TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 4.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16518 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv.DE MARCHIS CARLO e CONTI SI
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Fondo di Garanzia
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.4.2024, la ricorrente, premesso di aver lavorato dal
1.10.2009 al 9.1.2020 alle dipendenze dell' Controparte_2
; precisato che in data 9.1.2020 il Tribunale di Roma dichiarava il
[...]
fallimento del datore di lavoro;
rilevato che la Curatela Fallimentare comunicava alla ricorrente la prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alla acquirente Cooperativa Sociale
RI 59 a r.l., precisando che i crediti maturati in costanza di esercizio provvisorio (dal
9.1.2020 sino alla data della cessione) sarebbero rimasti in capo al fallimento;
rilevato infine che il contratto di cessione dei rami aziendali alla Cooperativa Sociale RI 59 a r.l. prevedeva espressamente l'esclusione dalla cessione dei crediti e debiti dell' CP_2
“in bonis” oltre a quelli relativi all'esercizio provvisorio;
rilevato infine che
[...]
1 veniva ammesso al passivo fallimentare il suo credito retributivo di € 17.152,44, di cui €
15.042,31 a titolo di TFR;
ha dedotto di aver presentato, in data 15.5.2023, istanza di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR maturato sino al 9.1.2020, che era stata tuttavia rigettata dall' sul presupposto dell'avvenuto trasferimento del CP_1
rapporto di lavoro alla cessionaria Cooperativa Sociale RI 59 a r.l. e della conseguente inoperatività della garanzia del Fondo.
Assumendo l'illegittimità di tale diniego ed il diritto all'intervento del Fondo di
Garanzia per il pagamento del TFR, ai sensi dell'art. 47 comma 5 bis L. 289/90, la ricorrente ha chiesto la condanna dell' – Fondo di Garanzia - al pagamento della somma CP_1 di € 15.042,31 oltre interessi.
Costituitosi in giudizio l' ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto CP_1
il rigetto sul presupposto della mancanza del requisito costitutivo per l'intervento del Fondo, costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente con la e, dunque CP_2 dall'esigibilità del TFR, essendo invece detto rapporto proseguito, senza soluzione di continuità, con la cessionaria Cooperativa Sociale RI 59 a r.l., obbligata ex art. 2112
c.c., al pagamento del TFR anche per la parte maturata alle dipendenze dell'impresa cedente allorquando si fosse verificata la condizione di esigibilità.
La convenuta ha inoltre dedotto l'inapplicabilità dell'art. 47, comma 5 della Legge n.
428 del 1990, invocato dalla ricorrente, essendo stata disposta la continuazione dell'attività dapprima mediante l'autorizzato esercizio provvisorio e poi in forza della cessione dei rami aziendali alla Cooperativa suindicata.
Eccepita inoltre la nullità di ogni patto in deroga all'art. 2112 c.p.c., l' ha chiesto CP_1
il rigetto del ricorso.
1.E' incontestato che la ricorrente veniva assunta dall' in Controparte_2
data 1.10.2009; in data 9.1.2020 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento dell' CP_2
con sentenza n. 6/2020;
[...]
è altresì pacifico fra le parti che il Giudice Delegato disponeva contestualmente l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa della CP_2
con nota (priva di data) allegata sub doc. 4 di parte ricorrente, la curatela, comunicava alla ricorrente ed alla cessionaria Cooperativa RI l'affitto a detta
2 cooperativa del ramo d'azienda al quale era adibita la ricorrente (già concesso in affitto ad altra Cooperativa – la Siar - e previa retrocessione alla procedura concorsuale) ed il conseguente trasferimento ex lege del rapporto di lavoro alla cessionaria senza soluzione di continuità, comunicando altresì che i crediti retributivi (compreso il TFR) maturati in costanza di esercizio provvisorio, dal 9.1.2020 sino al perfezionamento della cessione con la
Siar (27.4.2020) non sarebbero stati trasferiti e sarebbero invece mantenuti in capo al
, mentre quelli maturati in pendenza di affitto d'azienda sarebbero rimasti in Parte_2
carico alla Siar;
con atto notarile del 22.7.2020 il Fallimento VI perfezionava la cessione in favore della Cooperativa Sociale RI 59 a r.l. e la ricorrente transitava alle dipendenze della cessionaria;
nell'ambito del suddetto contratto di cessione si prevedeva che “non sono compresi nel perimetro aziendale di cessione i crediti ed i debiti dell' in bonis, Controparte_2 come pure quelli relativi all'esercizio provvisorio dal 9.1.2020 al 27.4.2020. (omissis). Per quanto concerne le spettanze del personale dipendente, il si farà carico delle Parte_2
pretese maturate in costanza di esercizio provvisorio (omissis) qualunque spettanza pregressa deve essere accertata in sede di verifica dello stato passivo e regolata secondo le norme del concorso”; con provvedimento del 24.3.2022 la ricorrente veniva ammessa al passivo per il credito di € 17.152,44 (computato al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle trattenute previdenziali), di cui € 15.042,31 a titolo di TFR, in privilegio generale ex art. 2751-bis n. 1
c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, da calcolare al momento del riparto;
dichiarata l'esecutività dello stato passivo, in data 15.5.2023 la ricorrente presentava istanza di intervento al Fondo per il pagamento del TFR;
con comunicazione del 20.9.2023 l rigettava l'istanza sul presupposto del CP_1
trasferimento del rapporto di lavoro alla Cooperativa Sociale RI 59 e della conseguente applicazione dell'art. 2112 c.c..
