TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7559 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, AO RI, all'esito dell'udienza del 26/06/2025, nel procedimento n R.G. 8813/2025
VERTENTE TRA
(Avv. SILENZI GIANLUCA) Parte_1
Ricorrente
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore. (Avv. Daniela M. Giuseppina CP_1
Adimari)
Resistente ha emesso la seguente SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato all' , ha proposto CP_1 Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720240016372453000, formato il 24
Ottobre 2024 e notificato alla ricorrente in data 05 Novembre 2024.
Concludeva dunque chiedendo al Tribunale di voler “accertare e dichiarare la illegittimità, nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'avviso di addebito n.
39720240016372453000 emesso nei confronti della Sig.ra previo Parte_1
accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso e/o successivo”.
Si costituiva in giudizio l premettendo che “a seguito del riesame e delle CP_1
opportune verifiche compiute da parte degli Uffici amministrativi, l'avviso di addebito per cui è causa è stato oggetto di sgravio, come emerge dal provvedimento allegato
(all.1)”, e concludeva chiedendo di “dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”. All'esito dell'udienza odierna e sulle conclusioni delle parti trascritte a verbale, la causa, di natura documentale, viene decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordemente richiesto di decidere la causa mediante declaratoria della cessazione della materia del contendere, a seguito del sopravvenuto provvedimento di sgravio da parte dell delle somme richieste (cfr. allegati costituzione ). CP_1 CP_1
Avendo l' , in sede amministrativa, provveduto ad annullare le pretese oggetto CP_2
del presente giudizio, e stante la conforme richiesta delle parti e la prova documentale in ordine all'intervenuto sgravio della posizione debitoria opposta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza, tenuto conto che il provvedimento di sgravio è occorso solo in data 14/05/2025, in data successiva al deposito del ricorso, e si liquidano come nel dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando e ogni contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a € CP_1
1.864,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per
Legge.
Roma, 26/06/2025
Il Giudice del lavoro
AO RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, AO RI, all'esito dell'udienza del 26/06/2025, nel procedimento n R.G. 8813/2025
VERTENTE TRA
(Avv. SILENZI GIANLUCA) Parte_1
Ricorrente
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore. (Avv. Daniela M. Giuseppina CP_1
Adimari)
Resistente ha emesso la seguente SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato all' , ha proposto CP_1 Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720240016372453000, formato il 24
Ottobre 2024 e notificato alla ricorrente in data 05 Novembre 2024.
Concludeva dunque chiedendo al Tribunale di voler “accertare e dichiarare la illegittimità, nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'avviso di addebito n.
39720240016372453000 emesso nei confronti della Sig.ra previo Parte_1
accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso e/o successivo”.
Si costituiva in giudizio l premettendo che “a seguito del riesame e delle CP_1
opportune verifiche compiute da parte degli Uffici amministrativi, l'avviso di addebito per cui è causa è stato oggetto di sgravio, come emerge dal provvedimento allegato
(all.1)”, e concludeva chiedendo di “dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”. All'esito dell'udienza odierna e sulle conclusioni delle parti trascritte a verbale, la causa, di natura documentale, viene decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordemente richiesto di decidere la causa mediante declaratoria della cessazione della materia del contendere, a seguito del sopravvenuto provvedimento di sgravio da parte dell delle somme richieste (cfr. allegati costituzione ). CP_1 CP_1
Avendo l' , in sede amministrativa, provveduto ad annullare le pretese oggetto CP_2
del presente giudizio, e stante la conforme richiesta delle parti e la prova documentale in ordine all'intervenuto sgravio della posizione debitoria opposta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza, tenuto conto che il provvedimento di sgravio è occorso solo in data 14/05/2025, in data successiva al deposito del ricorso, e si liquidano come nel dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando e ogni contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a € CP_1
1.864,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per
Legge.
Roma, 26/06/2025
Il Giudice del lavoro
AO RI