TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/09/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2975/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2975/2013 R.G.A.C.,
TRA
e rapp.ti e difesi, giusta procura Parte_1 Parte_2 Parte_3 allegata alla comparsa di costituzione in giudizio volontaria dopo la morte dell'attrice dall'Avv. Vincenzo RESTA, del Foro di Bari, e dall'Avv. Vincenzo Parte_4
Eustachio Amerigo COLUCCI, del Foro di Matera, e già tutti difesi, sin dall'inizio, quali attori, dal medesimo Avv. Vincenzo RESTA, giusta procura a margine dell'atto di riassunzione del processo, nonché, il solo già difeso, altresì, pure dallo stesso Avv. Parte_3
Vincenzo Eustachio Amerigo COLUCCI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di ulteriore difensore: in ogni caso, senza elezione di domicilio nel circondario;
ATTORI
E
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
e Controparte_3 Controparte_4 CP_ oggi , in persona dei Controparte_5 Controparte_7 rispettivi Ministri in carica, nonché , , Controparte_8 Controparte_9
e , in persona dei ll.rr. p.t., Controparte_10 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nella sede dei cui uffici in Potenza, al Corso XVIII Agosto, n. 46, ope legis sono domiciliati;
CONVENUTI avente ad oggetto: «Altre controversie di diritto amministrativo»
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 N. 2975/2013 R.G.A.C.
1. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 riassumevano, nei confronti dei convenuti indicati in epigrafe, la causa già intentata dal loro dante causa (per via di successione mortis causa) al fine (come si legge Persona_1 nell'atto di citazione in quel giudizio, richiamato in quello per la riassunzione) di ottenere la retrocessione di terreni espropriati, nei primi anni del Novecento, in danno di CP_11 ed a loro volta danti causa di i terreni da retrocedere, e CP_12 Persona_1 con riguardo ai quali si pretendeva il risarcimento del danno, avevano costituito oggetto di dichiarazione di inservibilità nel 1941, ma erano stati retrocessi soltanto in parte.
La causa veniva definita dal Tribunale di Potenza, mediante sentenza adottata da un
G.O.A., la numero 10.042/2007, con la quale la domanda veniva rigettata, e le spese di lite compensate.
La Corte d'Appello di Potenza, con sentenza numero 193/2012, tuttavia, dichiarava inesistente quella decisione, rimettendo la causa nuovamente al Tribunale, anche per il regime delle spese.
2. Le parti convenute si costituivano, mediante unica comparsa, attraverso la quale eccepivano appartenere la giurisdizione al Giudice Amministrativo, trattandosi di retrocessione parziale, non preceduta da decreti di inservibilità, ed essendo state eseguite, su taluni immobili, delle opere pubbliche;
chiedevano, comunque, dichiararsi inammissibile o rigettarsi la domanda.
3. In corso di causa, decedeva gli altri attori, quali eredi, si Parte_4 costituivano anche in tale qualità.
4. Falliva, da ultimo, il tentativo di composizione negoziale della lite, promosso dallo scrivente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al capo di domanda sulla retrocessione, come dichiarano espressamente gli attori, essi hanno rinunziato, nel corso del medesimo corrente anno.
2. La giurisdizione appartiene all'A.G.O.: al contrario di quanto afferma la difesa erariale, la dichiarazione di inservibilità è presente: essa è stata emessa dal Ministero dell'Agricoltura e
Foreste, Direzione Generale della Bonifica Integrale, con decreto del 25 Maggio 1941, Div.
VII, n. 694 (nel fascicolo degli attori), sicché la situazione subiettiva del privato assume, ora, la natura di diritto soggettivo, e non più di interesse legittimo (cfr. Cass. civ., Sezz. UU., ord.
16.5.2014, n. 10824).
La retrocessione, alla stregua di quanto si legge nel menzionato decreto, è parziale: si tratta dei suoli rappresentati nella planimetria, allegata al provvedimento, come inclusi nella
Zona C, e non di ogni immobile espropriato.
Tale planimetria, in realtà, non risulta più presente presso i pubblici uffici, e neppure il c.t.u., investito nel corso del precedente giudizio di prime cure, è riuscito ad ottenerne copia: ciò giustifica sia una qualche genericità, sul punto, nella domanda (del tutto incolpevole: gli uffici pubblici debbono custodire, naturalmente, i propri atti), sia l'avvenuto ricorso, come
2 N. 2975/2013 R.G.A.C.
detto, ad un c.t.u., il quale ha dovuto, pertanto, altresì condurre un accertamento intorno alla consistenza del patrimonio immobiliare da retrocedere.
