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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/10/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Paola BARRACCHIA Presidente dott. Antonello VITALE Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 367/2025 promossa da:
( ), ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, ( ) e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
( ), tutti nella qualità di eredi del sig. , rappre- CodiceFiscale_4 Persona_1 sentati e difesi dall'avv. Giovanni Pio DE GIOVANNI, unitamente al quale sono elettiva- mente domiciliati in Foggia alla via Roberto Ruffilli n. 1 appellanti contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- CP_1 P.IVA_1 tata e difesa dall'avv. Domenico TANDOI, unitamente al quale è elettivamente domici- liata in Corato alla via Cincinnato, n°54 appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°113/2025 emessa dal Tribunale di Foggia il 16.1.2025
(Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del 17.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversa ha ad oggetto l'opposizione al decreto monitorio del Tri- bunale di Foggia n°1436/2021 con il quale il sig. , dante causa degli Persona_1
Pag. 1 a 7 attuali appellanti, ingiunse alla società il pagamento di € 30.338,03, a titolo CP_1 di canoni non corrisposti per la locazione del locale commerciale ubicato in Manfredonia, al Viale Giuseppe Di Vittorio, n°135.
Il sig. deduceva che la morosità in questione era maturata a carico della Pt_1 società Ledi S.r.l., la quale era subentrata nella conduzione dell'immobile a seguito di cessione del contratto da parte della la quale era stata formalizzata senza CP_1 il consenso del locatore ceduto.
Questi, pertanto, aveva agito direttamente nei confronti di per l'ina- CP_1 dempimento della da momento che tra cedente e cessionario sussisteva un Parte_5 vincolo di responsabilità sussidiaria per il caso di inadempimento nel pagamento dei canoni di locazione.
La si opponeva all'ingiunzione di pagamento sostenendo che, in CP_1 realtà, l'inadempimento della propria cessionaria non gli era più opponibile, avendo essa ricevuto idonea liberatoria.
Più specificamente, l'attuale appellata deduceva di aver ricevuto una dichiara- zione sottoscritta dal sig. in data 13.7.2017, versata agli atti di causa, nella Pt_1 quale il locatore dichiarava di prendere atto della cessione e di mantenere valido ed efficace il vincolo di solidarietà “(…) sino al 12 luglio 2018, data oltre la quale la stessa sarà quindi liberata ad ogni effetto di legge” (cfr. documento in atti). CP_1
Tale documento, inoltre, era stato confermato da successiva nota, trasmessa a mezzo posta certificata in data 12.7.2018, nella il medesimo sig. aveva richia- Pt_1 mato la propria precedente dichiarazione liberatoria del 13.7.2017.
In data 17.7.2021, nelle more tra il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e l'emissione dello stesso, da parte del Tribunale di Foggia, il sig. Parte_6
a miglior vita.
[...]
Gli eredi del sig. , attuali appellanti, notificavano il decreto ingiuntivo Pt_1
n°1436/2021 alla precedentemente depositato dal de cuius, dando avvio CP_1 alla presente controversia.
Instaurato il contraddittorio, gli opposti disconoscevano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214, co. 2, c.p.c., la scrittura del 13.7.2017, eccependone l'inopponibilità nei loro confronti ed invitando l'opponente a produrre l'originale del documento.
Gli attuali appellanti contestavano, altresì, l'utilizzabilità del messaggio PEC del
12.7.2018, ancorché sottoscritto dal de cuius, siccome contenuto in messaggio da ca- sella di posta certificata di altro soggetto (e, partitamente, del sig. Parte_1
, una delle attuali parti in causa).
[...]
Pag. 2 a 7 Il Tribunale di Foggia vista l'istanza presentata dalla disponeva pro- CP_1 cedersi alla verificazione dell'autenticità delle due scritture private.
La tuttavia, invitata a depositare in causa i documenti a firma di CP_1
, dichiarava di avere smarrito entrambi gli originali. Persona_1
Il Tribunale, pertanto, con ordinanza del 6.3.2023, ritenendo ineseguibile la ve- rificazione dell'autenticità della firma apposta ai documenti sulle mere copie, ammetteva la prova orale articolata dall'opponente.
Il processo di primo grado, quindi, veniva istruito unicamente mediante espleta- mento della prova orale.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Foggia accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli eredi alle Pt_1 spese del grado.
