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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/08/2025, n. 4826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4826 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2158/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), residente in [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Latina, Viale dello Statuto 41 , presso lo studio dell'avv.
Davide Iobbi, ( ) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine C.F._2
dell'atto d'appello, p.e.c. appellante Email_1
e
( , residente in [...], Controparte_1 C.F._3
elettiva-mente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Faralli Benedetto Paolo
( ), sito in Latina Viale Mazzini n. 7, che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_4
giusta delega a margine della comparsa di costituzione, p.e.c. :
; appellato Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle rese nella comparsa di costituzione nonché per entrambe quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 11.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 2126/2020 nel procedimento 7137/2012, avente ad oggetto rilascio beni comuni, il Tribunale di Latina ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto liquidandole, come in parte motiva, ai sensi del D.M 55/2014 in euro 2.738,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, nonché dell'ulteriore somma, ex art. 96 c.p.c., pari ad euro 807,00; 3) Pone le spese di
C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice;
4) Dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario. Così deciso, in Latina, in data 16.11.2020 .
F.to il G.U.”
Il giudizio di primo grado è stato così narrato dal Tribunale : “ Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Latina, , deducendo di essere comproprietaria, unitamente al convenuto Controparte_1
(rispettivamente in quota pari ad 1/3 e 2/3) del garage sito in Latina, Borgo San
Michele, via Migliara 43, catastalmente contraddistinto al foglio 214, particella 319, sub 18, occupato, dal gennaio 2005, esclusivamente dallo stesso convenuto. Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto alla consegna delle chiavi ed al pagamento della somma di euro 6.400,00 a titolo di indennità di occupazione esclusiva. Si costituiva
, riconoscendo il diritto di comproprietà in capo all'attrice, deducendo di Controparte_1
non averla mai esclusa dal godimento del bene, la stessa disponendo, peraltro, delle chiavi di accesso. Sottolineava come l'attrice avesse piuttosto insistito nell'inammissibile richiesta di rilascio del garage o, in alternativa, di pagamento di un canone di locazione da parte del convenuto. Si opponeva alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione. Chiedeva la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. “
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale nonché ammesso e reso l'interrogatorio formale di nonché la c.t.u. per la determinazione del Controparte_1
valore locativo del locale garage;
all'esito il giudizio veniva rinviato, ex art. 281 bis c.p.c. all'udienza del 16.07.2020 per la lettura del dispositivo.
pag. 2/11 Seguiva sentenza gravata.
proponeva gravame avverso detta sentenza contestandola sotto Parte_1
diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva che impugnava il ricorso d'appello chiedendone il rigetto Controparte_1
infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 16.07.2025 fissata ai sensi dell'art. 437 e 447 bis cod. proc. civ., riservandosi all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§.
1- ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER ERRATA VALUTAZIONE DELLE
PROVE.
L'appellante si duole della motivazione della sentenza del Tribunale laddove, a pagina
3, sostiene che “…il godimento dell'immobile da parte di uno dei comunisti, pieno proprietario per la sua quota, è ben possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c. e non comporta di per sé, in assenza di titolo o di prova dell'opposizione degli altri comunisti, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva (si veda anche Cass. 9-2-2015 n. 2423); precisa inoltre che “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed in equivoco…” .
Deduce l'appellante che in atti vi è adeguata prova documentale circa il fatto che
, odierna appellante, abbia manifestato il proprio dissenso a che il SI. Parte_1
detenesse in maniera esclusiva l'immobile per cui è causa. Controparte_1
Dissenso manifestato nella missiva del 26.01.2009, ricevuta dal e Controparte_1
rimasta priva di riscontro, con la quale la denunciava l'illegittima Parte_1
occupazione del locale garage da parte del SI. da almeno quattro anni e CP_1
chiedeva il rilascio dell'immobile o la regolamentazione contrattuale della detenzione da parte dello stesso anche per la quota non di sua spettanza.
pag. 3/11 Veniva poi instaurato innanzi al Tribunale di Latina il giudizio RG 5787/09, con il quale la SI.ra lamentava la violazione del diritto al godimento del predetto locale CP_1
garage di cui è comproprietaria, chiedendo di entrare nella disponibilità dello stesso mediante consegna delle chiavi di accesso, con la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione.
Giudizio poi abbandonato in quanto il Tribunale aveva disposto, su eccezione del convenuto, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'anziana madre, titolare del diritto di usufrutto sulla quota di proprietà del convenuto stesso.
Seguiva un'ulteriore diffida datata 21.12.2012 (depositata con il secondo termine ex art. 183, Vi comma c.p.c.), con la quale l'odierna appellante invitava nuovamente il
SI. alla consegna delle chiavi dell'immobile precedentemente locato alla Otto CP_1
srl, arbitrariamente sostituite dall'appellato al momento della risoluzione del contratto di locazione, ed in contemporanea, l'introduzione del giudizio conclusosi con la sentenza appellata.
