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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. NA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI VALERIO, Presidente
PORRECA SONIA, TO
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 887/2022 depositato il 24/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Dell'Emilia Centrale - 91149320359
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 254/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO
NELL'EM sez. 1 e pubblicata il 06/12/2021
Atti impositivi:
- AVV. PAGAMENTO n. 2004001587 CONT. CONSORTIL 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come a verbale di udienza del 19.1.2026
Resistente/Appellato: come a verbale di udienza del 19.1.2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 254/2021 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia decideva il ricorso proposto dal Ricorrente_1 s.p.a. avverso l'avviso di pagamento n. 2004001587 con il quale il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale chiedeva il versamento di €. 55.995,85, di cui €. 52.293,53 per contributi di bonifica emessi per l'anno 2020, €.3.725,92 per canoni di concessione amministrativa di bonifica ed €. 16,00 per contributi obbligatori per la difesa Fitosanitaria emessi dal Consorzio_3 di Modena. I giudici di prime cure, dichiarata l'inammissibilità del ricorso relativamente ai canoni di concessione e relativamente ai contributi di difesa fitosanitaria, respingevano il resto nel merito.
Avverso la pronuncia ha proposto appello Ricorrente_1 s.p.a. prospettando motivi di doglianza con specifico ed esclusivo riferimento alla decisione (di merito) relativa ai contributi di bonifica: 1) erronea applicazione degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. n. 215/1933, avendo la società “ampiamente provato l'esclusione delle aree accertate dal Consorzio dal c.d. beneficio effettivo” ritraibile dalle opere di bonifica, che costituisce il presupposto principale per l'imposizione contributiva da parte dei Consorzi di Bonifica;
2) omessa conseguente disapplicazione del Piano di Classifica, che determina il grado di beneficio degli immobili e concorre alla quantificazione dei contributi;
3) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione del contributo in questione, da quantificarsi in ragione delle effettive caratteristiche tecniche delle aree autostradali incluse nel perimetro consortile, nonché dei diversi coefficienti di permeabilità che caratterizzano le stesse.
Si è costituito in fase di gravame il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione, anche, in via preliminare, per violazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 1169/04/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado tra le stesse parti e riguardo le medesime questioni oggetto del presente giudizio per l'annualità 2018. Con memoria illustrativa il
Consorzio ha ulteriormente argomentato le proprie difese.
All'udienza del 19.1.2026, sulle conclusioni precisate in atti, il Collegio al termine della camera di consiglio ha deciso la vertenza come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare del Consorzio di sussistenza di un giudicato esterno è fondata e merita accoglimento.
Risulta agli atti, infatti, che il presente giudizio, relativo ai contributi di bonifica per l'anno di imposta 2020,
è stato preceduto da altro giudizio per l'anno di imposta 2018 tra le stesse parti e riguardo alle medesime questioni dedotte in questa sede, afferenti elementi costitutivi della fattispecie relativa all'obbligazione tributaria di cui si discute.
Ricorrente_1 s.p.a., infatti, per l'annualità 2018 aveva proposto ricorso avverso la CTP di Reggio Emilia per contrastare la pretesa del Consorzio relativa ai contributi di bonifica: soccombente in primo grado, la società aveva proposto appello, definito con rigetto dell'impugnazione da questa Corte di Giustizia di II grado dell'Emilia Romagna con sentenza n. 1169/04/2020 pronunciata il 14.2.2020 e passata in giudicato
(come da relativo certificato in atti); pronuncia nella quale sono state affrontate e risolte nel merito (in senso definitivamente favorevole al Consorzio) sia la questione della effettiva debenza dei contributi consortili da parte della società per comprovata utilità dell'opera di bonifica in funzione dell'esistenza stessa dell'autostrada, sia l'infondatezza della pretesa di disapplicazione del Piano di Classifica in quanto strumento specificamente volto a determinare il grado di beneficio per gli immobili ricompresi nel perimetro consortile, sia, infine, la quantificazione esatta dei contributi dovuti da Ricorrente_1 s.p.a., stante la ritenuta insussistenza dei presupposti per un diverso calcolo in misura ridotta (e più favorevole) per la società.
Al riguardo, corretto è il richiamo operato dalla difesa del Consorzio al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza a Sezioni Unite n. 13916/2006, secondo cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (quali le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente” (conf., tra tante, Cass. n. 16675/2011; Cass. n. 24433/2013; Cass. n. 37/2019).
Nel caso in esame, dunque, la comprovata esistenza di un giudicato esterno preclude, in definitiva, una nuova pronuncia in ragione del generale principio del ne bis in idem.
