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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 914/2019 vertente
TRA
(già ) cod. fisc. E P.IVA con sede Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale in Roma alla Via Ombrone n° 2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino San Martino e
Alessandra Placanica presso lo studio di quest'ultima è elettivamente domiciliata in Roccella
Jonica alla Via Trastevere n° 130
- appellante –
c o n t r o
nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Bruno presso il cui studio in Roccella Jonica alla Via
Cappelleri n° 138 è elettivamente domiciliato
- appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n° 450/2019 del 09/04/2019
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Controparte_1 [...]
per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per Parte_2
inadempimento contrattuale, e quindi al pagamento della somma di €. 7.854,61 conseguente all'interruzione del servizio in relazione al contratto di fornitura n. IT001E791671400; al riguardo esponeva di essere proprietario di terreni agricoli siti nel comune di Caulonia (RC) CP_2
di aver stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica per la propria attività commerciale,
che in data 21.03.2013 riscontrava l'interruzione della fornitura di energia elettrica e segnalava il fatto al numero verde della società; che i tecnici della società recatisi sul posto riscontravano che l'interruzione dell'energia elettrica era causata da un furto dei cavi ad opera di ignoti con danneggiamento di uno dei pali di sostegno;
che malgrado le continue richieste l' non Pt_2
provvedeva al ripristino della fornitura e che lo stesso si vedeva costretto in data 02.05.2013 CP_1
ad affittare un gruppo elettrogeno al fine di azionare la pompa idraulica del pozzo per poter irrigare i propri campi.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande attoree perché infondate, Pt_2
rappresentava di aver provveduto a riattivare la fornitura in data 08.05.2013, eccepiva l'inesistenza di qualsiasi pretesa in quanto l'evento lamentato era stato causato dal furto dei cavi conduttori e ciò integra una ipotesi di caso fortuito e forza maggiore e dunque non imputabile alla società
somministrante della corrente e conseguentemente non via era alcun inadempimento contrattuale.
Assunta la prova per testi, la causa veniva decisa con l'accoglimento parziale della domanda attorea e la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €.
2.904,00 a titolo di risarcimento danni.
Avverso la prefata sentenza proponeva appello sostenendo che, Parte_1
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non vi è prova alcuna del presunto ritardo nel ripristino della fornitura né di conseguenza, la responsabilità dell'appellante. L'
[...]
per effettuare le opere necessarie ha applicato le indicazioni normative discendenti Parte_2
2 dalla delibera AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) n. 99/08 che, per i lavori come quello in esame, c.d. complessi, prevede che il lasso di tempo “ragionevole” per l'esecuzione sia di 60 giorni lavorativi.
In via subordinata l'appellante contesta che la documentazione di spesa prodotta dall'attore possa essere ritenuta prova sufficiente dei danni subiti, atteso che nelle cause per risarcimento danni è
del tutto irrilevante la produzione di documenti di spesa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.01.2020 si costituiva in giudizio il Sig.
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello atteso che la società appellante l'aveva assicurato che CP_1
la fornitura sarebbe stata riattivata entro qualche giorno, mentre ciò è avvenuto con notevole ritardo, che non vi è prova alcuna che il lavoro da effettuare per la riattivazione era da considerare complesso, infine, la fattura relativa alla quantificazione del danno (noleggio del gruppo elettrogeno) accompagnata dalla prova testimoniale costituisce elemento di prova.
Con ordinanza del 16/07/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 01/07/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ritardo nel ripristino dell'energia elettrica
1.1) E' pacifico in atti sia che la fornitura di energia elettrica è stata interrotta in data 21.03.2013
a seguito del furto, ad opera di ignoti, di circa 300 metri di linea aerea, sia che l' a assicurato Pt_2
tramite i propri dipendenti il ripristino della fornitura in tempi rapidi non evidenziando la presunta complessità del lavoro, sia che il in data 02.05.2013 ha noleggiato un gruppo elettrogeno al CP_1
fine di poter irrigare il proprio fondo, sia, infine, che la fornitura di energia elettrica è stata riattivata in data 08.05.2013.