§.
2- Omessa valutazione delle risultanze della CTU adottata nel giudizio divisorio Rg
1936/2012
Deduce l'appellante che la prova inconfutabile del fatto che solo il SI. CP_1
godesse dell'immobile de quo è data dalla relazione di consulenza tecnica depositata dall'Arch. nell'ambito del giudizio divisorio rg 1936/2012. Per_1
In essa, infatti, il C.t.u accertava che il locale garage, individuato catastalmente dal sub 18, fosse in uso al solo , il quale, per giunta, dichiarava che lo Controparte_1
stesso immobile veniva sporadicamente utilizzato dal figlio. In tale locale, infatti, era stato creato un ambiente “discoteca”, dove c'erano un letto, strumenti musicali e casse acustiche.
Il CTU inoltre attestava la presenza all'ingresso del garage di mobili di proprietà del solo SI. . Controparte_1
Ebbene, la consulenza ha efficacia dirimente nella valutazione della fattispecie de qua. Essa, infatti, contiene la prova che il locale garage fosse in uso al solo CP_1
ed al di lui figlio.
[...]
pag. 4/11 Tale documento avrebbe dovuto costituire il fondamento del convincimento del
Giudice di primo grado.
§.
3- Errata valutazione delle prove testimoniali.
Deduce l'appellante che anche la prova testimoniale ha fornito elementi rafforzativi di quanto già provato documentalmente.
In via preliminare, deve evidenziarsi che il teste di parte attrice, SI. Testimone_1
ascoltato all'udienza del 17.04.2014, ha affermato che il locale garage era in uso “ad un
, padre o figlio”, aggiungendo poi: “ non mi risulta che abbia CP_1 Parte_1
mai utilizzato il garage”.
Il Giudice nega rilevanza a tale dichiarazione, ritenendole ininfluenti rispetto alla prova dell'utilizzo esclusivo del locale garage da parte del ed alla Controparte_1
dimostrazione dell'esistenza di atti oppositivi da parte dello stesso.
Il ragionamento seguito, tuttavia, è fallace: l'attrice come avrebbe potuto fornire la prova dell'esclusione dal godimento dell'immobile de quo imputabile all'opposizione del SI. , se non attraverso la dimostrazione che lo stesso fosse in uso CP_1
esclusivo del convenuto, nonostante le diffide inviate?
L'attenzione del Giudice, quindi, piuttosto che cadere sulla prova dell'esistenza di atti oppositivi del SI. , avrebbe dovuto riguardare la lettura congiunta di due CP_1
fattori: il dissenso chiaro ed inequivoco manifestato dalla SI.ra e la prova che CP_1
il locale garage fosse in uso al solo appellato.
Analogo discorso va fatto in relazione alla testimonianza resa dal teste di parte attrice,
SI. il quale, all'udienza del 17.01.2014, dichiarava che “da circa un Testimone_2
anno il garage è utilizzato dal figlio di ”. Controparte_1
Anche sul punto, infatti, il Giudice ha ritenuto irrilevante la dichiarazione resa dal SI.
, sul presupposto che lo stesso nulla abbia riferito in ordine alla posizione Tes_2
dell'attrice. In realtà i testi ascoltati hanno fornito la prova del “fatto positivo contrario” (godimento esclusivo del bene da parte del SI. ), rispetto al “fatto CP_1
pag. 5/11 negativo” (esclusione della dal godimento del garage per impedimento del CP_1
convenuto), impossibile da dimostrare in concreto.
§.
4-Omessa valutazione della confessione resa dal convenuto in sede di interrogatorio formale.
Deduce l'appellante che le testimonianze rese dai testi di parte attrice hanno trovato conferma nella dichiarazione confessoria resa dal SI. in sede di CP_1
interrogatorio formale.
Quest'ultimo, infatti, ascoltato sul cap. 2 della memoria istruttoria attorea con il quale gli si chiedeva se fosse vero che la SI.ra avesse richiesto e continuava a CP_1
richiedere le chiavi del garage sin dalla riconsegna delle stesse da parte del SI.
, rispondeva dichiarando “Non da quando è stato rilasciato il garage ma Tes_2
solo da un po' di tempo a questa parte” .
Con tale affermazione il convenuto, in sostanza, ha riconosciuto che alla data del giudizio la non era nella disponibilità delle chiavi del locale garage;
Parte_1
trattandosi di una vera e propria confessione doveva essere valutata dal Giudice di primo grado.
La sentenza impugnata, dunque, è errata nella parte in cui dichiara che “il convenuto, in sede di interrogatorio formale, ha respinto gli addebiti”.
§.
