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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 1556-2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
Rep. N° ________ La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO:
Contratti
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A NON D E F I N I T I V A
avverso la sentenza n. 2881/2022 del 17.10.2022 del Tribunale di IA, non notificata,
emessa nell'ambito del procedimento di primo grado iscritto al numero r.g. 1749/2015
tra rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di appello Parte_1
dall'avv. Raul Pellegrini;
- appellante -
e nella quale si è fuso per incorporazione il Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dal Prof. avv. Giuseppe Miccolis giusta procura CP_2
rilasciata su foglio separato da considerarsi, ai sensi dell'art. 83, co.3, c.p.c., in calce alla comparsa di costituzione
- appellata –
* * * * * *
All'udienza collegiale del 23.03.2024 la causa è passata in decisione con i ermini ex art. 190
c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------------------------
1 per l'appellante: previo eventuale deferimento all'appellante di giuramento suppletorio
ove si ritenga raggiunta solo una semiplena probatio circa il contenuto della cassetta di
sicurezza, si chiede che venga accolta la domanda proposta in primo grado dall e, T_
per l'effetto, la condanna della banca appellata al pagamento della somma di €
1.079.954,56, oltre rivalutazione ed interessi dal 10.12.2012, nonché delle spese processuali
del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del difensore antistatario. A tal riguardo
si precisa che l'elenco di tutti i beni (gioielli, quadretti e denaro), contenuti nella cassetta di
sicurezza n. 146, dell'Agenzia n.
5 - Piazza Apulia - del Banco di PO di IA (oggi
), è indicato nella citazione di primo grado, con specificazione del loro Controparte_1
valore.71.
per l'appellata banca: in via principale, rigettare l'appello spiegato dalla sig.ra T_
in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2481/2022 resa
[...]
dal Tribunale di IA, e, in ogni caso, rigettare ciascuna e tutte le domande proposte
dalla sig.ra nell'atto di citazione in quanto inammissibili, infondate e Parte_1
sfornite di prova;
in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese e
competenze del giudizio di primo e di secondo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 06.03.2015, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di IA il al fine di Controparte_2
accertare la responsabilità per colpa grave del nel furto subito del Controparte_2
contenuto della cassetta di sicurezza n.146 presa in locazione dalla banca in data 21.07.2010
l' in IA del e di inoperatività - per inefficacia Controparte_3 Controparte_2
e/o per nullità – delle clausole limitative della responsabilità indicate dalla CP_4
condannando il al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_2
1.079.954,56 oltre rivalutazione ed interessi legali, dal giorno dell'evento dannoso (10 marzo
2012) al soddisfo, per non predisposto tutti i mezzi e gli accorgimenti necessari ad impedire il furto.
2 Ai fini della prova del contenuto e dell'entità della perdita, l'attrice allegava la T_
denuncia di furto, il contratto di locazione della cassetta di sicurezza, il verbale negativo di conciliazione, le fotografie, le dichiarazioni dei gioiellieri, le contabili bancarie, la corrispondenza intercorsa con la le dichiarazioni di vendita sottoscritte da gioiellieri, CP_4
lamentando anche un danno morale di € 100.000,00.
Con comparsa depositata il 08.06.2015 si costituiva in giudizio il chiedendo Controparte_2
il rigetto di tutte le domande in quanto inammissibili, infondate e sfornite di prova.
All'esito della prova testimoniale, con ordinanza del 29.11.2017, il giudice di primo grado disponeva una CTU, a mezzo del il dott. al fine di accertare se la cassetta Persona_1
di sicurezza n. 146 ubicata nel caveau del Banco di PO Agenzia di IA – via Bari,
potesse effettivamente contenere i beni indicati in citazione e raffigurati dalla documentazione fotografica allegata alla produzione di parte attrice, ricostruendo il volume ipotetico di questi oggetti rispetto alla capienza della cassetta.
Il giudice del Tribunale di IA, all'esito delle prove e della CTU, con la sentenza impugnata rigettava la domanda e condannava a rifondere, in favore di Parte_2
le spese di lite. Controparte_2
Con atto di appello notificato in data 14.11.22, ha impugnato la sentenza Parte_2
di primo grado con diversi motivi di gravame, tra cui la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, 6° comma, Cost. e 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. , violazione dell'art. 2697 c.c.,
nullità della clausola del contratto n. 00028037 di concessione in uso della cassetta di sicurezza n. 146, che limita ad euro 10.000 il valore assicurato, l'omesso esame delle prove prodotte dalla parte attrice.
