CA
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 05/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 400 del ruolo 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 945/2023, pubblicata in data 25.10.2023, in punto:
lesione personale;
causa vertente
TRA
in persona del l.r pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dagli avvocati Maria Celeste Arbia e Luigi Arbia per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Pegan ed elettivamente CP_1
domiciliato in Trieste presso il suo studio della stessa, per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATO
* * * Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, Parte_1
contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 945/2023,
emessa dal Tribunale di Udine, Giudice Dott.ssa Elisabetta Sartor, pubblicata il
26/10/2023, non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano, per quanto d'interesse: nel merito, rigettarsi le domande tutte avanzate dal ricorrente Sig. siccome infondate in fatto e diritto per le ragioni in atti CP_1
esposte ovvero, in subordine, ridursi le stesse secondo le risultanze di giustizia, previa valutazione della condotta del ricorrente ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1227 c.c.; con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria, si contesta la valenza ed efficacia probatoria dell'avversa produzione documentale. Si chiede di disporre l'acquisizione agli atti del giudizio del prospetto, definitivo ed aggiornato all'attualità, delle indennità eventualmente riconosciute in favore del ricorrente dall' ovvero dall'ente sloveno Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije CP_2
(ZZZS), ovvero ad altro ente competente secondo quanto verrà riferito dal primo, ex artt. 210 e ss. c.p.c., all'esito dell'infortunio di cui è causa.”
Per “In via pregiudiziale/preliminare: per i motivi di cui in parte CP_1
narrativa, dichiarare inammissibile il primo motivo di gravame avversario in quanto formulato in violazione di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c.; nel merito, per tutto quanto esposto in parte narrativa, respingere in quanto illegittima ed infondata la domanda avversaria e, per l'effetto, confermare integralmente la gravata sentenza;
per tutte le causali di cui in parte narrativa, tenuto conto del persistente rifiuto avversario di
2 riconoscere anche le circostanze provate ex tabulas, del tentativo di offrire una nuova e diversa ricostruzione dei fatti, difforme da quella offerta in primo grado e di tutte le
Contr ulteriori condotte denunciate in parte narrativa, condannare ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, spese, diritti ed onorari del presente grado interamente rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di CP_1
Udine chiedendo l'accertamento della responsabilità Parte_1 Parte_1
della convenuta in ordine all'evento infortunistico occorsogli in data 6.7.2018 presso lo stabilimento della stessa in Pozzuolo del Friuli e di essere pertanto risarcito dei conseguenti pregiudizi.
L'esponente aveva in particolare dedotto che mentre si trovava sul pianale del rimorchio del proprio camion intento ad eseguire, su incarico dell'impresa slovena Tovornik
Transport, le manovre di fissaggio di un cilindro d'acciaio del peso di otto tonnellate,
già ivi collocato dall'addetto al carrello elevatore a forche, dipendente dalla convenuta,
a causa di un probabile errore di quest'ultimo il cilindro metallico aveva improvvisamente cominciato a rotolare nella propria direzione, costringendolo ad arretrare e a saltare rovinosamente al suolo da un'altezza di circa 1,20 metri.
resisteva alla pretesa attorea, deducendo che Parte_1 Parte_1
l'infortunio, ove realmente verificatosi, avrebbe dovuto essere ascritto ad una condotta imprudente dello stesso trasportatore sloveno, il quale in violazione del protocollo di sicurezza a lui noto era salito incautamente sul pianale prima che il materiale fosse stato appoggiato stabilmente e senza attendere l'autorizzazione del carrellista, il quale nel frangente neppure si sarebbe avveduto della sua presenza.
