Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 31/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 368\2024 R.G. avente ad oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc) , e vertente
T R A
( ) rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ARGENTO EMANUELE, giusta procura alle liti in atti;
-Attore-
E
( ); Controparte_1 P.IVA_1
( in persona del legale rappresentante, e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_2 mandataria, la CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a.( ) rapp.ta e difesa dall' P.IVA_3 avv.to Valentina De Medio, giusta procura in atti;
-Convenuti- conclusioni delle parti: come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del 24.4.2025. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore ha chiesto: - dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata, per essere competente il Tribunale di Pescara;
- accertare e dichiarare la carenza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta/cessionaria, con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo a quest'ultima, nonché il difetto di legittimazione ad agire in capo alla mandataria;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle garanzie prestate relativamente al rapporto bancario di cui è causa;
- accertare, “incidenter tantum”, che la garanzia fideiussoria prestata relativamente ai rapporti bancari per
cui è causa è stata redatta in conformità dello schema di contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della fideiussione in parola nel presente giudizio;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati ai rapporti di c/c ordinario e conti ed aperture di credito collegate di cui è causa;
- dichiarare come dovuti i soli interessi al tasso legale, ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
- accertare e dichiarare che nulla parte opponente deve all'opposta a titolo di commissione di massimo scoperto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla in tema di CP_3 valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'opponente in conseguenza di tale prassi;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla in conformità a quanto CP_3 disposto dalla L. n. 108/96; - accertare se la ha applicato sui CP_3 rapporti bancari per cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto all'opposta su tali conti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
- determinata alla attualità il saldo dei rapporti bancari di c/c di cui è causa, ed eventualmente operata la compensazione legale, ridurre il credito dell'opposta rispetto a quello illegittimamente preteso o a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che risulterà congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria espletata.
e per essa, quale mandataria, la CERVED Controparte_2
CREDIT MANAGEMENT s.p.a. si è costituita concludendo per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
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Va dichiarata la contumacia di ritualmente citata e Controparte_1 non comparsa.
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
2 Nr. 368\2024 R.G.
Fermo restando il principio -mai messo in discussione né dalla
Cassazione né dalla Corte di Giustizia- che l'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto copre tanto il dedotto quanto il deducibile, ossia tutte le questioni che si pongono quali precedenti logici della decisione e, dunque, anche l'accertamento circa la validità delle clausole del contratto posto a fondamento del diritto di credito azionato, le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza
9479\2023, hanno ritenuto possibile, anche in sede esecutiva ed attuativa del diritto accertato, la riattivazione del contraddittorio sulla questione pregiudiziale, non affrontata, concernente l'assenza di vessatorietà delle clausole del contratto limitatamente alle disposizioni a tutela del consumatore.
Premesso che la titolarità del credito in capo alla convenuta è comprovato dal corredo documentale prodotto e, segnatamente, dai prodotti contratti di fideiussione (la cui disponibilità non può spiegarsi altrimenti se non con l'avvenuta cessione del credito per cui è causa) e dalla certificazione notarile (v. doc. 10 della comparsa di costituzione), le questioni deducibili con l'opposizione tardiva cd
“consumeristica” sono solo quelle afferenti la ritenuta vessatorietà delle clausole della fideiussione ex art. 33 d.lgs. n. 206/2005, previa dimostrazione della qualità di consumatore dell'opponente.
L'opposizione “consumeristica” riconosciuta dalla Cassazione con la sentenza 9479\23 non consente all'ingiunto di rimettere in discussioni profili che avrebbe potuto e dovuto sollevare con l'ordinaria opposizione al decreto ingiuntivo.
Ne deriva l'inammissibilità di tutti i motivi di opposizione dedotti dall'attore diversi dalla denunciata abusività delle clausole del contratto di fideiussione e quindi la inammissibilità (1) della denunciata inidoneità delle due certificazioni ex art. 50 TUB “estratti di saldaconto” a comprovare il credito, (2) della asserita illegittimità degli interessi passivi e delle altre condizioni pattizie relative a computo valute, cms, interessi passivi e moratori, usura e anatocismo;
tutte questioni che prescindono dalla qualifica soggettiva di
3 Nr. 368\2024 R.G.
consumatore che l'attore avrebbe potuto e dovuto proporre con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Questioni tutte non più riproponibili in sede di opposizione consumeristica, potendosi con quest'ultima denunciare solo l'abusività ex art. 33 d.lgs. n. 206/2005 delle clausole contrattuali previa dimostrazione della qualifica soggettiva di consumatore.
Quanto alla qualifica di consumatore va considerato che l'attore non ha fornito la prova che la fideiussione in favore della società sia stata concessa per uno scopo privato e personale estraneo a quelli societari.
Non solo: vi è prova del collegamento tra l'attore e la
[...] attesa la rilevante partecipazione societaria di Controparte_4 maggioranza (pari 55% del capitale sociale) del (v. CP_5 visura Cerved allegata alla comparsa di costituzione della ). CP_2
Partecipazione sociale che dimostra che l'interesse dell'attore era garantire l'adempimento delle obbligazioni della società al medesimo riconducibile.
Non essendo consumatore, l'attore non può invocate a sua tutela le nullità di protezione per vessatorietà\abusività previste dall'art. 33 d. lgs. 206\2005.
