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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 7040/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2018 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 9/5/2024
TRA
(cf nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 17.03.1958 e ivi residente) (CF Parte_2
nata a [...] il [...] e ivi C.F._2
residente), ( cf nata Parte_3 C.F._3
Nettuno 17.05.1970 e ivi residente), (cf Parte_4
) nata a [...] il [...] e ivi residente) C.F._4
in proprio e nella qualità di eredi del Sig. nato Persona_1
a Nettuno il 23.04.1927 rapp.ti e difesi, dall'Avv. Valerio Frezza, e
1 dall'Avv. Eleonora Tulli ed elettivamente domiciliati presso il loro
Studio Legale in via Dei Giardini n. 6 - 00048 Nettuno;
- Appellanti -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Tommaso Spinelli Giordano presso il di lui studio in Via Bissolati 76 - Roma;
- Appellata -
E
CP_2
- Appellato contumace -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1967/2018 emessa dal
UN Civile di Velletri, depositata il 17.9.2018 nel giudizio iscritto al RG 9439/2014.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione dell' udienza del 9/5/2024 ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata , , Parte_4 Parte_1
e quali eredi del defunto Parte_2 Parte_3 Persona_1
convenivano in giudizio e la , CP_2 Controparte_1
per sentirli condannare a risarcirli per i danni subiti patrimoniali e non
2 patrimoniali conseguenti alla morte del loro congiunto in conseguenza del sinistro stradale occorso in Nettuno il 27/4/2011 .
A tal fine descrivevano come in data 27.4.2013 alle ore 11 circa
[...]
percorrendo Via Gavignano alla guida della propria Per_1
autovettura Fiata Panda, si immetteva in Via dei Frati non rispettando il segnale di stop, venendo impattato sul proprio lato destro dal sopraggiungente veicolo Citroen Xsara guidato dal proprietario CP_2
[...]
All'esito dell'impatto la vettura del eniva sbalzata sulla opposta Per_1
corsia di marcia e si ribaltava arrestandosi diversi metri dopo in una cunetta posto oltre il margine della corsia nell'opposto senso di marcia rispetto a quello osservato dal veicolo investitore.
Quindi il veniva estratto dal personale della ambulanza chiamata Per_1
da altri automobilisti fermatisi e portato presso gli Controparte_3
, ove decedeva poche ore dopo.
[...]
Successivamente al trasporto dell'infortunato sopraggiungeva reparto della polizia municipale che redigeva verbale dello stato dei luoghi, effettuando i dovuti rilievi anche fotografici del luogo del sinistro e dei mezzi coinvolti, e assumendo a verbale dichiarazioni del e CP_2
dell'unico testimone oculare che si era fermato per prestare soccorso,
Testimone_1
Quindi il detto verbale veniva acquisito dal PM e il ctu incaricato Ing.
, per la determinazione della cinematica del sinistro Persona_2
ravvisava la responsabilità nella causazione dell'impatto nel mancato
3 rispetto dello stop da parte dei veicolo investito, ritenendo peraltro che la velocità mantenuta dall'investitore al momento dell'impatto stimata in 70 Km. orari, fosse inferiore a quella massima consentita in strada extraurbana pari a 90 Km, e che quindi la maggior prudenza pur consigliata dalle norme del CDS in presenza di intersezioni, non rappresentasse una concausa dell'evento.
Sulla base di tali esiti della relazione il GIP disponeva l'archiviazione osservando che, onde evitare l'impatto l'indagato avrebbe dovuto tenere una velocità di 38 Km orari, sostanzialmente comportamento non pretensibile.
Si costituiva ritualmente solo la eccependo Controparte_1
preliminarmente l'improponibilità della domanda ex art. 145 e 148
CdA e nel merito sostenendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto.
Il UN acquisiva le documentazioni prodotte da parte attrice, non ammettendo la richiesta CTU a causa del tempo trascorso dal sinistro e delle obiettività già emerse, limitandosi a escutere il teste Tes_1
e l'operatrice del 118 , già sentiti in sommarie
[...] Persona_3
informazioni ex art. 351 cpp.
Quindi, su richiesta di parte attrice, e ravvisando una corresponsabilità ex art. 2054 c.c. nella causazione del sinistro, con ordinanza del
24.10.2017 liquidava una provvisionale in favore delle parti attrici in misura di € 100.000.