5- OMESSA VALUTAZIONE DELLA CTU A FIRMA DEL GEOM. CATALANI, DISPOSTA DAL
Tribunale e DIRETTA A DETERMINARE IL VALORE DELL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE
DELL'IMMOBILE DE CP_2
Deduce l'appellante che l'errata valutazione delle prove, documentali e non, compiuta dal Giudice di primo grado si è inevitabilmente riverberata sulla omessa valutazione della CTU disposta dal precedente giudice, titolare del giudizio, al fine di veder accertata e quantificata l'indennità di occupazione dell'immobile de quo dovuta dal
SI. . CP_1
Nel provvedimento impugnato, infatti, si legge: “In una simile prospettiva, risulta del tutto esplorativa la CTU disposta dal precedente titolare del ruolo, anche alla luce dei principi sopra richiamati”.
pag. 6/11 Deduce l'appellante che oggetto del quesito al c.t.u. era l'accertamento del valore locativo del locale garage occupato esclusivamente dal , ma anche che Controparte_1
la predetta indennità è dovuta ogni qualvolta il godimento esclusivo dell'immobile comune si connoti di illiceità, superando i limiti di cui all'art. 1102 c.c, come è avvenuto nel caso di specie.
In presenza di un'opposizione certa ed inequivoca, come è nel caso di specie, dunque,
è pacifico il diritto del comproprietario escluso dal godimento del bene comune ad ottenere il pagamento di un'indennità di occupazione.
Il dissenso manifestato dalla SI.ra , infatti, ha fatto venir meno il titolo CP_1
giustificativo del godimento esclusivo “solitario” del bene comune, consentendo di qualificare la condotta del convenuto quale abuso della cosa comune, in contrasto con l'art. 1102 c.c.
§.
6 - ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI CONDANNA
LA SIG.RA CAVINATO AI SENSI DELL'ART. 96 CPC, COMMA 3.
L'appellante si duole dell'errata interpretazione della domanda e dell'incompleta valutazione delle prove e del capo della sentenza con il quale il giudice di primo grado dispone la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, comma 3.
Così espressamente si legge a pagina 4 del provvedimento impugnato: “ Va poi disposta la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc. Ed infatti, già in via di prospettazione, tenuto conto dello stesso contenuto della missiva prodotta (e salve le precisazioni anche determinate dalla difesa del convenuto) il petitum risulta ancorato ad una causa petendi del tutto infondata, attesa la facoltà del comproprietario di godere della cosa comune con pienezza ed individualmente, esclusa soltanto la condotta ostruzionistica (neppure effettivamente allegata nell'atto introduttivo). La somma va equitativamente calcolata nel differenziale tra valori medi e valori minimi liquidati per la fase di studio ed introduttiva, pari ad € 807,00.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto”.
La Corte così ragiona.
pag. 7/11 Il Tribunale con la sentenza gravata ,contraddicendo quanto dichiarato nell'ordinanza del 31.05.2018, ha correttamente qualificato la domanda spiegata dall'odierna appellante quale azione ex art. 1102 c.c., e non quale azione di rivendica richiamando la Cassazione, sentenza n. 8831/2008; procede, poi, osservando che il convenuto ha pacificamente riconosciuto i diritti di comproprietà dell'odierna appellante, ragion per cui si ritiene che l'azione, così come spiegata dalla SI.ra
, sia stata correttamente qualificata. Parte_1
Osserva la Corte che nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.); solo la violazione di tali limiti consente di configurare un danno risarcibile.
Agli atti risulta che la , a mezzo il proprio difensore, ebbe a mettere in Parte_1
mora il per il rilascio del locale box auto ed il pagamento Controparte_1
dell'indennità d'occupazione o la regolarizzazione con un contratto di locazione , trattandosi di bene indiviso, per la quota di un terzo di sua pertinenza e ciò con missiva datata 26.01.2009, ricevuta dall'odierno appellato e rimasta priva di riscontro, con cui la denunciava l'illegittima occupazione del locale garage, CP_1
avvenuta arbitrariamente con la sostituzione della serratura d'accesso, da parte del
SI. da almeno quattro anni e per l'effetto, chiedeva il rilascio dell'immobile o CP_1
la regolamentazione contrattuale della detenzione da parte dello stesso anche per la quota non di sua spettanza.
Seguiva un'ulteriore diffida datata 21.12.2012 (depositata con il secondo termine ex art. 183, Vi comma c.p.c.), con la quale l'odierna appellante invitava nuovamente il
SI. alla consegna delle chiavi dell'immobile precedentemente locato alla Otto CP_1
srl, denunciando l'arbitraria sostituzione delle chiavi ed il possesso esclusivo dal momento della risoluzione del contratto di locazione.
La prova del possesso esclusivo del locale garage, di proprietà comune, risulta dall'acquisi-zione della c.t.u. effettuata nel procedimento di divisione tra le stesse pag. 8/11 parti , avente Rg. 1936/2012, nel verbale d'accesso ai luoghi di causa dove alla pag.