3 Radicatosi il contraddittorio, a seguito del mutamento del rito nelle forme ordinarie era stato disposto un accertamento medico legale ed era stato acquisito il verbale delle sommarie informazioni rilasciate dal carrellista nei giorni immediatamente successivi all'evento ai Carabinieri di Feletto Umberto (UD); all'esito, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 25.10.2023 con la quale, premessa la responsabilità della convenuta ex artt. 2043 e 4049 cod. civ., era stato statuito quanto segue:
“definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, Parte_1 Parte_1
così decide: 1) accerta e dichiara, per le causali di cui in parte narrativa, la responsabilità
della società in relazione al verificarsi dell'evento Parte_1
dannoso occorso al sig. in data 06.07.2018; 2) per l'effetto, condanna la CP_1
società convenuta al risarcimento, in favore del sig. , di tutti i danni, CP_1
patrimoniali e non, patiti dall'attore, quantificati nella somma complessiva di euro
39.447,74 (già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi), oltre ad interessi di mora dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
3)
condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_1 CP_1
spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 8.134,00 di cui euro 7.616,00
per competenze professionali ed euro 518,00 per contributi unificati, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, ed oltre a iva e c.p. come per legge;
4) pone le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, definitivamente e per l'intero a carico di
5) condanna la convenuta soccombente Parte_1 [...]
al pagamento, in favore del sig. , della somma di euro Parte_1 CP_1
813,40, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”
4 Con tale decisione era stato osservato che dal verbale di sommarie informazioni emergeva che il carrellista era del tutto consapevole della presenza dell'attore sul pianale del rimorchio durante le manovre di posizionamento del ponderoso manufatto e che lo stesso aveva dunque operato in violazione delle regole tecniche di sicurezza impartite dalla stessa convenuta ai propri dipendenti, le quali prescrivevano che il carico dovesse essere abbassato e depositato lentamente sul pianale di trasporto e che “durante questa fase nessuna persona deve essere presente sopra il pianale o nelle immediate vicinanze dello stesso: sospendere la manovra ed utilizzare l'avvisatore acustico per segnalare possibili situazioni di rischio.”
Nel mentre, non poteva configurarsi alcun concorso di colpa a carico dell'infortunato,
non risultando provata la consegna a quest'ultimo del testo contenente le norme tecniche di comportamento in fase di ingresso nell'area aziendale. Parimenti, non vi era prova della percezione da parte dal sistema previdenziale sloveno o dal datore di lavoro di eventuali prestazioni o importi indennitari o risarcitori, ed anzi risultava prodotta una dichiarazione del datore di lavoro dell'attore attestante l'assenza di segnalazione del sinistro all'Istituto previdenziale sloveno e di indennizzi per fatto imputato alla responsabilità altrui.
Quanto alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. era stato osservato che la convenuta si era costituita negando l'an dell'evento, per poi sostenere una ricostruzione contrastante con le stesse dichiarazioni del proprio dipendente, che aveva inoltre basato i propri assunti su documentazione non depositata in atti e che aveva da ultimo immotivatamente respinto la proposta conciliativa formulata dall'Ufficio.
Tale decisione era stata gravata da con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data
5 28.11.2023, chiedendo rigettarsi, in riforma della stessa, le domande avanzate in primo grado nei propri confronti;
si era costituito resistendo all'impugnazione; CP_1
radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, al decorso dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando:
1) che l'accertamento della propria responsabilità appariva frutto di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, posto che il giudice di primo grado, dopo aver respinto le proprie istanze sul rilievo che non era stata contestata la consegna delle istruzioni circa le modalità di circolazione e carico all'ingresso del mezzo attoreo nello stabilimento, non aveva poi tratto, ai fini della ricostruzione del fatto, le conseguenze che discendevano dalla mancata contestazione;
che inoltre dalle sommarie informazioni non si evinceva in che momento in cui il carrellista si sarebbe reso conto della presenza dell'autista sul cassone;
che doveva, dunque, tenersi conto quanto meno dell'apporto causale del danneggiato, in precedenza dato per scontato ed incontestato;
che l'attore non aveva a sua volta contestato di aver ricevuto le opportune indicazioni sul contegno da tenere in occasione dei fatti di causa;
che la verifica della stabilità del carico competeva in primo luogo all'autista che ne era responsabile;
che il procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Udine era archiviato per assenza di responsabilità della convenuta;
2) che non era stata accolta, senza adeguata motivazione, l'istanza di acquisizione o esibizione della documentazione attestante l'eventuale elargizione previdenziali percepita dal danneggiato da parte degli Enti Previdenziali Sloveni, ai fini della
6 detrazione dall'importo relativo alla pretesa risarcitoria, volta ad evitare un eventuale indebito arricchimento in capo all'infortunato.
