TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 7152/2023
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, all'esito della discussione, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento C.F._1 dall'Avv. Marco Dei ( ), del Foro di Massa Carrara, i quali CodiceFiscale_2 congiuntamente, in luogo dell'elezione di domicilio presso il Comune del circondario dell'Autorità Giudiziaria adita, chiedono di ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni presso il domicilio telematico p.e.c.: , ovvero a mezzo fax: Email_1
0585/041923;
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] in Controparte_1 C.F._3 data 28/01/1959, residente in [...] rappresentato e difeso anche disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Stefania Livera (C.F.
) e Angelo Tritto (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliati presso lo studio dell'avv. Angelo Tritto in Cernusco sul Naviglio, Via G.
Cimabue n.1, << >> patrocinato/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DEI MARCO;
RESISTENTE
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> E CONTRO
(Cod. Fisc.: ), rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._6 dall'avvocato Angelo Tritto (C.F.: ) presso lo studio del quale è C.F._5 elettivamente domiciliato in Cernusco sul Naviglio, Via G. Cimabue n. 1, TERZO
INTERVENIENTE VOLONTARIO;
Oggetto: Comodato di immobile urbano.
CONCLUSIONI
Si riproducono in copia le conclusioni della parte ricorrente nata a Parte_1
Milano (MI) in data 28/12/1985:
Nel merito
1. In accoglimento del ricorso e pronunciata l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato, condannare i sig.ri e alla immediata Parte_1 Parte_2 restituzione in favore della ricorrente dell'immobile sito in EZ RO, via P.
Marengoni 31 come identificato in parte narrativa, libero da persone e cose (non di proprietà della ricorrente).
2. Ordinare ai resistenti di astenersi dal compiere ogni e qualsivoglia atto di disposizione dell'immobile e dal compiere ogni atto o condotta che comunque possa incidere, limitare, ostacolare, turbare o anche solo porre in discussione le prerogative che in via esclusiva competono alla sig.ra , quale Parte_1 proprietaria esclusiva del compendio immobiliare de quo, fissando una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza del predetto ordine, determinandola in un importo non inferiore a euro 100 per ogni violazione o inosservanza o ritardo giornaliero, ovvero nel maggiore o minore importo ritenuto equo e di Giustizia.
3. Condannare i sig.ri e , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Parte_2 Parte_1 risarcimento di tutti i danni cagionati alla ricorrente , da Parte_1 quantificarsi anche in via equitativa, in misura adeguata alle circostanze del caso
e ritenuta di Giustizia.
4. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> Conclusioni per il resistente CP_1 Parte_1
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
Conclusioni per l'interveniente volontario Controparte_2
Le altre parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> --CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte premetteva di Parte_1 essere proprietaria di un compendio immobiliare sito in EZ RO (MI), Via Padre
Marengoni n. 31 (doc. 1), consistente in: un appartamento identificato all'Agenzia del
Territorio al foglio 5, mapp. 736, sub 40, piano S1/T, scala H, Categoria A/2, Classe 5, vani 5,5, rendita € 397,67; un box ad uso autorimessa, identificato presso l'Agenzia del Territorio al figlio 5, mapp. 736, sub 88, piano S1, categoria C/6, Classe 4, mq 35, rendita € 92,19.
Affermava che la proprietà sopra descritta veniva acquistata2 in data 08/07/2014 dalla ricorrente con atto di compravendita, a repertorio n. 400657, Raccolta 27038, a rogito Notaio
di Milano, contestualmente alla stipula di mutuo bancario, per il quale Persona_1 mensilmente la corrispondeva come rateo la somma di € 885,16 (doc 2). Parte_1
Riferiva di essere all'epoca convivente con l'allora coniuge presso un'unità Controparte_3 abitativa di proprietà di quest'ultimo, e che aveva concesso ….il proprio immobile (oggetto di giudizio) in comodato verbale d'uso gratuito al di lei padre …. , con Controparte_1
l'accordo che, in caso di richiesta restituzione, l'immobile sarebbe stato riconsegnato alla proprietaria.
Riferiva che nell'abitazione di Via Padre Merengoni n. 31 vi si trasferiva, solo successivamente ed in un secondo momento, anche la compagna di quest'ultimo a nome
, convivente more uxorio. Persona_2
Dal 30/07/2018 i resistenti risiedevano anagraficamente presso il compendio immobiliare
(doc 3).
Riferiva che i coniugi e venivano colpiti da una crisi Parte_1 Controparte_3 coniugale tale da portarli alla separazione (verbale del 24/05/2021 ex art. 711 cpc) pronunciata con decreto del 25/06/2021, emesso dal Tribunale di Milano, il quale omologava il verbale di separazione dei coniugi (doc 4).
Dal 17/06/2022, all'esito della vendita della ex casa coniugale di proprietà esclusiva del
(doc 5) sita in EZ RO (MI), Via Merengoni n. 29, la ricorrente ed il di lei CP_3 figlio (nato il [...]), non avevano più una propria abitazione, né la possibilità Per_3 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009); 2 Prezzo di €#290.000,00# oltre IVA;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> di condurre in locazione un diverso immobile, pertanto erano ospiti di un amico di famiglia con un alloggio temporaneo.
Evidenziava che all'epoca della concessione del proprio immobile in comodato al padre, le condizioni economiche della ricorrente erano ampiamente migliori rispetto a quelle attualmente sussistenti. Riferiva che la ricorrente (ed il di lei figlio minore con lei convivente) si trovavano ad affrontare una situazione di oggettivo disagio economico e abitativo.
La ricorrente quindi inoltrava al padre comodatario raccomandata A/R, ricevuta in CP_1 data 18/02/2022 (doc 7) tramite la quale ….“formalmente a richiederVi l'immediato rilascio dell'immobile di mia proprietà sito in EZ RO, via P. Marengoni 31 (appartamento + box), ciò in ragione dell'esigenza di farvi rientro con mio figlio a causa della necessità di lasciare quanto prima la Ns. attuale abitazione”.
Riferiva che il padre comodatario (odierno resistente) , opponeva il Controparte_1 proprio espresso dissenso alla richiesta di restituzione dell'immobile della figlia comodante.
La ricorrente quindi chiedeva …… di condannare i sig.ri e alla Parte_1 Parte_2 immediata restituzione in favore della ricorrente dell'immobile sito in EZ RO, via P.
Marengoni 31 come identificato in parte narrativa, libero da persone e cose (non di proprietà della ricorrente).