Dall'estratto contributivo depositato in atti, non risulta che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio sia stato poi (ri)trasferito al Fallimento VI;
emerge piuttosto che tale rapporto è poi proseguito con altre cooperative.
3 Ad ogni buon conto la ricorrente non allega se e quando sia cessato il rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
2. Così descritti i fatti di causa, la questione controversa concerne i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia nel caso di trasferimento d'azienda e prosecuzione con il cessionario del rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro fallito.
Più nella specie, si discute del diritto di accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia gestito dall' per la quota di TFR maturata per l'attività lavorativa svolta in favore del CP_1
datore di lavoro cedente, sottoposto alla procedura concorsuale di fallimento, ammessa allo stato passivo, nonostante la responsabilità solidate ex lege del datore di lavoro cessionario in bonis e la permanenza del rapporto con il medesimo cessionario.
Ebbene, la giurisprudenza più risalente ammetteva in tale ipotesi l'intervento del
Fondo di Garanzia, sul presupposto della obbligatorietà e vincolatività dello stato passivo dichiarato esecutivo anche nei confronti dell' (Cass. 4.12.2015, n. 24730 e i precedenti CP_1
ivi citati).
Detto orientamento, tuttavia, è mutato già dal 2018, allorquando Cass. n.
19277/2018, ribadendo che “l'art. 2 della I. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 82 del
1990, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta”, ricordato inoltre che, “il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto”, ha invece affermato l'opposto principio per cui
“il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l , che è estraneo alla procedura e che perciò deve CP_1
pater contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n. 297 del 1982”.
Tale orientamento si è ad oggi consolidato (Cass. 37789/2022; Cass. n. 23499/2024;
Cass. 1860/2025) in forza di condivisibili argomentazioni fondate sia sulla distinzione ed autonomia del diritto alla prestazione previdenziale vantata dal lavoratore nei confronti del
Fondo di Garanzia, rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro
(così Cass. nr. 17643 del 2020); sia sull'estraneità dell'ente al rapporto di lavoro ed alle
4 procedure esecutive (anche concorsuali) intentate dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro e del diritto dell'ente alla difesa in giudizio, sancito per tutti dall'art. 24 Cost..
Applicando i suesposti principi alla fattispecie per cui è causa, deve escludersi il diritto della ricorrente al pagamento da parte del Fondo della quota di TFR maturata in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la (in bonis), posto che tale rapporto CP_2
non risulta cessato, ma è stato trasferito senza soluzione di continuità alla Cooperativa
RI che non risulta fallita, a nulla rilevando che il relativo credito sia stato ammesso al passivo del fallito datore di lavoro cedente.
3. Ciò non di meno, la ricorrente, deduce che tali principi non troverebbero applicazione nell'ipotesi in cui il trasferimento d'azienda avvenga nel corso della procedura fallimentare della cedente, poiché in tali ipotesi, i commi 5 e 5bis dell'art. 47 L. 428/90 sanciscono la deroga alla responsabilità solidale dell'acquirente ex art. 2112 comma 2 c.c., consentendo l'immediata esigibilità del TFR nei confronti della cedente fallita.
Sennonchè la disciplina dell'art. 47 invocata dalla ricorrente è quella risultante dalle modifiche apportate dal codice della crisi, entrata in vigore solo nel 2022 e che, per giurisprudenza costante, è inapplicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore (Cass. 37789/2022; Cass. n. 23499/2024; Cass. 1860/2025).
L'art. 47 comma 5 L. 428/90, nella versione vigente all'epoca del trasferimento d'azienda, prevede invece che: “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore”.
Tale norma, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso di specie, non ricorrendo il presupposto della omessa continuazione e/o cessazione dell'attività. La cessione del ramo aziendale stipulata dal Fallimento con la Cooperativa sociale RI 59 (per effetto della quale il rapporto di lavoro è stato trasferito alla RI senza soluzione di continuità) è
5 infatti intercorsa allorquando l'attività di impresa della non era cessata ed era in corso CP_2
l'esercizio provvisorio autorizzato dal giudice delegato sin dal 9.1.2020 e per effetto del quale la ricorrente continuava a prestare attività lavorativa.
