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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1720/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Nichele
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 23.9.2024.
Conclusioni della ricorrente: “piaccia all' l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: nel merito: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e celebrato in data 17.07.1982 a Parte_1 Controparte_1
1 Villaroma[gn]ano, matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Villaroma[gn]ano al N. 3, Parte II, Serie A, anno 1982 nonché trascritto nel registri di stato civile del Comuni di Tortona (N. 44, Parte II, Serie B, Anno 1982) e (N. 3, Parte II, Serie Parte_2
B, Anno 1982) e per l'effetto, ordinare ai competenti Ufficiali di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 24.7.2024, la IG.ra ha rappresentato: che, in data Parte_1
17.7.1982, a “Villaromagano” (rectius “Villaromagnano”), ha celebrato matrimonio concordatario col IG. ; che, dall'unione dei coniugi, sono nati i figli, Controparte_1 Per_1
e , “oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti” e che, con Persona_2
decreto in data 16.11.2009, il Tribunale di Tortona ha omologato le condizioni concordate di separazione.
2. Nel verbale dell'udienza del 13.11.2024, si legge: “[…] l'Avv. Valentina Nichele deposita
l'originale della notifica e chiede che sia dichiarata la contumacia del resistente. Il Giudice informa il IG. circa l'obbligatorietà della difesa tecnica e circa l'esistenza Controparte_1 dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato. Il IG. dichiara: “non Controparte_1 chiedo nessun termine per chiedere l'assistenza di un difensore. Anzi, sono d'accordo ad andare in Comune e firmare per il divorzio senza l'intervento del Tribunale. Abbiamo buoni rapporti io e la mia ex moglie”. L'Avv. Valentina Nichele rappresenta di chiedere la fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis28 c.p.c., senza pronuncia dell'ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c., essendo stata fatta domanda solo in punto status, senza nessuna richiesta economica. L'Avv. Valentina Nichele rappresenta che se, nelle more, il IG. presterà il consenso per il divorzio innanzi Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile, come ha detto, rinuncerà espressamente agli atti del giudizio, chiedendone l'estinzione. La IG.ra dichiara: “vivo a Tortona, la casa è di Parte_1 mia proprietà, ma è sequestrata nell'ambito del processo di bancarotta a carico di mio marito, essendo stato dedotto che la casa l'avrebbe comprata lui con soldi suoi. Non sono proprietaria di altri immobili. Non lavoro, ho sempre fatto la casalinga e la mamma. Adesso, percepisco solo il reddito di inclusione (Euro 750,00 mensili netti) e, poi, mi aiutano i miei figli e la mia famiglia. Non ho altre fonti di reddito. Nessun investimento, titolo o altro. I figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Non ho nemmeno conto corrente o libretto, solo la carta del reddito di inclusione e basta. Ho debiti per circa Ero 100.000,00”.
2 Le dichiarazioni sono rilette al dichiarante che le conferma integralmente. Il IG. CP_1
dichiara: “vivo a Tortona, la casa è in affitto, pago Euro 400,00 mensili. I figli
[...]
sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Faccio il direttore commerciale presso Summery Milano S.r.l., con retribuzione di Euro 1.500,00 mensili netti, oltre all'automobile e alcuni altri benefits. Non ho altri redditi oltre a questo. Non ho risparmi. Ho un conto corrente, con saldo zero. Negli ultimi tre anni, ero in galera, per evasione fiscale e bancarotta. Fino a gennaio del 2025, sono ancora ai domiciliari, poi ho finito. Sono stato in carcere 3 anni e 4 mesi. Sono uscito a febbraio del 2024, posso andare solo in Piemonte e
Lombardia per lavoro. Lo stipendio di cui ha parlato ce l'ho solo da circa 15 giorni, è un contratto a tempo indeterminato. Con EQ avrò ancora circa Euro 3.000.000,00 di debiti, ho fatto un'evasione da Euro 40.000.000,00”. Le dichiarazioni sono rilette al dichiarante che le conferma integralmente […]”. Il Giudice Delegato ha, quindi, dichiarato la contumacia del resistente e fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. art. 473-bis28 c.p.c.
3. Alle udienze dell'1.4.2025 e del 22.4.2025, il difensore della ricorrente ha chiesto la concessione di rinvii, per poter depositare l'istanza di liquidazione del compenso a carico dello Stato, coi documenti necessari.