-Ordinare ai resistenti di astenersi dal compiere ogni e qualsivoglia atto di disposizione dell'immobile e dal compiere ogni atto o condotta che comunque possa incidere, limitare, ostacolare, turbare o anche solo porre in discussione le prerogative che in via esclusiva competono a , quale proprietaria esclusiva del compendio immobiliare de Parte_1 quo, fissando una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza del predetto ordine, determinandola in un importo non inferiore a euro 100 per ogni violazione o inosservanza o ritardo giornaliero, ovvero nel maggiore o minore importo ritenuto equo e di Giustizia.
- Condannare e , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento di tutti i Parte_2 Parte_1 danni cagionati alla ricorrente , da quantificarsi anche in via equitativa, in Parte_1 misura adeguata alle circostanze del caso e ritenuta di Giustizia.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali
(15%) ed accessori di legge, da distrarre in favore dell'avvocato…;,
Si costituivano ritualmente le controparti resistenti (e la di lui Controparte_1 compagna con proprio atto difensivo contestando e Persona_2 contrastando l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi nel merito e rinviando alle dettagliate conclusioni rassegnate in atti.
Chiedevano in via preliminare, nel merito
dichiarare la carenza di legittimazione passiva di In via Persona_2 principale, nel merito
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> -rigettare tutte le domande di cui al ricorso, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Sempre in via principale e riconvenzionale condannare la ricorrente al pagamento in favore del Sig. dell'importo di €131.870,00 subordinando il rilascio Controparte_1 dell'immobile in favore della ricorrente all'effettivo pagamento del predetto importo;
In via subordinata, nel merito consentire a l'utilizzo del compendio Controparte_1 immobiliare fino al 08/07/2031 per effetto della conversione in indennità di occupazione della somma della quale va creditore nei confronti della ricorrente;
In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della domanda riconvenzionale, consentire a l'utilizzo del compendio immobiliare per Controparte_1 almeno altri 5 anni o, in subordine, per un diverso congruo termine che verrà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva poi con intervento volontario (in parte adesivo con il resistente CP_1
) il terzo (zio paterno della ricorrente e fratello del resistente
[...] Controparte_2
) il quale chiedeva: in via principale e nel merito, rigettare le domande della CP_1 ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto e accogliere quelle formulate dal Sig.
; in via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non creduta Controparte_1 ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente, previo accertamento e declaratoria del relativo diritto del deducente, condannare : Parte_1
---a restituire/pagare in favore del deducente e/o alternativamente in favore del Sig.
[...]
, l'importo di cui al punto n. 43 della premessa del presente atto, utilizzato per CP_1
l'acquisto del compendio immobiliare in EZ RO, Via P. Marengoni n. 31 a nome (soltanto) di , del quale quest'ultima ha richiesto ai convenuti l'“immediata Parte_1 restituzione”; (;
---a pagare in favore del deducente un indennizzo, per arricchimento senza causa, pari alla somma per la quale dovesse agire esecutivamente in danno del Sig. CP_4 [...]
per i ratei del mutuo non rimborsati e relative spese e interessi di mora. CP
---in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
All'udienza del 13/11/2023 veniva sentita personalmente la ricorrente Parte_1
nata a [...] in data [...], la stessa così dichiarava: sono la
[...] amministratrice e L.R. (nonché socia unica al 100%) della Carrozzeria Digi Car Srl. Vivo da circa un anno e mezzo ospite nell'immobile e abitazione di un mio amico a nome Per_4
in una casa da lui condotta in locazione. La casa in cui vivo è da me abitata ad oggi
[...] unitamente al mio figlio minorenne a nome (nato nel 2012). Non ho altri Persona_5 immobili a me intestati (nemmeno parzialmente ovvero pro-quota). La abitazione (e box) sita 3 ndr cfr. punto 4 …..Il Sig. , infatti, contestualmente all'apertura del conto corrente cointestato, in Controparte_2 data 04/07/2014 versava l'assegno circolare a sé intestato di €#56.600,00#);
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> in EZ RO (MI), Via Padre Marengoni n. 31 è a me formalmente ed esclusivamente intestata al 100%. L'immobile è gravato ancora ad oggi da un mutuo cointestato tra me e mio zio paterno a nome (coobbligato unitamente a me con la Banca Controparte_2 mutuante . Il Mutuo è di 30 anni (360 rate) con una rata mensile ad oggi di circa CP_4 di €#1.300.00# mensili (mutuo era a tasso variabile). Nessuno dei soggetti oggi presenti ha messo soldi e danaro proprio nell'acquisto della mia casa di EZ RO. questo lo affermo recisamente. Il rogito della abitazione di EZ RO è del 08 luglio 2014; il preliminare di compravendita risale al 2012.
Sentito personalmente c.f. , nato a Controparte_1 C.F._3
Casalnuovo di Napoli (NA) in data 28/01/1959 lo stesso così dichiara: Vivo nella casa di mia figlia e sita a EZ RO dal 2014; l'immobile è formalmente intestato a mia figlia Pt_1 oggi parte Ricorrente. Credo di avere una esposizione debitoria complessiva fiscale Pt_1 con l'Erario e l'Agenzia di circa €#280.000,00# (adesso Controparte_5 dovrebbe ammontare credo alla cifra dimezzata di circa €#140.000,00# come da cartella esattoriale di pagamento che ho ricevuto nel luglio 2023). La è unicamente la mia Parte_2 compagna. Ad oggi sono nullatenente e la pensione (al più e forse) la avrò tra circa tre 3 anni. Ad oggi non sono titolare (nemmeno pro-quota) di alcun altro e diverso immobile ovvero di un diritto reale immobiliare. Ho pagato e versato personalmente per l'immobile per cui è causa all'incirca un importo complessivo di€#131.870,00# all'incirca nell'arco temporale decorso dall'anno 2012 sino al 2017. In questo importo complessivo di
€#131.870,00# sono in realtà compresi anche i €#56.600,00# di mio fratello CP
.
[...]
All'esito della udienza, il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria parziale e non definitiva del presente giudizio rubricata al n. 9041/2023.
Ciò detto ed essendo il dato fattuale come sopra detto (oggettivo ed incontestato tra tutte le parti costituite), veniva giudizialmente4 dichiarata la carenza di legittimazione passiva (anche sotto il profilo dell'art. 100 cpc) della parte resistente e, per Persona_2
l'effetto si disponeva la immediata estromissione della suddetta resistente dal Parte_2 presente giudizio.
Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva nella trattazione della vertenza. 4
PQM
….-Accerta e dichiara la assoluta e totale carenza di legittimazione passiva della parte resistente Persona_2
(C.F.: ) nata a [...] in data [...] e, per l'effetto dispone la immediata estromissione
[...] C.F._7 della suddetta resistente dal presente giudizio;
Parte_2
-Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice istruttore per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti.
