TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
11202 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.11202/19 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dall'attore in data 24 ottobre 2015 Parte_1
viaggiava in qualità di passeggero a bordo del veicolo Citroen C3 targato DA350AL di proprietà
di e condotto da la quale, in territorio del Comune di Controparte_1 Persona_1
Ostiano (CR), durante una manovra di svolta a sinistra non concedeva la dovuta precedenza al
1 veicolo proveniente dalla direzione opposta andando a collidere violentemente con la parte laterale destra della propria autovettura contro l'autovettura che sopraggiungeva;
rilevato che, a seguito del sinistro, l'attore veniva ricoverato d'urgenza presso l'azienda ospedaliera di Cremona, in particolare presso il riparto di , dove veniva sottoposto CP_2
a TAC del massiccio facciale e cervicale, da cui emergeva “fracasso del massiccio facciale, con
presenza di plurime rime di frattura coinvolgenti tutte le pareti di entrambi i seni mascellari con
associato emoseno, le ossa nasali, la spina nasale, il mascellare superiore, con presenza di
apparecchiatura odontoiatrica sposizionata a livello del cavo orale” (doc. 1 di parte attrice);
rilevato che i danni fisici, accertati dal medico curante odontoiatra il dott. Parte_2
comportavano un “intervento di riabilitazione con procedure di riposizionamento dentale con
trattamento ortodontico chirurgico, sostituzione del precedente apparecchio ortodontico, effettuazione
di terapie canalari per riabilitazione degli incisi, privi di vitalità” (doc. 3 di parte attrice), nonché
la perdita di vitalità di alcuni denti (12-11-21-22), una frattura dento-alveolare e coronale complicata e lussazione intrusiva e laterale degli incisivi;
rilevato che seguiva poi un percorso di psicoterapia con la dott.ssa Parte_1 [...]
la quale accertava la sussistenza di un forte trauma psicologico caratterizzato da Per_2
sindrome depressiva ansiosa derivante dall'incidente (doc. 5 di parte attrice);
rilevato che a causa delle lesioni riportate a seguito del sinistro del 24 ottobre 2025 l'attore decideva di sottoporsi a visita medico legale con il dott. e la relativa perizia certificava sia Per_3
i danni fisici sia i danni psichici e psicologici, valutando: “danno biologico permanente 10-12%.
Danno biologico temporaneo totale 6 giorni. Danno biologico temporaneo parziale 20 giorni al 75%,
90 giorni al 50%, 260 giorni al 25%.” (doc. 6), a cui andava aggiunto il danno emergente dovuto
2 alle spese mediche sostenute, il danno “futuro” relativo alle spese da sostenere per i rifacimenti della protesizzazione dei quattro incisivi superiori, evidenziando altresì la necessità di personalizzare il danno considerando che il sinistro aveva comportato la perdita di un anno scolastico;
rilevato che la parte attrice si rivolgeva quindi alla compagnia assicurativa , presso CP_3
cui era assicurata per la R.C.A. l'autovettura Citroen C3 targata DA350AL su cui viaggiava quale trasportato l'attore, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in conseguenza del sinistro e ottenendo da quest'ultima un risarcimento parziale di sole euro
10.233,00 per cui inviava all'assicurazione una nuova richiesta risarcitoria che però non veniva accolta (doc. 10);
rilevato che di conseguenza l'attore promuoveva un ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. presso il
Tribunale di Brescia (R.G. 8628/18) in cui veniva disposta consulenza tecnica preventiva medico-legale da cui risultava una quantificazione del danno notevolmente superiore rispetto alla somma già versata da;
CP_3
rilevato che non avendo avuto comunque esito positivo il procedimento di A.T.P., l'attore citava in giudizio e la compagnia , Persona_1 Controparte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, affinchè, accertata l'esclusiva responsabilità
della conducente del veicolo nella causazione nel sinistro de quo, fossero condannati a risarcire in solido tutti i danni subiti dall'attore oltre al rimborso delle spese del procedimento di A.T.P. e di quelle della presente causa;