Si è costituito la banca ella quale si è fuso per incorporazione Controparte_1
il hiedendo il rigetto del gravame. Controparte_2
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con un primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 3 111, 6° comma, Cost. e 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. in quanto il giudice di primo grado avrebbe violato la norma ex- art. 1839 c.c. escludendo la responsabilità della banca per la custodia della cassetta di sicurezza, ritenendo che la banca avesse fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1839 c.c., e trascurando tutti gli indizi forniti dall' appellante univocamente convergenti verso la dimostrazione della palese insufficienza delle misure di sicurezza poste in essere dall'istituto appellato per scongiurare il furto, come le dichiarazioni del direttore dell'Agenzia n. 5 del all'epoca dei fatti, da cui sarebbe emerso con chiarezza Controparte_2
il deficit di inescusabile diligenza imputabile all'istituto bancario derubato.
La banca nelle sue difese ha allegato di non aver mai sostenuto il caso fortuito ex art. 1839
c.c., dovendo essere esonerata da responsabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per aver dimostrato di essersi munita di adeguati sistemi di sicurezza e di allarme (in tal senso, Cass.
civ. 27/12/2011 n. 28835), in quanto il furto fu possibile per l'uso di tecniche altamente sofisticate poste in essere dai malviventi, tali da ingannare e superare i sistemi di sicurezza.
Il motivo di gravame è fondato.
Il giudice del Tribunale di Bari ha ritenuto fornita la prova della esistenza delle misure di sicurezza adeguate e anche della diligenza nella loro applicazione al caso concreto dalla banca, e della correttezza delle misure stesse in relazione all'effettivo pericolo, in quanto
“oltre all'impianto antifurto, antintrusione, videoregistrazione e videosorveglianza, tutti
rifatti tra il 2010 e il 2011, c'era il caveau con la porta forte, la serratura elettronica e,
infine, le cassette di sicurezza”.
Ciò premesso, è incontroverso che la responsabilità contrattuale della banca per la custodia delle cassette di sicurezza è stabilita dall'art. 1839 c.c., secondo cui essa risponde per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.
Nella fattispecie l'evento che ha determinato la perdita dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza dell'appellante è costituito da un furto.
Tale evento, è altrettanto pacifico, non è inquadrabile nel concetto di caso fortuito,
trattandosi di un evento prevedibile in considerazione della stessa natura della prestazione
4 dedotta nel contratto (Cass. n. 28835/2011; Cass. n. n. 7084/2005; Cass. n. 8065/1997; Cass.
n. 5421/1992 n.)
Dagli atti di causa emerge che il furto di cui si discute per le concrete modalità esecutive, le tempistiche e l'enorme refurtiva, sia stato reso possibile, oltre che dalla particolare bravura dei ladri, da comportamenti superficiali ed omissivi del sistema di sicurezza oltre presumibilmente alla complicità di soggetti intranei, pur se non direttamente dipendenti dell'istituto di credito.
Tali condotte ricavabili dall'ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di IA
del 6.3.2015 nei confronti dei presunti responsabili, si possono sintetizzare nella mancanza di una adeguata attività di vigilanza e controllo negli orari di chiusura della banca, tale da aver consentito ai ladri di potervi accedere agevolmente attraverso la porta di emergenza dotata di maniglione antipanico, posizionata nel locale termico attiguo al locale garage, e senza che fossero stati previsti controlli particolari tenuto conto del sistema antintrusione del tutto insufficiente e facilmente manovrabile (“utilizzando una calamita dall'interno”) e i sistemi di allarme facilmente isolabili, come emerge dalla relazione di servizio della Polizia
intervenuta, che rilevò manomissioni rudimentali in grado di bloccare la trasmissione delle segnalazioni di allarme rilevate dai sensori verso la centrale di gestione.
Inoltre, l'aver trascurato le segnalazioni del sistema di allarme dal 13.12.2011 a seguito delle quali non fu eseguito alcun intervento del manutentore, né controlli, fino alla data del commesso furto, ha sicuramente agevolato la commissione del reato a cui si aggiunge la mancata ispezione del caveau nella notte del furto, in cui la guardia giurata di servizio non prestò attenzione neppure al monitor della videosorveglianza, e senza documentare il passaggio attraverso il pulsante previsto durante il servizio di ronda.
Tale negligenza dei sistemi e dell'istituto di vigilanza sono maggiormente riscontrabili nel lasso di tempo in cui si è verificato il furto, in quanto nonostante il sistema di allarme del caveau da venerdì 9 marzo fino alla mattinata del 12 marzo avesse provocato numerosi tracciati di invio di allarme, sistematicamente resettati dalla centrale operativa, non si ritenne
5 di disporre un adeguato ed inciso controllo al caveau che avrebbe potuto evitare l'evento.
Infine, il comportamento gravemente negligente della banca risulta evidente dall'aver custodito le chiavi del caveau in un semplice cassetto di una scrivania accessibile da chiunque.
Quindi, le prove raccolte nel giudizio penale dimostravano in maniera inconfutabile l'insufficienza dei sistemi e servizi di sicurezza e di vigilanza posti in essere dalla banca.
E quand'anche il furto sia stato possibile con l'indispensabile complicità di soggetti intranei,
pur se non direttamente dipendenti dell'istituto di credito non vale ad escludere la responsabilità della stessa ex art. 1228 c.c., in quanto il debitore che si avvale nell'adempimento dell'obbligazione (ndr: nel caso di specie di custodia) di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro, indipendentemente dal fatto che questi ausiliari siano a lui legati da un rapporto di dipendenza o di altra natura (Cass. n. 4298/2019; Cass.
n. 22619;/2012: "la responsabilità per il fatto doloso o colposo dell'ausiliario o del preposto
si configura anche quando il nesso di occasionalità necessaria origini da un contratto di
appalto d'opera stipulato tra il debitore e l'ausiliario o il preposto").
La banca si è limitata a invocare la sua generica diligenza, dimostrando solo di aver predisposto dei sistemi di sicurezza espugnati dai malviventi senza sistemi tecnologici altamente sofisticati, omettendo così di spiegare e giustificare, come era suo preciso onere,
le ragioni della loro inidoneità a impedire l'accesso dei ladri nel locale (cfr. Cass. Civ., sez.
I, n. 7081/2005, in cui la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva
ritenuto non adempiuto l'onere probatorio gravante sulla banca, dato che questa si era
limitata ad indicare le misure di sicurezza predisposte per evitare l'accesso al caveau, senza
spiegare e giustificare le ragioni della loro inidoneità ad impedire l'accesso dei ladri nel
locale).
E' in ogni caso, l'essere rimasta ignota la causa dell'evento costituisce circostanza che la banca non può invocare a propria discolpa, concorrendo, invece, la stessa a rendere manifesto il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico.
6 Ricorre, dunque, per quanto detto la colpa grave della banca appellata alla luce sia della verosimile presenza di complici interni sia degli altri profili di responsabilità sopra evidenziati ed in particolar modo del fatto che i ladri si siano introdotti nei locali della CP_4
senza segni di effrazione, tant'è che del furto la banca si è resa conto solo a distanza di svariati giorni;
la totale assenza di reazione da parte degli addetti alla sicurezza (che ha consentito ai ladri di operare con la massima tranquillità), il difettoso funzionamento del sistema complessivo di protezione rivelatosi del tutto inadeguato e inefficace.
Risulta, pertanto, evidente che la Banca non possa che rispondere ex art. 1839 e 1228 c.c.
del furto in esame.
Nè tale responsabilità della verso il cliente può essere limitata al valore di Lire CP_4
20.000.000,00 (pari a poco meno di euro 10.000,00) riportato nella clausola limitativa della responsabilità, invocata dalla banca convenuta.
Il Collegio, nel richiamare sue precedenti decisione, ha già ritenuto di aderire al principio di invalidità della clausola limitativa della responsabilità (cfr. Cass 28067/2008 del
25.11.2008) dovendo essere considerata inefficace ex art. 33 del Codice del Consumo, in particolare ex lett. b, secondo cui è vessatoria la clausola che esclude o limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento totale, parziale o inesatto da parte del professionista,
con conseguente nullità della clausola stessa in forza del successivo art. 36, quantunque la clausola fosse stata oggetto di specifica approvazione.