4. Neppure può invocarsi nel caso di specie l'applicabilità dell'art. 47 comma 4 bis L. cit., che, nella formulazione vigente all'epoca del trasferimento d'azienda, sancisce che: Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività;
b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Nella fattispecie per cui è causa, infatti, il trasferimento d'azienda è stato disposto nell'ambito del fallimento della sicchè non ricorre alcuna delle ipotesi previste dalle CP_2
lettere da a) a b-ter) della norma citata.
Ad ogni buon conto, quand'anche volesse estendersi la disciplina del comma 4 bis cit. alla procedura fallimentare in cui è stata disposta la continuità aziendale, si osserva che, nel caso di specie, non risulta che le parti sociali abbiano concordato alcuna deroga e/o limitazione all'art. 2112 c.c.
Premesso al riguardo che non è stato depositato in atti l'accordo sindacale relativo al trasferimento d'azienda intervenuto con la Cooperativa RI, avendo l' prodotto il CP_1
diverso accordo intervenuto nell'ambito del precedente trasferimento d'azienda alla Siar che
è pertanto del tutto irrilevante, si osserva che nell'ambito di altro identico giudizio (RG
14663/2024) definito con sentenza di questo giudice n. 592/2025, era stata invece depositata sub doc. 10 di parte ricorrente (patrocinata dai medesimi procuratori) la comunicazione ex art. 47 L. 428/90 della Curatela fallimentare alle ooss relativa al trasferimento d'azienda alla
6 Cooperativa RI. Dall'esame di detta comunicazione emergeva chiaramente l'inesistenza di ogni deroga all'art. 2112 c.c., la cui applicazione veniva invece più volte ribadita dalla Curatela che, con riferimento ai crediti retributivi dei lavoratori, limitava gli obblighi (esclusivi) del fallimento, ai soli crediti (prededucibili) dei lavoratori sorti in costanza di esercizio provvisorio: dal 9.1.2020 sino al perfezionamento della cessione aziendale”.
Identica limitazione, peraltro, è contenuta nella comunicazione della Curatela alla ricorrente ed alla cessionaria Cooperativa RI e di cui al doc. 4 di parte ricorrente.
Nessun accordo derogatorio della responsabilità solidale della cessionaria per i debiti della in bonis risulta dunque essere stato pattuito dalle parti sociali. CP_2
Deve peraltro dubitarsi della possibilità delle parti sociali di derogare al disposto del
2112 comma 2 c.c., nelle ipotesi di trasferimento d'azienda disposto in continuità aziendale nell'ambito della procedura concorsuale, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato come, dovendo necessariamente differenziarsi la fattispecie del comma 4 bis da quella del comma 5, “l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le sole condizioni di lavoro” (Cass. 23499/2024) – “condizioni di lavoro” che, in quanto tali, non attengono alla sfera della responsabilità solidale della cessionaria rispetto ai crediti del lavoratore.
In detta pronuncia la S.C., anche richiamando Cass. 37789/2022, ha evidenziato che
“l'accordo sindacale previsto dall'art. 47 è res inter alios acta sprovvisto di effetto vincolante verso l' , che gestisce il Fondo di garanzia ed esso non potrebbe comunque CP_1
alterare la disciplina eminentemente pubblicistica che presiede all'intervento del CP_3
L'accordo nel far gravare sul fallimento della società cedente i debiti concernenti il TFR maturato fino alla data del trasferimento del personale non determina l'immediata esigibilità del credito a titolo di TFR e l'esigibilità rappresenta il presupposto indefettibile per il subentro del Fondo di garanzia, secondo i principi generali enunciati dall'art. 2120 c.c., e consegue soltanto alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro”.
5. Per quanto poi attiene al contratto di compravendita del 22.7.2020, ritiene il giudicante che del pari non risulti pattuita alcuna espressa deroga all'art. 2112 c.c..
7 L'art. 2 del predetto contratto prevede espressamente, in merito alle spettanze del personale dipendente, che restano a carico del quelle sorte in costanza di Parte_2
esercizio provvisorio, maturate dal 9.1.2020 sino alla stipula della compravendita, mentre
“le spettanze pregresse devono essere accertate in sede di verifica dello stato passivo e regolate secondo le norme del concorso”.
Nell'ambito delle “spettanze pregresse” non può ricomprendersi il TFR per cui è causa, non essendo all'epoca cessato il rapporto di lavoro del ricorrente e non essendo pertanto il TFR ancora esigibile.
E' vero che l'art. 2 del predetto contratto prevede inoltre che “non sono compresi nei perimetri aziendali oggetto di cessione i crediti ed i debiti dell'associazione in CP_2
bonis”. E tuttavia, ritiene il giudicante che il riferimento debba ritenersi limitato ai crediti diversi rispetto alle spettanze del personale dipendente che, regolate in astratto dall'art. 2112 c.c., vengono nel contratto de quo disciplinate al punto immediatamente successivo.