17 dove il c.t.u. nella descrizione così riporta: “………Al momento del sopralluogo, il locale è risultato in uso al , il qual ha spiegato che sporadicamente lo Controparte_1
usa il figlio, questo spigherebbe la presenza di una precaria pannellatura in legno di divisione o separè per ricavare una zona retro, in cui è presente un letto, strumenti musicali e casse acustiche (tipo discoteca). Nella parte d'ingresso sono ubicati altri mobili di proprietà del . “ Controparte_1
L'utilizzazione da parte del giudice di merito delle prove raccolte in altro processo è consentita come da prevalente orientamento della Cassazione n.31312/2021 : “ giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un altro processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante
l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità della prova nella causa in cui essa viene acquisita”.
Tale circostanza risulta confortata dalla prova per testi ascoltati all'udienza del
17.04.2014, ove si deve evidenziare che il , il teste di parte attrice ha Testimone_1
affermato che: “ il locale garage era in uso “ad un , padre o figlio”, CP_1
aggiungendo poi: “ non mi risulta che abbia mai utilizzato il garage”; Parte_1
nonché dal teste , che in precedenza aveva condotto in locazione il Testimone_2
garage, dichiarava che : “ il garage non c'è l'ho più, ho acquistato solo
l'appartamento ed ho riconsegnato le chiavi al costruttore” .. “da circa un anno il garage è utilizzato dal figlio di ”. Controparte_1
Nonché da quanto dichiarato dal che in sede d'interrogatorio formale Controparte_1
sul cap. 2 della memoria istruttoria attorea, sul capo se fosse vero che la SI.ra avesse richiesto e continuava a richiedere le chiavi del garage sin dalla CP_1
riconsegna delle stesse da parte del SI. , rispondeva dichiarando “Non da Tes_2
quando è stato rilasciato il garage ma solo da un po' di tempo a questa parte” .
pag. 9/11 Risulta quindi l'utilizzo esclusivo da parte del che nel prendere Controparte_1
possesso del locale garage, in atti, ne ha peraltro in parte modificato la destinazione per il proprio uso esclusivo del figlio, e ne ha vietato il pari uso alla . Parte_1
In ordine alla richiesta di pagamento dell'indennità d'occupazione per il mancato utilizzo e dei frutti non riscossi sull'immobile ritiene la Corte di riportarsi all'orientamento della Cassazione con Ordinanza n. 10264 /2023 : “ In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” .
Va quindi accolta la domanda di restituzione del bene comune alla comunione ed il paga-mento del a favore della per la mancata Controparte_1 Parte_1
corresponsione dei frutti civili con decorrenza dal 21.12.2012 sul canone, come determinato dal c.t.u , nella misura di € 200,00 mensili diviso tre per la quota di appartenenza della , pari ad € 66,66 mensili dalla data di messa in Parte_1
mora del 21.12.12, in mancanza di avvenuto rilascio, alla data di deposito della presente sentenza pari ad €.10.133,00 oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.
I rimanenti motivi vanno assorbiti compresa la condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., applicata dal Tribunale in carenza dei presupposti.
Le spese seguono la soccombenza con la condanna dell'appellato, , al Controparte_1
loro pagamento a favore dell'appellante, , e sono liquidate per questo Parte_1
grado secondo il DM. 147/22, il valore della lite € 11.000,00, gli scritti difensivi, la non particolare rilevanza della questione trattata in € 2.905,00 per compensi, oltre
€.455,50 per spese comprensive del c.u., nonché le spese generali oltre IVA e c.p.a. come per legge. Quelle del primo grado, in virtù delle indicate motivazioni, vanno pag. 10/11 liquidate, in mancanza di contestazioni, come determinate dal Tribunale, secondo la tariffa DM. 55/2014 in € 2.738,00 per compensi oltre 356,00 per spese comprensive del c.u., oltre IVA se dovuta e C.P.A. come per legge;
le spese di consulenza tecnica, come liquidate, vengono poste a totale carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione nei confronti di avverso la sentenza Pt_1 Controparte_1
del Tribunale di Latina n. 2126/2020 così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza accoglie per l'effetto la domanda di restituzione e condanna alla Controparte_1
restituzione alla comunione dell'immobile ad uso box sito in Latina, Borgo San
Michele, Via Migliara 43, ed al pagamento dell'importo di € 10.133,00 oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.
2) In riforma della sentenza gravata annulla la condanna della Parte_1
per lite temeraria e dispone la restituzione dell'importo corrisposto a tale titolo.
3) Condanna , appellato, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese del doppio grado del giudizio;
quelle del presente grado
[...]
liquidate in € 2.905,00 per compensi, oltre €.455,50 per spese comprensive del c.u., nonché le spese generali oltre IVA e c.p.a. come per legge;
quelle del primo grado in € 2.738,00 per compensi oltre 356,00 per spese comprensive del c.u., oltre IVA se dovuta e C.P.A. come per legge;
le spese di consulenza tecnica, come liquidate, vengono poste a totale carico di . Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 11/08/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2158/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), residente in [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Latina, Viale dello Statuto 41 , presso lo studio dell'avv.