Infine precisate le conclusioni e concessi i termini per conclusionali e repliche, il UN depositava sentenza in data 17.9.2018, così
4 statuendo: “1) Rigetta le eccezioni preliminari di parte convenuta costituita;
2)In parziale accoglimento della domanda accertava e dichiarava la responsabilità al 10% di e al 90% di CP_2 [...]
nella causazione del sinistro stradale in questione, condanna Per_1
le parti convenute in solido al risarcimento del danno non patrimoniale
subito dalle parti attrici, secondo quanto specificato in motivazione, quantificato in € 23.000,00 per , ed in € 17.000,00 Parte_4
ciascuno per , e , oltre interessi e Parte_2 Pt_3 Parte_1
rivalutazione come in motivazione;
3) rigetta le ulteriori richieste risarcitorie di parte attrice;
4) revoca l'ordinanza del 24.10.2017 e dispone la restituzione della somma eccedente quella calcolata per il
risarcimento da parte degli attori a favore della Compagnia assicurativa convenuta;
5) condanna le parti convenute in solido al
pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte che liquida
d'ufficio ex D.M. 55/14 in euro 5.000,00 per compenso, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge e spese di iscrizione della causa al ruolo”.
Il UN perveniva a tali conclusioni in ragione del dato che il Per_1
non avesse rispettato il segnale di stop e che non indossasse al momento dell'impatto le cinture di sicurezza, come riferito dal teste e Tes_1
con il conforto delle risultanze della perizia penale acquisita come fonte di prova, la quale indicava altresì in 70 km orari la velocità del veicolo investitore al momento del sinistro. Valutava quindi in misura del 90%
e 10% il concorso causale rispettivamente dell'investito e dell'investitore.
5 Quindi operava una ulteriore decurtazione del 20% al concorso ex art. 2054 c.c. dell'investitore in ragione del mancato uso delle cinture di sicurezza, ritenendo che tale omissione avesse aggravato le conseguenze dell'evento infortunistico.
Avverso tale pronuncia proponeva tempestivo gravame ed all'esito di una ampia ricostruzione in fatto e diritto della vicenda. articolava tre distinti motivi di censura.
Con il primo motivo si doleva di un error in iudicando per difetto di prova sul mancato uso delle cinture di sicurezza e connesso error in procedendo per difetto di accertamento tecnico in merito alle conseguenze dell'uso o mancato uso del dispositivo di sicurezza.
Ritiene invero parte appellante contraddittoria la testimonianza resa da rispetto alle dichiarazioni rilasciate Testimone_1
nell'immediatezza del sinistro a sommarie informazioni alla pattuglia della municipale sopraggiunta, nelle quali il testimone non faceva riferimento alcuno alla circostanza specifica, ma si limitava ad affermare “che era stato lui stesso insieme ad altre persone a tentare di estrarre la vittima dalla Fiat Panda aprendo il portellone posteriore”.
Inoltre evidenzia che nello stesso rapporto risultano acquisite le dichiarazioni della Sig.ra , infermiera del 118 Persona_3
intervenuta in loco, che ha riferito di essere “giunta sul posto con
l'ambulanza e notavamo che vi erano già altre persone ….. trovavamo il veicolo capovolto e il conducente prono sul tetto dell'abitacolo
6 interno, provvedevamo a prelevare il soggetto facendolo uscire dal portello posteriore …. Al momento del recupero il soggetto non era legato da cinture di sicurezza … faccio presente che all'inizio il soggetto era cosciente e presentava risposte motorie”.
Da tali elementi contradditori parte appellante deduce che la vittima fosse invero assicurata al momento dell'impatto con la cintura di scurezza, ma che la stessa non potè evitargli, in ragione della forza e lateralità dell'impatto, di sbattere violentemente il lato destro del capo contro il montante laterale destro della autovettura, come evidenziato dalle stesse tracce di materiale cerebrale presenti sullo stesso, come da rilievi fotografici acquisiti al verbale della pattuglia intervenuta.
Con il secondo motivo si censura la sentenza in quanto non considera la non influenza, ai fini dell' aggravamento del danno, dell'uso delle cinture di sicurezza e comunque erra nella quantificazione eccessiva del concorso di colpa attribuita al mancato uso del dispositivo di sicurezza.
Al riguardo si rileva come la stessa incontrovertibile dinamica del sinistro (investimento laterale destro con successivo scarrocciamento e ribaltamento della autovettura), fosse tale da far ritenere, alla luce anche di studi scientifici citati, l'ininfluenza dell'uso della cintura di sicurezza che non può in tali casi bloccare i movimenti di traslazione laterale del busto e della testa. Tesi che verrebbe confermata dalla obiettività dei riscontri di presenza di materiale ematico e cerebellare sul montante laterale destro interno della Panda.
7 Si rileva quindi come il materiale istruttorio, comprese tali obiettive emergenze documentali espresse dai rilievi fotografici del verbale della polizia stradale, fossero stati correttamente valutati dal magistrato
Dott.ssa che aveva emesso l'ordinanza di concessione di Per_4
provvisionale su una ritenuta responsabilità paritaria nella determinazione dell'evento, poi disattesa nella sentenza emessa dalla
Dott.ssa Affinita, che aveva ravvisato una responsabilità dell'investitore al solo 30%, poi ulteriormente riducendo il danno del
20% in ragione del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del
Persona_1
Infine con il terzo motivo si censura la mancata ammissione di CTU
volta a determinare non solo la cinematica del sinistro ma anche le conseguenze derivanti dall'uso o mancato uso delle cinture di sicurezza, dolendosi altresì della parte condannatoria alla restituzione della eccedenza risarcitoria derivante dall'ordinanza provvisionale, in assenza di specifica richiesta sul punto da parte appellata.