Ciò, in conformità, peraltro, a quanto previsto nel suddetto art. 2, che espressamente reca: “tutti i rapporti di lavoro dipendente in esser alla data odierna, pertanto, continueranno con la cessionaria ed i lavoratori conserveranno tutti i diritti che ne derivano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.”
Ad ogni buon conto, un'eventuale deroga all'art. 2112 c.c. pattuita fra il Fallimento e la cessionaria, in assenza di accordo sindacale ed al di fuori del perimetro di cui all'art. 47 comma 4 bis L. cit, sarebbe inopponibile all' CP_1
6. Del pari inopponibile all' è, come già detto, l'ammissione al passivo CP_1
fallimentare della cedente del credito per TFR della ricorrente.
7. Pertanto: accertato che il rapporto di lavoro è stato trasferito senza soluzione di continuità dal fallimento alla cessionaria RI e che lo stesso non è cessato nè con l'apertura del Fallimento, nè nel corso dell'autorizzato esercizio provvisorio;
ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 47 comma 5 L. 428/90 (nel teste vigente all'epoca del trasferimento), stante la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e, conseguentemente l'operatività dell'art. 2112 c.c.; ritenuta altresì l'inesistenza di un accordo sindacale che, in deroga all'art. 2112 c.c., escluda la responsabilità solidale della cessionaria per i crediti maturati con la cedente in bonis;
ritenuta ancora, l'inopponibilità all' dell'eventuale CP_1
deroga all'art. 2112 c.c. pattuita dal Fallimento con la Cooperativa cessionaria;
ritenuta
8 infine l'inopponibilità all' dell'ammissione al passivo fallimentare del credito per TFR;
CP_1
ritiene il giudicante di dove rigettare la domanda attorea.
9. Del tutto inconferente è poi la circolare n. 70 del 26.7.2023 (depositata sub CP_1
doc. 12 di parte ricorrente) emanata dall'ente a seguito dell'entrata in vigore (in data
15.7.2022) della nuova disciplina introdotta dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, inapplicabile alla fattispecie ratione temporis.
10. Questo giudice non disconosce l'orientamento contrario espresso da questo stesso
Tribunale con le due pronunce depositate a più riprese dalla ricorrente (Tribunale Roma n.
10507/24 e n. 747/2025) e rese in identiche fattispecie. E tuttavia ritiene di doversene discostare, non condividendone i presupposti di fondo. Dissente in particolare: dalla ritenuta applicabilità dell'art. 47 comma 5 L. cit. pur in presenza di un trasferimento d'azienda in continuità aziendale;
dalla ritenuta esistenza di un accordo sindacale in deroga al disposto dell'art. 2112 c.c., di cui invece si afferma la piena applicazione nell'ambito della comunicazione della Curatela alle ooss in merito al trasferimento d'azienda alla RI e si esclude il trasferimento alla cessionaria dei soli debiti retributivi prededucibili sorti nel limitato periodo dell'esercizio provvisorio;
dalla ritenuta opponibilità all' dell'accordo CP_1
eventualmente intercorso tra la Curatela fallimentare e la cessionaria contenente l'esclusione della responsabilità di quest'ultima per i pregressi crediti di lavoro dei dipendenti ceduti, in deroga all'art. 2112 c.c.; della ritenuta conformità della soluzione interpretativa adottata con la novella apportata dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) - novità che, inapplicabile alle procedure concorsuali aperte prima della sua entrata in vigore, si pone invece in evidente discontinuità con la normativa previgente.
11. A tale ultimo proposito, si evidenzia come Cass. n. 37789 del 2022 (riaffermata anche da Cass. 23499/2024 e Cass. 1860/2025 cit), affrontando la questione dell'incidenza delle innovazioni portate dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), precisato che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in linea generale, non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore, ha evidenziato: “che le norme del d.lgs. n. 14 del
2019 possono rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare solo quando, nello specifico segmento considerato, si riscontri un ambito di
9 continuità tra il regime vigente e quello futuro (cfr. Cass. s.u. 25/03/2021 n. 850). Ed è stata necessaria una previsione espressa, in evidente e consapevole discontinuità con le conclusioni cui la Corte era già giunta, per sancire, a determinate condizioni, l'immediata esigibilità del credito del TFR nei confronti del cedente dell'azienda e per equiparare il trasferimento dei lavoratori all'acquirente dell'azienda a una cessazione del rapporto di lavoro, anche quando il rapporto di lavoro prosegua senza cesure.
Ne consegue che neppure dall'innovativa disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, assoggettata a puntuali presupposti, si possono trarre elementi chiarificatori della normativa pregressa, ratione temporis applicabile”.
12. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso non può essere accolto.