Davide Iobbi, ( ) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine C.F._2
dell'atto d'appello, p.e.c. appellante Email_1
e
( , residente in [...], Controparte_1 C.F._3
elettiva-mente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Faralli Benedetto Paolo
( ), sito in Latina Viale Mazzini n. 7, che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_4
giusta delega a margine della comparsa di costituzione, p.e.c. :
; appellato Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle rese nella comparsa di costituzione nonché per entrambe quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 11.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 2126/2020 nel procedimento 7137/2012, avente ad oggetto rilascio beni comuni, il Tribunale di Latina ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto liquidandole, come in parte motiva, ai sensi del D.M 55/2014 in euro 2.738,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, nonché dell'ulteriore somma, ex art. 96 c.p.c., pari ad euro 807,00; 3) Pone le spese di
C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice;
4) Dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario. Così deciso, in Latina, in data 16.11.2020 .
F.to il G.U.”
Il giudizio di primo grado è stato così narrato dal Tribunale : “ Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Latina, , deducendo di essere comproprietaria, unitamente al convenuto Controparte_1
(rispettivamente in quota pari ad 1/3 e 2/3) del garage sito in Latina, Borgo San
Michele, via Migliara 43, catastalmente contraddistinto al foglio 214, particella 319, sub 18, occupato, dal gennaio 2005, esclusivamente dallo stesso convenuto. Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto alla consegna delle chiavi ed al pagamento della somma di euro 6.400,00 a titolo di indennità di occupazione esclusiva. Si costituiva
, riconoscendo il diritto di comproprietà in capo all'attrice, deducendo di Controparte_1
non averla mai esclusa dal godimento del bene, la stessa disponendo, peraltro, delle chiavi di accesso. Sottolineava come l'attrice avesse piuttosto insistito nell'inammissibile richiesta di rilascio del garage o, in alternativa, di pagamento di un canone di locazione da parte del convenuto. Si opponeva alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione. Chiedeva la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. “
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale nonché ammesso e reso l'interrogatorio formale di nonché la c.t.u. per la determinazione del Controparte_1
valore locativo del locale garage;
all'esito il giudizio veniva rinviato, ex art. 281 bis c.p.c. all'udienza del 16.07.2020 per la lettura del dispositivo.
pag. 2/11 Seguiva sentenza gravata.
proponeva gravame avverso detta sentenza contestandola sotto Parte_1
diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva che impugnava il ricorso d'appello chiedendone il rigetto Controparte_1
infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 16.07.2025 fissata ai sensi dell'art. 437 e 447 bis cod. proc. civ., riservandosi all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§.
1- ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER ERRATA VALUTAZIONE DELLE
PROVE.
L'appellante si duole della motivazione della sentenza del Tribunale laddove, a pagina
3, sostiene che “…il godimento dell'immobile da parte di uno dei comunisti, pieno proprietario per la sua quota, è ben possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c. e non comporta di per sé, in assenza di titolo o di prova dell'opposizione degli altri comunisti, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva (si veda anche Cass. 9-2-2015 n. 2423); precisa inoltre che “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed in equivoco…” .
Deduce l'appellante che in atti vi è adeguata prova documentale circa il fatto che
, odierna appellante, abbia manifestato il proprio dissenso a che il SI. Parte_1
detenesse in maniera esclusiva l'immobile per cui è causa. Controparte_1
Dissenso manifestato nella missiva del 26.01.2009, ricevuta dal e Controparte_1
rimasta priva di riscontro, con la quale la denunciava l'illegittima Parte_1
occupazione del locale garage da parte del SI. da almeno quattro anni e CP_1
chiedeva il rilascio dell'immobile o la regolamentazione contrattuale della detenzione da parte dello stesso anche per la quota non di sua spettanza.
pag. 3/11 Veniva poi instaurato innanzi al Tribunale di Latina il giudizio RG 5787/09, con il quale la SI.ra lamentava la violazione del diritto al godimento del predetto locale CP_1
garage di cui è comproprietaria, chiedendo di entrare nella disponibilità dello stesso mediante consegna delle chiavi di accesso, con la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione.
Giudizio poi abbandonato in quanto il Tribunale aveva disposto, su eccezione del convenuto, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'anziana madre, titolare del diritto di usufrutto sulla quota di proprietà del convenuto stesso.
Seguiva un'ulteriore diffida datata 21.12.2012 (depositata con il secondo termine ex art. 183, Vi comma c.p.c.), con la quale l'odierna appellante invitava nuovamente il
SI. alla consegna delle chiavi dell'immobile precedentemente locato alla Otto CP_1
srl, arbitrariamente sostituite dall'appellato al momento della risoluzione del contratto di locazione, ed in contemporanea, l'introduzione del giudizio conclusosi con la sentenza appellata.