Si costituiva ritualmente la chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello per infondatezza con condanna degli appellanti.
oooOooo
L'appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni espresse in prosieguo.
Va preliminarmente chiarito come parte appellante non abbia impugnato esplicitamente le parti della motivazione della sentenza che non accolgono le richieste risarcitorie inerenti il danno iure hereditatis
8 per le sofferenze soggettive patite dalla vittima per la percezione dell'approssimarsi dell'exitus, né quelle inerenti il danno patrimoniale per il venir meno del sostentamento economico alla famiglia derivante dal reddito pensionistico del de cuius, e per la liquidazione risarcitoria dei danni all'autoveicolo, capi della domanda tutti rigettati dal
UN per difetto di allegazione e prova delle circostanze fondanti la richieste, limitandosi solo a richiederne la riforma nelle conclusioni del gravame. Sui detti punti pertanto l'appello appare inammissibile ex art. 342 comma 1 cpc, con formazione del giudicato sui relativi capi della originaria domanda.
Parimenti non sono impugnate le liquidazioni dei danni fatta eccezione per quanto attiene alla percentuale della efficienza causale delle singole condotte rispetto alla produzione del danno.
Nello specifico gli appellanti censurano nel primo motivo di appello l' accertamento della prova certa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del mentre nel secondo si dolgono della Per_1
ritenuta influenza del mancato utilizzo del dispositivo di sicurezza nella produzione ed aggravamento del danno ex art. 1227 c.c. e della eccessiva quantificazione del concorso colposo nella produzione del danno (dal 30% al 10%) per l' omesso uso delle cinture di sicurezza.
Sotto il primo aspetto parte appellante ritiene che non sia presente in atti la prova rigorosa del mancato allacciamento della cintura di sicurezza da parte del é la prova, anche in caso di utilizzo del Per_1
dispositivo, della sua influenza sulla produzione del danno cerebrale
9 nell' ipotesi ( quale quella di specie) di violento impatto laterale non esistendo sistemi di ritenzione per la testa .
Ad avviso della Corte deve condividersi l' assunto del UN sia pure con le precisazioni che seguono. Sul punto il teste
[...]
nulla ha riferito al riguardo, allorché sentito Tes_1
nell'immediatezza del sinistro a sommarie informazioni, specificando però di aver visto il incastrato all'interno del veicolo Per_1
cappottatosi, laddove invece a precisa domanda in sede di assunzione della prova testimoniale dinanzi al UN ha riferito che il Per_1
non era assicurato dalla cintura di sicurezza, era bloccato in auto ed era incosciente. Sempre in sede di sommarie informazioni è stata sentita
, operatrice del 118, che intervenuta sul luogo del Persona_3
sinistro ha riferito di aver trovato il conducente prono sul tetto dell'abitacolo interno. Per contro deve ritenersi del tutto irrilevante la deposizione sul punto dell'altro teste escusso ( intervenuto Tes_2
con una pattuglia solo per il rilievo della posizione dei veicoli, avendo poi lasciato gli ulteriori rilievi alla pattuglia di infortunistica) .
Orbene, poiché appare inverosimile se non altamente improbabile, che alcuno degli automobilisti abbia provveduto, dopo aver sbloccato ed aperto il portellone posteriore, a sganciare l'infortunato dalla cintura e a posizionarlo disteso prono sul tetto interno, manovra questa notoriamente da effettuarsi solo da personale medico o paramedico, deve ritenersi che la posizione dopo l'impatto ed il capovolgimento sia sempre stata quella descritta dalla informatrice . Persona_3
10 Altra questione è poi stabilire, con relativa certezza, se la violenta traslazione laterale determinata dall'investimento ed il successivo capovolgimento del mezzo possano essere compatibili con il dispositivo di sicurezza inserito.
A parere degli appellanti le modalità concrete del sinistro non avrebbero garantito l'incolumità del conducente, nemmeno con il dispositivo inserito e ciò in quanto la cintura di sicurezza funziona solo per investimenti frontali o repentine decelerazioni in frenata, ma non si innesterebbe nemmeno come pretensionatore per un urto laterale, tantè che nemmeno l'airbag frontale si era attivato.
Di parere contrario quanto appurato nella relazione del consulente Ing.
, nominato dal PM nel corso delle indagini preliminari, il Per_2
quale, recatosi a visionare i mezzi incidentati in data 27.5.2013, a distanza di un mese dal sinistro e dal disposto sequestro degli stessi, descriveva a pag. 12 e 13 “una vistosa macchia ematica all'altezza dell'imperiale del lato destro, la non attivazione dell'airbag frontale,
e la cintura di sicurezza del lato destro è stata rinvenuta arrotolata e bloccata per la deformazione del pillar, circostanza da ricondursi al fatto che non era indossata al momento del sinistro”.