-Differisce alla complessiva definizione del giudizio l'eventuale statuizione e pronunzia di eventuale condanna alla refusione delle spese legali di procedura…
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> Quindi nel prosieguo emetteva e pronunziava sentenza parziale e non definitiva del presente giudizio al n. 5760/2024….
Accoglie la domanda sub 1 (pag. 14 del ricorso introduttivo con data in calce del 06/02/2023) di parte ricorrente dichiarando la cessazione della efficacia e della vigenza Parte_1 del contratto di comodato concluso in forma verbale ed intercorso tra le parti Parte_1
e e, per l'effetto, condanna la parte , c.f.
[...] Controparte_1 Controparte_1
nato a Casalnuovo di Napoli (NA) in data [...] a [...] C.F._3 immediatamente libero e sgombero da sé, persone e cose l'immobile come identificato in atti, sito in EZ RO (MI), Via Padre Marengoni n. 31, consistente in: -1 appartamento identificato all'Agenzia del Territorio al foglio 5, mapp. 736, sub 40, piano S1/T, scala H, Categoria A/2, Classe 5, vani 5,5, rendita €397,67 -1 box ad uso autorimessa, identificato presso l'Agenzia del Territorio al figlio 5, mapp. 736, sub 88, piano S1, categoria C/6, Classe 4, mq 35, rendita €92,19; rimettendo gli stessi anche nella materiale disponibilità della ricorrente;
-Dichiara inammissibile e, in ogni caso, non accoglie e disattende la domanda di parte ricorrente formulata sub punto 2 (a pagina 14 del ricorso introduttivo con Parte_1 data in calce del 06/02/2023);
-Differisce alla complessiva definizione del giudizio l'eventuale statuizione e pronunzia di eventuale condanna alla refusione delle spese legali di procedura;
-Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti.
All'udienza del 11/12/2024 …..La parte resistente c.f. Controparte_1
dichiara che allo stato egli continua ad occupare ancora l'immobile C.F._3 per cui è causa (in EZ RO (MI), Via Padre Marengoni n. 31) pur essendosi attivato per cercare una abitazione alternativa.
Ad oggi il debito con la Banca mutuante è arrivato all'ammontare di circa CP_4
€#200.000,00# (almeno questo è l'importo che sarebbe stato raggiunto al maggio 2024); tuttora nulla viene pagato alla Banca e ad oggi non è ancora stata iniziata alcuna esecuzione immobiliare.
La difesa di parte resistente chiede che venga acquisita documentazione afferente l'origine della provvista sul conto corrente bancario n. 103277379 (agenzia N. 32971) c/o Banca
Unicredit Spa agenzia di Cologno Monzese, Via Emilia n. 56 cointestato a Parte_1
e con versamento di €#56.600,00# del 04-07/07/2014 (con assegno Controparte_2 circolare versato sul conto).
All'udienza del 13/05/2025…..La parte resistente ha già in precedenza Controparte_1 rilasciato l'immobile per cui è causa
c.f. nato a Casalnuovo di Napoli (NA) in [...]_1 C.F._3
28/01/1959 ….dichiara: ho la materiale diponibilità di 15 (quindici) assegni bancari in originale emessi a firma di mia figlia di ed in favore di;
Pt_1 Pt_1 Persona_6 assegni bancari questi quindici 15 che --messi insieme-- cumulano complessivamente
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> l'importo di totali €#64.400,00#. Ho anche la disponibilità di due 2 assegni bancari in originale emessi da mia figlia per complessivi €#10.000,00#. Parte_1
All'esito dell'ultima udienza tenutasi quindi il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ribadirsi come sia da ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte.
Il Tribunale da ultimo, in fase decisoria e nel merito, ritiene di rigettare e respingere5 le istanze istruttorie di prova orale formulate dalla parte resistente (come rassegnate alle pagine 19, 20
e 21 della comparsa del resistente ). Infatti i capitoli di prova orale sono Controparte_1 da dovere essere respinti “in blocco”, in quanto in parte vertenti su circostanze pacifiche ovvero non contestate, in parte vertenti su circostanze di natura documentale ovvero da provarsi per via documentale, in parte vertenti su circostanze del tutto inconferenti, non pertinenti ed irrilevanti ai fini del decidere, in parte formulati in termini negativi, in modo generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali6, in parte vertenti su valutazioni e giudizi (di tipo interpretativo) non demandabili a testi.
Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n.
8773/2012). 5 Cfr. la recentissima pronunzia della Suprema Corte di Cassazione n. 17685/2022 secondo cui …….è opportuno premettere che la sussistenza di un obbligo del giudice di concedere, ove richiesti, i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art. 183 cpc comma 6, è tutt'altro che pacifico nella giurisprudenza di questa Corte. Si è di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187 cpc comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cpc la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 190 cpc (Cass. ai nn. 4767/2016, 8287/2017 e 7474/2017). 6 Cfr. Cass. civ. n. 20997/2011………. la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa;
Cass. civ. n. 3280/2008…
l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. Cfr. Cass. civ. n. 8957/2006 La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, - costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltà meramente discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimità, prevista dal previgente disposizione di cui all'art. 244, terzo comma, c.p.c. - non è più contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronunzia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritualmente articolato, sul presupposto che trattasi di attività non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> Le parti peraltro non hanno riproposto7 --in sede di ultima udienza-- le istanze istruttorie dalle stesse già formulate nei rispettivi atti difensivi autorizzati, né hanno da ultimo insistito per la loro ammissione.
Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo.
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020).
L'intervento volontario del terzo (ex art. 105 c.p.c.) nel presente giudizio Controparte_2
è stato effettuato tardivamente solo in data 14-18/09/2023 con conseguente sua manifesta inammissibilità in rito (anche espressamente eccepita da parte ricorrente). 7 Cfr. Cass. n. 1074/2012 ……Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017
………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019
………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> A norma dell'art. 419 c.p.c., nelle controversie soggette al rito del lavoro l'intervento del terzo ex art. 105 c.p.c. non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e, qualora sia tardiva, la tardività è rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ. n. 17932/2019….
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'intervento volontario del terzo non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e, qualora esso sia tardivo
e non finalizzato all'integrazione necessaria del contraddittorio, la tardività non può essere sanata dall'accettazione del contradittorio da parte del soggetto contro il quale il terzo abbia proposto le sue domande e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, attesa la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove..
La norma limita l'ammissibilità dell'intervento se effettuato oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione fissata ex art. 415 cpc, essendo irrilevante la prosecuzione di detta udienza in altro giorno oppure la fissazione di una nuova udienza.