§.
2- Omessa valutazione delle risultanze della CTU adottata nel giudizio divisorio Rg
1936/2012
Deduce l'appellante che la prova inconfutabile del fatto che solo il SI. CP_1
godesse dell'immobile de quo è data dalla relazione di consulenza tecnica depositata dall'Arch. nell'ambito del giudizio divisorio rg 1936/2012. Per_1
In essa, infatti, il C.t.u accertava che il locale garage, individuato catastalmente dal sub 18, fosse in uso al solo , il quale, per giunta, dichiarava che lo Controparte_1
stesso immobile veniva sporadicamente utilizzato dal figlio. In tale locale, infatti, era stato creato un ambiente “discoteca”, dove c'erano un letto, strumenti musicali e casse acustiche.
Il CTU inoltre attestava la presenza all'ingresso del garage di mobili di proprietà del solo SI. . Controparte_1
Ebbene, la consulenza ha efficacia dirimente nella valutazione della fattispecie de qua. Essa, infatti, contiene la prova che il locale garage fosse in uso al solo CP_1
ed al di lui figlio.
[...]
pag. 4/11 Tale documento avrebbe dovuto costituire il fondamento del convincimento del
Giudice di primo grado.
§.
3- Errata valutazione delle prove testimoniali.
Deduce l'appellante che anche la prova testimoniale ha fornito elementi rafforzativi di quanto già provato documentalmente.
In via preliminare, deve evidenziarsi che il teste di parte attrice, SI. Testimone_1
ascoltato all'udienza del 17.04.2014, ha affermato che il locale garage era in uso “ad un
, padre o figlio”, aggiungendo poi: “ non mi risulta che abbia CP_1 Parte_1
mai utilizzato il garage”.
Il Giudice nega rilevanza a tale dichiarazione, ritenendole ininfluenti rispetto alla prova dell'utilizzo esclusivo del locale garage da parte del ed alla Controparte_1
dimostrazione dell'esistenza di atti oppositivi da parte dello stesso.
Il ragionamento seguito, tuttavia, è fallace: l'attrice come avrebbe potuto fornire la prova dell'esclusione dal godimento dell'immobile de quo imputabile all'opposizione del SI. , se non attraverso la dimostrazione che lo stesso fosse in uso CP_1
esclusivo del convenuto, nonostante le diffide inviate?
L'attenzione del Giudice, quindi, piuttosto che cadere sulla prova dell'esistenza di atti oppositivi del SI. , avrebbe dovuto riguardare la lettura congiunta di due CP_1
fattori: il dissenso chiaro ed inequivoco manifestato dalla SI.ra e la prova che CP_1
il locale garage fosse in uso al solo appellato.
Analogo discorso va fatto in relazione alla testimonianza resa dal teste di parte attrice,
SI. il quale, all'udienza del 17.01.2014, dichiarava che “da circa un Testimone_2
anno il garage è utilizzato dal figlio di ”. Controparte_1
Anche sul punto, infatti, il Giudice ha ritenuto irrilevante la dichiarazione resa dal SI.
, sul presupposto che lo stesso nulla abbia riferito in ordine alla posizione Tes_2
dell'attrice. In realtà i testi ascoltati hanno fornito la prova del “fatto positivo contrario” (godimento esclusivo del bene da parte del SI. ), rispetto al “fatto CP_1
pag. 5/11 negativo” (esclusione della dal godimento del garage per impedimento del CP_1
convenuto), impossibile da dimostrare in concreto.
§.
4-Omessa valutazione della confessione resa dal convenuto in sede di interrogatorio formale.
Deduce l'appellante che le testimonianze rese dai testi di parte attrice hanno trovato conferma nella dichiarazione confessoria resa dal SI. in sede di CP_1
interrogatorio formale.
Quest'ultimo, infatti, ascoltato sul cap. 2 della memoria istruttoria attorea con il quale gli si chiedeva se fosse vero che la SI.ra avesse richiesto e continuava a CP_1
richiedere le chiavi del garage sin dalla riconsegna delle stesse da parte del SI.
, rispondeva dichiarando “Non da quando è stato rilasciato il garage ma Tes_2
solo da un po' di tempo a questa parte” .
Con tale affermazione il convenuto, in sostanza, ha riconosciuto che alla data del giudizio la non era nella disponibilità delle chiavi del locale garage;
Parte_1
trattandosi di una vera e propria confessione doveva essere valutata dal Giudice di primo grado.
La sentenza impugnata, dunque, è errata nella parte in cui dichiara che “il convenuto, in sede di interrogatorio formale, ha respinto gli addebiti”.
§.