La giustificazione addotta dall'appellante (complessità del lavoro), non trova puntuale riscontro nei documenti depositati in giudizio, nelle dichiarazioni dei testi escussi, e dall'estratto
3 dell'allegato A depositato dall'appellante (il documento è composto da sole due pagine 14 e 15
contenenti alcuni commi dell'art. 6 e gli articoli 7 e 8), dal cui esame si evince soltanto che “art.
7.2 L'impresa distributrice documenta l'attribuzione delle interruzioni alle cause di cui al
precedente comma 7.1 lettere a) e b). Ogni impresa distributrice comunica alle altre imprese
distributrici interconnesse a valle la causa delle interruzioni che hanno interessato dette imprese
entro 60 giorni dalla data di occorrenza dell'interruzione, affinché queste possano registrare
correttamente le cause delle interruzioni con origini sulle reti interconnesse”.
Nessun riferimento è riportato alla complessità dei lavori ed ai tempi tecnici per il ripristino.
Correttamente il giudice di prime cure giunge alla pronuncia di una sentenza di condanna riconoscendo il ritardo nel ripristino della fornitura atteso che l' on ha adottato tutte le misure Pt_2
volte ad evitare il danno patrimoniale alla parte appellata, si consideri che l'utenza era per uso
“industriale” e l' aveva l'obbligo di comunicare all'utente la complessità dei lavori per il Pt_2
ripristino della fornitura, affinché lo stesso potesse attrezzarsi sin da subito per evitare i danni alla coltivazione, pertanto l' ha agito in violazione delle regole di buona fede e correttezza di cui Pt_2
all'art. 1218 c.c.
2) Validità della prova documentale
2.1) L'appellante nel primo grado del giudizio non ha contestato la documentazione di spesa prodotta dal , per cui sul punto si è formato un giudicato interno sulla sentenza CP_1
impugnata. In ogni caso, la fattura accompagnata dalla prova testimoniale costituisce elemento di prova. La fattura, potrà costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019).
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della
4 controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
1.101,00 fino a €. 5.200,00 valori medi per fase studio (€.536,00), introduttiva (€. 536,00) e decisionale (€. 851,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€.496,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data
16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”.
(Cass. civ. sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che
5 l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Locri n° 450/2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così
decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €. 2.419,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di rito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 06/02/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 914/2019 vertente
TRA
(già ) cod. fisc. E P.IVA con sede Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale in Roma alla Via Ombrone n° 2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino San Martino e
Alessandra Placanica presso lo studio di quest'ultima è elettivamente domiciliata in Roccella
Jonica alla Via Trastevere n° 130
- appellante –
c o n t r o
nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Bruno presso il cui studio in Roccella Jonica alla Via
Cappelleri n° 138 è elettivamente domiciliato
- appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n° 450/2019 del 09/04/2019
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Controparte_1 [...]
per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per Parte_2
inadempimento contrattuale, e quindi al pagamento della somma di €. 7.854,61 conseguente all'interruzione del servizio in relazione al contratto di fornitura n. IT001E791671400; al riguardo esponeva di essere proprietario di terreni agricoli siti nel comune di Caulonia (RC) CP_2
di aver stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica per la propria attività commerciale,
che in data 21.03.2013 riscontrava l'interruzione della fornitura di energia elettrica e segnalava il fatto al numero verde della società; che i tecnici della società recatisi sul posto riscontravano che l'interruzione dell'energia elettrica era causata da un furto dei cavi ad opera di ignoti con danneggiamento di uno dei pali di sostegno;
che malgrado le continue richieste l' non Pt_2
provvedeva al ripristino della fornitura e che lo stesso si vedeva costretto in data 02.05.2013 CP_1
ad affittare un gruppo elettrogeno al fine di azionare la pompa idraulica del pozzo per poter irrigare i propri campi.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande attoree perché infondate, Pt_2
rappresentava di aver provveduto a riattivare la fornitura in data 08.05.2013, eccepiva l'inesistenza di qualsiasi pretesa in quanto l'evento lamentato era stato causato dal furto dei cavi conduttori e ciò integra una ipotesi di caso fortuito e forza maggiore e dunque non imputabile alla società
somministrante della corrente e conseguentemente non via era alcun inadempimento contrattuale.
Assunta la prova per testi, la causa veniva decisa con l'accoglimento parziale della domanda attorea e la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €.
2.904,00 a titolo di risarcimento danni.