In via ulteriore --ferma la dirimenza della tardività e conseguente radicale inammissibilità dell'intervento-- come anche condivisibilmente eccepito dalla stessa parte ricorrente l'inammissibilità dell'intervento appare sussistere anche sotto il profilo strutturale e funzionale;
infatti mediante questo tipo di intervento, il terzo fa valere un diritto incompatibile con la posizione di una ovvero di alcune soltanto delle parti originarie, in modo che all'accoglimento della domanda proposta dal terzo necessariamente corrisponde la soccombenza di quelle, che rappresentano un avversario comune. Il nesso che giustifica l'intervento litisconsortile, come si evince dalla lettera della norma, è rappresentato dalla connessione oggettiva, eccettuata la connessione impropria, che non è richiamata dalla disposizione, la quale parla solo di diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto.
Quanto poi alle domande giudiziali restitutorie avanzate dal resistente , Controparte_1 questi assumeva (cfr memoria costitutiva giudizio di merito e pag 6 ricorso) di aver versato a titolo di prestito alla figlia il complessivo importo di €#131.870,00# per consentire alla figlia medesima (odierna ricorrente) di acquistare nel 2014 l'immobile di EZ RO Pt_1 alla stessa intestato.
Il resistente asserisce e prospetta (ma in concreto non offre prove o riscontri oggettivi, terzi ed attendibili) sussistere un contratto verbale di mutuo;
nessuna scrittura privata o carteggio intercorso tra le parti offre alcun tipo di riscontro positivo a conferma sul punto solo asserito dal padre resistente;
nemmeno viene formulata alcuna preliminare domanda di accertamento circa il contratto di mutuo “prospettato”.
La domanda riconvenzionale del padre di presenta principalmente caratteri CP_1 Pt_1 restitutori ma appare del tutto sfornita e priva di allegazioni coerenti con la prospettazione di parte . Di nullo valore probatorio sul punto (esistenza di un contratto di Controparte_1 muto padre/figlia mutuante mutuataria) sono del resto i capitoli di prova orale e per testi dedotti dal resistente Anche a volere ritenere l'effettiva dazione delle somme necessarie a pagare il mutuo bancario alla figlia (e questo anche a voler tener buona la intera entità quantitativa asserita dal resistente), la giurisprudenza di legittimità della Suprtema Corte di
Cassazione (cui lo scrivente intende dare piena ed assoluta continuità) è ferma nell'escludere che la semplice consegna del prezzo di un immobile acquistato dal figlio possa rappresentare
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> la prova della stipula di un mutuo per l'importo versato (Cassazione Ordinanza 1° marzo
2021, n. 5560 Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, invero, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1°, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare
l'inversione dell'onere della prova (Cass. n. 180 del 2018.) cfr. anche Cass. ordinanza n.
1675/2024 -16332/2024 del 29/05/2024 …. Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto
a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi
l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II,
29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto
2003, n. 12119). Nella specie, vi è da osservare che la Corte ha fornito una puntuale motivazione delle ragioni che l'hanno indotta a negare l'esistenza di un contratto di mutuo
(scarsa attendibilità delle dichiarazioni a fronte delle risultanze documentali, assenza di prova dell'entità della somma ritenuta oggetto del mutuo;
assenza di ragioni idonee a spiegare la mancanza della prova documentale), per cui la doglianza mira a una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. …
Peraltro l'assegno circolare del Credito Bergamasco per €#56.600,00# risulta emesso il
04/07/2014 in favore di (fratello del resistente) ed è in sé in nulla Controparte_2 riconducibile al padre della ricorrente ( ); vedasi peraltro il “versamento” del CP_1
04/07/2014 sul conto corrente bancario n. 103277379 c/o aperto presso cointestato CP_4
a ed al di lei zio di Parte_1 CP CP_1
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
Al più solo 6 (sei) assegni bancari tutti tratti presso ed emessi in favore della CP_4 società (indicati nel rogito di compravendita immobiliare del 08/07/2014, CP_6 rep/raccolta nn. 400657/27038 notaio dott.ssa , alle pagine 7 e 8) per l'importo Persona_1 complessivo di €#30.000,00# risultano come effettivamente riferibili (univocamente) e realmente versati dal padre della ricorrente per la compravendita immobiliare CP_1 dell'immobile sito in EZ RO (MI) in Via P. Marengoni n. 31 intestato alla figlia . Pt_1
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> Cfr. estratto del rogito….omissis….
….omissis….
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> Inoltre le causali dei diversi bonifici bancari pure rinvenibili nell'estratto di conto corrente bancario (n. 000103277379 c/o aperto presso e cointestato a ed CP_4 Parte_1 allo zio di ) nel periodo decorrente dal 04/07/2014 sino al 30/06/2016 non CP CP_1 fanno mai alcun riferimento ovvero cenno (espresso e diretto) a versamenti del padre con causale riferibile in conto di prestito/mutuo dal padre in favore della figlia.
Dal mese di luglio 2016 in poi peraltro cessa ogni forma di riferibilità dei versamenti con bonifico riferibili a di (cfr. estratti di conto corrente bancario n. 103277379 CP_1 Pt_1
c/o aperto presso cointestato a ed allo zio di . CP_4 Pt_1 Parte_1 CP CP_1
Dal luglio 2016 i bonifici per alimentare il conto cointestato allo zio , conto CP_4 CP deputato al pagamento dei ratei del mutuo, venivano disposti infatti dalla
[...]
Controparte_7
Le domande della parte resistente e del terzo intervenuto (anche inammissibile in rito perché come già detto tardiva) vanno pertanto integralmente respinte e disattese.
La ricorrente come da suo onere specificatamente, contestato8 quanto genericamente prospettato dal padre odierno resistente, sicchè quest'ultimo, anche in ossequio al generale 8 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione
(si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez.
Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> principio dispositivo9 della prova, nemmeno avrebbe potuto in alcun modo legittimamente e validamente valersi10 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata.
contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di “fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
9 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n.
23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
10 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza (nel caso di specie parziale reciproca), le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente. Previa compensazione --nella misura di un/quarto-- delle spese legali di procedura nel rapporto processuale tra le parti e da una parte e Controparte_1 Controparte_2
dall'altra, condanna la parte e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, alla refusione --in favore della controparte ricorrente Parte_1 delle spese legali della presente procedura come in dispositivo. Si dispone invece che le spese legali di procedura siano integralmente compensate (100%) nel rapporto processuale tra le parti (c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
(Cod. Fisc.: ). Controparte_2 C.F._6
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione11 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito12, deve ritenersi allo stato assorbita13.
115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). 11 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e
24508/2006). 12 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
13 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> C.F._8
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 7152/2023, dato previamente atto delle sentenze parziali e non definitive già emesse tra le stesse parti e fermo quanto in quella sede già statuito dal T.O. di Milano, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Respinge e disattende integralmente le domande giudiziali formulate dalla parte
[...]