5- OMESSA VALUTAZIONE DELLA CTU A FIRMA DEL GEOM. CATALANI, DISPOSTA DAL
Tribunale e DIRETTA A DETERMINARE IL VALORE DELL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE
DELL'IMMOBILE DE CP_2
Deduce l'appellante che l'errata valutazione delle prove, documentali e non, compiuta dal Giudice di primo grado si è inevitabilmente riverberata sulla omessa valutazione della CTU disposta dal precedente giudice, titolare del giudizio, al fine di veder accertata e quantificata l'indennità di occupazione dell'immobile de quo dovuta dal
SI. . CP_1
Nel provvedimento impugnato, infatti, si legge: “In una simile prospettiva, risulta del tutto esplorativa la CTU disposta dal precedente titolare del ruolo, anche alla luce dei principi sopra richiamati”.
pag. 6/11 Deduce l'appellante che oggetto del quesito al c.t.u. era l'accertamento del valore locativo del locale garage occupato esclusivamente dal , ma anche che Controparte_1
la predetta indennità è dovuta ogni qualvolta il godimento esclusivo dell'immobile comune si connoti di illiceità, superando i limiti di cui all'art. 1102 c.c, come è avvenuto nel caso di specie.
In presenza di un'opposizione certa ed inequivoca, come è nel caso di specie, dunque,
è pacifico il diritto del comproprietario escluso dal godimento del bene comune ad ottenere il pagamento di un'indennità di occupazione.
Il dissenso manifestato dalla SI.ra , infatti, ha fatto venir meno il titolo CP_1
giustificativo del godimento esclusivo “solitario” del bene comune, consentendo di qualificare la condotta del convenuto quale abuso della cosa comune, in contrasto con l'art. 1102 c.c.
§.
6 - ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI CONDANNA
LA SIG.RA CAVINATO AI SENSI DELL'ART. 96 CPC, COMMA 3.
L'appellante si duole dell'errata interpretazione della domanda e dell'incompleta valutazione delle prove e del capo della sentenza con il quale il giudice di primo grado dispone la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, comma 3.
Così espressamente si legge a pagina 4 del provvedimento impugnato: “ Va poi disposta la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc. Ed infatti, già in via di prospettazione, tenuto conto dello stesso contenuto della missiva prodotta (e salve le precisazioni anche determinate dalla difesa del convenuto) il petitum risulta ancorato ad una causa petendi del tutto infondata, attesa la facoltà del comproprietario di godere della cosa comune con pienezza ed individualmente, esclusa soltanto la condotta ostruzionistica (neppure effettivamente allegata nell'atto introduttivo). La somma va equitativamente calcolata nel differenziale tra valori medi e valori minimi liquidati per la fase di studio ed introduttiva, pari ad € 807,00.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto”.
La Corte così ragiona.
pag. 7/11 Il Tribunale con la sentenza gravata ,contraddicendo quanto dichiarato nell'ordinanza del 31.05.2018, ha correttamente qualificato la domanda spiegata dall'odierna appellante quale azione ex art. 1102 c.c., e non quale azione di rivendica richiamando la Cassazione, sentenza n. 8831/2008; procede, poi, osservando che il convenuto ha pacificamente riconosciuto i diritti di comproprietà dell'odierna appellante, ragion per cui si ritiene che l'azione, così come spiegata dalla SI.ra
, sia stata correttamente qualificata. Parte_1
Osserva la Corte che nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.); solo la violazione di tali limiti consente di configurare un danno risarcibile.
Agli atti risulta che la , a mezzo il proprio difensore, ebbe a mettere in Parte_1
mora il per il rilascio del locale box auto ed il pagamento Controparte_1
dell'indennità d'occupazione o la regolarizzazione con un contratto di locazione , trattandosi di bene indiviso, per la quota di un terzo di sua pertinenza e ciò con missiva datata 26.01.2009, ricevuta dall'odierno appellato e rimasta priva di riscontro, con cui la denunciava l'illegittima occupazione del locale garage, CP_1
avvenuta arbitrariamente con la sostituzione della serratura d'accesso, da parte del
SI. da almeno quattro anni e per l'effetto, chiedeva il rilascio dell'immobile o CP_1
la regolamentazione contrattuale della detenzione da parte dello stesso anche per la quota non di sua spettanza.
Seguiva un'ulteriore diffida datata 21.12.2012 (depositata con il secondo termine ex art. 183, Vi comma c.p.c.), con la quale l'odierna appellante invitava nuovamente il
SI. alla consegna delle chiavi dell'immobile precedentemente locato alla Otto CP_1
srl, denunciando l'arbitraria sostituzione delle chiavi ed il possesso esclusivo dal momento della risoluzione del contratto di locazione.
La prova del possesso esclusivo del locale garage, di proprietà comune, risulta dall'acquisi-zione della c.t.u. effettuata nel procedimento di divisione tra le stesse pag. 8/11 parti , avente Rg. 1936/2012, nel verbale d'accesso ai luoghi di causa dove alla pag.
