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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.349/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Valentina RASCIONI Consigliere
Dr.Vito SAVINO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 9 Gennaio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado riassunta con ricorso depositato in data 24.10.2024 e vertente tra
(appellante – ricorrente in riassunzione) e Parte_1 CP_1
(appellato – resistente in riassunzione), avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex Cass. ord.
[...]
n.24119 del 09/09/2024 sull'appello avverso la sentenza n°142/2017 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 16.03.2017.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha accolto (per maturata prescrizione) il ricorso presentato da libero professionista iscritto all'Albo degli Avvocati, teso ad Controparte_1 accertare l'illegittimità della sua iscrizione d'ufficio alla gestione separata ed a far dichiarare non CP_2 dovute le somme richieste dall' a titolo di contributi relativi all'anno 2009, avendo già versato alla CP_2
la contribuzione integrativa (ma non anche il contributo Parte_2
soggettivo).
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n.470/18 del 06/12/2018 (pubblicata in data
CP_ 04/02/2019), ha accolto l'appello proposto dall' sul presupposto che, da un lato, la prescrizione non
1 era maturata, dovendosi collocare il dies a quo del termine alla data di effettiva presentazione della
CP_ denuncia dei redditi (unico atto che ha messo l' nella condizione di conoscere l'esistenza del credito CP_ a riscuotere) e che, dall'altro, “deve ritenersi tenuto all'iscrizione nella Gestione Separata presso l' anche l'avvocato non tenuto al versamento dei contributi in favore della in base allo Parte_2
Statuto dell'Ente Previdenziale privatistico, in quanto, come nel caso di specie, non risultava superata la soglia di reddito oltre la quale scatta l'obbligo di versamento in favore della . Parte_2
Accogliendo il ricorso di la Suprema Corte, con ordinanza n.3409/2021 in data Controparte_1
11.02.2021, ha cassato la predetta decisione, rinviando a questa Corte (in diversa composizione), evidenziando che la sentenza cassata non si era attenuta al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione deve essere collocato alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (scadente il 16.06.2010, secondo quanto indicato nella sentenza), e non alla data di effettiva presentazione della stessa.
In sede di rinvio, questa Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione, sul presupposto che il termine decorreva dal 16.06.2010, non potendo trovare applicazione la proroga della scadenza al 06.07.2010
CP_ disposta dal D.P.C.M. 10.06.2010, con la conseguenza che alla data del 03.07.2015, in cui l' aveva comunicato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, il termine quinquennale era ormai decorso, con il correlato effetto estintivo.
CP_ Accogliendo il ricorso dell' la Suprema Corte, con ordinanza n.24119 del 09/09/2024, ha cassato la predetta decisione, rinviando a questa Corte (in diversa composizione), con la seguente motivazione:
“in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite. In ragione di tale differimento del termine, operato al 6.7.10, la richiesta dell' del 3.7.15 è idonea ad interrompere la prescrizione. CP_2
Deve peraltro escludersi il giudicato sul dies a quo ancorato al 16.6.10, come vorrebbe il controricorrente (che argomenta in tal senso per il fatto che la sentenza della cassazione ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata che aveva escluso la prescrizione, non limitandosi a confermarla correggendone la motivazione, come avrebbe dovuto fare ove avesse escluso la prescrizione;
più in dettaglio, la sentenza d'appello aveva ritenuto il termine di prescrizione – computato a partire dalla data di presentazione della dichiarazione- non decorso, mentre la cassazione aveva accolto il ricorso facendo riferimento al termine di pagamento del 16.6.10).
2 Invero, il dies a quo non costituisce un elemento minimo della fattispecie su cui possa radicarsi un giudicato: cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 32683 del 07/11/2022 (Rv. 666218 - 01), secondo la quale
“Qualora il motivo di appello si incentri su una violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (in particolare, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con l'impugnazione; inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul "dies a quo" della prescrizione dei contributi (nella specie, differito dal d.p.c.m. 4 giugno 2009, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997), giacché il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo")”.
CP_ Il giudizio è stato riassunto dall il quale ha ribadito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, eccependo, da un lato, l'effetto interruttivo della presentazione della denuncia dei redditi e, dall'altro, la sospensione del termine a causa del doloso occultamento dei redditi, rilevante ai sensi dell'art.2941 n.8 c.c..