13. Le spese di lite si compensano opportunamente fra le parti, tenuto conto della complessità della materia e del contrasto giurisprudenziale all'interno di questo stesso tribunale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Roma 14.2.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 4.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16518 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv.DE MARCHIS CARLO e CONTI SI
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Fondo di Garanzia
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.4.2024, la ricorrente, premesso di aver lavorato dal
1.10.2009 al 9.1.2020 alle dipendenze dell' Controparte_2
; precisato che in data 9.1.2020 il Tribunale di Roma dichiarava il
[...]
fallimento del datore di lavoro;
rilevato che la Curatela Fallimentare comunicava alla ricorrente la prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alla acquirente Cooperativa Sociale
RI 59 a r.l., precisando che i crediti maturati in costanza di esercizio provvisorio (dal
9.1.2020 sino alla data della cessione) sarebbero rimasti in capo al fallimento;
rilevato infine che il contratto di cessione dei rami aziendali alla Cooperativa Sociale RI 59 a r.l. prevedeva espressamente l'esclusione dalla cessione dei crediti e debiti dell' CP_2
“in bonis” oltre a quelli relativi all'esercizio provvisorio;
rilevato infine che
[...]
1 veniva ammesso al passivo fallimentare il suo credito retributivo di € 17.152,44, di cui €
15.042,31 a titolo di TFR;
ha dedotto di aver presentato, in data 15.5.2023, istanza di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR maturato sino al 9.1.2020, che era stata tuttavia rigettata dall' sul presupposto dell'avvenuto trasferimento del CP_1
rapporto di lavoro alla cessionaria Cooperativa Sociale RI 59 a r.l. e della conseguente inoperatività della garanzia del Fondo.
Assumendo l'illegittimità di tale diniego ed il diritto all'intervento del Fondo di
Garanzia per il pagamento del TFR, ai sensi dell'art. 47 comma 5 bis L. 289/90, la ricorrente ha chiesto la condanna dell' – Fondo di Garanzia - al pagamento della somma CP_1 di € 15.042,31 oltre interessi.
Costituitosi in giudizio l' ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto CP_1
il rigetto sul presupposto della mancanza del requisito costitutivo per l'intervento del Fondo, costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente con la e, dunque CP_2 dall'esigibilità del TFR, essendo invece detto rapporto proseguito, senza soluzione di continuità, con la cessionaria Cooperativa Sociale RI 59 a r.l., obbligata ex art. 2112
c.c., al pagamento del TFR anche per la parte maturata alle dipendenze dell'impresa cedente allorquando si fosse verificata la condizione di esigibilità.
La convenuta ha inoltre dedotto l'inapplicabilità dell'art. 47, comma 5 della Legge n.
428 del 1990, invocato dalla ricorrente, essendo stata disposta la continuazione dell'attività dapprima mediante l'autorizzato esercizio provvisorio e poi in forza della cessione dei rami aziendali alla Cooperativa suindicata.
Eccepita inoltre la nullità di ogni patto in deroga all'art. 2112 c.p.c., l' ha chiesto CP_1
il rigetto del ricorso.
1.E' incontestato che la ricorrente veniva assunta dall' in Controparte_2
data 1.10.2009; in data 9.1.2020 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento dell' CP_2
con sentenza n. 6/2020;
[...]
è altresì pacifico fra le parti che il Giudice Delegato disponeva contestualmente l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa della CP_2
con nota (priva di data) allegata sub doc. 4 di parte ricorrente, la curatela, comunicava alla ricorrente ed alla cessionaria Cooperativa RI l'affitto a detta
2 cooperativa del ramo d'azienda al quale era adibita la ricorrente (già concesso in affitto ad altra Cooperativa – la Siar - e previa retrocessione alla procedura concorsuale) ed il conseguente trasferimento ex lege del rapporto di lavoro alla cessionaria senza soluzione di continuità, comunicando altresì che i crediti retributivi (compreso il TFR) maturati in costanza di esercizio provvisorio, dal 9.1.2020 sino al perfezionamento della cessione con la
Siar (27.4.2020) non sarebbero stati trasferiti e sarebbero invece mantenuti in capo al
, mentre quelli maturati in pendenza di affitto d'azienda sarebbero rimasti in Parte_2
carico alla Siar;
con atto notarile del 22.7.2020 il Fallimento VI perfezionava la cessione in favore della Cooperativa Sociale RI 59 a r.l. e la ricorrente transitava alle dipendenze della cessionaria;
nell'ambito del suddetto contratto di cessione si prevedeva che “non sono compresi nel perimetro aziendale di cessione i crediti ed i debiti dell' in bonis, Controparte_2 come pure quelli relativi all'esercizio provvisorio dal 9.1.2020 al 27.4.2020. (omissis). Per quanto concerne le spettanze del personale dipendente, il si farà carico delle Parte_2
pretese maturate in costanza di esercizio provvisorio (omissis) qualunque spettanza pregressa deve essere accertata in sede di verifica dello stato passivo e regolata secondo le norme del concorso”; con provvedimento del 24.3.2022 la ricorrente veniva ammessa al passivo per il credito di € 17.152,44 (computato al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle trattenute previdenziali), di cui € 15.042,31 a titolo di TFR, in privilegio generale ex art. 2751-bis n. 1
c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, da calcolare al momento del riparto;
dichiarata l'esecutività dello stato passivo, in data 15.5.2023 la ricorrente presentava istanza di intervento al Fondo per il pagamento del TFR;
con comunicazione del 20.9.2023 l rigettava l'istanza sul presupposto del CP_1
trasferimento del rapporto di lavoro alla Cooperativa Sociale RI 59 e della conseguente applicazione dell'art. 2112 c.c..