3) che la condanna ex art. art. 96 c.p.c. non risultava giustificata, attesa l'errata valutazione delle emergenze istruttorie e l'erronea interpretazione del riscontro offerto dalle parti alla proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto osservato, quanto al primo motivo, che da un lato il potere giudiziale di decisione della controversia non è in alcun modo limitato dalle determinazioni assunte mediante ordinanze interlocutorie, che per loro natura sono sempre modificabili e revocabili ai sensi dell'art. 177 c.p.c., e dall'altro che non risulta neppure riproposto da parte dell'odierna appellante l'originario articolato formulato in primo grado, relativamente alla ricostruzione fattuale, con la memoria istruttoria dd.
14.1.2022.
La lettura del verbale di sommarie informazioni non consente in ogni caso di dubitare del fatto che il carrellista avesse, nel caso di specie, piena consapevole della presenza dell'attore sul pianale del rimorchio anteriormente al termine delle manovre di posizionamento del carico.
E' infatti incontroverso che in data 12.7.2018 lo stesso aveva dichiarato che l'autista
“una volta riposto il carico all'interno del rimorchio, sopra a dei cunei già posizionati nel veicolo, doveva provvedere al bloccaggio ponendo ulteriori cunei posteriori e anteriori al pezzo” e che per tale ragione, una volta posizionato il manufatto sopra ai cunei già posizionati nel rimorchio, era rimasto “in attesa delle operazioni che doveva compiere l'autista”, ovvero in attesa del posizionamento di tali ulteriori cunei,
operazione che l'autista non poteva all'evidenza compiere se non salendo sul cassone.
7 Nel mentre, le istruzioni impartite dall'azienda convenuta prevedevano che “prima di iniziare le operazioni di carico/scarico l'operatore addetto alla conduzione dell'attrezzatura di sollevamento (gru o carrello elevatore) utilizzata per le operazioni di carico/scarico, coadiuvato da eventuale personale “addetto al carico”, deve” … “4.
accertarsi che all'interno della cabina del mezzo non siano presenti persone e che l'autista si sia allontanato dall'area interessata dal carico/scarico merci portandosi all'interno delle aree dedicate all'attesa” e che “il conducente del mezzo (se direttamente coinvolto durante l'attività di carico/scarico) deve sempre rispettare le indicazioni fornite dal personale addetto al carico e rimanere a distanza di sicurezza dall'area oggetto delle movimentazioni e comunque sempre in posizione visibile al conducente del carrello elevatore o gru a carroponte.”
Tale confronto evidenzia dunque che il carrellista non si era attenuto a queste indicazioni, né risulta provato che egli, nello svolgimento di tale pericolosa attività,
avesse altrimenti correttamente e diligentemente svolto le operazioni di posizionamento del carico all'interno del rimorchio.
Va allo stesso modo rilevato, ad esclusione del prospettato concorso di colpa del danneggiato, che non risulta fornita alcuna prova del fatto che quest'ultimo avesse ricevuto, sia prima dal proprio datore di lavoro, sia al momento dell'accesso allo stabilimento da parte della convenuta, copia delle istruzioni illustrative della procedura di sicurezza;
quest'ultima aveva infatti allegato che tale consegna avveniva sempre, ma non aveva poi circostanziato, anche a confutazione delle contestazioni avversarie, tale affermazione, con riferimento a quanto si era effettivamente verificato nello specifico episodio.