L'appellato si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza, sul presupposto della inapplicabilità della proroga del termine di cui al D.P.C.M. 10.06.2010 (stante il giudicato di cui alla ordinanza della Suprema Corte CP_ n.3409/2021 in data 11.02.2021), con la conseguenza che alla data del 03.07.2015, in cui l' aveva comunicato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, il termine quinquennale era ormai decorso, con CP_ il correlato effetto estintivo. Ha altresì eccepito che la pretesa dell' era infondata anche nel merito, per avere l'appellato conseguito nel 2009 un reddito inferiore ad €.5.000,00, a dimostrazione della occasionalità dell'attività professionale. Ha infine contestato la legittimità del calcolo delle sanzioni civili.
1.- L'eccezione di prescrizione quinquennale ex art.3 commi 9 e 10, L.08.08.1995 n°335 sollevata da anche alla luce del principio di diritto posto dalla Suprema Corte, è da ritenersi Controparte_1
fondata.
3 È noto che il giudizio di rinvio è un processo “chiuso”, tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di rinvio dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Ciò premesso, con l'ordinanza n.3409/2021 in data 11.02.2021, la Suprema Corte aveva già posto il principio secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione deve essere collocato alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e non alla data di effettiva presentazione della stessa. In motivazione, la Cassazione aveva affermato che il credito era venuto a scadenza in data
16.06.2010, in tal modo non prendendo in considerazione l'esistenza del D.P.C.M. 10.06.2010, che aveva prorogato detta scadenza al 06.07.2010.
Nella successiva ordinanza n.24119 del 09/09/2024, la Corte di Cassazione, accogliendo il secondo motivo del ricorso, ha posto il principio in base al quale “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite”.
Invero, come ritenuto dalla Suprema Corte, Sezione Lavoro, con sentenza n.27950/2018 - successivamente confermata anche dalla recente ordinanza della Sez. 6 della Corte di Cassazione, n.
4329/2019 -, il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui il loro versamento all' CP_2
doveva essere effettuato, costituendo la circostanza che a quella data non fosse stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto. Ha osservato infatti la
Cassazione che:
“…in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass.
29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati»
(art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art.18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n.
241, secondo cui «versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi» […]
4 3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054). Non diversamente, anche i successivi atti con cui l' abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato reddito Controparte_3 dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell (Cass. 13463/2017 cit.).
3.3 Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del CP_2 credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. […]. Vale dunque la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 e.e. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)”.
Nella specie, come detto, il D.P.C.M. 10.06.2010 ha prorogato sino al 06.07.2010 il termine per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche per il periodo d'imposta 2009, già precedentemente fissato al 16.06.2010 (art.17 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, come modificato dal
D.L. 223/06, convertito in Legge 4 agosto 2006), ma solo per i contribuenti che esercitino attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L.
30.08.1993 n.331 convertito, con modificazioni, in L. 29.10.993 n.427.
CP_ Nella fattispecie in esame, l'iscrizione d'ufficio di è stata comunicata dall' Controparte_1 con nota in data 11.06.2015, ricevuta in data 03.07.2015, per cui l'applicazione o meno della proroga al
06.07.2015 disposta dal D.P.C.M. 10.06.2010 assume valore dirimente.
Con ordinanza n.24119 del 09/09/2024 la Suprema Corte ha chiarito che deve escludersi il giudicato sul dies a quo ancorato al 16.6.10 di cui alla ordinanza n.3409/2021 in data 11.02.2021, atteso che “il dies a quo non costituisce un elemento minimo della fattispecie su cui possa radicarsi un giudicato” e che pertanto “l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione”. Secondo la Cassazione, quindi, “il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una
5 decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo")”.
Ebbene, rileva la Corte che l' che ne era onerato, non ha né dedotto né provato che nei CP_2 confronti dell'appellato tenuto conto del regime fiscale applicato ai contribuenti Controparte_1
minimi ai sensi dei commi da 96 a 117 dell'art.117, dell'art.1 L. 24/12/2007 n.244 e del D.M.
02/01/2008, si applicasse il regime giuridico degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L.
30.08.1993 n.331 convertito, con modificazioni, in L. 29.10.993 n.427 (v.art.1 comma 104 L.244/2008).
Il termine (pacificamente quinquennale) ha quindi iniziato a decorrere dal 16.06.2010 ed è stato
CP_ interrotto dall' solo con lettera in data 11.06.2015, ricevuta dall'appellata il 03.07.2015, quando il termine era ormai spirato.
Non ha fondamento l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art.2941 n°8 c.c., sollevata
CP_ dall per il fatto che la parte appellata, pur avendo riportato nella dichiarazione i redditi da lavoro autonomo (v. quadro CM), non aveva compilato il riquadro RR, non ritenendo dovuta la contribuzione alla Gestione separata, né risultando ancora coattivamente iscritto alla stessa.
Come è noto, l'art. 2941 n. 8 c.c. prevede che la prescrizione resta sospesa ”tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito ed il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto”.
Sul punto la Cassazione ha avuto modo di affermare “La causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (Cass.Civ., sez. lav., n.26355 del
05/12/2005). Tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede pur sempre di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass.,
n.9113/2007), con la conseguenza che un comportamento semplicemente omissivo del debitore non ha di regola efficacia sospensiva della prescrizione (v. Cass. n.2030/2010).
In quest'ordine di concetti, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame non sia ravvisabile una condotta ingannatrice e fraudolenta del debitore, intenzionalmente diretta ad occultare l'esistenza dell'obbligazione, atteso che, come risulta evidente dalla sua complessiva condotta, l'appellante ha agito nella convinzione di non essere tenuta alla iscrizione nella Gestione Separata, per aver già versato il contributo integrativo alla Del resto, è pacifico tra le parti, e risulta peraltro per tabulas, Parte_2 che ha regolarmente dichiarato a fini fiscali i redditi prodotti dall'attività Controparte_1
professionale (v. quadro CM), che quindi non possono ritenersi occultati con modalità ingannatrici e
CP_ fraudolente. Né, infine, può sostenersi che l' versasse in una situazione di assoluta impossibilità di
6 agire, atteso che la fattispecie in esame appare più propriamente inquadrabile quale situazione di mera difficoltà di accertamento del credito contributivo.
Né può invocarsi l'ordinanza della Cassazione n.6677 del 7/3/19, per sostenere la sussistenza di una condotta dolosa dell'appellato, atteso che la Suprema Corte ha chiarito (nella citata ordinanza) che
“l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posto in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, dunque, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione”. Nello specifico nessun comportamento intenzionale di occultamento del credito è ravvisabile, posto che comunque ha indicato nella dichiarazione il reddito Controparte_1
derivante da lavoro autonomo (cfr. quadro CM).
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va quindi accolta.
***
CP_ 2.- Ad ogni buon conto, per completezza, ritiene il Collegio che la pretesa dell' sia infondata anche nel merito.
In punto di fatto, risulta incontestato che è iscritto all'Albo degli Avvocati, Controparte_1
svolge attività libero professionale, ha versato alla Cassa Forense esclusivamente il contributo integrativo e non anche il contributo soggettivo per mancato raggiungimento della soglia reddituale.
In punto di diritto, è necessaria una breve descrizione del quadro normativo di riferimento.
- ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata CP_2 all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni […] ”;
- ai sensi del richiamato art.49 T.U.I.R. (oggi art.53) “per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI […]”;
- l'art.6 del D.M. 2 maggio 1996 n. 281 (Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, della l. 8 agosto 1995 n.335) prevede che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”;
- a norma dell'art.22 della Legge 20 settembre 1980, n. 576 “l'iscrizione alla è obbligatoria Pt_2 per tutti gli avvocati che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell'art. 2 della L. 22 luglio 1975, n. 319” (successivamente l'art. 21 comma 8 della Legge 31/12/2012 n.247 ha stabilito che “L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
7 Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”, ma trattasi di normativa sopravvenuta, che non rileva nella fattispecie in esame);
- ai sensi dell'art.2 della Legge 22 luglio 1975, n. 319, la “continuità” dell'esercizio della libera professione forense è determinata sulla base di parametri individuati con delibere del Comitato dei
Delegati della (nella fattispecie rilevano le delibere in data 17.07.1992, 30- Parte_2
31.05.1997 e 25.10.2002, cui si rinvia);
- al fine di dirimere i dubbi relativi alla individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione alla
Gestione separata, il legislatore è successivamente intervenuto con una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, efficacia retroattiva), e cioè con l'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011, conv. in L. 111/2011, con cui è stato chiarito che “L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non CP_2 sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”. Con tale disposizione il legislatore ha quindi esplicitato che l'iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale, essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l'iscrizione ad appositi albi, “ovvero” per coloro che svolgano un'attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi (indicati nell'allegato A al d.lgs n. 509/1994, richiamato dal dlgs n. 103/1996, richiamati dal comma 11 dell'art. 18 cit., il primo dei quali è proprio la
[...]
. Pt_2
Fatte tali premesse, è evidente che la finalità cui mira la costituzione della Gestione Separata, esplicitata dalla stessa legge 335/95, che l'ha istituita, è quella di "estendere" l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a quelle categorie di lavoratori che svolgano attività che siano escluse da qualsiasi assicurazione. In altri termini, la ratio della suddetta normativa è quella di impedire che i redditi di lavoro autonomo, in assenza di obbligo di iscrizione presso altre forme di previdenza obbligatoria, restino privi di copertura previdenziale. Il punto di riferimento della normativa è quindi la mera sussistenza di redditi da lavoro autonomo in concreto non assoggettati a contribuzione previdenziale (v. Cassazione civile sez. un. 12 febbraio 2010 n. 3240: “ […] nella gestione separata, l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito […]”).
Non ha quindi rilievo decisivo la circostanza che la categoria professionale cui appartiene l'appellata fosse dotata di una propria cassa previdenziale, quanto piuttosto la circostanza che, pur in presenza di una cassa di previdenza specifica, l'interessato non fosse tenuto ad iscrivervisi, non vi fosse in concreto iscritto e non vi avesse versato la relativa contribuzione in riferimento ai redditi da lavoro autonomo dichiarati.
8 La Suprema Corte, nella sentenza della Sezione Lavoro n. 3799/2019, ribadendo l'interpretazione sul punto già offerta da Cass. S.L. n. 30344/2017, ha posto i seguenti criteri ermeneutici:
“25. Sulle premesse sin qui esposte va esaminato il disposto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che, esplicitando l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che la L. n. 335 del
1995, citato art. 2, comma 26, va inteso nel senso che "i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato CP_2 alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma
11". 26. La congiunzione "ovvero" può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali. 27. Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, intendere il "versamento contributivo", come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacche viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse). Quest'ultimo versamento in quanto "sterile", perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato. 28. Queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dai precedenti specifici di questa Corte nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n.
1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata perché una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine versamento contributivo senza ulteriore specificazione del tutto ambiguo così come la valenza della congiunzione ovvero. Per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione dei precedenti specifici di questa Corte ricordati al punto 3) che hanno correttamente rimarcato che la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare e sul cui contenuto di centrale rilievo sistematico si è sin qui detto. 29.
La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1° I. n. 335 del
1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994. 30. Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26 , L.n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. 31.
Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l ”. CP_2
9 La questione relativa alla corretta lettura della norma interpretativa di cui al citato art.18 deve quindi allo stato ritenersi risolta sulla base della prospettiva interpretativa seguita dalla Suprema Corte nelle sentenze sopra citate, in ordine al significato da attribuire alla congiunzione “ovvero” nel testo dell'art.18 cit. e al conseguente assoggettamento all'iscrizione nella gestione separata dei professionisti iscritti CP_2
in Albi, che non versino la contribuzione alla propria Cassa professionale in ragione della previsione dello statuto o dell'ordinamento di quest'ultima.
In tale prospettiva, la Suprema Corte ha chiarito che “la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale …, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l . CP_2
Appare altresì condivisibile quanto affermato dalla Corte di vertice nella medesima sentenza n.3799/2019 in ordine alla presunzione di non continuità – e quindi di occasionalità – dell'attività svolta dagli avvocati che, nel periodo in considerazione, non avessero raggiunto le soglie minime di reddito fissate dalla Cassa Forense per l'obbligo di iscrizione. Secondo la Cassazione, infatti, “l'art. 22, co. 1, L.
576/1980 afferma l'obbligatorietà dell'iscrizione alla forense degli avvocati che esercitano la Pt_2
libera professione con carattere di continuità, laddove poi, al co. 2, stabilisce che l'accertamento di tale continuità avvenga sulla base di parametri reddituali o di volume di affari fissato dal Comitato dei delegati. E' proprio il mancato superamento di quest'ultimo limite … che ha consentito al legale di non versare la contribuzione soggettiva, con carenza di copertura che, per quanto finora detto, viene ad essere colmata dall'iscrizione alla Gestione separata”.
A tal proposito, la Suprema Corte, nella medesima sentenza n. 3799/2019, ha precisato che: “10. Si è giunti, dunque, all'estensione dell'obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi, ricomprendendovi non solo i lavoratori definiti parasubordinati (lavoratori coordinati e continuativi secondo il d.lgs. n. 81 del 2015), ma anche, con interventi normativi mirati, varie altre categorie, quali:
[…] (art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003 ) lavoratori autonomi occasionali al di sopra di una certa soglia di reddito (Euro 5.000); […]; 11. Il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed alla entità dei medesimi, che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003”.
L'affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a Euro 5.000,00 dà luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, va tuttavia intesa “come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia considerata valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività
10 libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata” (in tal senso, Cass.Civ., sez. VI, 12/11/2021 n.34034). Ciò in quanto “ciò che rileva è che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo i sopra mentovati profili e fra di essi la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; - tale abitualità (cfr., sul punto Cass. n. 4419 del 2021 cit.) dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'e' propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero- professionali svolte in forma occasionale” (in tal senso, Cass.Civ., sez. VI, 12/11/2021 n.34034).
Fissate tali coordinate ermeneutiche, è ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui grava sull' , contro il quale il professionista agisce in accertamento negativo, l'onere di allegare e CP_2 provare l'abitualità dell'esercizio della libera professione e quindi, in alternativa:
- la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di reddito di €.5.000,00;
- in caso di produzione di un reddito inferiore alla soglia di reddito di €.5.000,00, la sussistenza di altri indici rilevatori, dimostrabile anche attraverso presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività;
Passando all'esame della fattispecie concreta, risulta per tabulas che per il periodo d'imposta 2009 (in
CP_ cui l'appellato è stato iscritto d'ufficio alla Gestione Separata ha dichiarato Controparte_1 un reddito imponibile IRPEF di €.1.027,00, come risulta dalla dichiarazione dei redditi in atti e dal
Mod.5 2010 di sicché lo stesso non aveva raggiunto la soglia minima di reddito di Parte_2
€.5.000,00 prevista in linea generale per i lavoratori autonomi occasionali dall'art. 44, comma 2, del d.l.
n. 269 del 2003.
CP_ Gravava quindi sull' l'allegazione e la prova, da offrirsi anche tramite presunzioni, della ricorrenza nella fattispecie concreta di altri indici rilevatori, quali l'iscrizione all'albo, l'accensione della partita IVA o l'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività.
11 CP_ Non avendovi l' ottemperato, deve ritenersi che non sussisteva un obbligo a carico di CP_ di iscrizione alla Gestione Separata poiché, da un lato, nell'anno 2009 Controparte_1 quest'ultimo aveva prodotto un reddito per l'attività professionale inferiore al limite di €.5.000,00 previsto in linea generale per i lavoratori autonomi occasionali dall'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del
CP_ 2003, e, dall'altro, l' non ha allegato e provato la ricorrenza nella fattispecie di altri indici rilevatori del carattere non occasionale dell'attività professionale svolta, quali l'iscrizione all'albo, l'accensione della partita IVA o l'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività.
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3.- Alla luce delle suesposte considerazioni, riesaminata la controversia alla luce dei principi di diritto CP_ espressi dalla Suprema Corte, l'appello dell' deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado, sia pur con motivazione integrata.
Le spese di tutti i gradi del giudizio, ivi compresi i due giudizi di legittimità e le due fasi di rinvio, seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°142/2017 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 16.03.2017, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
CP_
- condanna l' a rifondere alla parte appellata le spese di tutti i gradi del giudizio, che liquida in complessivi €.475,00 per compensi professionali relativi al primo grado di giudizio, in complessivi
€.500,00 per compensi professionali relativi al secondo grado, in complessivi €.1.400,00 per compensi professionali relativi ai due giudizi dinanzi alla Suprema Corte ed in complessivi
€.1.000,00 per i due giudizi di rinvio, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito
12 dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9 Gennaio 2025 .
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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