Ne deriva che la piena legittimità della clausola nr. 12 del contratto di fideiussione, specificamente approvata per iscritto, relativa alla individuazione del foro competente.
Altri profili di abusività attengono alla denunciata violazione degli art. 1956 e 1957 c.c.
Quanto all'invocata liberazione ex art. 1956 c.c. si rileva, innanzi tutto, che in nessuno dei 13 articoli che disciplinano la fideiussione del
24.2.2009 (v. documento prodotto dalla convenuta ed allegato alla comparsa di costituzione) emerge una deroga alla disciplina dell'art. 1956 c.c..
4 Nr. 368\2024 R.G.
Si rileva, altresì, che l'attore non ha fornito elementi istruttori, né orali, né documentali, idonei a dimostrare che dopo la stipula dei rapporti bancari su cui si fonda l'ingiunzione di pagamento e dopo la fideiussione, vi è stata una concessione di ulteriore credito a fronte di Con un peggioramento della condizioni economiche e finanziarie della né che la banca abbia agito nella consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza della debitrice principale quindi, già in fatto,
l'eccezione risulta infondata.
Quanto alla deroga dell'art. 1957 c.c. pur volendo ritenere che il primo comma dell'art. 6 della fideiussione, laddove prevede che il fideiussore è tenuto a pagare alla banca immediatamente, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale (…), contenga una implicita deroga all'art. 1957 c.c., va considerato che la deroga risulta comunque specificamente approvata per iscritto (al pari di quella sulla competenza territoriale) ed è pertanto valida, non rivestendo l'attore la qualifica di consumatore.
Infine va considerato che, nei fatti, l'iniziativa giudiziale (ricorso per decreto ingiuntivo) è avvenuta nel termine semestrale previsto dall'artt. 1957 c.c. posto che, come risulta dal ricorso per decreto ingiuntivo (e l'attore sul punto non ha fornito prova contraria) vi è stata la messa in mora a marzo 2012, poi a maggio 2012 gli affidamenti sono stati revocati e, infine, dopo un ulteriore sollecito di pagamento di giugno 2012, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato ad agosto 2012.
Quanto alla violazione della normativa antitrust, pur volendo ritenere l'identità testuale dei punti 2, 6 ed 8 della fideiussione omnibus in esame rispetto ai corrispondenti punti dell'intesa anticoncorrenziale
ABI dell'ottobre 2002 censurata dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia, il rilevante arco temporale che intercorre tra la fine del periodo oggetto di osservazione da parte dell'Autorità di vigilanza (2005) e la data di stipula della fideiussione per cui è causa
(quattro anni), in assenza di prova di segno contrario, impedisce di ritenere sussistente una connessione funzionale (v. sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30.12.2021) tra
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le clausole 2, 6 ed 8 della fideiussione del e l'intesa Parte_1 anticoncorrenziale censurata dalla Banca d'Italia,.
Va al contempo considerato che non vi è prova che sia Parte_1 stato costretto a stipulare la fideiussione con dette clausole.
Peraltro quando ha prestato la fideiussione l'attore era socio e proprietario della maggioranza delle partecipazioni societarie e, come già precisato, non poteva non avere un interesse qualificato a prestare le garanzie per consentire alla società da lui partecipata di ottenere il sostegno bancario necessario allo svolgimento dell'attività sociale.
Se ha prestato le fideiussioni omnibus con le asserite penalizzanti clausole dei punti 2, 6 e 8, a maggior ragione l'avrebbe prestata per lo stesso importo senza quelle clausole.
Ne deriva che, seppure depurata dalle clausole dei punti 2, 6 ed 8, la fideiussione omnibus prestata a febbraio 2009 dall'attore ha conservato la sua validità e le ragioni di credito (per saldo negativo di conto corrente, mancato pagamento di riba e anticipi su fatture) non possono ritenersi inesistenti per effetto della nullità delle citate tre clausole in quando prescindono dalle stesse.
Con il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia ha statuito che la clausola 6 relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e le c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione (ossia le clausole 2 e 8) hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa per cui le fideiussione omnibus che contengono dette disposizioni che, nella misura incui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma
2, lettera a),della legge n. 287/90.
Della insussistenza, nel caso in esame, della violazione dell'art. 1957
c.c. si è già detto.
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Le clausole 2 e 8 prevedono la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita.
In particolare, l'art. 2 dello schema (noto anche come “clausola di reviviscenza”) dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” mentre l'art. 8 sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Dette clausole, oltre che nulle per violazione della normativa antitrust, potrebbero essere nulle, in quanto abusive ex artt. 33 del codice del consumo, se non risulta che siano state oggetto di specifica trattativa, ma ciò postula che il soggetto coinvolto nel rapporto con la banca
(fideiussore e\o debitore principale) rivesta la qualità di consumatore;
qualità esclusa, per le ragioni su esposte, per l'attore (si veda, quanto alla clausola in deroga al termine ex art. 1957 c.c. , cass. 27558\23).
Nessuna delle vicende estintive o delle cause di invalidità oggetto delle predette clausole è alla base delle ragioni creditorie dell'ingiungente.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1
7 Nr. 368\2024 R.G.
Graziano nei confronti di e così Controparte_1 CP_2 provvede:
Dichiara la contumacia di . Controparte_1
Rigetta tutte le domande formulate dall'attore.
Condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 31.5.2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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