4. All'esito dell'udienza del 13.5.2025, il difensore della ricorrente ha “conferma[to] che tutti i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti” e ha precisato le conclusioni, talché la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
5. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 16.11.2009, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 24.7.2024, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
6. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere, per metà, compensate, in considerazione della natura del giudizio e della non opposizione e, per metà, poste a carico del resistente, IG. , in virtù del principio della soccombenza. Controparte_1
7. L'ammissione della ricorrente al patrocino a spese dello Stato deve essere revocata, dal
3 momento che la parte ammessa, da un lato, ha depositato il proprio stato di famiglia, dal quale risulta che convive, nell'abitazione in Tortona, strada vicinale Costa di Vho, n. 3, coi due figli maggiorenni, e e, dall'altro lato, ha Persona_3 Persona_4
omesso di depositare la documentazione attestante i redditi dei figli maggiorenni conviventi.
A nulla rileva che la parte ammessa abbia depositato una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che - di fatto - non convive coi figli maggiorenni che, invece, risultano conviventi, posto che la dichiarazione sostitutiva di certificazione ha lo scopo di attestare, più celermente e comodamente, le risultanze della Pubblica Amministrazione e non quello di smentirle e che la parte ammessa è onerata di dare conto dei redditi conseguiti da ogni componete della propria famiglia anagrafica.
8. La Guardia di Finanza deve essere notiziata della possibile discordanza tra le risultanze formali e il dato fattuale, per quanto di competenza, anche rispetto al calcolo delle imposte, nonché per gli accertamenti relativi alla dichiarazione sostitutiva di certificazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i IG.ri CP_1
e , a Villaromagnano, il 17.7.1982;
[...] Parte_1
- revoca l'ammissione della IG.ra al patrocinio a spese dello Stato, che era stata Parte_1 anticipatamente disposta con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Alessandria in data 16.7.2024;
- condanna il resistente, IG. , a corrispondere alla IG.ra la Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 1.904,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, anche alla Guardia di
Finanza, per quanto di eventuale competenza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Giuseppe Bersani)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1720/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Nichele
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 23.9.2024.
Conclusioni della ricorrente: “piaccia all' l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: nel merito: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e celebrato in data 17.07.1982 a Parte_1 Controparte_1
1 Villaroma[gn]ano, matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Villaroma[gn]ano al N. 3, Parte II, Serie A, anno 1982 nonché trascritto nel registri di stato civile del Comuni di Tortona (N. 44, Parte II, Serie B, Anno 1982) e (N. 3, Parte II, Serie Parte_2
B, Anno 1982) e per l'effetto, ordinare ai competenti Ufficiali di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 24.7.2024, la IG.ra ha rappresentato: che, in data Parte_1
17.7.1982, a “Villaromagano” (rectius “Villaromagnano”), ha celebrato matrimonio concordatario col IG. ; che, dall'unione dei coniugi, sono nati i figli, Controparte_1 Per_1
e , “oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti” e che, con Persona_2
decreto in data 16.11.2009, il Tribunale di Tortona ha omologato le condizioni concordate di separazione.
2. Nel verbale dell'udienza del 13.11.2024, si legge: “[…] l'Avv. Valentina Nichele deposita
l'originale della notifica e chiede che sia dichiarata la contumacia del resistente. Il Giudice informa il IG. circa l'obbligatorietà della difesa tecnica e circa l'esistenza Controparte_1 dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato. Il IG. dichiara: “non Controparte_1 chiedo nessun termine per chiedere l'assistenza di un difensore. Anzi, sono d'accordo ad andare in Comune e firmare per il divorzio senza l'intervento del Tribunale. Abbiamo buoni rapporti io e la mia ex moglie”. L'Avv. Valentina Nichele rappresenta di chiedere la fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis28 c.p.c., senza pronuncia dell'ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c., essendo stata fatta domanda solo in punto status, senza nessuna richiesta economica. L'Avv. Valentina Nichele rappresenta che se, nelle more, il IG. presterà il consenso per il divorzio innanzi Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile, come ha detto, rinuncerà espressamente agli atti del giudizio, chiedendone l'estinzione. La IG.ra dichiara: “vivo a Tortona, la casa è di Parte_1 mia proprietà, ma è sequestrata nell'ambito del processo di bancarotta a carico di mio marito, essendo stato dedotto che la casa l'avrebbe comprata lui con soldi suoi. Non sono proprietaria di altri immobili. Non lavoro, ho sempre fatto la casalinga e la mamma. Adesso, percepisco solo il reddito di inclusione (Euro 750,00 mensili netti) e, poi, mi aiutano i miei figli e la mia famiglia. Non ho altre fonti di reddito. Nessun investimento, titolo o altro. I figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Non ho nemmeno conto corrente o libretto, solo la carta del reddito di inclusione e basta. Ho debiti per circa Ero 100.000,00”.