Dall'estratto contributivo depositato in atti, non risulta che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio sia stato poi (ri)trasferito al Fallimento VI;
emerge piuttosto che tale rapporto è poi proseguito con altre cooperative.
3 Ad ogni buon conto la ricorrente non allega se e quando sia cessato il rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
2. Così descritti i fatti di causa, la questione controversa concerne i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia nel caso di trasferimento d'azienda e prosecuzione con il cessionario del rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro fallito.
Più nella specie, si discute del diritto di accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia gestito dall' per la quota di TFR maturata per l'attività lavorativa svolta in favore del CP_1
datore di lavoro cedente, sottoposto alla procedura concorsuale di fallimento, ammessa allo stato passivo, nonostante la responsabilità solidate ex lege del datore di lavoro cessionario in bonis e la permanenza del rapporto con il medesimo cessionario.
Ebbene, la giurisprudenza più risalente ammetteva in tale ipotesi l'intervento del
Fondo di Garanzia, sul presupposto della obbligatorietà e vincolatività dello stato passivo dichiarato esecutivo anche nei confronti dell' (Cass. 4.12.2015, n. 24730 e i precedenti CP_1
ivi citati).
Detto orientamento, tuttavia, è mutato già dal 2018, allorquando Cass. n.
19277/2018, ribadendo che “l'art. 2 della I. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 82 del
1990, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta”, ricordato inoltre che, “il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto”, ha invece affermato l'opposto principio per cui
“il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l , che è estraneo alla procedura e che perciò deve CP_1
pater contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n. 297 del 1982”.
Tale orientamento si è ad oggi consolidato (Cass. 37789/2022; Cass. n. 23499/2024;
Cass. 1860/2025) in forza di condivisibili argomentazioni fondate sia sulla distinzione ed autonomia del diritto alla prestazione previdenziale vantata dal lavoratore nei confronti del
Fondo di Garanzia, rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro
(così Cass. nr. 17643 del 2020); sia sull'estraneità dell'ente al rapporto di lavoro ed alle
4 procedure esecutive (anche concorsuali) intentate dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro e del diritto dell'ente alla difesa in giudizio, sancito per tutti dall'art. 24 Cost..
Applicando i suesposti principi alla fattispecie per cui è causa, deve escludersi il diritto della ricorrente al pagamento da parte del Fondo della quota di TFR maturata in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la (in bonis), posto che tale rapporto CP_2
non risulta cessato, ma è stato trasferito senza soluzione di continuità alla Cooperativa
RI che non risulta fallita, a nulla rilevando che il relativo credito sia stato ammesso al passivo del fallito datore di lavoro cedente.
3. Ciò non di meno, la ricorrente, deduce che tali principi non troverebbero applicazione nell'ipotesi in cui il trasferimento d'azienda avvenga nel corso della procedura fallimentare della cedente, poiché in tali ipotesi, i commi 5 e 5bis dell'art. 47 L. 428/90 sanciscono la deroga alla responsabilità solidale dell'acquirente ex art. 2112 comma 2 c.c., consentendo l'immediata esigibilità del TFR nei confronti della cedente fallita.
Sennonchè la disciplina dell'art. 47 invocata dalla ricorrente è quella risultante dalle modifiche apportate dal codice della crisi, entrata in vigore solo nel 2022 e che, per giurisprudenza costante, è inapplicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore (Cass. 37789/2022; Cass. n. 23499/2024; Cass. 1860/2025).
L'art. 47 comma 5 L. 428/90, nella versione vigente all'epoca del trasferimento d'azienda, prevede invece che: “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore”.
Tale norma, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso di specie, non ricorrendo il presupposto della omessa continuazione e/o cessazione dell'attività. La cessione del ramo aziendale stipulata dal Fallimento con la Cooperativa sociale RI 59 (per effetto della quale il rapporto di lavoro è stato trasferito alla RI senza soluzione di continuità) è
5 infatti intercorsa allorquando l'attività di impresa della non era cessata ed era in corso CP_2
l'esercizio provvisorio autorizzato dal giudice delegato sin dal 9.1.2020 e per effetto del quale la ricorrente continuava a prestare attività lavorativa.