( ); Controparte_1 C.F._3
-Dichiara la radicale inammissibilità e, in ogni caso, la tardività dell'intervento volontario proposto in giudizio dalla parte (Cod. Fisc.: Controparte_2
); C.F._6
-Rigetta e disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite non già in questo giudizio espressamente accolte;
-Previa compensazione --nella misura di un/quarto-- delle spese legali di procedura nel rapporto processuale tra le parti (c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
(Cod. Fisc.: ) da una parte e Controparte_2 C.F._6 Parte_1
( ) dall'altra, condanna la parte (c.f. C.F._1 Controparte_1
) e (Cod. Fisc.: ) in C.F._3 Controparte_2 C.F._6 solido tra loro, alla refusione --in favore della controparte ricorrente Parte_1
- delle spese legali della presente procedura per la quota di tre/quarti qui di seguito liquidata in complessivi €#7.800,00# per compensi professionali, oltre all'integrale rimborso del C.U. effettivamente versato, oltre ad IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Si dispone invece che le spese legali di procedura siano integralmente compensate (100%) nel rapporto processuale tra le parti (c.f. Controparte_1
) e (Cod. Fisc.: ); C.F._3 Controparte_2 C.F._6
-Attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, si fissa il termine di giorni 60 sessanta per il deposito della motivazione della sentenza.
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 13/05/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e
Cass. Civ. n. 9936/2014);
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, all'esito della discussione, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento C.F._1 dall'Avv. Marco Dei ( ), del Foro di Massa Carrara, i quali CodiceFiscale_2 congiuntamente, in luogo dell'elezione di domicilio presso il Comune del circondario dell'Autorità Giudiziaria adita, chiedono di ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni presso il domicilio telematico p.e.c.: , ovvero a mezzo fax: Email_1
0585/041923;
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] in Controparte_1 C.F._3 data 28/01/1959, residente in [...] rappresentato e difeso anche disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Stefania Livera (C.F.
) e Angelo Tritto (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliati presso lo studio dell'avv. Angelo Tritto in Cernusco sul Naviglio, Via G.
Cimabue n.1, << >> patrocinato/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DEI MARCO;
RESISTENTE
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
(Cod. Fisc.: ), rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._6 dall'avvocato Angelo Tritto (C.F.: ) presso lo studio del quale è C.F._5 elettivamente domiciliato in Cernusco sul Naviglio, Via G. Cimabue n. 1, TERZO
INTERVENIENTE VOLONTARIO;
Oggetto: Comodato di immobile urbano.
CONCLUSIONI
Si riproducono in copia le conclusioni della parte ricorrente nata a Parte_1
Milano (MI) in data 28/12/1985:
Nel merito
1. In accoglimento del ricorso e pronunciata l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato, condannare i sig.ri e alla immediata Parte_1 Parte_2 restituzione in favore della ricorrente dell'immobile sito in EZ RO, via P.
Marengoni 31 come identificato in parte narrativa, libero da persone e cose (non di proprietà della ricorrente).
2. Ordinare ai resistenti di astenersi dal compiere ogni e qualsivoglia atto di disposizione dell'immobile e dal compiere ogni atto o condotta che comunque possa incidere, limitare, ostacolare, turbare o anche solo porre in discussione le prerogative che in via esclusiva competono alla sig.ra , quale Parte_1 proprietaria esclusiva del compendio immobiliare de quo, fissando una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza del predetto ordine, determinandola in un importo non inferiore a euro 100 per ogni violazione o inosservanza o ritardo giornaliero, ovvero nel maggiore o minore importo ritenuto equo e di Giustizia.
3. Condannare i sig.ri e , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Parte_2 Parte_1 risarcimento di tutti i danni cagionati alla ricorrente , da Parte_1 quantificarsi anche in via equitativa, in misura adeguata alle circostanze del caso
e ritenuta di Giustizia.
4. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Conclusioni per l'interveniente volontario Controparte_2
Le altre parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte premetteva di Parte_1 essere proprietaria di un compendio immobiliare sito in EZ RO (MI), Via Padre
Marengoni n. 31 (doc. 1), consistente in: un appartamento identificato all'Agenzia del
Territorio al foglio 5, mapp. 736, sub 40, piano S1/T, scala H, Categoria A/2, Classe 5, vani 5,5, rendita € 397,67; un box ad uso autorimessa, identificato presso l'Agenzia del Territorio al figlio 5, mapp. 736, sub 88, piano S1, categoria C/6, Classe 4, mq 35, rendita € 92,19.
Affermava che la proprietà sopra descritta veniva acquistata2 in data 08/07/2014 dalla ricorrente con atto di compravendita, a repertorio n. 400657, Raccolta 27038, a rogito Notaio
di Milano, contestualmente alla stipula di mutuo bancario, per il quale Persona_1 mensilmente la corrispondeva come rateo la somma di € 885,16 (doc 2). Parte_1
Riferiva di essere all'epoca convivente con l'allora coniuge presso un'unità Controparte_3 abitativa di proprietà di quest'ultimo, e che aveva concesso ….il proprio immobile (oggetto di giudizio) in comodato verbale d'uso gratuito al di lei padre …. , con Controparte_1
l'accordo che, in caso di richiesta restituzione, l'immobile sarebbe stato riconsegnato alla proprietaria.
Riferiva che nell'abitazione di Via Padre Merengoni n. 31 vi si trasferiva, solo successivamente ed in un secondo momento, anche la compagna di quest'ultimo a nome
, convivente more uxorio. Persona_2
Dal 30/07/2018 i resistenti risiedevano anagraficamente presso il compendio immobiliare
(doc 3).
Riferiva che i coniugi e venivano colpiti da una crisi Parte_1 Controparte_3 coniugale tale da portarli alla separazione (verbale del 24/05/2021 ex art. 711 cpc) pronunciata con decreto del 25/06/2021, emesso dal Tribunale di Milano, il quale omologava il verbale di separazione dei coniugi (doc 4).
Dal 17/06/2022, all'esito della vendita della ex casa coniugale di proprietà esclusiva del
(doc 5) sita in EZ RO (MI), Via Merengoni n. 29, la ricorrente ed il di lei CP_3 figlio (nato il [...]), non avevano più una propria abitazione, né la possibilità Per_3 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009); 2 Prezzo di €#290.000,00# oltre IVA;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Evidenziava che all'epoca della concessione del proprio immobile in comodato al padre, le condizioni economiche della ricorrente erano ampiamente migliori rispetto a quelle attualmente sussistenti. Riferiva che la ricorrente (ed il di lei figlio minore con lei convivente) si trovavano ad affrontare una situazione di oggettivo disagio economico e abitativo.
La ricorrente quindi inoltrava al padre comodatario raccomandata A/R, ricevuta in CP_1 data 18/02/2022 (doc 7) tramite la quale ….“formalmente a richiederVi l'immediato rilascio dell'immobile di mia proprietà sito in EZ RO, via P. Marengoni 31 (appartamento + box), ciò in ragione dell'esigenza di farvi rientro con mio figlio a causa della necessità di lasciare quanto prima la Ns. attuale abitazione”.
Riferiva che il padre comodatario (odierno resistente) , opponeva il Controparte_1 proprio espresso dissenso alla richiesta di restituzione dell'immobile della figlia comodante.
La ricorrente quindi chiedeva …… di condannare i sig.ri e alla Parte_1 Parte_2 immediata restituzione in favore della ricorrente dell'immobile sito in EZ RO, via P.
Marengoni 31 come identificato in parte narrativa, libero da persone e cose (non di proprietà della ricorrente).
-Ordinare ai resistenti di astenersi dal compiere ogni e qualsivoglia atto di disposizione dell'immobile e dal compiere ogni atto o condotta che comunque possa incidere, limitare, ostacolare, turbare o anche solo porre in discussione le prerogative che in via esclusiva competono a , quale proprietaria esclusiva del compendio immobiliare de Parte_1 quo, fissando una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza del predetto ordine, determinandola in un importo non inferiore a euro 100 per ogni violazione o inosservanza o ritardo giornaliero, ovvero nel maggiore o minore importo ritenuto equo e di Giustizia.
- Condannare e , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento di tutti i Parte_2 Parte_1 danni cagionati alla ricorrente , da quantificarsi anche in via equitativa, in Parte_1 misura adeguata alle circostanze del caso e ritenuta di Giustizia.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali
(15%) ed accessori di legge, da distrarre in favore dell'avvocato…;,
Si costituivano ritualmente le controparti resistenti (e la di lui Controparte_1 compagna con proprio atto difensivo contestando e Persona_2 contrastando l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi nel merito e rinviando alle dettagliate conclusioni rassegnate in atti.
Chiedevano in via preliminare, nel merito
dichiarare la carenza di legittimazione passiva di In via Persona_2 principale, nel merito
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Sempre in via principale e riconvenzionale condannare la ricorrente al pagamento in favore del Sig. dell'importo di €131.870,00 subordinando il rilascio Controparte_1 dell'immobile in favore della ricorrente all'effettivo pagamento del predetto importo;
In via subordinata, nel merito consentire a l'utilizzo del compendio Controparte_1 immobiliare fino al 08/07/2031 per effetto della conversione in indennità di occupazione della somma della quale va creditore nei confronti della ricorrente;
In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della domanda riconvenzionale, consentire a l'utilizzo del compendio immobiliare per Controparte_1 almeno altri 5 anni o, in subordine, per un diverso congruo termine che verrà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva poi con intervento volontario (in parte adesivo con il resistente CP_1
) il terzo (zio paterno della ricorrente e fratello del resistente
[...] Controparte_2
) il quale chiedeva: in via principale e nel merito, rigettare le domande della CP_1 ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto e accogliere quelle formulate dal Sig.
; in via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non creduta Controparte_1 ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente, previo accertamento e declaratoria del relativo diritto del deducente, condannare : Parte_1
---a restituire/pagare in favore del deducente e/o alternativamente in favore del Sig.
[...]
, l'importo di cui al punto n. 43 della premessa del presente atto, utilizzato per CP_1
l'acquisto del compendio immobiliare in EZ RO, Via P. Marengoni n. 31 a nome (soltanto) di , del quale quest'ultima ha richiesto ai convenuti l'“immediata Parte_1 restituzione”; (;
---a pagare in favore del deducente un indennizzo, per arricchimento senza causa, pari alla somma per la quale dovesse agire esecutivamente in danno del Sig. CP_4 [...]
per i ratei del mutuo non rimborsati e relative spese e interessi di mora. CP
---in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
All'udienza del 13/11/2023 veniva sentita personalmente la ricorrente Parte_1
nata a [...] in data [...], la stessa così dichiarava: sono la
[...] amministratrice e L.R. (nonché socia unica al 100%) della Carrozzeria Digi Car Srl. Vivo da circa un anno e mezzo ospite nell'immobile e abitazione di un mio amico a nome Per_4
in una casa da lui condotta in locazione. La casa in cui vivo è da me abitata ad oggi
[...] unitamente al mio figlio minorenne a nome (nato nel 2012). Non ho altri Persona_5 immobili a me intestati (nemmeno parzialmente ovvero pro-quota). La abitazione (e box) sita 3 ndr cfr. punto 4 …..Il Sig. , infatti, contestualmente all'apertura del conto corrente cointestato, in Controparte_2 data 04/07/2014 versava l'assegno circolare a sé intestato di €#56.600,00#);
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Sentito personalmente c.f. , nato a Controparte_1 C.F._3
Casalnuovo di Napoli (NA) in data 28/01/1959 lo stesso così dichiara: Vivo nella casa di mia figlia e sita a EZ RO dal 2014; l'immobile è formalmente intestato a mia figlia Pt_1 oggi parte Ricorrente. Credo di avere una esposizione debitoria complessiva fiscale Pt_1 con l'Erario e l'Agenzia di circa €#280.000,00# (adesso Controparte_5 dovrebbe ammontare credo alla cifra dimezzata di circa €#140.000,00# come da cartella esattoriale di pagamento che ho ricevuto nel luglio 2023). La è unicamente la mia Parte_2 compagna. Ad oggi sono nullatenente e la pensione (al più e forse) la avrò tra circa tre 3 anni. Ad oggi non sono titolare (nemmeno pro-quota) di alcun altro e diverso immobile ovvero di un diritto reale immobiliare. Ho pagato e versato personalmente per l'immobile per cui è causa all'incirca un importo complessivo di€#131.870,00# all'incirca nell'arco temporale decorso dall'anno 2012 sino al 2017. In questo importo complessivo di
€#131.870,00# sono in realtà compresi anche i €#56.600,00# di mio fratello CP
.
[...]
All'esito della udienza, il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria parziale e non definitiva del presente giudizio rubricata al n. 9041/2023.
Ciò detto ed essendo il dato fattuale come sopra detto (oggettivo ed incontestato tra tutte le parti costituite), veniva giudizialmente4 dichiarata la carenza di legittimazione passiva (anche sotto il profilo dell'art. 100 cpc) della parte resistente e, per Persona_2
l'effetto si disponeva la immediata estromissione della suddetta resistente dal Parte_2 presente giudizio.
Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva nella trattazione della vertenza. 4
PQM
….-Accerta e dichiara la assoluta e totale carenza di legittimazione passiva della parte resistente Persona_2
(C.F.: ) nata a [...] in data [...] e, per l'effetto dispone la immediata estromissione
[...] C.F._7 della suddetta resistente dal presente giudizio;
Parte_2
-Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice istruttore per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti.
-Differisce alla complessiva definizione del giudizio l'eventuale statuizione e pronunzia di eventuale condanna alla refusione delle spese legali di procedura…
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Accoglie la domanda sub 1 (pag. 14 del ricorso introduttivo con data in calce del 06/02/2023) di parte ricorrente dichiarando la cessazione della efficacia e della vigenza Parte_1 del contratto di comodato concluso in forma verbale ed intercorso tra le parti Parte_1
e e, per l'effetto, condanna la parte , c.f.
[...] Controparte_1 Controparte_1
nato a Casalnuovo di Napoli (NA) in data [...] a [...] C.F._3 immediatamente libero e sgombero da sé, persone e cose l'immobile come identificato in atti, sito in EZ RO (MI), Via Padre Marengoni n. 31, consistente in: -1 appartamento identificato all'Agenzia del Territorio al foglio 5, mapp. 736, sub 40, piano S1/T, scala H, Categoria A/2, Classe 5, vani 5,5, rendita €397,67 -1 box ad uso autorimessa, identificato presso l'Agenzia del Territorio al figlio 5, mapp. 736, sub 88, piano S1, categoria C/6, Classe 4, mq 35, rendita €92,19; rimettendo gli stessi anche nella materiale disponibilità della ricorrente;
-Dichiara inammissibile e, in ogni caso, non accoglie e disattende la domanda di parte ricorrente formulata sub punto 2 (a pagina 14 del ricorso introduttivo con Parte_1 data in calce del 06/02/2023);
-Differisce alla complessiva definizione del giudizio l'eventuale statuizione e pronunzia di eventuale condanna alla refusione delle spese legali di procedura;
-Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti.
All'udienza del 11/12/2024 …..La parte resistente c.f. Controparte_1
dichiara che allo stato egli continua ad occupare ancora l'immobile C.F._3 per cui è causa (in EZ RO (MI), Via Padre Marengoni n. 31) pur essendosi attivato per cercare una abitazione alternativa.
Ad oggi il debito con la Banca mutuante è arrivato all'ammontare di circa CP_4
€#200.000,00# (almeno questo è l'importo che sarebbe stato raggiunto al maggio 2024); tuttora nulla viene pagato alla Banca e ad oggi non è ancora stata iniziata alcuna esecuzione immobiliare.
La difesa di parte resistente chiede che venga acquisita documentazione afferente l'origine della provvista sul conto corrente bancario n. 103277379 (agenzia N. 32971) c/o Banca
Unicredit Spa agenzia di Cologno Monzese, Via Emilia n. 56 cointestato a Parte_1
e con versamento di €#56.600,00# del 04-07/07/2014 (con assegno Controparte_2 circolare versato sul conto).
All'udienza del 13/05/2025…..La parte resistente ha già in precedenza Controparte_1 rilasciato l'immobile per cui è causa
c.f. nato a Casalnuovo di Napoli (NA) in [...]_1 C.F._3
28/01/1959 ….dichiara: ho la materiale diponibilità di 15 (quindici) assegni bancari in originale emessi a firma di mia figlia di ed in favore di;
Pt_1 Pt_1 Persona_6 assegni bancari questi quindici 15 che --messi insieme-- cumulano complessivamente
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
All'esito dell'ultima udienza tenutasi quindi il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ribadirsi come sia da ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte.
Il Tribunale da ultimo, in fase decisoria e nel merito, ritiene di rigettare e respingere5 le istanze istruttorie di prova orale formulate dalla parte resistente (come rassegnate alle pagine 19, 20
e 21 della comparsa del resistente ). Infatti i capitoli di prova orale sono Controparte_1 da dovere essere respinti “in blocco”, in quanto in parte vertenti su circostanze pacifiche ovvero non contestate, in parte vertenti su circostanze di natura documentale ovvero da provarsi per via documentale, in parte vertenti su circostanze del tutto inconferenti, non pertinenti ed irrilevanti ai fini del decidere, in parte formulati in termini negativi, in modo generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali6, in parte vertenti su valutazioni e giudizi (di tipo interpretativo) non demandabili a testi.
Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n.
8773/2012). 5 Cfr. la recentissima pronunzia della Suprema Corte di Cassazione n. 17685/2022 secondo cui …….è opportuno premettere che la sussistenza di un obbligo del giudice di concedere, ove richiesti, i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art. 183 cpc comma 6, è tutt'altro che pacifico nella giurisprudenza di questa Corte. Si è di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187 cpc comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cpc la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 190 cpc (Cass. ai nn. 4767/2016, 8287/2017 e 7474/2017). 6 Cfr. Cass. civ. n. 20997/2011………. la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa;
Cass. civ. n. 3280/2008…
l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. Cfr. Cass. civ. n. 8957/2006 La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, - costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltà meramente discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimità, prevista dal previgente disposizione di cui all'art. 244, terzo comma, c.p.c. - non è più contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronunzia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritualmente articolato, sul presupposto che trattasi di attività non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo.
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020).
L'intervento volontario del terzo (ex art. 105 c.p.c.) nel presente giudizio Controparte_2
è stato effettuato tardivamente solo in data 14-18/09/2023 con conseguente sua manifesta inammissibilità in rito (anche espressamente eccepita da parte ricorrente). 7 Cfr. Cass. n. 1074/2012 ……Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017
………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019
………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'intervento volontario del terzo non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e, qualora esso sia tardivo
e non finalizzato all'integrazione necessaria del contraddittorio, la tardività non può essere sanata dall'accettazione del contradittorio da parte del soggetto contro il quale il terzo abbia proposto le sue domande e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, attesa la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove..
La norma limita l'ammissibilità dell'intervento se effettuato oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione fissata ex art. 415 cpc, essendo irrilevante la prosecuzione di detta udienza in altro giorno oppure la fissazione di una nuova udienza.
In via ulteriore --ferma la dirimenza della tardività e conseguente radicale inammissibilità dell'intervento-- come anche condivisibilmente eccepito dalla stessa parte ricorrente l'inammissibilità dell'intervento appare sussistere anche sotto il profilo strutturale e funzionale;
infatti mediante questo tipo di intervento, il terzo fa valere un diritto incompatibile con la posizione di una ovvero di alcune soltanto delle parti originarie, in modo che all'accoglimento della domanda proposta dal terzo necessariamente corrisponde la soccombenza di quelle, che rappresentano un avversario comune. Il nesso che giustifica l'intervento litisconsortile, come si evince dalla lettera della norma, è rappresentato dalla connessione oggettiva, eccettuata la connessione impropria, che non è richiamata dalla disposizione, la quale parla solo di diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto.