In ogni caso, poiché la responsabilità della nella determinazione del furto debba essere CP_4
inquadrata nell'alveo della colpa grave, comunque sarebbe nulla ex art. 1229 c.c. la clausola limitativa della propria responsabilità risarcitoria integrando un patto limitativo non dell'oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto impone un massimale all'entità del danno dovuto per l'inadempimento dell'obbligo di tutelare il contenuto della cassetta: “obbligo che è da ritenere svincolato dal valore degli oggetti
depositati, in virtù della segretezza garantita alle operazioni dell'utente" (Cassazione civile sez. III, 25/11/2008, n. 28067; Cass. civ. Sez. Un. 1 luglio 1994 n. 6225; Cass. civ. Sez. III,
7 10 febbraio 1998 n. 1355; Cass. civ., Sez. I, 29 luglio 2004 n. 14462).
In sostanza se si ammettesse la limitazione della responsabilità della per i danni, anche CP_4
nel caso di violazione del dovere di custodia per dolo o colpa grave, tramite un accordo contrattuale che includa nell'oggetto del contratto l'entità dei rischi di cui la è disposta CP_4
a rispondere, l'obbligato potrebbe in certa misura sottrarsi alla responsabilità per custodia,
anche quando il fatto sia addebitabile a fatto proprio e ciò potrebbe suggerire al custode di non adottare tutte le misure idonee ad evitare i danni, in funzione della minore esposizione al rischio.
Quindi, la banca avrebbe dovuto provare che nella specie l'inadempimento ad essa imputato fosse dovuto solo a colpa lieve.
Onere che nel caso di specie non può ritenersi assolto alla luce di quanto sopra già esposto,
essendo emersi plurimi profili di colpa grave dell'istituto di credito in considerazione alla natura dell'attività esercitata dovendosi ispirare al criterio di alta diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., quale inadempimento derivante dall'omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette (Cassazione civile sez. I, 07/03/2003, n.3389).
In conclusione, accertata la responsabilità della banca quantomeno ai sensi dell'.art. 1228
c.c., in considerazione della rilevante incidenza causale nella determinazione del danno della condotta colposa degli addetti alla sicurezza, benché non dipendenti diretti della banca e la configurabilità di colpa grave in capo alla parte convenuta, consistente nell'inadeguata scelta e/o sorveglianza sui propri ausiliari, nella mancata adozione di tutte le cautele possibili e nell'omesso tempestivo intervento a fronte delle irregolarità del sistema di allarme, e tenuto conto della nullità della clausola invocata dalla stessa ex art. 1229 Controparte_1
c.c., clausola da ritenersi in ogni caso inefficace ex artt. 33 e 36 Codice del Consumo in quanto vessatoria e comunque non operativa, facendo essa riferimento non ad una esplicita limitazione di responsabilità, bensì unicamente al massimale assicurativo idoneo a coprire l'eventuale furto ai danni del cliente, si rende necessario proseguire il giudizio per la
8 determinazione dei danni.
Con separata ordinanza si dispone la rinnovazione della CTU, anche sotto il profilo della quantificazione degli oggetti contenuti all'interno della cassetta di sicurezza emerse dalle prove documentali e testimoniali raccolte nel corso del processo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 2881/2022 del 17.10.2022 Parte_1
del Tribunale di IA, non notificata, emessa nell'ambito del procedimento di primo grado iscritto al numero r.g. 1749/2015, così provvede:
1) dichiara la responsabilità per colpa grave della banca appellata del furto subito da T_
, tra il 10.03.2012 e il 12.03.2012, degli oggetti depositati nella cassetta di
[...]
sicurezza n.146, presa in locazione dalla appellante in data 21.07.2010 presso l' CP_3
di in IA del CP_3 Controparte_2
2) dichiara la nullità della clausola invocata dalla stessa ex art. 1229 Controparte_1
c.c., clausola da ritenersi in ogni caso inefficace ex artt. 33 e 36 Codice del Consumo in quanto vessatoria, e comunque non operativa;
3) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo:
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza il 22.04.2025;
Il Giudice ausiliario relatore avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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