Il primo motivo deve dunque ritenersi infondato, ed altrettanto è a dirsi quanto al
8 secondo, risultando il denegato ordine di esibizione sollecitato in forma del tutto esplorativa con riferimento a “documentazione attestante l'eventuale elargizione” da parte degli Enti Previdenziali Sloveni, in assenza di ogni ulteriore allegazione relativa all'esistenza, nel caso di specie, dell'obbligo di segnalazione in base all'ordinamento sloveno, ai soggetti destinatari di tale obbligo ed alle relative modalità.
Si tratta, del resto, di circostanze rientranti nell'ambito degli ordinari oneri di allegazione e prova ricadenti sulla parte interessata, superabili solo in caso di documentata impossibilità o rilevante difficoltà di acquisizione documentale,
circostanze invero neppure oggettivamente rappresentate.
Quanto al terzo motivo va invece rilevato che l'appellante non si è correttamente confrontato con la decisione impugnata, con particolare riferimento al capo in cui era stato tra l'altro osservato che la convenuta si era inammissibilmente costituita denegando lo stesso accadimento dell'evento all'interno del proprio stabilimento
(circostanza effettivamente risultante dalla comparsa di costituzione dd. 1.7.2021) e che aveva successivamente sostenuto una ricostruzione dell'accaduto contrastante con le stesse dichiarazioni del proprio dipendente.
La doglianza proposta deve pertanto ritenersi infondata, dovendo essere ricordato che
“in materia di responsabilità processuale aggravata, condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in jure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa” (Cass. n. 4136 del 21/02/2018), circostanze che, non apparendo invece rinvenibili nei medesimi termini nell'ambito delle difese svolte in sede di gravame, non consentono di ravvisare anche nel presente grado i presupposti per una
9 ulteriore condanna ex art. art. 96 c.p.c.
* * *
Sulla base di tali considerazioni l'appello andrà pertanto respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese del grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza;
va inoltre dato atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 945/2023, pubblicata in data 25.10.2023,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 8.000,00 oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 400 del ruolo 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 945/2023, pubblicata in data 25.10.2023, in punto:
lesione personale;
causa vertente
TRA
in persona del l.r pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dagli avvocati Maria Celeste Arbia e Luigi Arbia per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Pegan ed elettivamente CP_1
domiciliato in Trieste presso il suo studio della stessa, per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATO
* * * Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, Parte_1
contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 945/2023,
emessa dal Tribunale di Udine, Giudice Dott.ssa Elisabetta Sartor, pubblicata il
26/10/2023, non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano, per quanto d'interesse: nel merito, rigettarsi le domande tutte avanzate dal ricorrente Sig. siccome infondate in fatto e diritto per le ragioni in atti CP_1
esposte ovvero, in subordine, ridursi le stesse secondo le risultanze di giustizia, previa valutazione della condotta del ricorrente ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1227 c.c.; con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria, si contesta la valenza ed efficacia probatoria dell'avversa produzione documentale. Si chiede di disporre l'acquisizione agli atti del giudizio del prospetto, definitivo ed aggiornato all'attualità, delle indennità eventualmente riconosciute in favore del ricorrente dall' ovvero dall'ente sloveno Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije CP_2
(ZZZS), ovvero ad altro ente competente secondo quanto verrà riferito dal primo, ex artt. 210 e ss. c.p.c., all'esito dell'infortunio di cui è causa.”
Per “In via pregiudiziale/preliminare: per i motivi di cui in parte CP_1
narrativa, dichiarare inammissibile il primo motivo di gravame avversario in quanto formulato in violazione di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c.; nel merito, per tutto quanto esposto in parte narrativa, respingere in quanto illegittima ed infondata la domanda avversaria e, per l'effetto, confermare integralmente la gravata sentenza;
per tutte le causali di cui in parte narrativa, tenuto conto del persistente rifiuto avversario di
2 riconoscere anche le circostanze provate ex tabulas, del tentativo di offrire una nuova e diversa ricostruzione dei fatti, difforme da quella offerta in primo grado e di tutte le
Contr ulteriori condotte denunciate in parte narrativa, condannare ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, spese, diritti ed onorari del presente grado interamente rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di CP_1
Udine chiedendo l'accertamento della responsabilità Parte_1 Parte_1
della convenuta in ordine all'evento infortunistico occorsogli in data 6.7.2018 presso lo stabilimento della stessa in Pozzuolo del Friuli e di essere pertanto risarcito dei conseguenti pregiudizi.
L'esponente aveva in particolare dedotto che mentre si trovava sul pianale del rimorchio del proprio camion intento ad eseguire, su incarico dell'impresa slovena Tovornik
Transport, le manovre di fissaggio di un cilindro d'acciaio del peso di otto tonnellate,
già ivi collocato dall'addetto al carrello elevatore a forche, dipendente dalla convenuta,
a causa di un probabile errore di quest'ultimo il cilindro metallico aveva improvvisamente cominciato a rotolare nella propria direzione, costringendolo ad arretrare e a saltare rovinosamente al suolo da un'altezza di circa 1,20 metri.
resisteva alla pretesa attorea, deducendo che Parte_1 Parte_1
l'infortunio, ove realmente verificatosi, avrebbe dovuto essere ascritto ad una condotta imprudente dello stesso trasportatore sloveno, il quale in violazione del protocollo di sicurezza a lui noto era salito incautamente sul pianale prima che il materiale fosse stato appoggiato stabilmente e senza attendere l'autorizzazione del carrellista, il quale nel frangente neppure si sarebbe avveduto della sua presenza.
3 Radicatosi il contraddittorio, a seguito del mutamento del rito nelle forme ordinarie era stato disposto un accertamento medico legale ed era stato acquisito il verbale delle sommarie informazioni rilasciate dal carrellista nei giorni immediatamente successivi all'evento ai Carabinieri di Feletto Umberto (UD); all'esito, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 25.10.2023 con la quale, premessa la responsabilità della convenuta ex artt. 2043 e 4049 cod. civ., era stato statuito quanto segue:
“definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, Parte_1 Parte_1
così decide: 1) accerta e dichiara, per le causali di cui in parte narrativa, la responsabilità
della società in relazione al verificarsi dell'evento Parte_1
dannoso occorso al sig. in data 06.07.2018; 2) per l'effetto, condanna la CP_1
società convenuta al risarcimento, in favore del sig. , di tutti i danni, CP_1
patrimoniali e non, patiti dall'attore, quantificati nella somma complessiva di euro
39.447,74 (già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi), oltre ad interessi di mora dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
3)
condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_1 CP_1
spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 8.134,00 di cui euro 7.616,00
per competenze professionali ed euro 518,00 per contributi unificati, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, ed oltre a iva e c.p. come per legge;
4) pone le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, definitivamente e per l'intero a carico di
5) condanna la convenuta soccombente Parte_1 [...]
al pagamento, in favore del sig. , della somma di euro Parte_1 CP_1
813,40, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”
4 Con tale decisione era stato osservato che dal verbale di sommarie informazioni emergeva che il carrellista era del tutto consapevole della presenza dell'attore sul pianale del rimorchio durante le manovre di posizionamento del ponderoso manufatto e che lo stesso aveva dunque operato in violazione delle regole tecniche di sicurezza impartite dalla stessa convenuta ai propri dipendenti, le quali prescrivevano che il carico dovesse essere abbassato e depositato lentamente sul pianale di trasporto e che “durante questa fase nessuna persona deve essere presente sopra il pianale o nelle immediate vicinanze dello stesso: sospendere la manovra ed utilizzare l'avvisatore acustico per segnalare possibili situazioni di rischio.”