L'appello in esame va, pertanto, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'appellante. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore della causa con applicazione dei parametri di cui al
D.M. 147/2022 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
- rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna la parte soccombente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in complessive
€ 2.500,00 per compensi, oltre spese forfetarie al 15%, tributi e contributi come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado dell'EM NA in data 19.1.2026.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Sonia Porreca dott. Valerio Bolognesi
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. NA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI VALERIO, Presidente
PORRECA SONIA, TO
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 887/2022 depositato il 24/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Dell'Emilia Centrale - 91149320359
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 254/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO
NELL'EM sez. 1 e pubblicata il 06/12/2021
Atti impositivi:
- AVV. PAGAMENTO n. 2004001587 CONT. CONSORTIL 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come a verbale di udienza del 19.1.2026
Resistente/Appellato: come a verbale di udienza del 19.1.2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 254/2021 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia decideva il ricorso proposto dal Ricorrente_1 s.p.a. avverso l'avviso di pagamento n. 2004001587 con il quale il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale chiedeva il versamento di €. 55.995,85, di cui €. 52.293,53 per contributi di bonifica emessi per l'anno 2020, €.3.725,92 per canoni di concessione amministrativa di bonifica ed €. 16,00 per contributi obbligatori per la difesa Fitosanitaria emessi dal Consorzio_3 di Modena. I giudici di prime cure, dichiarata l'inammissibilità del ricorso relativamente ai canoni di concessione e relativamente ai contributi di difesa fitosanitaria, respingevano il resto nel merito.
Avverso la pronuncia ha proposto appello Ricorrente_1 s.p.a. prospettando motivi di doglianza con specifico ed esclusivo riferimento alla decisione (di merito) relativa ai contributi di bonifica: 1) erronea applicazione degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. n. 215/1933, avendo la società “ampiamente provato l'esclusione delle aree accertate dal Consorzio dal c.d. beneficio effettivo” ritraibile dalle opere di bonifica, che costituisce il presupposto principale per l'imposizione contributiva da parte dei Consorzi di Bonifica;
2) omessa conseguente disapplicazione del Piano di Classifica, che determina il grado di beneficio degli immobili e concorre alla quantificazione dei contributi;
3) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione del contributo in questione, da quantificarsi in ragione delle effettive caratteristiche tecniche delle aree autostradali incluse nel perimetro consortile, nonché dei diversi coefficienti di permeabilità che caratterizzano le stesse.
Si è costituito in fase di gravame il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione, anche, in via preliminare, per violazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 1169/04/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado tra le stesse parti e riguardo le medesime questioni oggetto del presente giudizio per l'annualità 2018. Con memoria illustrativa il
Consorzio ha ulteriormente argomentato le proprie difese.
All'udienza del 19.1.2026, sulle conclusioni precisate in atti, il Collegio al termine della camera di consiglio ha deciso la vertenza come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare del Consorzio di sussistenza di un giudicato esterno è fondata e merita accoglimento.
Risulta agli atti, infatti, che il presente giudizio, relativo ai contributi di bonifica per l'anno di imposta 2020,
è stato preceduto da altro giudizio per l'anno di imposta 2018 tra le stesse parti e riguardo alle medesime questioni dedotte in questa sede, afferenti elementi costitutivi della fattispecie relativa all'obbligazione tributaria di cui si discute.
Ricorrente_1 s.p.a., infatti, per l'annualità 2018 aveva proposto ricorso avverso la CTP di Reggio Emilia per contrastare la pretesa del Consorzio relativa ai contributi di bonifica: soccombente in primo grado, la società aveva proposto appello, definito con rigetto dell'impugnazione da questa Corte di Giustizia di II grado dell'Emilia Romagna con sentenza n. 1169/04/2020 pronunciata il 14.2.2020 e passata in giudicato
(come da relativo certificato in atti); pronuncia nella quale sono state affrontate e risolte nel merito (in senso definitivamente favorevole al Consorzio) sia la questione della effettiva debenza dei contributi consortili da parte della società per comprovata utilità dell'opera di bonifica in funzione dell'esistenza stessa dell'autostrada, sia l'infondatezza della pretesa di disapplicazione del Piano di Classifica in quanto strumento specificamente volto a determinare il grado di beneficio per gli immobili ricompresi nel perimetro consortile, sia, infine, la quantificazione esatta dei contributi dovuti da Ricorrente_1 s.p.a., stante la ritenuta insussistenza dei presupposti per un diverso calcolo in misura ridotta (e più favorevole) per la società.
Al riguardo, corretto è il richiamo operato dalla difesa del Consorzio al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza a Sezioni Unite n. 13916/2006, secondo cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (quali le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente” (conf., tra tante, Cass. n. 16675/2011; Cass. n. 24433/2013; Cass. n. 37/2019).
Nel caso in esame, dunque, la comprovata esistenza di un giudicato esterno preclude, in definitiva, una nuova pronuncia in ragione del generale principio del ne bis in idem.
L'appello in esame va, pertanto, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'appellante. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore della causa con applicazione dei parametri di cui al
D.M. 147/2022 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
- rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna la parte soccombente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in complessive
€ 2.500,00 per compensi, oltre spese forfetarie al 15%, tributi e contributi come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado dell'EM NA in data 19.1.2026.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Sonia Porreca dott. Valerio Bolognesi