3. La legittimazione attiva e la titolarità del diritto, in capo agli attori, sono comprovate, quanto alla successione mortis causa a dalla documentazione prodotta dagli Persona_1 attori medesimi (dichiarazione della successione, con albero genealogico;
spendita della qualità di eredi), mentre la legittimazione attiva e la titolarità del diritto, in capo allo stesso Per_1
, si desumono dalla medesima condotta concludente della P.A.: con atto n. rep. 23, in
[...] data 23 Luglio 1979, reg. il 7 Maggio 1980, rogato dal Dott. , Direttore Persona_2
Aggiunto di Divisione dell'Intendenza di Finanza di Matera, infatti, al venivano Per_1 retrocessi terreni della complessiva area di Ha 34, are 45 e centiare 60 (cfr. la nota di trascrizione).
4. La legittimazione passiva dei singoli convenuti, in realtà, come eccepisce l'Avvocatura dello Stato, non è ben lumeggiata dagli attori: ma a ciò, e senza che si rinvenga alcun pregiudizio essenziale al diritto di difesa dei medesimi convenuti (difesisi, infatti, pure nel merito), soccorre la circostanza che l'atto di retrocessione provenisse dall'Intendenza di
Finanza di Matera, sicché, in realtà, la responsabilità risarcitoria deve ascriversi al
[...]
. Controparte_3
5. La prescrizione del diritto al risarcimento non è maturata, trattandosi di illecito permanente, che perdura sino alla retrocessione o, nella specie, sino all'abdicazione a questa pretesa, nel 2025 (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. I, sent. 25.1.2013, n. 1787).
6. Non può parlarsi di usucapione, a favore dello Stato, sia per la genericità della deduzione, sia perché, come detto, veniva riconosciuta l'inservibilità dei suoli a retrocedersi, ossia che essi non erano stati utilizzati, né dovevano essere utilizzati: e ciò esclude che lo Stato volesse poi esercitare un possesso ad usucapionem.
7. Non occorre estendere il contraddittorio ai terzi, in favore dei quali l'uno o l'altro degli immobili espropriati, e non retrocessi nonostante l'inservibilità, sarebbero stati trasferiti dalla
P.A.: costoro, una volta, oramai, abbandonata la voce di domanda inerente alla retrocessione, infatti, non potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento della domanda risarcitoria, e sarebbe, dunque, a questo punto, inutile un'integrazione del contraddittorio.
8. Il c.t.u., del quale s'è già parlato, nei chiarimenti al primo elaborato conduce un calcolo specifico delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni: ed è utile riportare l'intero brano rilevante.
3 N. 2975/2013 R.G.A.C.
4 N. 2975/2013 R.G.A.C.
La relazione di chiarimenti è datata al 25 Settembre 2006: l'importo di complessivi euro
16.623.660,00, rivalutato secondo il calcolo dell'inflazione monetaria condotto dall'ISTAT, genera l'importo 23.190.005,70: dividendo tale somma per tre, ossia per il numero dei creditori, si ottiene il valore di euro 7.730.001,90.
5 N. 2975/2013 R.G.A.C.
In realtà, appare possibile dubitare che, dopo la data della relazione, fosse possibile continuare ad ottenere il medesimo rendimento o, addirittura, un rendimento: mancano, infatti, elementi specifici, che gli attori avrebbero potuto allegare, anche attraverso propria perizia.
Ne discende l'opportunità di limitare l'adeguamento della somma, computata dall'ausiliario, a quanto innanzi esposto.
Si precisa, ancora, che non appaiono dedotti, né quindi provati, gli elementi occorrenti affinché, sino alla data della presente decisione, si possano cumulare, sic et simplicter, alla rivalutazione monetaria, gli interessi legali compensativi (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, sent. 10.3.2025, n. 6351: «Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.»; in precedenza, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, ord.
13.7.2018, n. 18564).
Quanto agli interessi moratori, eventualmente dovuti posteriormente alla presente decisione, essi, al momento non richiesti, seguiranno le regole ordinarie.
9. La davvero particolare complessità della lite consiglia la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2975/2013 R.G.A.C., promossa da e contro il Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
il , il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ed il oggi
[...] Controparte_4 [...]
, in persona dei rispettivi Controparte_13
Ministri in carica, nonché contro l' , l , Controparte_8 Controparte_9
e la , in persona dei ll.rr. p.t., ogni Controparte_10 diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. condanna il a pagare a la Controparte_3 Parte_1 somma di euro 7.730.001,90, tale alla data di pubblicazione della presente sentenza;
2. condanna il a pagare a la Controparte_3 Parte_2 somma di euro 7.730.001,90, tale alla data di pubblicazione della presente sentenza;