Nel mentre, non poteva configurarsi alcun concorso di colpa a carico dell'infortunato,
non risultando provata la consegna a quest'ultimo del testo contenente le norme tecniche di comportamento in fase di ingresso nell'area aziendale. Parimenti, non vi era prova della percezione da parte dal sistema previdenziale sloveno o dal datore di lavoro di eventuali prestazioni o importi indennitari o risarcitori, ed anzi risultava prodotta una dichiarazione del datore di lavoro dell'attore attestante l'assenza di segnalazione del sinistro all'Istituto previdenziale sloveno e di indennizzi per fatto imputato alla responsabilità altrui.
Quanto alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. era stato osservato che la convenuta si era costituita negando l'an dell'evento, per poi sostenere una ricostruzione contrastante con le stesse dichiarazioni del proprio dipendente, che aveva inoltre basato i propri assunti su documentazione non depositata in atti e che aveva da ultimo immotivatamente respinto la proposta conciliativa formulata dall'Ufficio.
Tale decisione era stata gravata da con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data
5 28.11.2023, chiedendo rigettarsi, in riforma della stessa, le domande avanzate in primo grado nei propri confronti;
si era costituito resistendo all'impugnazione; CP_1
radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, al decorso dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando:
1) che l'accertamento della propria responsabilità appariva frutto di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, posto che il giudice di primo grado, dopo aver respinto le proprie istanze sul rilievo che non era stata contestata la consegna delle istruzioni circa le modalità di circolazione e carico all'ingresso del mezzo attoreo nello stabilimento, non aveva poi tratto, ai fini della ricostruzione del fatto, le conseguenze che discendevano dalla mancata contestazione;
che inoltre dalle sommarie informazioni non si evinceva in che momento in cui il carrellista si sarebbe reso conto della presenza dell'autista sul cassone;
che doveva, dunque, tenersi conto quanto meno dell'apporto causale del danneggiato, in precedenza dato per scontato ed incontestato;
che l'attore non aveva a sua volta contestato di aver ricevuto le opportune indicazioni sul contegno da tenere in occasione dei fatti di causa;
che la verifica della stabilità del carico competeva in primo luogo all'autista che ne era responsabile;
che il procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Udine era archiviato per assenza di responsabilità della convenuta;
2) che non era stata accolta, senza adeguata motivazione, l'istanza di acquisizione o esibizione della documentazione attestante l'eventuale elargizione previdenziali percepita dal danneggiato da parte degli Enti Previdenziali Sloveni, ai fini della
6 detrazione dall'importo relativo alla pretesa risarcitoria, volta ad evitare un eventuale indebito arricchimento in capo all'infortunato.
3) che la condanna ex art. art. 96 c.p.c. non risultava giustificata, attesa l'errata valutazione delle emergenze istruttorie e l'erronea interpretazione del riscontro offerto dalle parti alla proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto osservato, quanto al primo motivo, che da un lato il potere giudiziale di decisione della controversia non è in alcun modo limitato dalle determinazioni assunte mediante ordinanze interlocutorie, che per loro natura sono sempre modificabili e revocabili ai sensi dell'art. 177 c.p.c., e dall'altro che non risulta neppure riproposto da parte dell'odierna appellante l'originario articolato formulato in primo grado, relativamente alla ricostruzione fattuale, con la memoria istruttoria dd.
14.1.2022.
La lettura del verbale di sommarie informazioni non consente in ogni caso di dubitare del fatto che il carrellista avesse, nel caso di specie, piena consapevole della presenza dell'attore sul pianale del rimorchio anteriormente al termine delle manovre di posizionamento del carico.
E' infatti incontroverso che in data 12.7.2018 lo stesso aveva dichiarato che l'autista
“una volta riposto il carico all'interno del rimorchio, sopra a dei cunei già posizionati nel veicolo, doveva provvedere al bloccaggio ponendo ulteriori cunei posteriori e anteriori al pezzo” e che per tale ragione, una volta posizionato il manufatto sopra ai cunei già posizionati nel rimorchio, era rimasto “in attesa delle operazioni che doveva compiere l'autista”, ovvero in attesa del posizionamento di tali ulteriori cunei,
operazione che l'autista non poteva all'evidenza compiere se non salendo sul cassone.
7 Nel mentre, le istruzioni impartite dall'azienda convenuta prevedevano che “prima di iniziare le operazioni di carico/scarico l'operatore addetto alla conduzione dell'attrezzatura di sollevamento (gru o carrello elevatore) utilizzata per le operazioni di carico/scarico, coadiuvato da eventuale personale “addetto al carico”, deve” … “4.
accertarsi che all'interno della cabina del mezzo non siano presenti persone e che l'autista si sia allontanato dall'area interessata dal carico/scarico merci portandosi all'interno delle aree dedicate all'attesa” e che “il conducente del mezzo (se direttamente coinvolto durante l'attività di carico/scarico) deve sempre rispettare le indicazioni fornite dal personale addetto al carico e rimanere a distanza di sicurezza dall'area oggetto delle movimentazioni e comunque sempre in posizione visibile al conducente del carrello elevatore o gru a carroponte.”
Tale confronto evidenzia dunque che il carrellista non si era attenuto a queste indicazioni, né risulta provato che egli, nello svolgimento di tale pericolosa attività,
avesse altrimenti correttamente e diligentemente svolto le operazioni di posizionamento del carico all'interno del rimorchio.
Va allo stesso modo rilevato, ad esclusione del prospettato concorso di colpa del danneggiato, che non risulta fornita alcuna prova del fatto che quest'ultimo avesse ricevuto, sia prima dal proprio datore di lavoro, sia al momento dell'accesso allo stabilimento da parte della convenuta, copia delle istruzioni illustrative della procedura di sicurezza;
quest'ultima aveva infatti allegato che tale consegna avveniva sempre, ma non aveva poi circostanziato, anche a confutazione delle contestazioni avversarie, tale affermazione, con riferimento a quanto si era effettivamente verificato nello specifico episodio.
Il primo motivo deve dunque ritenersi infondato, ed altrettanto è a dirsi quanto al
8 secondo, risultando il denegato ordine di esibizione sollecitato in forma del tutto esplorativa con riferimento a “documentazione attestante l'eventuale elargizione” da parte degli Enti Previdenziali Sloveni, in assenza di ogni ulteriore allegazione relativa all'esistenza, nel caso di specie, dell'obbligo di segnalazione in base all'ordinamento sloveno, ai soggetti destinatari di tale obbligo ed alle relative modalità.
Si tratta, del resto, di circostanze rientranti nell'ambito degli ordinari oneri di allegazione e prova ricadenti sulla parte interessata, superabili solo in caso di documentata impossibilità o rilevante difficoltà di acquisizione documentale,
circostanze invero neppure oggettivamente rappresentate.
Quanto al terzo motivo va invece rilevato che l'appellante non si è correttamente confrontato con la decisione impugnata, con particolare riferimento al capo in cui era stato tra l'altro osservato che la convenuta si era inammissibilmente costituita denegando lo stesso accadimento dell'evento all'interno del proprio stabilimento
(circostanza effettivamente risultante dalla comparsa di costituzione dd. 1.7.2021) e che aveva successivamente sostenuto una ricostruzione dell'accaduto contrastante con le stesse dichiarazioni del proprio dipendente.
La doglianza proposta deve pertanto ritenersi infondata, dovendo essere ricordato che
“in materia di responsabilità processuale aggravata, condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in jure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa” (Cass. n. 4136 del 21/02/2018), circostanze che, non apparendo invece rinvenibili nei medesimi termini nell'ambito delle difese svolte in sede di gravame, non consentono di ravvisare anche nel presente grado i presupposti per una
9 ulteriore condanna ex art. art. 96 c.p.c.
* * *
Sulla base di tali considerazioni l'appello andrà pertanto respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese del grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza;
va inoltre dato atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 945/2023, pubblicata in data 25.10.2023,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 8.000,00 oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
10