Avverso la prefata sentenza proponeva appello sostenendo che, Parte_1
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non vi è prova alcuna del presunto ritardo nel ripristino della fornitura né di conseguenza, la responsabilità dell'appellante. L'
[...]
per effettuare le opere necessarie ha applicato le indicazioni normative discendenti Parte_2
2 dalla delibera AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) n. 99/08 che, per i lavori come quello in esame, c.d. complessi, prevede che il lasso di tempo “ragionevole” per l'esecuzione sia di 60 giorni lavorativi.
In via subordinata l'appellante contesta che la documentazione di spesa prodotta dall'attore possa essere ritenuta prova sufficiente dei danni subiti, atteso che nelle cause per risarcimento danni è
del tutto irrilevante la produzione di documenti di spesa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.01.2020 si costituiva in giudizio il Sig.
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello atteso che la società appellante l'aveva assicurato che CP_1
la fornitura sarebbe stata riattivata entro qualche giorno, mentre ciò è avvenuto con notevole ritardo, che non vi è prova alcuna che il lavoro da effettuare per la riattivazione era da considerare complesso, infine, la fattura relativa alla quantificazione del danno (noleggio del gruppo elettrogeno) accompagnata dalla prova testimoniale costituisce elemento di prova.
Con ordinanza del 16/07/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 01/07/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ritardo nel ripristino dell'energia elettrica
1.1) E' pacifico in atti sia che la fornitura di energia elettrica è stata interrotta in data 21.03.2013
a seguito del furto, ad opera di ignoti, di circa 300 metri di linea aerea, sia che l' a assicurato Pt_2
tramite i propri dipendenti il ripristino della fornitura in tempi rapidi non evidenziando la presunta complessità del lavoro, sia che il in data 02.05.2013 ha noleggiato un gruppo elettrogeno al CP_1
fine di poter irrigare il proprio fondo, sia, infine, che la fornitura di energia elettrica è stata riattivata in data 08.05.2013.
La giustificazione addotta dall'appellante (complessità del lavoro), non trova puntuale riscontro nei documenti depositati in giudizio, nelle dichiarazioni dei testi escussi, e dall'estratto
3 dell'allegato A depositato dall'appellante (il documento è composto da sole due pagine 14 e 15
contenenti alcuni commi dell'art. 6 e gli articoli 7 e 8), dal cui esame si evince soltanto che “art.
7.2 L'impresa distributrice documenta l'attribuzione delle interruzioni alle cause di cui al
precedente comma 7.1 lettere a) e b). Ogni impresa distributrice comunica alle altre imprese
distributrici interconnesse a valle la causa delle interruzioni che hanno interessato dette imprese
entro 60 giorni dalla data di occorrenza dell'interruzione, affinché queste possano registrare
correttamente le cause delle interruzioni con origini sulle reti interconnesse”.
Nessun riferimento è riportato alla complessità dei lavori ed ai tempi tecnici per il ripristino.
Correttamente il giudice di prime cure giunge alla pronuncia di una sentenza di condanna riconoscendo il ritardo nel ripristino della fornitura atteso che l' on ha adottato tutte le misure Pt_2
volte ad evitare il danno patrimoniale alla parte appellata, si consideri che l'utenza era per uso
“industriale” e l' aveva l'obbligo di comunicare all'utente la complessità dei lavori per il Pt_2
ripristino della fornitura, affinché lo stesso potesse attrezzarsi sin da subito per evitare i danni alla coltivazione, pertanto l' ha agito in violazione delle regole di buona fede e correttezza di cui Pt_2
all'art. 1218 c.c.
2) Validità della prova documentale
2.1) L'appellante nel primo grado del giudizio non ha contestato la documentazione di spesa prodotta dal , per cui sul punto si è formato un giudicato interno sulla sentenza CP_1
impugnata. In ogni caso, la fattura accompagnata dalla prova testimoniale costituisce elemento di prova. La fattura, potrà costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019).
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della
4 controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
1.101,00 fino a €. 5.200,00 valori medi per fase studio (€.536,00), introduttiva (€. 536,00) e decisionale (€. 851,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€.496,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data
16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”.
(Cass. civ. sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che
5 l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Locri n° 450/2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così
decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €. 2.419,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di rito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 06/02/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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