6 N. 2975/2013 R.G.A.C.
3. condanna il a pagare a la Controparte_3 Parte_3 somma di euro 7.730.001,90, tale alla data di pubblicazione della presente sentenza;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 24 Settembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
7
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2975/2013 R.G.A.C.,
TRA
e rapp.ti e difesi, giusta procura Parte_1 Parte_2 Parte_3 allegata alla comparsa di costituzione in giudizio volontaria dopo la morte dell'attrice dall'Avv. Vincenzo RESTA, del Foro di Bari, e dall'Avv. Vincenzo Parte_4
Eustachio Amerigo COLUCCI, del Foro di Matera, e già tutti difesi, sin dall'inizio, quali attori, dal medesimo Avv. Vincenzo RESTA, giusta procura a margine dell'atto di riassunzione del processo, nonché, il solo già difeso, altresì, pure dallo stesso Avv. Parte_3
Vincenzo Eustachio Amerigo COLUCCI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di ulteriore difensore: in ogni caso, senza elezione di domicilio nel circondario;
ATTORI
E
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
e Controparte_3 Controparte_4 CP_ oggi , in persona dei Controparte_5 Controparte_7 rispettivi Ministri in carica, nonché , , Controparte_8 Controparte_9
e , in persona dei ll.rr. p.t., Controparte_10 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nella sede dei cui uffici in Potenza, al Corso XVIII Agosto, n. 46, ope legis sono domiciliati;
CONVENUTI avente ad oggetto: «Altre controversie di diritto amministrativo»
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 N. 2975/2013 R.G.A.C.
1. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 riassumevano, nei confronti dei convenuti indicati in epigrafe, la causa già intentata dal loro dante causa (per via di successione mortis causa) al fine (come si legge Persona_1 nell'atto di citazione in quel giudizio, richiamato in quello per la riassunzione) di ottenere la retrocessione di terreni espropriati, nei primi anni del Novecento, in danno di CP_11 ed a loro volta danti causa di i terreni da retrocedere, e CP_12 Persona_1 con riguardo ai quali si pretendeva il risarcimento del danno, avevano costituito oggetto di dichiarazione di inservibilità nel 1941, ma erano stati retrocessi soltanto in parte.
La causa veniva definita dal Tribunale di Potenza, mediante sentenza adottata da un
G.O.A., la numero 10.042/2007, con la quale la domanda veniva rigettata, e le spese di lite compensate.
La Corte d'Appello di Potenza, con sentenza numero 193/2012, tuttavia, dichiarava inesistente quella decisione, rimettendo la causa nuovamente al Tribunale, anche per il regime delle spese.
2. Le parti convenute si costituivano, mediante unica comparsa, attraverso la quale eccepivano appartenere la giurisdizione al Giudice Amministrativo, trattandosi di retrocessione parziale, non preceduta da decreti di inservibilità, ed essendo state eseguite, su taluni immobili, delle opere pubbliche;
chiedevano, comunque, dichiararsi inammissibile o rigettarsi la domanda.
3. In corso di causa, decedeva gli altri attori, quali eredi, si Parte_4 costituivano anche in tale qualità.
4. Falliva, da ultimo, il tentativo di composizione negoziale della lite, promosso dallo scrivente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al capo di domanda sulla retrocessione, come dichiarano espressamente gli attori, essi hanno rinunziato, nel corso del medesimo corrente anno.
2. La giurisdizione appartiene all'A.G.O.: al contrario di quanto afferma la difesa erariale, la dichiarazione di inservibilità è presente: essa è stata emessa dal Ministero dell'Agricoltura e
Foreste, Direzione Generale della Bonifica Integrale, con decreto del 25 Maggio 1941, Div.
VII, n. 694 (nel fascicolo degli attori), sicché la situazione subiettiva del privato assume, ora, la natura di diritto soggettivo, e non più di interesse legittimo (cfr. Cass. civ., Sezz. UU., ord.
16.5.2014, n. 10824).
La retrocessione, alla stregua di quanto si legge nel menzionato decreto, è parziale: si tratta dei suoli rappresentati nella planimetria, allegata al provvedimento, come inclusi nella
Zona C, e non di ogni immobile espropriato.
Tale planimetria, in realtà, non risulta più presente presso i pubblici uffici, e neppure il c.t.u., investito nel corso del precedente giudizio di prime cure, è riuscito ad ottenerne copia: ciò giustifica sia una qualche genericità, sul punto, nella domanda (del tutto incolpevole: gli uffici pubblici debbono custodire, naturalmente, i propri atti), sia l'avvenuto ricorso, come
2 N. 2975/2013 R.G.A.C.
detto, ad un c.t.u., il quale ha dovuto, pertanto, altresì condurre un accertamento intorno alla consistenza del patrimonio immobiliare da retrocedere.
