Articolo 30 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Articolo 29Articolo 31
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13 gennaio 1957
Art. 30. Rapporti informativi e giudizio complessivo

Il rapporto informativo annuale e' redatto:
a) per il personale in servizio presso la Direzione generale:
1) per i funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe ed a quella di ispettore superiore amministrativo, dal direttore generale. Il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione;
2) per il restante personale, dal funzionario preposto al rispettivo servizio od ufficio. Il giudizio complessivo e' espresso dai direttori centrali;
b) per il personale in servizio presso gli organi periferici:
1) per i capi degli stabilimenti, opifici, ispettorati, dal direttore centrale della rispettiva branca di servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale;
2) per il restante personale, dal capo dello stabilimento, opificio, ispettorato, dal quale il personale stesso dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore centrale della rispettiva branca di servizio.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957