disattese le tesi difensive formulate dalla parte ricorrente, secondo cui, a fronte delle varie integrazioni documentali tramesse all'ente previdenziale, l' avrebbe errato nel considerare tali allegazioni “nuove” domande di iscrizione CP_1 alla gestione Coltivatori Diretti.
Ed invero, dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti risulta che, nonostante la documentazione prodotta all'ente previdenziale, l'iter istruttorio delle suddette pratiche non ha avuto esito positivo, tenuto conto delle indicazioni-informazioni erronee, incomplete e/o incongrue contenute nelle dichiarazioni trasmesse all' , poiché difformi rispetto a quanto statuito dalla CP_1 disciplina normativa di settore.
Ed invero, a fronte delle plurime domande di iscrizione alla gestione Coltivatori Diretti che risultano agli atti, vi è prova della presentazione di sole due domande di accesso al beneficio dell'esonero contributivo, ovverosia quella del 10.01.2019 (collegata al codice aziendale n. 00981766) e quella del 14.02.2019 (relativa al codice aziendale n. 00983525), entrambe rigettate dall'ente previdenziale.
Invece, con espresso riferimento alla domanda di iscrizione alla gestione coltivatori diretti del
18.04.2019, non vi è prova che parte ricorrente abbia presentato la domanda di esonero ex art. 1 commi n. 117 e 118 L. n. 205/2017, nelle forme previste dalla succitata legge.
Pertanto, in difetto di domanda amministrativa, parte ricorrente non può usufruire dell'esonero contributivo di cui all'art. 1 commi 117 e 118 L. n. 205/2017.
7. Ne consegue, dunque, il rigetto del ricorso. 8. Tenuto conto della peculiarità della vicenda e dei molteplici tentativi compiuti da parte ricorrente al fine di regolarizzare le richieste inoltrate all'ente previdenziale, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 29.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino