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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. - all'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1353 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manfredo Piazza e Paola De Vincenti Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
Appellante
, in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1 difesi dall'avv. Lorenzo Confessore, elettivamente domiciliati come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10125/2021 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, depositata in data 30/11/2021.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio di appello
RAGIONI DELLA DECISIONE , premesso di essere dipendente pubblico degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Parte_1 inquadrato Collaboratore Amministrativo (cat. D) CCNL Sanità Pubblica con orario part-time; di essere stato individuato nel 2012 dal Direttore Generale per gestire l'ufficio legale dell'ente nell'istanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di reinserimento dell' nell'elenco CP_1 speciale;
di avere quindi svolto dal 4 ottobre 2012 al 15 gennaio 2016 le mansioni di dirigente avvocato spiegando in continuità, senza interruzioni ed in forma prevalente, detta attività sia giudiziale che stragiudiziale in molteplici controversie che avevano interessato l'Istituto; di avere prestato attività lavorativa oltre gli orari ed i giorni di lavoro;
di essere stato componente del Comitato Co Valutazione dei Sinistri dell' , dal 21/08/2014 al 6/12/2015, e di aver valutato in qualità di avvocato dell'Ente tutto il contenzioso relativo alle controversie in materia di responsabilità medico/sanitaria; di aver anticipato somme in favore dell' nell'espletamento di dette attività, CP_2 ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Roma, contro gli gli I.F.O. formulando le seguenti conclusioni: “Nel merito: Accertare e dichiarare che l'Avv. nel periodo dal 4 Parte_1
Con ottobre 2012, giorno dell'iscrizione nell'Albo degli avvocati di Roma – Elenco speciale , al 14 gennaio 2016, giorno della cancellazione dell'Ente dall'Elenco speciale, ha svolto mansioni da Con dirigente avvocato inquadrabili nel CCNL Area Dirigenza Sanità e, per l'effetto condannare gli al pagamento delle differenze retributive, come da conteggi allegati e sopra riassunti, pari ad €
147.578,28 comprensive delle indennità spettanti e dei ratei maturati, oltre propine, oltre rivalutazione monetaria e, sulla somma rivalutata, interessi legali, nonché gli ulteriori danni nella misura che riterrà di giustizia, anche in via equitativa, ovvero ulteriore somme dovute per legge, Con nonché condannare la al versamento degli obblighi contributivi, relativi all'intero periodo di lavoro e, dalla stessa mai versati, e prevedere l'eventuale aumento contrattuale in caso di rinnovo del Contratto. Il tutto anche in osservanza del principio di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost. e da determinarsi secondo equità anche ex art. 1226 c.c. Conseguentemente condannare gli al CP_1 pagamento dei suddetti importi da determinarsi come sopra. Accertare e dichiarare altresì che l'Avv.
ha anticipato importi per spese di giustizia pari ad € 740,10 al fine di instaurare, proseguire Pt_1
Con e costituirsi in giudizio estrarre copi, notificare ecc. Condannare gli alla restituzione degli importi anticipati dal ricorrente pari ad € 740,10 oltre interessi. In subordine Accertare e dichiarare
l'indebito arricchimento in favore dell' convenuta per effetto delle mansioni superiori CP_3 conferite ed espletate dall'Avv. nei termini descritti in narrativa e quindi accertare e Pt_1
Con dichiarare tenuta agli indennizzi di cui all'art. 2041 c.c. e per l'effetto condannarla al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 470.000,00 oltre ad € 740,10 per gli esborsi effettuati dall'Avv. o quella somma maggiore o minore che verrà ritenute equa e di giustizia, Pt_1 anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. Il tutto con interessi legali come per legge”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza dell' convenuto, ha rigettato il ricorso e condannato CP_2 parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Il primo giudice, ha ritenuto il ricorso infondato argomentando che: i) dalla documentazione in atti non risultava essere stato mai costituito un ufficio legale dell'ente e la UOC Assicurazioni e contenzioso presso cui il ricorrente era inquadrato come collaboratore amministrativo, aveva un proprio dirigente;
ii) le prove fornite dimostravano che l'attività professionale era svolta prevalentemente in via autonoma e che mancavano le caratteristiche proprie della qualifica rivendicata, in quanto il ricorrente non aveva avuto né la direzione di un ufficio cui imprimere un indirizzo, né la gestione e il coordinamento di personale e, anche se componente del Comitato
Valutazione Sinistri, le funzioni di coordinamento erano svolte da altri;
iv) non potevano trovare accoglimento né la domanda di rimborso delle anticipazioni effettuate per conto dell'ente – per la carenza probatoria della documentazione prodotta ed in assenza di un accordo preventivo in tal senso
– né la domanda per illecito arricchimento, che presuppone il riconoscimento, mediante valutazione discrezionale della P.A., dell'utilità dell'opera e dell'arricchimento in proprio favore, attraverso un ponderato apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta, dell'opera all'interesse pubblico.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello censurando la sentenza impugnata, Parte_1 in sintesi, per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 15 del D. Lgs 502/1992, dei CCNL dirigenza sanitaria del 5.12.1996, del 8.6.2000, I biennio economico, dell'art. 6 CCNL 17.10.2008, per avere il giudice di prime cure escluso la qualifica rivendicata in ragione della mancanza di una struttura Co organizzativa da dirigere, e per avere ritenuto che l' non avesse al suo interno un Ufficio Legale;
2) avere escluso la natura dirigenziale dell'attività espletata dal ricorrente, erroneamente ritenendo la prevalenza del lavoro di collaboratore amministrativo, inserito in U.O.C. diretta da un dirigente,
l'esiguità delle cause patrocinate e la subordinazione nell'ambito del Comitato Valutazione Sinistri al coordinamento del dott. 3) avere omesso qualsiasi riferimento al criterio trifasico al fine Per_1 di valutare se effettivamente le mansioni svolte dal ricorrente corrispondessero a quelle rivendicate;
4) avere dichiarato infondata la domanda di indebito arricchimento in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e degli artt. 24 e 113 Cost.; 5) avere travisato i fatti relativamente alle spese anticipate dal dipendente richieste in rimborso;
6) avere condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in presenza di giusti motivi per una compensazione delle stesse.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio. Si è costituita parte appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, opponendosi alle istanze istruttorie formulate dalla controparte chiedendo, in via subordinata, di essere ammessa alla prova contraria.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è parzialmente fondato per quanto di seguito esposto.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante evidenzia la contraddittorietà della decisione del
Tribunale, per avere dapprima riconosciuto l'attività professionale dallo stesso svolta per poi subordinarla al coordinamento e alla direzione da parte di dirigente privo del titolo di avvocato, e l'erroneità della stessa, per non avere riconosciuto la costituzione di un ufficio legale all'interno Co dell' . A sostegno della propria tesi richiama l'istanza del Direttore Generale dell' al CP_2
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per l'inserimento dell'Istituto, e dello stesso appellante, nell'elenco speciale. Afferma che tanto proverebbe la propria autonomia professionale, confliggente con il potere di coordinamento, riconosciuto in sentenza, sulla attività da lui svolta ad opera del dott. . Pt_2
Osserva il Collegio che il Regolamento disposto dall'Ordine degli Avvocati di Roma per gli Enti
Pubblici prevede che gli Uffici Legali “devono costituire un'unità organica autonoma e indipendente ed essere istituiti e strutturati in modo che sia garantita la loro autonomia, anche organizzativa, rispetto all'apparato amministrativo;
in particolare essi devono essere forniti di strumentazione tecnica e di studio, di personale di supporto e di quanto altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitivamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e Co alla quantità di affari affidati all'Ufficio” (cfr. doc. 17 fascic primo grado ) e, proprio in ragione della mancata costituzione di un Ufficio legale dotato di personale e struttura, il Consiglio nel 2015 aveva disposto la cancellazione sia dell' che dell'avv. dall'elenco speciale del CP_1 Pt_1
Consiglio dell'Ordine (cfr. doc. 5 fascicolo primo grado parte ricorrente).
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure argomentando che <…dalla documentazione in atti emerge quindi che l'Ufficio legale dell'ente non è stato mai costituito e che l'unità presso la quale era assegnato il ricorrente aveva già un dirigente>> ha respinto la domanda di riconoscimento della direzione dell'Ufficio legale rivendicata dall'appellante.
Non è condivisibile neppure la censura relativa alla lamentata violazione dell'art. 15 del D. Lgs
502/1992 e del CCNL dell'8.06.2000 per la dirigenza non medica del SSN che avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure a riconoscere la funzione dirigenziale in ragione della natura professionale non gestionale dell'incarico affidato, svolto in condizioni di autonomia operativa, anche senza coordinamento di personale. Rileva la Corte che in merito è sufficiente richiamare la disciplina pubblicistica in tema di dirigenza pubblica, regolata in via generale dal D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego), in base alla quale il dirigente è un lavoratore dipendente che, in virtù del concorso e dell'inquadramento, esercita funzioni di direzione e gestione delle risorse, attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici, con responsabilità dei risultati. Anche accedendo all'ipotesi di parte appellante secondo cui la qualifica dirigenziale non richiede necessariamente la titolarità di una struttura, potendo consistere anche in incarico di natura professionale o specialistica, va rilevato che in ogni caso è dirimente l'istituzione della posizione dirigenziale nella pianta organica perché, sulla base delle previsioni del d.lgs. n. 165/2001, la valutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e finanziarie da assegnare agli stessi e in genere sull'organizzazione è rimessa al potere discrezionale della P.A. che non può essere sindacato nel merito in sede giudiziale (cfr. ordinanza Cass. n. 14293/2024).
In definitiva, in mancanza dell'istituzione dell'Ufficio Legale cui avrebbe dovuto essere preposto l'appellante, il giudice di primo grado, con motivazione pienamente condivisibile, ha escluso la natura dirigenziale delle funzioni da quest'ultimo espletate, negando il conseguente riconoscimento delle differenze retributive.
Si osserva, inoltre, come l'originario ricorrente non era in possesso del requisito ex art. 58, lettera c) del DPR n. 483 del 1997, vale a dire l'anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, per accedere ad un'ipotetica posizione di dirigente.
Il primo motivo di appello è, dunque, infondato.
Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione viene censurata l'erroneità della valutazione probatoria operata dal primo giudice atteso che, il mancato riconoscimento dell'attività di dirigente- avvocato svolta in via prevalente sotto i profili qualitativo, quantitativo e temporale, è stato fatto discendere tanto dall'inquadramento dell'appellante quale collaboratore amministrativo, quanto dalla ritenuta esiguità del numero di controversie da lui patrocinate.
Lamenta, altresì, l'appellante che il Tribunale abbia omesso il c.d. percorso trifasico per valutare effettivamente se le mansioni svolte fossero riconducibili a quelle della qualifica rivendicata;
sostiene che il convincimento del giudice sarebbe contrario alle evidenze documentali dalle quali emergerebbe, viceversa, il carattere esclusivo dell'attività giudiziale e stragiudiziale svolta. Contesta la sentenza nella parte in cui, per escludere la natura dirigenziale dell'attività espletata, ha considerato che nell'ambito del Comitato Valutazione Sinistri, di cui il ricorrente era membro, il coordinamento era rimesso al dott. che ne era il dirigente, laddove il Comitato, organo collegiale con il Per_1 fine di contenere il contenzioso legato ai sinistri, era composto da soli dirigenti, nominati presidenti a turno, ed affidava le cause all'appellante anche con l'obiettivo di contenere la spesa che sarebbe derivata da un affidamento esterno.
Le deduzioni svolte risultano prive di pregio in ragione della documentazione depositata in atti e dei numerosi ordini di servizio con i quali all'avvocato venivano conferiti incarichi all'interno Pt_1 dell'Amministrazione anche nel periodo dal 2010 al 2019, con orario part-time, dallo stesso chiesto proprio al fine di svolgere incarichi esterni retribuiti (cfr. doc. da 3 a 9 fascicolo parte resistente).
Svolgimento della prestazione con orario ridotto che si pone in evidente contrasto con la qualifica dirigenziale invocata.
L'art. 13 del CCNL dirigenziale della sanità pubblica di riferimento prevede: “Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, tutti i dirigenti dei quattro ruoli titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. In particolare, per i dirigenti del ruolo sanitario, i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 62, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi.
L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è concordato con le procedure e per gli effetti dell'art. 62, comma 6 citato.”
Lo svolgimento del lavoro in regime di part time si pone, quindi, in evidente contrasto con i principi cui la prestazione del dirigente deve essere invece improntata.
Il fatto, poi, che l'Avv. sia stato inserito nel Comitato dell'IFO trova la sua ragion d'essere Pt_1 nella Delibera n. 628 del 21 agosto 2014 con la quale, preso atto delle Linee Guida Regionali che prevedevano la presenza all'interno del CVS di un avvocato, veniva indicato il dipendente Parte_1
quale “Collaboratore amministrativo – iscritto all'elenco speciale per gli IFO dell'Ordine
[...] degli Avvocati della Provincia di Roma” (cfr. doc. n. 27 fascic. parte resistente). Inoltre, dalla documentazione allegata dalla parte resistente in primo grado, si evince che la maggior parte del contenzioso era gestita da compagnie esterne in regime di assicurazione che prendevano in gestione i sinistri per tutto il periodo in contestazione ( doc. polizza RCT/RCO sottoscritta con la , CP_4 doc. 18, polizza RCT/RCO sottoscritta con la doc. 19, polizza RCT/RCO Controparte_5 sottoscritta con la e proroga, doc. 20 e 21 fascicolo primo grado parte resistente) e da CP_6 avvocati esterni cui venivano affidati altri tipi di contenzioso (materia lavoro, decreti ingiuntivi, docc. nn. 22 e 23). Alla luce della documentazione in atti, l'avere patrocinato circa 16 cause giudiziali e 17 stragiudiziali in quattro anni, non può certo far ritenere che l'attività rivendicata sia stata esercitata con prevalenza rispetto a quella in cui l'appellante risultava inquadrato.
In ogni caso, ai fini della domanda formulata per le differenze retributive, come riconosciuto anche dalla S.C. in una fattispecie analoga a quella oggi esaminata dal Collegio, il semplice esercizio dell'attività di avvocato non implicherebbe comunque automaticamente l'assunzione di funzioni dirigenziali, essendo necessario dimostrare elementi ulteriori, come la gestione di una struttura e l'esercizio di un'autonomia decisionale e organizzativa tipica del dirigente. La Cassazione ha infatti affermato che: “la carente deduzione di elementi idonei a provare lo svolgimento delle mansioni superiori rivendicate, a parte quelli relativi allo svolgimento delle mansioni di avvocato e ad un rapido riferimento alla istituzione di un'autonoma funzione centrale per gli affari legali retta da un dirigente, con conseguente impossibilità di accertare l'organizzazione data dall'azienda all'ufficio legale al fine di valutare se fossero state istituite una o più posizioni dirigenziali e di dirigente avvocato destinatario di un incarico di tipo professionale e se la …omissis… fosse stata o meno chiamata a ricoprire una di dette posizioni vacanti interagendo con il dirigente responsabile della struttura nei termini di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 502/1992. La norma prevede specifici elementi quali l'affidamento di 'compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura', nonché 'funzioni di collaborazione
e di corresponsabilità nella gestione delle attività' che la Corte ha ritenuto non sussistenti nel caso di specie, ai fini del riconoscimento dell'esercizio di fatto di mansioni superiori rispetto a quelle del collaboratore amministrativo professionale che, pur potendo essere assegnato al settore legale, si limita a curare 'attività comportanti un'autonoma elaborazione di atti preliminari ed istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito' e 'collabora con i dirigenti nell'attività di studio e di programmazione' (cfr. Ord. Cass. n. 20942/2025).
Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata non è quindi sufficiente per giustificare la richiesta di riconoscimento delle superiori mansioni che l'appellante rivendichi di aver svolto incarichi giudiziali e stragiudiziali e che la figura dell'avvocato operante nell'Area Sanità, debba essere ricoperta, per legge, da un dirigente amministrativo. Applicando i principi espressi alla fattispecie in giudizio, correttamente il giudice di primo grado ha respinto la domanda in forza del fatto che l'appellante non era mai stato responsabile di alcun ufficio, che l'attività della gestione del contenzioso relativo ai sinistri era sempre stata svolta all'interno di una struttura ove lo stesso non era l'unico a prestare la propria opera e che lui stesso aveva patrocinato un numero residuale di cause.
Infine, come già premesso, l'Ufficio Legale dell'Ente non è stato mai costituito per cui deve escludersi che l'appellante potesse essere adibito all'esercizio di mansioni proprie di un dirigente dell'ufficio medesimo. Non può, inoltre, trovare accoglimento la lamentata applicazione del criterio trifasico poiché il
Tribunale ha verificato che <Dalla documentazione in atti emerge quindi che l'Ufficio legale dell'ente non è stato mai costituito e che l'unità presso la quale era assegnato il ricorrente aveva già un dirigente. Emerge altresì dagli atti che l'avv. ha patrocinato alcune cause dell'ente, che Pt_1
è stato investito di delega ex art.83 CPC e che ha seguito autonomamente le controversie, e che ciò Con ha potuto fare avendo l' ottenuto l'iscrizione nell'elenco speciale dell'Ordine degli avvocati di
Roma; su sua richiesta, inoltre, il rapporto del ricorrente è stato caratterizzato da un orario part- time verticale al 50% , circostanza che gli ha consentito di svolgere anche altre attività oltre a quelle dell'IFO”), ha individuato le qualifiche e i livelli previsti dalla contrattazione collettiva e dalle relative declaratorie motivando che <La giurisprudenza ha costantemente specificato che la qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd. dirigente apicale)>> ed ha comparato le mansioni di fatto svolte dal dipendente e quelle previste dalla contrattazione collettiva argomentando che <Né lo svolgimento di altre attività svolte, descritte in ricorso, aggiunge alcunché a quanto detto finora, perché comunque non si tratta di attività dirigenziale. Dagli atti si evince, infatti, che era Pt_1 uno dei componenti del CVS, con ruolo di avvocato, mentre le funzioni di coordinamento erano assegnate ad altri ( . La verifica della congruità delle parcelle, emesse dagli avvocati Per_1 esterni, rientrava nell'attività di consulenza svolta in qualità di avvocato. In conclusione, in base agli elementi esposti, la domanda deve ritenersi priva di fondamento>>
Con il quarto motivo l'appellante lamenta il rigetto della domanda di condanna per indebito arricchimento sul presupposto che il giudice di prime cure, anziché procedere ad una valutazione circa la sussistenza di un effettivo vantaggio tratto dall'attività del depauperato secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto rimesso alla valutazione della P.A. il riconoscimento dell'utilità dell'opera che ha determinato l'indebito arricchimento. Ritiene quindi che, in subordine alla domanda per differenze retributive, il Tribunale avrebbe dovuto condannare la PA alla somma di € 470.000,00 calcolata sulla base delle tariffe forensi.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Ai fini dell'azione di arricchimento senza causa, proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., nei confronti della P.A., sebbene non rilevi l'utilità che l'ente confidava di realizzare ma quella che ha in effetti ha conseguito è però vero che, a fronte di contestazioni di parte convenuta in ordine all'inadempimento attoreo e all'assenza di utilità dell'attività, alcuna prova è stata fornita, neppure presuntiva, dell'utilitas conseguita in favore della parte appellata.
L' convenuto ha puntualmente contestato l'attività asseritamente prestata dall'avv. CP_2 Pt_1 negando di averne tratto alcun beneficio e asserendo, in taluni casi, di esserne stato addirittura danneggiato. Ha contestato l'affidamento di alcuni contenziosi di cui invece il ricorrente chiedeva il compenso e ha negato l'intervento dello stesso nelle trattative stragiudiziali, deducendo di avere dovuto incaricare (cfr. doc. 24 fascicolo I grado parte resistente) un legale, in seguito alla cancellazione dell'appellante dall'albo, cui era stata conferita una procura generale per prendere visione ed estrarre i documenti direttamente dalle cancellerie del Tribunale ove erano pendenti le cause in precedenza seguite dall'attuale appellante. A fronte di tali specifiche contestazioni pienamente condivisibile è la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure << …parte ricorrente afferma che l'ente ha beneficiato della sua opera risparmiando la somma di euro 470.000, in quanto non ha dovuto applicare le tariffe forensi, ma non ha fornito alcun elemento per quantificare la somma pretesa. Si tratta di affermazione generica che non tiene conto, da un lato, che le tariffe forensi non sono fisse e che la loro applicazione risente di numerose variabili, dall'altro, che non è mai intervenuto un riconoscimento dell'utilità dell'opera, nei termini indicati, da parte della resistente>>.
Il motivo di appello non si confronta con la motivazione del Tribunale, limitandosi a reiterare le medesime argomentazioni spese con il ricorso introduttivo del giudizio, e non è dunque meritevole di accoglimento.
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del suo diritto ad ottenere le somme anticipate nell'interesse dell'ente resistente, non avendo il primo giudice esaminato la richiesta di rimborso che, al pari delle precedenti, riportava il nulla osta del dirigente della U.O.C. Assicurazioni e contenzioso.
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione depositata in primo grado (docc. 16-22) si evince, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che l'istituto appellato aveva provveduto al pagamento delle precedenti richieste previo nulla osta del dirigente, lasciando invece insoluta la richiesta di rimborso del 13.10.2015, riportante la specifica delle spese effettuate e i giustificativi allegati, con il relativo nulla osta dirigenziale. Le richieste di rimborso riguardavano spese di avvio istanza di mediazione, ricarica chiavetta per iscrizione atti, spese notifica atti, copie fascicoli, biglietto treno per causa
IFO/Cimmino, spese indubbiamente riconducibili all'attività svolta nell'interesse dell'ente.
L'appellante ha, quindi, diritto al rimborso delle stesse nella misura richiesta ed in tali termini la sentenza impugnata deve essere riformata, con condanna degli Istituti Fisioterapici alla CP_7 restituzione in favore di della somma di euro 740,10, oltre interessi legali come Parte_1 per legge.
L'ultimo motivo di gravame con cui l'appellante critica la statuizione di condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio resta assorbito dal parziale accoglimento dell'appello, con una diversa regolamentazione delle spese del doppio grado che, in considerazione del tenore della decisione e del parziale accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna gli alla restituzione in favore di Controparte_1
della somma di € 740,10, oltre interessi legali come per legge. Compensa Parte_1 integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa