TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. RT EN Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11684/2024, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 12/12/1975), con il patrocinio dell'avv. AFFENITA Parte_1
MASSIMILIANO; E
(ROMA (RM), 27/06/1975), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AFFENITA MASSIMILIANO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato il 29/08/2003 a Roma, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2003, Parte II, Serie A04, atto n. 01028, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto alle condizioni che seguono.
2. La casa coniugale, sita in Roma, via Guicciardi, 14, di proprietà della moglie, sia assegnata alla medesima con quanto in esso contenuto;
in essa, la Sig.ra CP_1 abiterà con i figli e , economicamente non autosufficienti. Il marito dovrà Per_1 Per_2 lasciare la casa coniugale entro il 31 gennaio 2025, portando con sé i propri effetti personali.
3. Il Sig. Pt_1 a) corrisponderà alla moglie € 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2025, importo rivalutato come per legge secondo indice Istat, versando l'importo alle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig.ra IBAN: CP_1
[...] (Banca Unicredit)
b) altresì corrisponderà alla medesima a titolo di mantenimento dei figli e Per_1
€ 1200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di gennaio Per_2
2025, importo rivalutato come per legge secondo indice Istat, oltre alla totalità delle spese straordinarie sempre relative alle varie necessità dei figli (spese ludiche, ricreative, per motivi di studio, di viaggi, di sport, di abbigliamento) versandone l'importo alle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig.ra IBAN: CP_1
[...] ( Banca Unicredit)
4) Il figlio minore potrà frequentare liberamente, ogni qual volta lo Persona_3 desideri, il padre”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
12/12/1975) e (ROMA (RM), 27/06/1975), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 29/08/2003 a Roma, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2003, Parte II, Serie A04, atto n. 01028, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 18/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano RT EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. RT EN Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11684/2024, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 12/12/1975), con il patrocinio dell'avv. AFFENITA Parte_1
MASSIMILIANO; E
(ROMA (RM), 27/06/1975), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AFFENITA MASSIMILIANO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato il 29/08/2003 a Roma, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2003, Parte II, Serie A04, atto n. 01028, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto alle condizioni che seguono.
2. La casa coniugale, sita in Roma, via Guicciardi, 14, di proprietà della moglie, sia assegnata alla medesima con quanto in esso contenuto;
in essa, la Sig.ra CP_1 abiterà con i figli e , economicamente non autosufficienti. Il marito dovrà Per_1 Per_2 lasciare la casa coniugale entro il 31 gennaio 2025, portando con sé i propri effetti personali.
3. Il Sig. Pt_1 a) corrisponderà alla moglie € 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2025, importo rivalutato come per legge secondo indice Istat, versando l'importo alle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig.ra IBAN: CP_1
[...] (Banca Unicredit)
b) altresì corrisponderà alla medesima a titolo di mantenimento dei figli e Per_1
€ 1200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di gennaio Per_2
2025, importo rivalutato come per legge secondo indice Istat, oltre alla totalità delle spese straordinarie sempre relative alle varie necessità dei figli (spese ludiche, ricreative, per motivi di studio, di viaggi, di sport, di abbigliamento) versandone l'importo alle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig.ra IBAN: CP_1
[...] ( Banca Unicredit)
4) Il figlio minore potrà frequentare liberamente, ogni qual volta lo Persona_3 desideri, il padre”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
12/12/1975) e (ROMA (RM), 27/06/1975), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 29/08/2003 a Roma, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2003, Parte II, Serie A04, atto n. 01028, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 18/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano RT EN