Avverso la decisione di primo grado propongono appello i sig.ri Parte_1
, , e , i quali si affidano
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
a più motivi di gravame con il primo dei quali, nel ribadire l'esistenza del vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario, affermano che il loro dante causa ha tempestiva- mente costituito in mora la chiedendole il pagamento dei canoni di cui si era Parte_5 resa morosa, prima di agire nei confronti di CP_1
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti contestano la validità della scrit- tura del 13.7.2017 ed il valore probatorio che le ha attribuito il Tribunale;
con il terzo,
l'attendibilità del teste escusso;
con il quarto contestano la loro condanna alle spese del primo grado.
Si è costituita in giudizio la società che resiste all'appello e chiede CP_1 la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, non è fondato e va respinto.
Il primo motivo di appello è inammissibile.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di titolarità passiva, sollevata dalla statuendo che “Nel caso in esame, il locatore ha provato di aver messo in CP_1 mora la Ledi s.r.l. con PEC, ricevuta in data 5.6.2020. Per tale ragione, l'eccezione sol- levata da parte opponente circa la carenza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio non è fondata, siccome la stessa risponde in solido con tutti i successivi cedenti, qualora
– come nel caso in esame – il locatore ha messo in mora l'ultimo dei cessionari” (cfr. sentenza, pag. 4).
Gli appellanti impugnano tale passo della decisione di primo grado ed affermano
Pag. 3 a 7 di non comprendere “(…) le ragioni che hanno condotto il Giudice di prime cure ad una decisione opposta rispetto a quanto dedotto sul punto dalla Corte di Legittimità, la quale con l'affermazione dell'esistenza di un beneficium ordinis pone in capo al locatore cre- ditore l'obbligo di rivolgersi all'ultimo cessionario per ottenere l'adempimento delle ob- bligazioni rimaste inadempiute, ammettendo la richiesta nei confronti degli altri condut- tori solo in caso di mancato pagamento del medesimo ultimo cessionario” (cfr. appello, pag. 11).
In realtà, il passo decisorio contestato è perfettamente intellegibile.
Il Tribunale di Foggia, prima di esporre i motivi in base ai quali ha accolto l'oppo- sizione a decreto ingiuntivo, ha rigettato l'eccezione preliminare della la CP_1 quale aveva eccepito la mancanza, appunto, dell'esperimento della preventiva richiesta di adempimento alla Parte_5
Ne consegue, pertanto, che gli appellanti non hanno alcun interesse ad ottenere la riforma di un capo della decisione di primo grado ad essi favorevole.
Il primo motivo di gravame è, dunque, inammissibile.
Con il secondo motivo di appello, i sig.ri contestano il valore probatorio Pt_1 attribuito dal Tribunale di Foggia alla scrittura del 13.7.2017.
Essi sostengono che la dichiarazione fatta in udienza dal legale rappresentante della con la quale egli rendeva noto di avere smarrito l'originale della CP_1 scrittura in questione, avrebbe dovuto essere oggetto di verifica da parte del Tribunale, prima di dare corso alla prova testimoniale.
Più specificatamente, essi ritengono che “(…) il Giudice di prime cure avrebbe dovuto fare corretta applicazione delle su indicate coordinate ermeneutiche e, in ogni caso, approfondire la disamina dell'auto-dichiarazione de qua” (cfr. appello, pag. 13) e sottolineano la mancanza di trasparenza del comportamento della Società appellata, la quale avrebbe scoperto di aver smarrito i documenti solo dopo che il Tribunale le aveva imposto di depositare gli originale.
Secondo i sig.ri , il Tribunale avrebbe fatto malgoverno dell'art. 2724 c.c. Pt_1 in quanto la società opponente “(…) avrebbe dovuto preliminarmente dimostrare di aver diligentemente custodito i documenti liberatori e che la perdita degli stessi non sia av- venuta per colpa ad egli addebitabile” (cfr. appello, pag. 15).
L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
L'art. 2724 c.c. contempla eccezioni al divieto di esperimento della prova per testimoni, ricorrendo le quali il giudice deve ammettere la prova orale.
Le tre ipotesi normative, tipizzate nella disposizione codicistica, sono, tra loro,
Pag. 4 a 7 alternative e, dunque, basta che ne ricorra una affinché l'eccezione al divieto di prova testimoniale dell'esistenza del documento smarrito possa operare.
Nel caso che ci occupa oggetto della controversia è la validità della fotocopia della dichiarazione liberatoria, con la quale il sig. ha liberato la Persona_1 CP_1 dalle obbligazioni concernenti il contratto di affitto ceduto alla a far data dal Parte_5
12.7.2018, nonché della dichiarazione contenuta nel messaggio PEC, proveniente dalla casella di posta certificata di , che richiama il precedente do- Parte_1 cumento.