rilevato che si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_4
delle domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto, eccependo che il mancato
3 utilizzo della cintura di sicurezza da parte del aveva interrotto il nesso causale tra la Parte_1
condotta del conducente dell'autoveicolo e il danno subito dal passeggero o quantomeno, attesa la condotta colposa del danneggiato, incidere ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227
c.c. e contestando comunque le valutazione della consulenza tecnica circa l'entità e la quantificazione dei danni subiti rilevando la mancanza di prova in ordine al danno psicologico nonché la non indennizzabilità del danno dentario essendo emendabile tramite rimborso delle spese odontoiatriche attuali e future;
rilevato che e non si costituivano in giudizio, nonostante la Persona_1 Controparte_1
regolarità della notifica, per cui venivano dichiarati contumaci;
rilevato che il giudice istruiva la causa tramite l'acquisizione agli atti del procedimento di
A.T.P. già svolto presso il Tribunale di Brescia n.8628/2018 R.G. e ritenutane l'opportunità a fronte delle contestazioni delle parti per una più approfondita valutazione dei danni complessivi subiti dall'attore, disponeva una nuova CTU medico-legale come da verbale di causa del 28
ottobre 2021 e quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato che la causa può ben essere decisa sulla base delle risultanze acquisite;
rilevato innanzitutto quanto all'accertamento dei fatti oggetto del presente giudizio che le parti non contestano la ricostruzione della dinamica dell'incidente come risultante dagli atti, per cui deve considerarsi pacifico che in data 24 ottobre 2015 l'odierno attore, all'epoca minorenne,
viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla sig.ra e subiva dei danni a Persona_1
seguito dell'incidente in questione;
4 rilevato che anche l'eccezione proposta dalla compagnia assicurativa secondo cui al CP_3
momento del sinistro non indossava la cintura di sicurezza non è in Parte_1
contestazione dato che l'attore stesso l'ha riconosciuto;
rilevato peraltro che la CTU medico-legale disposta in questa sede - che il giudice fa propria per la logicità e le approfondite condivisibili motivazioni cui si rimanda - (cfr. relazione CTU dr.ssa datata 10 ottobre 2022), osservava che “per quanto riguarda la ricostruzione del Persona_4
fatto come risultante agli atti di causa e sulla base della sede delle lesioni riscontrare sul periziando,
non è possibile stabilire se lo stesso indossasse o meno la cintura di sicurezza al momento del sinistro;
tuttavia, sulla base della ricostruzione della dinamica, la presenza o l'assenza delle cinture di
sicurezza al momento dell'impatto non possono essere considerate determinanti circa l'esito del
trauma subito.” (cfr. relazione CTU dr.ssa pag. 9), confermando Persona_4
sostanzialmente quanto già si poteva indirettamente ricavare dalla relazione del CTU nel procedimento di A.T.P. sopra indicato (cfr. relazione CTU dott. data 29 Persona_5
ottobre 2018) ove si legge che “si specifica che risulta impossibile […] data la gravità dell'urto tra
gli autoveicoli, dato la tipologia (laterale) dell'incidente e data l'entità del trauma subito, poter
accertare con ragionevole certezza se le lesioni subite dal periziando siano compatibili con un
eventuale uso corretto delle cinture di sicurezza”;
rilevato pertanto che le risultanze della CTU attestano che il fatto che il ragazzo non indossasse la cintura di sicurezza (da lui stesso ammesso), per il tipo di scontro, non ha sostanzialmente inciso sui danni riportati, per cui la circostanza è sostanzialmente irrilevante ai fini della determinazione del risarcimento;
rilevato altresì che all'epoca dei fatti era minorenne, per cui era semmai Parte_1
specifico onere della guidatrice dell'autovettura controllare il corretto uso delle cinture di
