Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00898/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2022, proposto da
F.lli Ruggeri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gorlani, Luca Ambrosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarnico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Abele Magli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ats Bergamo - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Medica - Sede di Trescore Balneario, Suap della Comunità dei Laghi Bergamaschi, non costituiti in giudizio;
nei confronti
DI FO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della comunicazione del Responsabile del Servizio edilizia del Comune di Sarnico prot. n. 1005 del 12.07.2022 notificata in data 18.07.2022;
- del parere di ATS Bergamo prot. n. 0008969 del 27.06.2022 notificato in data 18.07.2022;
- della determinazione n. 54/AT del 23.06.2022 dell'Area Tecnica del SUAP della Comunità dei Laghi Bergamaschi, pubblicata sull'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 7.07.2022 al 22.07.2022 e notificata in data 18.07.2022;
nonché per l'accertamento
dell'elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 557/2022 del 6.06.2022 del Tar Brescia e, ove occorra, per la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.;
nonché per la condanna
alle Amministrazioni resistenti ad inibire la prosecuzione dello svolgimento dell'attività di casa funeraria di cui alla SCIA presentata da DI di FO LO di FO OV & sas in data 12.11.2021 stante la carenza dei presupposti ex lege previsti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarnico e degli DI FO;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. OV RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preliminarmente a ogni altra questione, rileva il Collegio che nelle more del giudizio è intervenuta dichiarazione espressa di rinuncia al ricorso di parte ricorrente in data 18.12.2025, alla quale ha espressamente aderito il Comune di Sarnico con memoria del 23.12.2025 accettando la richiesta di compensazione integrale delle spese.
Di ciò il Collegio non può che prendere atto ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c) e 84, comma 3, c.p.a., sussistendo giuste ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese del presente giudizio, come richiesto dalle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il presente giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE CI, Presidente
OV RD, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV RD | GE CI |
IL SEGRETARIO