Pertanto conclusivamente deve ritenersi, per l'intrinseca obiettività del riferito dal consulente, che il meccanismo del dispositivo definitivamente bloccatosi per la deformazione strutturale derivante dall'impatto attestasse la condizione di mancato utilizzo dello stesso,
11 che diversamente sarebbe stato rinvenuto con la cintura srotolata, seppur bloccata dalla deformazione per l'impatto.
Peraltro tale dato obiettivo non è stato oggetto di specifica contestazione da parte appellante nemmeno nel corso del giudizio di primo grado, tramite specifici e circostanziati rilievi che attribuissero tale condizione e stato del dispositivo ad altre ragioni, quali uno sganciamento improvviso della cintura all'atto dell'impatto o ad avaria dei sensori od altro, con la conseguenza che il detto accertamento era divenuto incontestabile e che la richiesta di ammissione di una CTU del medesimo contenuto accertativo sul punto sarebbe risultata meramente esplorativa, come ultronea sarebbe stata parimenti una CTU volta a determinare l'eventuale aggravamento delle conseguenze nel caso di specie dal mancato uso della cintura di sicurezza, stante l'acclarato inutilizzo.
Ove invece l'appello appare fondato è in relazione alla denunciata eccessiva determinazione del concorso causale nella produzione del danno ex art. 1227 c.c. siccome stabilità in misura del 90% per il conducente del veicolo investito e del 10% per quello del veicolo investitore, attesoché come dimostrato da autorevoli studi scientifici citati anche dagli appellanti l'efficacia preventiva e limitativa dei danni derivante dall'uso delle cinture di sicurezza non è particolarmente efficace in evenienze, come in specie, di forte impatto laterale, in ragione della mancata attivazione del pretensionatore e dello stesso airbag frontale, ed in assenza di ulteriori mezzi di contenimento per la traslazione violenta laterale del busto e della testa. Ritenuto tuttavia di
12 riconoscere all' utilizzo del dispositivo una pur minima efficacia protettiva si ritiene equo apportare alla quantificazione dei danni la diminuzione del solo 10% in luogo che la maggiore percentuale del
20% ritenuta dal UN .
Spetteranno pertanto come danno non patrimoniale agli eredi per perdita del rapporto parentale, secondo i valori previsti dalle tabelle del
UN di Milano al periodo della pronuncia del UN, non essendovi appello sul punto, rispettivamente le somme di € 46.000,00
a favore di , e di € 34.000,00 ciascuno, a favore di Parte_4
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Detto importo, calcolato all'attualità, deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto, con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data dell'eventuale pagamento di somme in acconto o in ragione della provvisionale accordata, sulla differenza saranno ancora dovuti gli interessi compensativi e rivalutazione come innanzi sino alla presente pronuncia;
mentre sull'eventuale residuo ancora dovuto saranno dovuti gli interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Resta quindi assorbita ogni questione relativa alla restituzione delle somme corrisposte in forza della ordinanza provvisionale, stante gli importi maggiori di cui innanzi.
L' accertamento della originaria parziale fondatezza delle domande attoree impone la modifica anche della statuizione sulle spese di lite del primo grado che si compensano in ragione di 2/3 in ragione della
13 corresponsabilità del dante causa degli appellanti ponendo il residuo terzo a carico dei convenuti/appellati tenuti nella stessa misura alla rifusione delle spese del grado in favore dei difensori delle parti appellanti dichiarati antistatari, liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva, secondo valori medi di tariffa per valore della causa,
con esclusione della fase di trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto , compensate per la residua parte .
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da , Parte_4 [...]
, e , in proprio e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del UN di Velletri n. Persona_1
1967/2018, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello e in limitata riforma dell'appellata sentenza, accerta che e Persona_1 CP_2
sono responsabili rispettivamente in ragione dell'80% e del 20% nella produzione del danno ex art. 1227 c.c. e per l'effetto condanna in solido e al CP_2 Controparte_1
pagamento a favore degli appellanti delle somme rispettivamente di € 46.000,00 a favore di e di € 34.000,00 Parte_4
ciascuno a favore di , e Parte_1 Parte_2 [...]
oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in Pt_3
motivazione;
- Rigetta per il resto l'appello;
14 - Condanna in solido e al CP_2 Controparte_1
pagamento in favore degli appellanti di 1/3 delle spese del primo grado, che liquida in misura di complessivi € 4.882,00 (di cui euro 182,00 per esborsi) oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, compensate per il resto .