5 sicurezza da parte del giovane trasportato e non vi sono elementi in atti, né istanze istruttorie a riguardo, per poter affermare che il minore, nonostante le indicazioni ed il controllo operato dal guidatore, si era sottratto all'obbligo di indossare la cintura di sicurezza;
rilevato poi quanto al danno subito dall'attore ed al nesso di causalità, che la CTU medico-legale della dott.ssa (cfr. relazione sopra citata) evidenziava che il sinistro aveva Persona_4
comportato “un periodo di inabilità temporanea totale di 6 giorni a cui è seguito un periodo di
inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 40 giorni al 25%”, con postumi di carattere permanente “nella misura del 10% (dieci) in termini di incidenza
sull'integrità fisica del soggetto, vale a dire in termini di danno biologico permanente” menomazione
“ da considerari non incidente sulla capacità lavorativa specifica del soggetto”;
rilevato per il resto che il CTU riteneva congrue e pertinenti le spese mediche finalizzate al ripristino della salute orale per la terapia odontoiatrica e per interventi futuri a cui prevedibilmente l'attore dovrà sottoporsi, precisando che “il sistema sanitario nazionale non
eroga prestazioni di chirurgia implantare”;
rilevato che relativamente al danno di natura psichica asseritamente collegato da parte attrice all'evento sinistroso, che il CTU, rispondendo alle osservazioni di parte attrice, precisava che
“agli atti non è allegata alcuna documentazione sanitaria che documenti l'insorgenza e/o la
sussistenza di un danno di natura psichica” segnalando che “la consulenza psicologica, effettuata
dopo circa due anni dall'evento, non ha prescritto alcun approfondimento specialistico” (cfr.
relazione CTU cit. pag.13), per cui va esclusa l'insorgenza di una malattia psichiatrica o di un danno neurologico in seguito all'incidente de quo;
6 ritenuto dunque che per quanto attiene al risarcimento del danno e alla sua quantificazione alla luce delle risultanze della CTU e prese come riferimento le tabelle milanesi sulla liquidazione del danno non patrimoniale, esso può essere quantificato ad oggi in euro 42.000,00 (con adeguata personalizzazione tenuto conto della giovane età dell'infortunato e della specificità delle lesioni subite);
rilevato altresì che vanno rimborsate all'attore le spese mediche già sostenute e riconosciute come congrue dal CTU per un importo complessivo di euro 14.050,00, le spese future prevedibili per il rifacimento delle protesi per euro 14.800,00 nonché le spese documentate di euro 1.281,00
per CTP e CTU liquidate nel procedimento di ATP e di euro 1.952,00 per CTP e CTU liquidate nella presente causa;
rilevato altresì che, ancora prima dell'inizio del giudizio, l'assicurazione ha versato all'attore la somma di euro 10.233,00 trattenuta a titolo di acconto;
rilevato pertanto che, in applicazione dei principi di cui Cass.n.1637/2020, e cioè rivalutate con gli interessi compensativi le somme dovute a titolo di spese e l'acconto ricevuto, residua ancora come dovuta la somma di euro 62.590,00;
rilevato pertanto che i convenuti e la compagnia Controparte_1 Persona_1 [...]
vanno condannati in solido tra loro a pagare all'attore a titolo di risarcimento Controparte_4
dei danni subiti come sopra indicati, la somma residua di euro 62.590,00 con gli interessi legali sulla somma così determinata da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo;
rilevato infine che le spese di lite seguono la soccombenza e quindi i convenuti vanno condannati in solido a rimborsare all'attore le spese legali sia del procedimento di A.T.P. che di questa causa, che si liquidano come in dispositivo;
7
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accertata l'esclusiva responsabilità della conduttrice dell'autovettura Citroen C3 targata
DA350AL di proprietà di e condotta da nella Controparte_1 Persona_1
causazione dell'incidente per cui è causa, condanna in solido tra loro i convenuti
[...]
e la compagnia a pagare all'attore CP_1 Persona_1 Controparte_4
la somma residua di euro 62.590,00, con gli interessi legali sulla somma Parte_1
così determinata da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo;
b) condanna in solido tra loro i convenuti e la Controparte_1 Persona_1
compagnia a rimborsare all'attore le spese Controparte_4 Parte_1
legali che si liquidano per il procedimento di A.T.P. in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 286,00 per spese e anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA come per legge e per la presente causa in euro 10.000,00 per compensi professionali ed euro 545,00 per spese e anticipazioni oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 21 febbraio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.11202/19 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dall'attore in data 24 ottobre 2015 Parte_1
viaggiava in qualità di passeggero a bordo del veicolo Citroen C3 targato DA350AL di proprietà
di e condotto da la quale, in territorio del Comune di Controparte_1 Persona_1
Ostiano (CR), durante una manovra di svolta a sinistra non concedeva la dovuta precedenza al
1 veicolo proveniente dalla direzione opposta andando a collidere violentemente con la parte laterale destra della propria autovettura contro l'autovettura che sopraggiungeva;
rilevato che, a seguito del sinistro, l'attore veniva ricoverato d'urgenza presso l'azienda ospedaliera di Cremona, in particolare presso il riparto di , dove veniva sottoposto CP_2
a TAC del massiccio facciale e cervicale, da cui emergeva “fracasso del massiccio facciale, con
presenza di plurime rime di frattura coinvolgenti tutte le pareti di entrambi i seni mascellari con
associato emoseno, le ossa nasali, la spina nasale, il mascellare superiore, con presenza di
apparecchiatura odontoiatrica sposizionata a livello del cavo orale” (doc. 1 di parte attrice);
rilevato che i danni fisici, accertati dal medico curante odontoiatra il dott. Parte_2
comportavano un “intervento di riabilitazione con procedure di riposizionamento dentale con
trattamento ortodontico chirurgico, sostituzione del precedente apparecchio ortodontico, effettuazione
di terapie canalari per riabilitazione degli incisi, privi di vitalità” (doc. 3 di parte attrice), nonché
la perdita di vitalità di alcuni denti (12-11-21-22), una frattura dento-alveolare e coronale complicata e lussazione intrusiva e laterale degli incisivi;
rilevato che seguiva poi un percorso di psicoterapia con la dott.ssa Parte_1 [...]
la quale accertava la sussistenza di un forte trauma psicologico caratterizzato da Per_2
sindrome depressiva ansiosa derivante dall'incidente (doc. 5 di parte attrice);
rilevato che a causa delle lesioni riportate a seguito del sinistro del 24 ottobre 2025 l'attore decideva di sottoporsi a visita medico legale con il dott. e la relativa perizia certificava sia Per_3
i danni fisici sia i danni psichici e psicologici, valutando: “danno biologico permanente 10-12%.
Danno biologico temporaneo totale 6 giorni. Danno biologico temporaneo parziale 20 giorni al 75%,
90 giorni al 50%, 260 giorni al 25%.” (doc. 6), a cui andava aggiunto il danno emergente dovuto
2 alle spese mediche sostenute, il danno “futuro” relativo alle spese da sostenere per i rifacimenti della protesizzazione dei quattro incisivi superiori, evidenziando altresì la necessità di personalizzare il danno considerando che il sinistro aveva comportato la perdita di un anno scolastico;
rilevato che la parte attrice si rivolgeva quindi alla compagnia assicurativa , presso CP_3
cui era assicurata per la R.C.A. l'autovettura Citroen C3 targata DA350AL su cui viaggiava quale trasportato l'attore, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in conseguenza del sinistro e ottenendo da quest'ultima un risarcimento parziale di sole euro
10.233,00 per cui inviava all'assicurazione una nuova richiesta risarcitoria che però non veniva accolta (doc. 10);
rilevato che di conseguenza l'attore promuoveva un ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. presso il
Tribunale di Brescia (R.G. 8628/18) in cui veniva disposta consulenza tecnica preventiva medico-legale da cui risultava una quantificazione del danno notevolmente superiore rispetto alla somma già versata da;
CP_3
rilevato che non avendo avuto comunque esito positivo il procedimento di A.T.P., l'attore citava in giudizio e la compagnia , Persona_1 Controparte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, affinchè, accertata l'esclusiva responsabilità
della conducente del veicolo nella causazione nel sinistro de quo, fossero condannati a risarcire in solido tutti i danni subiti dall'attore oltre al rimborso delle spese del procedimento di A.T.P. e di quelle della presente causa;
rilevato che si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_4
delle domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto, eccependo che il mancato
3 utilizzo della cintura di sicurezza da parte del aveva interrotto il nesso causale tra la Parte_1
condotta del conducente dell'autoveicolo e il danno subito dal passeggero o quantomeno, attesa la condotta colposa del danneggiato, incidere ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227
c.c. e contestando comunque le valutazione della consulenza tecnica circa l'entità e la quantificazione dei danni subiti rilevando la mancanza di prova in ordine al danno psicologico nonché la non indennizzabilità del danno dentario essendo emendabile tramite rimborso delle spese odontoiatriche attuali e future;
rilevato che e non si costituivano in giudizio, nonostante la Persona_1 Controparte_1
regolarità della notifica, per cui venivano dichiarati contumaci;
rilevato che il giudice istruiva la causa tramite l'acquisizione agli atti del procedimento di
A.T.P. già svolto presso il Tribunale di Brescia n.8628/2018 R.G. e ritenutane l'opportunità a fronte delle contestazioni delle parti per una più approfondita valutazione dei danni complessivi subiti dall'attore, disponeva una nuova CTU medico-legale come da verbale di causa del 28
ottobre 2021 e quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato che la causa può ben essere decisa sulla base delle risultanze acquisite;
rilevato innanzitutto quanto all'accertamento dei fatti oggetto del presente giudizio che le parti non contestano la ricostruzione della dinamica dell'incidente come risultante dagli atti, per cui deve considerarsi pacifico che in data 24 ottobre 2015 l'odierno attore, all'epoca minorenne,
viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla sig.ra e subiva dei danni a Persona_1
seguito dell'incidente in questione;
4 rilevato che anche l'eccezione proposta dalla compagnia assicurativa secondo cui al CP_3
momento del sinistro non indossava la cintura di sicurezza non è in Parte_1
contestazione dato che l'attore stesso l'ha riconosciuto;
rilevato peraltro che la CTU medico-legale disposta in questa sede - che il giudice fa propria per la logicità e le approfondite condivisibili motivazioni cui si rimanda - (cfr. relazione CTU dr.ssa datata 10 ottobre 2022), osservava che “per quanto riguarda la ricostruzione del Persona_4
fatto come risultante agli atti di causa e sulla base della sede delle lesioni riscontrare sul periziando,
non è possibile stabilire se lo stesso indossasse o meno la cintura di sicurezza al momento del sinistro;
tuttavia, sulla base della ricostruzione della dinamica, la presenza o l'assenza delle cinture di
sicurezza al momento dell'impatto non possono essere considerate determinanti circa l'esito del
trauma subito.” (cfr. relazione CTU dr.ssa pag. 9), confermando Persona_4
sostanzialmente quanto già si poteva indirettamente ricavare dalla relazione del CTU nel procedimento di A.T.P. sopra indicato (cfr. relazione CTU dott. data 29 Persona_5
ottobre 2018) ove si legge che “si specifica che risulta impossibile […] data la gravità dell'urto tra
gli autoveicoli, dato la tipologia (laterale) dell'incidente e data l'entità del trauma subito, poter
accertare con ragionevole certezza se le lesioni subite dal periziando siano compatibili con un
eventuale uso corretto delle cinture di sicurezza”;
rilevato pertanto che le risultanze della CTU attestano che il fatto che il ragazzo non indossasse la cintura di sicurezza (da lui stesso ammesso), per il tipo di scontro, non ha sostanzialmente inciso sui danni riportati, per cui la circostanza è sostanzialmente irrilevante ai fini della determinazione del risarcimento;
rilevato altresì che all'epoca dei fatti era minorenne, per cui era semmai Parte_1
specifico onere della guidatrice dell'autovettura controllare il corretto uso delle cinture di
5 sicurezza da parte del giovane trasportato e non vi sono elementi in atti, né istanze istruttorie a riguardo, per poter affermare che il minore, nonostante le indicazioni ed il controllo operato dal guidatore, si era sottratto all'obbligo di indossare la cintura di sicurezza;
rilevato poi quanto al danno subito dall'attore ed al nesso di causalità, che la CTU medico-legale della dott.ssa (cfr. relazione sopra citata) evidenziava che il sinistro aveva Persona_4
comportato “un periodo di inabilità temporanea totale di 6 giorni a cui è seguito un periodo di
inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 40 giorni al 25%”, con postumi di carattere permanente “nella misura del 10% (dieci) in termini di incidenza
sull'integrità fisica del soggetto, vale a dire in termini di danno biologico permanente” menomazione
“ da considerari non incidente sulla capacità lavorativa specifica del soggetto”;
rilevato per il resto che il CTU riteneva congrue e pertinenti le spese mediche finalizzate al ripristino della salute orale per la terapia odontoiatrica e per interventi futuri a cui prevedibilmente l'attore dovrà sottoporsi, precisando che “il sistema sanitario nazionale non
eroga prestazioni di chirurgia implantare”;
rilevato che relativamente al danno di natura psichica asseritamente collegato da parte attrice all'evento sinistroso, che il CTU, rispondendo alle osservazioni di parte attrice, precisava che
“agli atti non è allegata alcuna documentazione sanitaria che documenti l'insorgenza e/o la
sussistenza di un danno di natura psichica” segnalando che “la consulenza psicologica, effettuata
dopo circa due anni dall'evento, non ha prescritto alcun approfondimento specialistico” (cfr.
relazione CTU cit. pag.13), per cui va esclusa l'insorgenza di una malattia psichiatrica o di un danno neurologico in seguito all'incidente de quo;
6 ritenuto dunque che per quanto attiene al risarcimento del danno e alla sua quantificazione alla luce delle risultanze della CTU e prese come riferimento le tabelle milanesi sulla liquidazione del danno non patrimoniale, esso può essere quantificato ad oggi in euro 42.000,00 (con adeguata personalizzazione tenuto conto della giovane età dell'infortunato e della specificità delle lesioni subite);
rilevato altresì che vanno rimborsate all'attore le spese mediche già sostenute e riconosciute come congrue dal CTU per un importo complessivo di euro 14.050,00, le spese future prevedibili per il rifacimento delle protesi per euro 14.800,00 nonché le spese documentate di euro 1.281,00
per CTP e CTU liquidate nel procedimento di ATP e di euro 1.952,00 per CTP e CTU liquidate nella presente causa;
rilevato altresì che, ancora prima dell'inizio del giudizio, l'assicurazione ha versato all'attore la somma di euro 10.233,00 trattenuta a titolo di acconto;
rilevato pertanto che, in applicazione dei principi di cui Cass.n.1637/2020, e cioè rivalutate con gli interessi compensativi le somme dovute a titolo di spese e l'acconto ricevuto, residua ancora come dovuta la somma di euro 62.590,00;
rilevato pertanto che i convenuti e la compagnia Controparte_1 Persona_1 [...]
vanno condannati in solido tra loro a pagare all'attore a titolo di risarcimento Controparte_4
dei danni subiti come sopra indicati, la somma residua di euro 62.590,00 con gli interessi legali sulla somma così determinata da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo;
rilevato infine che le spese di lite seguono la soccombenza e quindi i convenuti vanno condannati in solido a rimborsare all'attore le spese legali sia del procedimento di A.T.P. che di questa causa, che si liquidano come in dispositivo;
7
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accertata l'esclusiva responsabilità della conduttrice dell'autovettura Citroen C3 targata
DA350AL di proprietà di e condotta da nella Controparte_1 Persona_1
causazione dell'incidente per cui è causa, condanna in solido tra loro i convenuti
[...]
e la compagnia a pagare all'attore CP_1 Persona_1 Controparte_4
la somma residua di euro 62.590,00, con gli interessi legali sulla somma Parte_1
così determinata da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo;
b) condanna in solido tra loro i convenuti e la Controparte_1 Persona_1
compagnia a rimborsare all'attore le spese Controparte_4 Parte_1
legali che si liquidano per il procedimento di A.T.P. in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 286,00 per spese e anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA come per legge e per la presente causa in euro 10.000,00 per compensi professionali ed euro 545,00 per spese e anticipazioni oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 21 febbraio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
8