2 Le dichiarazioni sono rilette al dichiarante che le conferma integralmente. Il IG. CP_1
dichiara: “vivo a Tortona, la casa è in affitto, pago Euro 400,00 mensili. I figli
[...]
sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Faccio il direttore commerciale presso Summery Milano S.r.l., con retribuzione di Euro 1.500,00 mensili netti, oltre all'automobile e alcuni altri benefits. Non ho altri redditi oltre a questo. Non ho risparmi. Ho un conto corrente, con saldo zero. Negli ultimi tre anni, ero in galera, per evasione fiscale e bancarotta. Fino a gennaio del 2025, sono ancora ai domiciliari, poi ho finito. Sono stato in carcere 3 anni e 4 mesi. Sono uscito a febbraio del 2024, posso andare solo in Piemonte e
Lombardia per lavoro. Lo stipendio di cui ha parlato ce l'ho solo da circa 15 giorni, è un contratto a tempo indeterminato. Con EQ avrò ancora circa Euro 3.000.000,00 di debiti, ho fatto un'evasione da Euro 40.000.000,00”. Le dichiarazioni sono rilette al dichiarante che le conferma integralmente […]”. Il Giudice Delegato ha, quindi, dichiarato la contumacia del resistente e fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. art. 473-bis28 c.p.c.
3. Alle udienze dell'1.4.2025 e del 22.4.2025, il difensore della ricorrente ha chiesto la concessione di rinvii, per poter depositare l'istanza di liquidazione del compenso a carico dello Stato, coi documenti necessari.
4. All'esito dell'udienza del 13.5.2025, il difensore della ricorrente ha “conferma[to] che tutti i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti” e ha precisato le conclusioni, talché la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
5. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 16.11.2009, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 24.7.2024, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
6. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere, per metà, compensate, in considerazione della natura del giudizio e della non opposizione e, per metà, poste a carico del resistente, IG. , in virtù del principio della soccombenza. Controparte_1
7. L'ammissione della ricorrente al patrocino a spese dello Stato deve essere revocata, dal
3 momento che la parte ammessa, da un lato, ha depositato il proprio stato di famiglia, dal quale risulta che convive, nell'abitazione in Tortona, strada vicinale Costa di Vho, n. 3, coi due figli maggiorenni, e e, dall'altro lato, ha Persona_3 Persona_4
omesso di depositare la documentazione attestante i redditi dei figli maggiorenni conviventi.
A nulla rileva che la parte ammessa abbia depositato una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che - di fatto - non convive coi figli maggiorenni che, invece, risultano conviventi, posto che la dichiarazione sostitutiva di certificazione ha lo scopo di attestare, più celermente e comodamente, le risultanze della Pubblica Amministrazione e non quello di smentirle e che la parte ammessa è onerata di dare conto dei redditi conseguiti da ogni componete della propria famiglia anagrafica.
8. La Guardia di Finanza deve essere notiziata della possibile discordanza tra le risultanze formali e il dato fattuale, per quanto di competenza, anche rispetto al calcolo delle imposte, nonché per gli accertamenti relativi alla dichiarazione sostitutiva di certificazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i IG.ri CP_1
e , a Villaromagnano, il 17.7.1982;
[...] Parte_1
- revoca l'ammissione della IG.ra al patrocinio a spese dello Stato, che era stata Parte_1 anticipatamente disposta con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Alessandria in data 16.7.2024;
- condanna il resistente, IG. , a corrispondere alla IG.ra la Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 1.904,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, anche alla Guardia di
Finanza, per quanto di eventuale competenza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Giuseppe Bersani)
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