- Condanna in solido e al CP_2 Controparte_1
pagamento in favore degli antistatari avv. Valerio Frezza e
Eleonora Tulli di 1/3 delle spese del secondo grado, che liquida in euro 3.589,00 (di cui euro 259,00 per esborsi ), compensate per il resto, il tutto oltre rimborso spese generali , iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16/1/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 7040/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2018 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 9/5/2024
TRA
(cf nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 17.03.1958 e ivi residente) (CF Parte_2
nata a [...] il [...] e ivi C.F._2
residente), ( cf nata Parte_3 C.F._3
Nettuno 17.05.1970 e ivi residente), (cf Parte_4
) nata a [...] il [...] e ivi residente) C.F._4
in proprio e nella qualità di eredi del Sig. nato Persona_1
a Nettuno il 23.04.1927 rapp.ti e difesi, dall'Avv. Valerio Frezza, e
1 dall'Avv. Eleonora Tulli ed elettivamente domiciliati presso il loro
Studio Legale in via Dei Giardini n. 6 - 00048 Nettuno;
- Appellanti -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Tommaso Spinelli Giordano presso il di lui studio in Via Bissolati 76 - Roma;
- Appellata -
E
CP_2
- Appellato contumace -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1967/2018 emessa dal
UN Civile di Velletri, depositata il 17.9.2018 nel giudizio iscritto al RG 9439/2014.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione dell' udienza del 9/5/2024 ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata , , Parte_4 Parte_1
e quali eredi del defunto Parte_2 Parte_3 Persona_1
convenivano in giudizio e la , CP_2 Controparte_1
per sentirli condannare a risarcirli per i danni subiti patrimoniali e non
2 patrimoniali conseguenti alla morte del loro congiunto in conseguenza del sinistro stradale occorso in Nettuno il 27/4/2011 .
A tal fine descrivevano come in data 27.4.2013 alle ore 11 circa
[...]
percorrendo Via Gavignano alla guida della propria Per_1
autovettura Fiata Panda, si immetteva in Via dei Frati non rispettando il segnale di stop, venendo impattato sul proprio lato destro dal sopraggiungente veicolo Citroen Xsara guidato dal proprietario CP_2
[...]
All'esito dell'impatto la vettura del eniva sbalzata sulla opposta Per_1
corsia di marcia e si ribaltava arrestandosi diversi metri dopo in una cunetta posto oltre il margine della corsia nell'opposto senso di marcia rispetto a quello osservato dal veicolo investitore.
Quindi il veniva estratto dal personale della ambulanza chiamata Per_1
da altri automobilisti fermatisi e portato presso gli Controparte_3
, ove decedeva poche ore dopo.
[...]
Successivamente al trasporto dell'infortunato sopraggiungeva reparto della polizia municipale che redigeva verbale dello stato dei luoghi, effettuando i dovuti rilievi anche fotografici del luogo del sinistro e dei mezzi coinvolti, e assumendo a verbale dichiarazioni del e CP_2
dell'unico testimone oculare che si era fermato per prestare soccorso,
Testimone_1
Quindi il detto verbale veniva acquisito dal PM e il ctu incaricato Ing.
, per la determinazione della cinematica del sinistro Persona_2
ravvisava la responsabilità nella causazione dell'impatto nel mancato
3 rispetto dello stop da parte dei veicolo investito, ritenendo peraltro che la velocità mantenuta dall'investitore al momento dell'impatto stimata in 70 Km. orari, fosse inferiore a quella massima consentita in strada extraurbana pari a 90 Km, e che quindi la maggior prudenza pur consigliata dalle norme del CDS in presenza di intersezioni, non rappresentasse una concausa dell'evento.
Sulla base di tali esiti della relazione il GIP disponeva l'archiviazione osservando che, onde evitare l'impatto l'indagato avrebbe dovuto tenere una velocità di 38 Km orari, sostanzialmente comportamento non pretensibile.
Si costituiva ritualmente solo la eccependo Controparte_1
preliminarmente l'improponibilità della domanda ex art. 145 e 148
CdA e nel merito sostenendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto.
Il UN acquisiva le documentazioni prodotte da parte attrice, non ammettendo la richiesta CTU a causa del tempo trascorso dal sinistro e delle obiettività già emerse, limitandosi a escutere il teste Tes_1
e l'operatrice del 118 , già sentiti in sommarie
[...] Persona_3
informazioni ex art. 351 cpp.
Quindi, su richiesta di parte attrice, e ravvisando una corresponsabilità ex art. 2054 c.c. nella causazione del sinistro, con ordinanza del
24.10.2017 liquidava una provvisionale in favore delle parti attrici in misura di € 100.000.
