Articolo 403 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 403. Commissioni di requisizione 1. Il Ministro della difesa, previa intesa con gli altri Ministri interessati, puo' istituire commissioni di requisizione, determinandone la sede, il numero dei componenti e la rispettiva competenza per materia e per territorio. Possono essere nominate commissioni miste in caso di requisizioni che interessano piu' Forze armate. 2. I membri delle commissioni sono nominati dalle autorita' militari che hanno il potere di ordinare requisizioni. 3. Le commissioni sono presiedute da ufficiali, possibilmente superiori, e sono composte con ufficiali, nonche' rappresentanti delle categorie professionali designati fra persone esperte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel caso di requisizione di legnami, fa parte della commissione un funzionario del Corpo forestale dello Stato; nel caso di requisizione di beni indicati negli articoli 380, 381, 382, 383 fa parte un ingegnere dell'Agenzia del territorio. 4. I membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i Comandi competenti alle requisizioni.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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