17 dove il c.t.u. nella descrizione così riporta: “………Al momento del sopralluogo, il locale è risultato in uso al , il qual ha spiegato che sporadicamente lo Controparte_1
usa il figlio, questo spigherebbe la presenza di una precaria pannellatura in legno di divisione o separè per ricavare una zona retro, in cui è presente un letto, strumenti musicali e casse acustiche (tipo discoteca). Nella parte d'ingresso sono ubicati altri mobili di proprietà del . “ Controparte_1
L'utilizzazione da parte del giudice di merito delle prove raccolte in altro processo è consentita come da prevalente orientamento della Cassazione n.31312/2021 : “ giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un altro processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante
l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità della prova nella causa in cui essa viene acquisita”.
Tale circostanza risulta confortata dalla prova per testi ascoltati all'udienza del
17.04.2014, ove si deve evidenziare che il , il teste di parte attrice ha Testimone_1
affermato che: “ il locale garage era in uso “ad un , padre o figlio”, CP_1
aggiungendo poi: “ non mi risulta che abbia mai utilizzato il garage”; Parte_1
nonché dal teste , che in precedenza aveva condotto in locazione il Testimone_2
garage, dichiarava che : “ il garage non c'è l'ho più, ho acquistato solo
l'appartamento ed ho riconsegnato le chiavi al costruttore” .. “da circa un anno il garage è utilizzato dal figlio di ”. Controparte_1
Nonché da quanto dichiarato dal che in sede d'interrogatorio formale Controparte_1
sul cap. 2 della memoria istruttoria attorea, sul capo se fosse vero che la SI.ra avesse richiesto e continuava a richiedere le chiavi del garage sin dalla CP_1
riconsegna delle stesse da parte del SI. , rispondeva dichiarando “Non da Tes_2
quando è stato rilasciato il garage ma solo da un po' di tempo a questa parte” .
pag. 9/11 Risulta quindi l'utilizzo esclusivo da parte del che nel prendere Controparte_1
possesso del locale garage, in atti, ne ha peraltro in parte modificato la destinazione per il proprio uso esclusivo del figlio, e ne ha vietato il pari uso alla . Parte_1
In ordine alla richiesta di pagamento dell'indennità d'occupazione per il mancato utilizzo e dei frutti non riscossi sull'immobile ritiene la Corte di riportarsi all'orientamento della Cassazione con Ordinanza n. 10264 /2023 : “ In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” .
Va quindi accolta la domanda di restituzione del bene comune alla comunione ed il paga-mento del a favore della per la mancata Controparte_1 Parte_1
corresponsione dei frutti civili con decorrenza dal 21.12.2012 sul canone, come determinato dal c.t.u , nella misura di € 200,00 mensili diviso tre per la quota di appartenenza della , pari ad € 66,66 mensili dalla data di messa in Parte_1
mora del 21.12.12, in mancanza di avvenuto rilascio, alla data di deposito della presente sentenza pari ad €.10.133,00 oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.
I rimanenti motivi vanno assorbiti compresa la condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., applicata dal Tribunale in carenza dei presupposti.
Le spese seguono la soccombenza con la condanna dell'appellato, , al Controparte_1
loro pagamento a favore dell'appellante, , e sono liquidate per questo Parte_1
grado secondo il DM. 147/22, il valore della lite € 11.000,00, gli scritti difensivi, la non particolare rilevanza della questione trattata in € 2.905,00 per compensi, oltre
€.455,50 per spese comprensive del c.u., nonché le spese generali oltre IVA e c.p.a. come per legge. Quelle del primo grado, in virtù delle indicate motivazioni, vanno pag. 10/11 liquidate, in mancanza di contestazioni, come determinate dal Tribunale, secondo la tariffa DM. 55/2014 in € 2.738,00 per compensi oltre 356,00 per spese comprensive del c.u., oltre IVA se dovuta e C.P.A. come per legge;
le spese di consulenza tecnica, come liquidate, vengono poste a totale carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione nei confronti di avverso la sentenza Pt_1 Controparte_1
del Tribunale di Latina n. 2126/2020 così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza accoglie per l'effetto la domanda di restituzione e condanna alla Controparte_1
restituzione alla comunione dell'immobile ad uso box sito in Latina, Borgo San
Michele, Via Migliara 43, ed al pagamento dell'importo di € 10.133,00 oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.
2) In riforma della sentenza gravata annulla la condanna della Parte_1
per lite temeraria e dispone la restituzione dell'importo corrisposto a tale titolo.
3) Condanna , appellato, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese del doppio grado del giudizio;
quelle del presente grado
[...]
liquidate in € 2.905,00 per compensi, oltre €.455,50 per spese comprensive del c.u., nonché le spese generali oltre IVA e c.p.a. come per legge;
quelle del primo grado in € 2.738,00 per compensi oltre 356,00 per spese comprensive del c.u., oltre IVA se dovuta e C.P.A. come per legge;
le spese di consulenza tecnica, come liquidate, vengono poste a totale carico di . Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 11/08/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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