Le due fotocopie sono state disconosciute dagli eredi del sig. , ai sensi Pt_1 dell'art. 214 c.p.c. ed il Tribunale di Trani, con ordinanza istruttoria del 6.3.2023, ha ammesso la prova orale articolata dalla volta a comprovare la consegna CP_1 del documento originale contenente la liberatoria, ritenendola ammissibile ai sensi dell'art. 2724 c.c.-
Più specificamente, il primo giudice ha ritenuto, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che “In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verifica- zione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (Cass. Civ., sez. III, 19.12.2019, n°33769).
Orbene, l'onere per la parte di dedurre e dimostrare la perdita incolpevole dell'o- riginale della scrittura, della quale essa intende avvalersi in giudizio, ai sensi dell'art. 2724 n°3) c.c., sussiste solo nel caso di redazione di atti per i quali sia richiesta, dalla legge o dalla volontà delle parti, la forma scritta ad probationem tantum ovvero ad substantiam (cfr. Cass. Civ., sez. II, 5.1.2024, n°315).
E non è questo, il caso di specie.
La dichiarazione con la quale il locatore libera dalla responsabilità solidale il ce- dente ha una forma libera o, in ogni caso, le parti in causa non hanno convenzional- mente stabilito che avvenisse mediante forma scritta.
Ne consegue, pertanto, che la prova testimoniale, volta a dimostrare l'avvenuta consegna del documento, brevi manu, è ammissibile e non in contra i limiti indicati dagli appellanti.
Più specificamente, la norma applicabile al caso che ci occupa non è, come
Pag. 5 a 7 erroneamente sostengono gli appellanti, l'art. 2724, n°3, c.c., bensì l'art. 2724, n°1,
c.c. a mente del quale la prova per testimoni è sempre ammessa quando vi è un prin- cipio di prova per iscritto.
Nella fattispecie, il principio di prova è costituito dalla dichiarazione liberatoria del
13.7.2017, depositata in copia dalla nonché dalla comunicazione in data CP_1
12.7.2018, che richiama il precedente documento, inoltrato dalla casella PEC intestata al sig. , attuale appellante assieme agli altri coeredi del de Parte_1 cuius.
Da tutto quanto sopra, quindi, ne consegue che il primo giudice ha condivisibil- mente ritenuto ammissibile la prova per testi, con la quale la ha richiesto CP_1 di fornire la prova di avere ricevuto la liberatoria dal sig. . Pt_1
Il motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il terzo motivo di appello, i sig.ri contestano l'attendibilità del teste Pt_1
, . Tes_1 Tes_2
Nello specifico, gli appellanti sostengono che “(…) il precitato potrebbe esso stesso essere parte del giudizio quale soggetto responsabile dell'asserito smarrimento del documento comprovante la presunta liberatoria in favore del suo datore di lavoro ovvero questi potrebbe essere citato dalla propria azienda per i danni ad essa cagionati da tale colpevole condotta;
e ciò per l'ipotesi in cui si dovesse ritenere di poter ricono- scere per assurda come attendibili le dichiarazioni del soggetto in questione” (cfr. ap- pello, pag. 16).
Il motivo è infondato.
Dalla disamina della prova per testi non è affatto emerso che il sig. fosse il Tes_2 custode del documento smarrito e che, quindi, egli sia il responsabile del suo mancato rinvenimento o del suo smarrimento.
Come correttamente riportato nella decisione appellata, il teste ha riferito di aver curato il ritiro dell'originale del documento, che era stato anticipato a mezzo PEC dal sig. , ma non ha mai riferito di esserne il custode né di averlo incolpe- Parte_1 volmente smarrito.
Ne consegue, pertanto, l'assoluta infondatezza anche del terzo motivo di gra- vame.
Il rigetto dei primi tre motivi di appello comporta l'assorbimento del quarto mo- tivo, con il quale gli appellanti si sono doluti della condanna alle spese loro inferta dalla sentenza appellata.
L'appello va conclusivamente rigettato e gli appellanti vanno condannati, in solido
Pag. 6 a 7 tra loro, anche al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi della tariffa ex D.M. n°55/2014 (eccezion fatta che per la fase di trattazione, che viene liqui- data al minimo di tariffa), nello scaglione di valore da essi dichiarato nell'atto di gra- vame, tenendo conto della presenza di specifiche e particolari questioni di fatto e di diritto, della peculiarità delle questioni trattate e del tenore delle difese espletate dalle parti.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché gli appellanti, in solido tra loro, versino all'Erario un importo pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , e , nei Parte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4 confronti della società ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o as- CP_1 sorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.713,00 per compensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscri- zione al ruolo del presente gravame, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17.9.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Pag. 7 a 7