3. La legittimazione attiva e la titolarità del diritto, in capo agli attori, sono comprovate, quanto alla successione mortis causa a dalla documentazione prodotta dagli Persona_1 attori medesimi (dichiarazione della successione, con albero genealogico;
spendita della qualità di eredi), mentre la legittimazione attiva e la titolarità del diritto, in capo allo stesso Per_1
, si desumono dalla medesima condotta concludente della P.A.: con atto n. rep. 23, in
[...] data 23 Luglio 1979, reg. il 7 Maggio 1980, rogato dal Dott. , Direttore Persona_2
Aggiunto di Divisione dell'Intendenza di Finanza di Matera, infatti, al venivano Per_1 retrocessi terreni della complessiva area di Ha 34, are 45 e centiare 60 (cfr. la nota di trascrizione).
4. La legittimazione passiva dei singoli convenuti, in realtà, come eccepisce l'Avvocatura dello Stato, non è ben lumeggiata dagli attori: ma a ciò, e senza che si rinvenga alcun pregiudizio essenziale al diritto di difesa dei medesimi convenuti (difesisi, infatti, pure nel merito), soccorre la circostanza che l'atto di retrocessione provenisse dall'Intendenza di
Finanza di Matera, sicché, in realtà, la responsabilità risarcitoria deve ascriversi al
[...]
. Controparte_3
5. La prescrizione del diritto al risarcimento non è maturata, trattandosi di illecito permanente, che perdura sino alla retrocessione o, nella specie, sino all'abdicazione a questa pretesa, nel 2025 (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. I, sent. 25.1.2013, n. 1787).
6. Non può parlarsi di usucapione, a favore dello Stato, sia per la genericità della deduzione, sia perché, come detto, veniva riconosciuta l'inservibilità dei suoli a retrocedersi, ossia che essi non erano stati utilizzati, né dovevano essere utilizzati: e ciò esclude che lo Stato volesse poi esercitare un possesso ad usucapionem.
7. Non occorre estendere il contraddittorio ai terzi, in favore dei quali l'uno o l'altro degli immobili espropriati, e non retrocessi nonostante l'inservibilità, sarebbero stati trasferiti dalla
P.A.: costoro, una volta, oramai, abbandonata la voce di domanda inerente alla retrocessione, infatti, non potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento della domanda risarcitoria, e sarebbe, dunque, a questo punto, inutile un'integrazione del contraddittorio.
8. Il c.t.u., del quale s'è già parlato, nei chiarimenti al primo elaborato conduce un calcolo specifico delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni: ed è utile riportare l'intero brano rilevante.
3 N. 2975/2013 R.G.A.C.
4 N. 2975/2013 R.G.A.C.
La relazione di chiarimenti è datata al 25 Settembre 2006: l'importo di complessivi euro
16.623.660,00, rivalutato secondo il calcolo dell'inflazione monetaria condotto dall'ISTAT, genera l'importo 23.190.005,70: dividendo tale somma per tre, ossia per il numero dei creditori, si ottiene il valore di euro 7.730.001,90.
5 N. 2975/2013 R.G.A.C.
In realtà, appare possibile dubitare che, dopo la data della relazione, fosse possibile continuare ad ottenere il medesimo rendimento o, addirittura, un rendimento: mancano, infatti, elementi specifici, che gli attori avrebbero potuto allegare, anche attraverso propria perizia.
Ne discende l'opportunità di limitare l'adeguamento della somma, computata dall'ausiliario, a quanto innanzi esposto.
Si precisa, ancora, che non appaiono dedotti, né quindi provati, gli elementi occorrenti affinché, sino alla data della presente decisione, si possano cumulare, sic et simplicter, alla rivalutazione monetaria, gli interessi legali compensativi (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, sent. 10.3.2025, n. 6351: «Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.»; in precedenza, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, ord.
13.7.2018, n. 18564).
Quanto agli interessi moratori, eventualmente dovuti posteriormente alla presente decisione, essi, al momento non richiesti, seguiranno le regole ordinarie.
9. La davvero particolare complessità della lite consiglia la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2975/2013 R.G.A.C., promossa da e contro il Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
il , il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ed il oggi
[...] Controparte_4 [...]
, in persona dei rispettivi Controparte_13
Ministri in carica, nonché contro l' , l , Controparte_8 Controparte_9
e la , in persona dei ll.rr. p.t., ogni Controparte_10 diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. condanna il a pagare a la Controparte_3 Parte_1 somma di euro 7.730.001,90, tale alla data di pubblicazione della presente sentenza;
2. condanna il a pagare a la Controparte_3 Parte_2 somma di euro 7.730.001,90, tale alla data di pubblicazione della presente sentenza;
6 N. 2975/2013 R.G.A.C.
3. condanna il a pagare a la Controparte_3 Parte_3 somma di euro 7.730.001,90, tale alla data di pubblicazione della presente sentenza;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 24 Settembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
7