Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 20 maggio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3679/2024
promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to PACE ROSARIO giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to MARIA ROSARIA BATTIATO (C.F.: CP_1 C.F._1
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_1
notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024; Per_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – Assegno invalidità civile
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 9 aprile 2024 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Disposta più volta la rinnovazione della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione della udienza, si è costituito infine l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua CP_2
inammissibilità.
1
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1 sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nell'opposizione specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente (assegno di invalidità civile).
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
La consulente tecnica d'ufficio nominata in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, pur riconoscendo la correttezza delle valutazioni svolte in sede amministrativa dalla commissione competente, ha tuttavia ora concluso, in forza delle valutazioni
2 cliniche effettuate e della documentazione versata in atti, per la sussistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, per essere raggiunta la percentuale invalidante del 75% a decorrere dal novembre 2023.
In particolare è stato ritenuto che il ricorrente, , è affetto da affetto da: Parte_1
“Cardiomiopatia dilatativa post-ischemica già trattata con angioplastica in III classe NYHA”; presenta quindi un quadro patologico che lo rende invalido nella misura del 75%.
Per quanto concerne la decorrenza, considerato che il peggioramento del valore della FE (35%) risulta documentato dal mese di novembre 2023, è da tale data che deve farsi risalire la decorrenza del suddetto stato invalidante.
Tenuto conto altresì di eventuali e successivi interventi terapeutici, si auspica una rivalutazione del caso a distanza di 2 anni (febbraio 2026) dall'attuale accertamento medico-legale.
Per quel che riguarda il periodo temporale antecedente al novembre 2023, sulla scorta dei dati strumentali cardiologici agli atti deponenti per una cardiopatia in II-III classe NYHA, a mente del valore medio previsto dai codici 6442 e 6443, il soggetto doveva considerarsi invalido nella misura del 60% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (05/05/2023) fino al mese di ottobre 2023 compreso.
Le conclusioni cui è giunta la C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Vanno dunque riconosciuti i presupposti sanitari funzionali alla prestazione richiesta, sia pure per la maturazione del requisito successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del procedimento giudiziario, tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'opinabilità delle questioni di natura medica e la maturazione del requisito sanitario solo in corso di causa, giustificano la compensazione delle spese della fase di ATP.
Le spese relative alla fase di opposizione seguono invece la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv.to Pace ex art. 93 c.p.c.
Muovendo dalla tabella numero 4 (cause di previdenza), i valori minimi sono pari ad € 2.250,50, determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€ 885,00), fase introduttiva (€ 740,00) e fase decisionale (€ 1925,00) e del 70% (come consentito dalla norma sopra riportata) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1585,00). Si ha così che, applicando i
3 valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad ATP € 442,50 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 475,50 per la fase istruttoria ed € 962,50 per la fase decisionale: in totale € 2.250,50.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 3679/2024 R.G.L., così statuisce:
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che parte ricorrente presenta le condizioni medico legali per essere ritenuto invalido civile in misura pari al 75% dal novembre 2023;
compensa le spese processuali tra le parti relative alla fase di atp;
condanna l' a rifondere le spese di lite della fase di opposizione ad ATP che liquida CP_1 complessivamente in misura pari ad € 2.250,50 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Rosario
Pace;
pone a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso dell'accertamento CP_1
tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio, liquidate con separati decreti di pari data.
Così deciso in Catania il 24/05/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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