Quanto poi alle domande giudiziali restitutorie avanzate dal resistente , Controparte_1 questi assumeva (cfr memoria costitutiva giudizio di merito e pag 6 ricorso) di aver versato a titolo di prestito alla figlia il complessivo importo di €#131.870,00# per consentire alla figlia medesima (odierna ricorrente) di acquistare nel 2014 l'immobile di EZ RO Pt_1 alla stessa intestato.
Il resistente asserisce e prospetta (ma in concreto non offre prove o riscontri oggettivi, terzi ed attendibili) sussistere un contratto verbale di mutuo;
nessuna scrittura privata o carteggio intercorso tra le parti offre alcun tipo di riscontro positivo a conferma sul punto solo asserito dal padre resistente;
nemmeno viene formulata alcuna preliminare domanda di accertamento circa il contratto di mutuo “prospettato”.
La domanda riconvenzionale del padre di presenta principalmente caratteri CP_1 Pt_1 restitutori ma appare del tutto sfornita e priva di allegazioni coerenti con la prospettazione di parte . Di nullo valore probatorio sul punto (esistenza di un contratto di Controparte_1 muto padre/figlia mutuante mutuataria) sono del resto i capitoli di prova orale e per testi dedotti dal resistente Anche a volere ritenere l'effettiva dazione delle somme necessarie a pagare il mutuo bancario alla figlia (e questo anche a voler tener buona la intera entità quantitativa asserita dal resistente), la giurisprudenza di legittimità della Suprtema Corte di
Cassazione (cui lo scrivente intende dare piena ed assoluta continuità) è ferma nell'escludere che la semplice consegna del prezzo di un immobile acquistato dal figlio possa rappresentare
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
2021, n. 5560 Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, invero, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1°, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare
l'inversione dell'onere della prova (Cass. n. 180 del 2018.) cfr. anche Cass. ordinanza n.
1675/2024 -16332/2024 del 29/05/2024 …. Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto
a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi
l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II,
29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto
2003, n. 12119). Nella specie, vi è da osservare che la Corte ha fornito una puntuale motivazione delle ragioni che l'hanno indotta a negare l'esistenza di un contratto di mutuo
(scarsa attendibilità delle dichiarazioni a fronte delle risultanze documentali, assenza di prova dell'entità della somma ritenuta oggetto del mutuo;
assenza di ragioni idonee a spiegare la mancanza della prova documentale), per cui la doglianza mira a una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. …
Peraltro l'assegno circolare del Credito Bergamasco per €#56.600,00# risulta emesso il
04/07/2014 in favore di (fratello del resistente) ed è in sé in nulla Controparte_2 riconducibile al padre della ricorrente ( ); vedasi peraltro il “versamento” del CP_1
04/07/2014 sul conto corrente bancario n. 103277379 c/o aperto presso cointestato CP_4
a ed al di lei zio di Parte_1 CP CP_1
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Al più solo 6 (sei) assegni bancari tutti tratti presso ed emessi in favore della CP_4 società (indicati nel rogito di compravendita immobiliare del 08/07/2014, CP_6 rep/raccolta nn. 400657/27038 notaio dott.ssa , alle pagine 7 e 8) per l'importo Persona_1 complessivo di €#30.000,00# risultano come effettivamente riferibili (univocamente) e realmente versati dal padre della ricorrente per la compravendita immobiliare CP_1 dell'immobile sito in EZ RO (MI) in Via P. Marengoni n. 31 intestato alla figlia . Pt_1
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
….omissis….
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Dal mese di luglio 2016 in poi peraltro cessa ogni forma di riferibilità dei versamenti con bonifico riferibili a di (cfr. estratti di conto corrente bancario n. 103277379 CP_1 Pt_1
c/o aperto presso cointestato a ed allo zio di . CP_4 Pt_1 Parte_1 CP CP_1
Dal luglio 2016 i bonifici per alimentare il conto cointestato allo zio , conto CP_4 CP deputato al pagamento dei ratei del mutuo, venivano disposti infatti dalla
[...]
Controparte_7
Le domande della parte resistente e del terzo intervenuto (anche inammissibile in rito perché come già detto tardiva) vanno pertanto integralmente respinte e disattese.
La ricorrente come da suo onere specificatamente, contestato8 quanto genericamente prospettato dal padre odierno resistente, sicchè quest'ultimo, anche in ossequio al generale 8 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione
(si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez.
Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di “fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
9 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n.
23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
10 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
dall'altra, condanna la parte e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, alla refusione --in favore della controparte ricorrente Parte_1 delle spese legali della presente procedura come in dispositivo. Si dispone invece che le spese legali di procedura siano integralmente compensate (100%) nel rapporto processuale tra le parti (c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
(Cod. Fisc.: ). Controparte_2 C.F._6
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione11 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito12, deve ritenersi allo stato assorbita13.
115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). 11 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e
24508/2006). 12 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
13 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 7152/2023, dato previamente atto delle sentenze parziali e non definitive già emesse tra le stesse parti e fermo quanto in quella sede già statuito dal T.O. di Milano, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Respinge e disattende integralmente le domande giudiziali formulate dalla parte
[...]
( ); Controparte_1 C.F._3
-Dichiara la radicale inammissibilità e, in ogni caso, la tardività dell'intervento volontario proposto in giudizio dalla parte (Cod. Fisc.: Controparte_2
); C.F._6
-Rigetta e disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite non già in questo giudizio espressamente accolte;
-Previa compensazione --nella misura di un/quarto-- delle spese legali di procedura nel rapporto processuale tra le parti (c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
(Cod. Fisc.: ) da una parte e Controparte_2 C.F._6 Parte_1
( ) dall'altra, condanna la parte (c.f. C.F._1 Controparte_1
) e (Cod. Fisc.: ) in C.F._3 Controparte_2 C.F._6 solido tra loro, alla refusione --in favore della controparte ricorrente Parte_1
- delle spese legali della presente procedura per la quota di tre/quarti qui di seguito liquidata in complessivi €#7.800,00# per compensi professionali, oltre all'integrale rimborso del C.U. effettivamente versato, oltre ad IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Si dispone invece che le spese legali di procedura siano integralmente compensate (100%) nel rapporto processuale tra le parti (c.f. Controparte_1
) e (Cod. Fisc.: ); C.F._3 Controparte_2 C.F._6
-Attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, si fissa il termine di giorni 60 sessanta per il deposito della motivazione della sentenza.
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 13/05/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e
Cass. Civ. n. 9936/2014);
<<tribunale civile e penale di milano>>
<