4. Neppure può invocarsi nel caso di specie l'applicabilità dell'art. 47 comma 4 bis L. cit., che, nella formulazione vigente all'epoca del trasferimento d'azienda, sancisce che: Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività;
b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Nella fattispecie per cui è causa, infatti, il trasferimento d'azienda è stato disposto nell'ambito del fallimento della sicchè non ricorre alcuna delle ipotesi previste dalle CP_2
lettere da a) a b-ter) della norma citata.
Ad ogni buon conto, quand'anche volesse estendersi la disciplina del comma 4 bis cit. alla procedura fallimentare in cui è stata disposta la continuità aziendale, si osserva che, nel caso di specie, non risulta che le parti sociali abbiano concordato alcuna deroga e/o limitazione all'art. 2112 c.c.
Premesso al riguardo che non è stato depositato in atti l'accordo sindacale relativo al trasferimento d'azienda intervenuto con la Cooperativa RI, avendo l' prodotto il CP_1
diverso accordo intervenuto nell'ambito del precedente trasferimento d'azienda alla Siar che
è pertanto del tutto irrilevante, si osserva che nell'ambito di altro identico giudizio (RG
14663/2024) definito con sentenza di questo giudice n. 592/2025, era stata invece depositata sub doc. 10 di parte ricorrente (patrocinata dai medesimi procuratori) la comunicazione ex art. 47 L. 428/90 della Curatela fallimentare alle ooss relativa al trasferimento d'azienda alla
6 Cooperativa RI. Dall'esame di detta comunicazione emergeva chiaramente l'inesistenza di ogni deroga all'art. 2112 c.c., la cui applicazione veniva invece più volte ribadita dalla Curatela che, con riferimento ai crediti retributivi dei lavoratori, limitava gli obblighi (esclusivi) del fallimento, ai soli crediti (prededucibili) dei lavoratori sorti in costanza di esercizio provvisorio: dal 9.1.2020 sino al perfezionamento della cessione aziendale”.
Identica limitazione, peraltro, è contenuta nella comunicazione della Curatela alla ricorrente ed alla cessionaria Cooperativa RI e di cui al doc. 4 di parte ricorrente.
Nessun accordo derogatorio della responsabilità solidale della cessionaria per i debiti della in bonis risulta dunque essere stato pattuito dalle parti sociali. CP_2
Deve peraltro dubitarsi della possibilità delle parti sociali di derogare al disposto del
2112 comma 2 c.c., nelle ipotesi di trasferimento d'azienda disposto in continuità aziendale nell'ambito della procedura concorsuale, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato come, dovendo necessariamente differenziarsi la fattispecie del comma 4 bis da quella del comma 5, “l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le sole condizioni di lavoro” (Cass. 23499/2024) – “condizioni di lavoro” che, in quanto tali, non attengono alla sfera della responsabilità solidale della cessionaria rispetto ai crediti del lavoratore.
In detta pronuncia la S.C., anche richiamando Cass. 37789/2022, ha evidenziato che
“l'accordo sindacale previsto dall'art. 47 è res inter alios acta sprovvisto di effetto vincolante verso l' , che gestisce il Fondo di garanzia ed esso non potrebbe comunque CP_1
alterare la disciplina eminentemente pubblicistica che presiede all'intervento del CP_3
L'accordo nel far gravare sul fallimento della società cedente i debiti concernenti il TFR maturato fino alla data del trasferimento del personale non determina l'immediata esigibilità del credito a titolo di TFR e l'esigibilità rappresenta il presupposto indefettibile per il subentro del Fondo di garanzia, secondo i principi generali enunciati dall'art. 2120 c.c., e consegue soltanto alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro”.
5. Per quanto poi attiene al contratto di compravendita del 22.7.2020, ritiene il giudicante che del pari non risulti pattuita alcuna espressa deroga all'art. 2112 c.c..
7 L'art. 2 del predetto contratto prevede espressamente, in merito alle spettanze del personale dipendente, che restano a carico del quelle sorte in costanza di Parte_2
esercizio provvisorio, maturate dal 9.1.2020 sino alla stipula della compravendita, mentre
“le spettanze pregresse devono essere accertate in sede di verifica dello stato passivo e regolate secondo le norme del concorso”.
Nell'ambito delle “spettanze pregresse” non può ricomprendersi il TFR per cui è causa, non essendo all'epoca cessato il rapporto di lavoro del ricorrente e non essendo pertanto il TFR ancora esigibile.
E' vero che l'art. 2 del predetto contratto prevede inoltre che “non sono compresi nei perimetri aziendali oggetto di cessione i crediti ed i debiti dell'associazione in CP_2
bonis”. E tuttavia, ritiene il giudicante che il riferimento debba ritenersi limitato ai crediti diversi rispetto alle spettanze del personale dipendente che, regolate in astratto dall'art. 2112 c.c., vengono nel contratto de quo disciplinate al punto immediatamente successivo.