Infine precisate le conclusioni e concessi i termini per conclusionali e repliche, il UN depositava sentenza in data 17.9.2018, così
4 statuendo: “1) Rigetta le eccezioni preliminari di parte convenuta costituita;
2)In parziale accoglimento della domanda accertava e dichiarava la responsabilità al 10% di e al 90% di CP_2 [...]
nella causazione del sinistro stradale in questione, condanna Per_1
le parti convenute in solido al risarcimento del danno non patrimoniale
subito dalle parti attrici, secondo quanto specificato in motivazione, quantificato in € 23.000,00 per , ed in € 17.000,00 Parte_4
ciascuno per , e , oltre interessi e Parte_2 Pt_3 Parte_1
rivalutazione come in motivazione;
3) rigetta le ulteriori richieste risarcitorie di parte attrice;
4) revoca l'ordinanza del 24.10.2017 e dispone la restituzione della somma eccedente quella calcolata per il
risarcimento da parte degli attori a favore della Compagnia assicurativa convenuta;
5) condanna le parti convenute in solido al
pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte che liquida
d'ufficio ex D.M. 55/14 in euro 5.000,00 per compenso, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge e spese di iscrizione della causa al ruolo”.
Il UN perveniva a tali conclusioni in ragione del dato che il Per_1
non avesse rispettato il segnale di stop e che non indossasse al momento dell'impatto le cinture di sicurezza, come riferito dal teste e Tes_1
con il conforto delle risultanze della perizia penale acquisita come fonte di prova, la quale indicava altresì in 70 km orari la velocità del veicolo investitore al momento del sinistro. Valutava quindi in misura del 90%
e 10% il concorso causale rispettivamente dell'investito e dell'investitore.
5 Quindi operava una ulteriore decurtazione del 20% al concorso ex art. 2054 c.c. dell'investitore in ragione del mancato uso delle cinture di sicurezza, ritenendo che tale omissione avesse aggravato le conseguenze dell'evento infortunistico.
Avverso tale pronuncia proponeva tempestivo gravame ed all'esito di una ampia ricostruzione in fatto e diritto della vicenda. articolava tre distinti motivi di censura.
Con il primo motivo si doleva di un error in iudicando per difetto di prova sul mancato uso delle cinture di sicurezza e connesso error in procedendo per difetto di accertamento tecnico in merito alle conseguenze dell'uso o mancato uso del dispositivo di sicurezza.
Ritiene invero parte appellante contraddittoria la testimonianza resa da rispetto alle dichiarazioni rilasciate Testimone_1
nell'immediatezza del sinistro a sommarie informazioni alla pattuglia della municipale sopraggiunta, nelle quali il testimone non faceva riferimento alcuno alla circostanza specifica, ma si limitava ad affermare “che era stato lui stesso insieme ad altre persone a tentare di estrarre la vittima dalla Fiat Panda aprendo il portellone posteriore”.
Inoltre evidenzia che nello stesso rapporto risultano acquisite le dichiarazioni della Sig.ra , infermiera del 118 Persona_3
intervenuta in loco, che ha riferito di essere “giunta sul posto con
l'ambulanza e notavamo che vi erano già altre persone ….. trovavamo il veicolo capovolto e il conducente prono sul tetto dell'abitacolo
6 interno, provvedevamo a prelevare il soggetto facendolo uscire dal portello posteriore …. Al momento del recupero il soggetto non era legato da cinture di sicurezza … faccio presente che all'inizio il soggetto era cosciente e presentava risposte motorie”.
Da tali elementi contradditori parte appellante deduce che la vittima fosse invero assicurata al momento dell'impatto con la cintura di scurezza, ma che la stessa non potè evitargli, in ragione della forza e lateralità dell'impatto, di sbattere violentemente il lato destro del capo contro il montante laterale destro della autovettura, come evidenziato dalle stesse tracce di materiale cerebrale presenti sullo stesso, come da rilievi fotografici acquisiti al verbale della pattuglia intervenuta.
Con il secondo motivo si censura la sentenza in quanto non considera la non influenza, ai fini dell' aggravamento del danno, dell'uso delle cinture di sicurezza e comunque erra nella quantificazione eccessiva del concorso di colpa attribuita al mancato uso del dispositivo di sicurezza.
Al riguardo si rileva come la stessa incontrovertibile dinamica del sinistro (investimento laterale destro con successivo scarrocciamento e ribaltamento della autovettura), fosse tale da far ritenere, alla luce anche di studi scientifici citati, l'ininfluenza dell'uso della cintura di sicurezza che non può in tali casi bloccare i movimenti di traslazione laterale del busto e della testa. Tesi che verrebbe confermata dalla obiettività dei riscontri di presenza di materiale ematico e cerebellare sul montante laterale destro interno della Panda.
7 Si rileva quindi come il materiale istruttorio, comprese tali obiettive emergenze documentali espresse dai rilievi fotografici del verbale della polizia stradale, fossero stati correttamente valutati dal magistrato
Dott.ssa che aveva emesso l'ordinanza di concessione di Per_4
provvisionale su una ritenuta responsabilità paritaria nella determinazione dell'evento, poi disattesa nella sentenza emessa dalla
Dott.ssa Affinita, che aveva ravvisato una responsabilità dell'investitore al solo 30%, poi ulteriormente riducendo il danno del
20% in ragione del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del
Persona_1
Infine con il terzo motivo si censura la mancata ammissione di CTU
volta a determinare non solo la cinematica del sinistro ma anche le conseguenze derivanti dall'uso o mancato uso delle cinture di sicurezza, dolendosi altresì della parte condannatoria alla restituzione della eccedenza risarcitoria derivante dall'ordinanza provvisionale, in assenza di specifica richiesta sul punto da parte appellata.
