Art. 403. Commissioni di requisizione 1. Il Ministro della difesa, previa intesa con gli altri Ministri interessati, puo' istituire commissioni di requisizione, determinandone la sede, il numero dei componenti e la rispettiva competenza per materia e per territorio. Possono essere nominate commissioni miste in caso di requisizioni che interessano piu' Forze armate. 2. I membri delle commissioni sono nominati dalle autorita' militari che hanno il potere di ordinare requisizioni. 3. Le commissioni sono presiedute da ufficiali, possibilmente superiori, e sono composte con ufficiali, nonche' rappresentanti delle categorie professionali designati fra persone esperte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel caso di requisizione di legnami, fa parte della commissione un funzionario del Corpo forestale dello Stato; nel caso di requisizione di beni indicati negli articoli 380, 381, 382, 383 fa parte un ingegnere dell'Agenzia del territorio. 4. I membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i Comandi competenti alle requisizioni.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 8
- 1. CGUE, n. C-510/24, Sentenza della Corte, PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Kft. contro Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, 16/10/2025Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 16 ottobre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Coesione economica, sociale e territoriale – Fondi dell'Unione europea – Gestione e controllo – Obbligo per gli Stati membri di adottare disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi – Normativa nazionale che esclude qualsiasi ricorso giurisdizionale avverso una decisione che dispone il rimborso di una sovvenzione dell'Unione a causa di un'irregolarità – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo» Nella causa C-510/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi …Leggi di più...
- interpretazione conforme·
- fondi UE·
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