Ciò, in conformità, peraltro, a quanto previsto nel suddetto art. 2, che espressamente reca: “tutti i rapporti di lavoro dipendente in esser alla data odierna, pertanto, continueranno con la cessionaria ed i lavoratori conserveranno tutti i diritti che ne derivano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.”
Ad ogni buon conto, un'eventuale deroga all'art. 2112 c.c. pattuita fra il Fallimento e la cessionaria, in assenza di accordo sindacale ed al di fuori del perimetro di cui all'art. 47 comma 4 bis L. cit, sarebbe inopponibile all' CP_1
6. Del pari inopponibile all' è, come già detto, l'ammissione al passivo CP_1
fallimentare della cedente del credito per TFR della ricorrente.
7. Pertanto: accertato che il rapporto di lavoro è stato trasferito senza soluzione di continuità dal fallimento alla cessionaria RI e che lo stesso non è cessato nè con l'apertura del Fallimento, nè nel corso dell'autorizzato esercizio provvisorio;
ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 47 comma 5 L. 428/90 (nel teste vigente all'epoca del trasferimento), stante la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e, conseguentemente l'operatività dell'art. 2112 c.c.; ritenuta altresì l'inesistenza di un accordo sindacale che, in deroga all'art. 2112 c.c., escluda la responsabilità solidale della cessionaria per i crediti maturati con la cedente in bonis;
ritenuta ancora, l'inopponibilità all' dell'eventuale CP_1
deroga all'art. 2112 c.c. pattuita dal Fallimento con la Cooperativa cessionaria;
ritenuta
8 infine l'inopponibilità all' dell'ammissione al passivo fallimentare del credito per TFR;
CP_1
ritiene il giudicante di dove rigettare la domanda attorea.
9. Del tutto inconferente è poi la circolare n. 70 del 26.7.2023 (depositata sub CP_1
doc. 12 di parte ricorrente) emanata dall'ente a seguito dell'entrata in vigore (in data
15.7.2022) della nuova disciplina introdotta dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, inapplicabile alla fattispecie ratione temporis.
10. Questo giudice non disconosce l'orientamento contrario espresso da questo stesso
Tribunale con le due pronunce depositate a più riprese dalla ricorrente (Tribunale Roma n.
10507/24 e n. 747/2025) e rese in identiche fattispecie. E tuttavia ritiene di doversene discostare, non condividendone i presupposti di fondo. Dissente in particolare: dalla ritenuta applicabilità dell'art. 47 comma 5 L. cit. pur in presenza di un trasferimento d'azienda in continuità aziendale;
dalla ritenuta esistenza di un accordo sindacale in deroga al disposto dell'art. 2112 c.c., di cui invece si afferma la piena applicazione nell'ambito della comunicazione della Curatela alle ooss in merito al trasferimento d'azienda alla RI e si esclude il trasferimento alla cessionaria dei soli debiti retributivi prededucibili sorti nel limitato periodo dell'esercizio provvisorio;
dalla ritenuta opponibilità all' dell'accordo CP_1
eventualmente intercorso tra la Curatela fallimentare e la cessionaria contenente l'esclusione della responsabilità di quest'ultima per i pregressi crediti di lavoro dei dipendenti ceduti, in deroga all'art. 2112 c.c.; della ritenuta conformità della soluzione interpretativa adottata con la novella apportata dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) - novità che, inapplicabile alle procedure concorsuali aperte prima della sua entrata in vigore, si pone invece in evidente discontinuità con la normativa previgente.
11. A tale ultimo proposito, si evidenzia come Cass. n. 37789 del 2022 (riaffermata anche da Cass. 23499/2024 e Cass. 1860/2025 cit), affrontando la questione dell'incidenza delle innovazioni portate dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), precisato che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in linea generale, non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore, ha evidenziato: “che le norme del d.lgs. n. 14 del
2019 possono rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare solo quando, nello specifico segmento considerato, si riscontri un ambito di
9 continuità tra il regime vigente e quello futuro (cfr. Cass. s.u. 25/03/2021 n. 850). Ed è stata necessaria una previsione espressa, in evidente e consapevole discontinuità con le conclusioni cui la Corte era già giunta, per sancire, a determinate condizioni, l'immediata esigibilità del credito del TFR nei confronti del cedente dell'azienda e per equiparare il trasferimento dei lavoratori all'acquirente dell'azienda a una cessazione del rapporto di lavoro, anche quando il rapporto di lavoro prosegua senza cesure.
Ne consegue che neppure dall'innovativa disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, assoggettata a puntuali presupposti, si possono trarre elementi chiarificatori della normativa pregressa, ratione temporis applicabile”.
12. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso non può essere accolto.
13. Le spese di lite si compensano opportunamente fra le parti, tenuto conto della complessità della materia e del contrasto giurisprudenziale all'interno di questo stesso tribunale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Roma 14.2.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
10