Si costituiva ritualmente la chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello per infondatezza con condanna degli appellanti.
oooOooo
L'appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni espresse in prosieguo.
Va preliminarmente chiarito come parte appellante non abbia impugnato esplicitamente le parti della motivazione della sentenza che non accolgono le richieste risarcitorie inerenti il danno iure hereditatis
8 per le sofferenze soggettive patite dalla vittima per la percezione dell'approssimarsi dell'exitus, né quelle inerenti il danno patrimoniale per il venir meno del sostentamento economico alla famiglia derivante dal reddito pensionistico del de cuius, e per la liquidazione risarcitoria dei danni all'autoveicolo, capi della domanda tutti rigettati dal
UN per difetto di allegazione e prova delle circostanze fondanti la richieste, limitandosi solo a richiederne la riforma nelle conclusioni del gravame. Sui detti punti pertanto l'appello appare inammissibile ex art. 342 comma 1 cpc, con formazione del giudicato sui relativi capi della originaria domanda.
Parimenti non sono impugnate le liquidazioni dei danni fatta eccezione per quanto attiene alla percentuale della efficienza causale delle singole condotte rispetto alla produzione del danno.
Nello specifico gli appellanti censurano nel primo motivo di appello l' accertamento della prova certa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del mentre nel secondo si dolgono della Per_1
ritenuta influenza del mancato utilizzo del dispositivo di sicurezza nella produzione ed aggravamento del danno ex art. 1227 c.c. e della eccessiva quantificazione del concorso colposo nella produzione del danno (dal 30% al 10%) per l' omesso uso delle cinture di sicurezza.
Sotto il primo aspetto parte appellante ritiene che non sia presente in atti la prova rigorosa del mancato allacciamento della cintura di sicurezza da parte del é la prova, anche in caso di utilizzo del Per_1
dispositivo, della sua influenza sulla produzione del danno cerebrale
9 nell' ipotesi ( quale quella di specie) di violento impatto laterale non esistendo sistemi di ritenzione per la testa .
Ad avviso della Corte deve condividersi l' assunto del UN sia pure con le precisazioni che seguono. Sul punto il teste
[...]
nulla ha riferito al riguardo, allorché sentito Tes_1
nell'immediatezza del sinistro a sommarie informazioni, specificando però di aver visto il incastrato all'interno del veicolo Per_1
cappottatosi, laddove invece a precisa domanda in sede di assunzione della prova testimoniale dinanzi al UN ha riferito che il Per_1
non era assicurato dalla cintura di sicurezza, era bloccato in auto ed era incosciente. Sempre in sede di sommarie informazioni è stata sentita
, operatrice del 118, che intervenuta sul luogo del Persona_3
sinistro ha riferito di aver trovato il conducente prono sul tetto dell'abitacolo interno. Per contro deve ritenersi del tutto irrilevante la deposizione sul punto dell'altro teste escusso ( intervenuto Tes_2
con una pattuglia solo per il rilievo della posizione dei veicoli, avendo poi lasciato gli ulteriori rilievi alla pattuglia di infortunistica) .
Orbene, poiché appare inverosimile se non altamente improbabile, che alcuno degli automobilisti abbia provveduto, dopo aver sbloccato ed aperto il portellone posteriore, a sganciare l'infortunato dalla cintura e a posizionarlo disteso prono sul tetto interno, manovra questa notoriamente da effettuarsi solo da personale medico o paramedico, deve ritenersi che la posizione dopo l'impatto ed il capovolgimento sia sempre stata quella descritta dalla informatrice . Persona_3
10 Altra questione è poi stabilire, con relativa certezza, se la violenta traslazione laterale determinata dall'investimento ed il successivo capovolgimento del mezzo possano essere compatibili con il dispositivo di sicurezza inserito.
A parere degli appellanti le modalità concrete del sinistro non avrebbero garantito l'incolumità del conducente, nemmeno con il dispositivo inserito e ciò in quanto la cintura di sicurezza funziona solo per investimenti frontali o repentine decelerazioni in frenata, ma non si innesterebbe nemmeno come pretensionatore per un urto laterale, tantè che nemmeno l'airbag frontale si era attivato.
Di parere contrario quanto appurato nella relazione del consulente Ing.
, nominato dal PM nel corso delle indagini preliminari, il Per_2
quale, recatosi a visionare i mezzi incidentati in data 27.5.2013, a distanza di un mese dal sinistro e dal disposto sequestro degli stessi, descriveva a pag. 12 e 13 “una vistosa macchia ematica all'altezza dell'imperiale del lato destro, la non attivazione dell'airbag frontale,
e la cintura di sicurezza del lato destro è stata rinvenuta arrotolata e bloccata per la deformazione del pillar, circostanza da ricondursi al fatto che non era indossata al momento del sinistro”.
Pertanto conclusivamente deve ritenersi, per l'intrinseca obiettività del riferito dal consulente, che il meccanismo del dispositivo definitivamente bloccatosi per la deformazione strutturale derivante dall'impatto attestasse la condizione di mancato utilizzo dello stesso,
11 che diversamente sarebbe stato rinvenuto con la cintura srotolata, seppur bloccata dalla deformazione per l'impatto.
Peraltro tale dato obiettivo non è stato oggetto di specifica contestazione da parte appellante nemmeno nel corso del giudizio di primo grado, tramite specifici e circostanziati rilievi che attribuissero tale condizione e stato del dispositivo ad altre ragioni, quali uno sganciamento improvviso della cintura all'atto dell'impatto o ad avaria dei sensori od altro, con la conseguenza che il detto accertamento era divenuto incontestabile e che la richiesta di ammissione di una CTU del medesimo contenuto accertativo sul punto sarebbe risultata meramente esplorativa, come ultronea sarebbe stata parimenti una CTU volta a determinare l'eventuale aggravamento delle conseguenze nel caso di specie dal mancato uso della cintura di sicurezza, stante l'acclarato inutilizzo.
Ove invece l'appello appare fondato è in relazione alla denunciata eccessiva determinazione del concorso causale nella produzione del danno ex art. 1227 c.c. siccome stabilità in misura del 90% per il conducente del veicolo investito e del 10% per quello del veicolo investitore, attesoché come dimostrato da autorevoli studi scientifici citati anche dagli appellanti l'efficacia preventiva e limitativa dei danni derivante dall'uso delle cinture di sicurezza non è particolarmente efficace in evenienze, come in specie, di forte impatto laterale, in ragione della mancata attivazione del pretensionatore e dello stesso airbag frontale, ed in assenza di ulteriori mezzi di contenimento per la traslazione violenta laterale del busto e della testa. Ritenuto tuttavia di
12 riconoscere all' utilizzo del dispositivo una pur minima efficacia protettiva si ritiene equo apportare alla quantificazione dei danni la diminuzione del solo 10% in luogo che la maggiore percentuale del
20% ritenuta dal UN .
Spetteranno pertanto come danno non patrimoniale agli eredi per perdita del rapporto parentale, secondo i valori previsti dalle tabelle del
UN di Milano al periodo della pronuncia del UN, non essendovi appello sul punto, rispettivamente le somme di € 46.000,00
a favore di , e di € 34.000,00 ciascuno, a favore di Parte_4
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Detto importo, calcolato all'attualità, deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto, con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data dell'eventuale pagamento di somme in acconto o in ragione della provvisionale accordata, sulla differenza saranno ancora dovuti gli interessi compensativi e rivalutazione come innanzi sino alla presente pronuncia;
mentre sull'eventuale residuo ancora dovuto saranno dovuti gli interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Resta quindi assorbita ogni questione relativa alla restituzione delle somme corrisposte in forza della ordinanza provvisionale, stante gli importi maggiori di cui innanzi.
L' accertamento della originaria parziale fondatezza delle domande attoree impone la modifica anche della statuizione sulle spese di lite del primo grado che si compensano in ragione di 2/3 in ragione della
13 corresponsabilità del dante causa degli appellanti ponendo il residuo terzo a carico dei convenuti/appellati tenuti nella stessa misura alla rifusione delle spese del grado in favore dei difensori delle parti appellanti dichiarati antistatari, liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva, secondo valori medi di tariffa per valore della causa,
con esclusione della fase di trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto , compensate per la residua parte .
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da , Parte_4 [...]
, e , in proprio e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del UN di Velletri n. Persona_1
1967/2018, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello e in limitata riforma dell'appellata sentenza, accerta che e Persona_1 CP_2
sono responsabili rispettivamente in ragione dell'80% e del 20% nella produzione del danno ex art. 1227 c.c. e per l'effetto condanna in solido e al CP_2 Controparte_1
pagamento a favore degli appellanti delle somme rispettivamente di € 46.000,00 a favore di e di € 34.000,00 Parte_4
ciascuno a favore di , e Parte_1 Parte_2 [...]
oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in Pt_3
motivazione;
- Rigetta per il resto l'appello;
14 - Condanna in solido e al CP_2 Controparte_1
pagamento in favore degli appellanti di 1/3 delle spese del primo grado, che liquida in misura di complessivi € 4.882,00 (di cui euro 182,00 per esborsi) oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, compensate per il resto .
- Condanna in solido e al CP_2 Controparte_1
pagamento in favore degli antistatari avv. Valerio Frezza e
Eleonora Tulli di 1/3 delle spese del secondo grado, che liquida in euro 3.589,00 (di cui euro 259,00 per esborsi ), compensate per il resto, il tutto oltre rimborso spese generali , iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16/1/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino
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