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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai IGg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1412 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 25 marzo 2025, promosso da
(nata a [...] (R.C.) il 07/11/1979 - CF: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Teresa Sorrenti, presso il cui studio, sito in Taurianova alla Via Corso Italia n. 58, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
e da
(nato LI Di Porto LV (R.C.) il 04/04/1976 - CF: Controparte_1
), rappresentato e difeso, per procura allegata alla memoria di costituzione, C.F._2 dall'Avv. Gabriele Giordano, presso il cui studio, sito in Cinquefrondi alla Via Dante n. 89, è elettivamente domiciliato;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 9.12.2024, con il quale la ricorrente ha chiesto: a) dichiararsi la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di
Delianuova il 22/07/2001 (atto n.9, parte II, serie A, anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Delianuova); b) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
c) disporsi l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori e il suo collocamento prevalente con la madre presso l'abitazione Per_1
familiare, unitamente alle sorelle maggiorenni ed;
d) disporsi che i coniugi, con riguardo Per_2 Per_3
al figlio minore concordino di volta in volta le visite, le festività comandate e le vacanze Per_1
estive; e) disporsi che la casa familiare, di proprietà della IG.ra , venga assegnata alla Pt_1
ricorrente; f) stabilirsi che il IG. versi alla IG.ra un assegno di mantenimento, nella CP_1 Pt_1 misura di € 300,00 mensili, in favore del figlio minore g) stabilirsi che il IG. Per_1 CP_1
versi un assegno di mantenimento, direttamente alle figlie maggiorenni ed , nella misura Per_2 Per_3 di € 300,00 per ciascuna figlia;
h) stabilirsi che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ; i) dichiararsi che la IG.ra rinuncia Pt_1 espressamente all'assegno di mantenimento;
l) dichiararsi la divisione patrimoniale dei beni, in modo concordato e in egual misura, tra i coniugi;
- letta la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17/03/2025, con la quale il resistente si è associato alla domanda di separazione personale, fatta eccezione per la collocazione e per il contributo al mantenimento;
in questo senso, il resistente ha chiesto dichiararsi il “collocamento paritario” del figlio minore per un periodo di 15 giorni al mese ciascuno, e il mantenimento diretto dei Per_1
figli da parte di entrambi i genitori;
il resistente, ha chiesto, in ogni caso, condannarsi la parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
- rilevato che, comparse dinanzi al GI all'udienza del 18 marzo 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, ma di voler trasformare il procedimento in consensuale alle seguenti condizioni:
<<1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore Per_4
resta affidato ad entrambi i genitori;
3. Il figlio minore sarà collocato
[...] Persona_4 in modo paritario presso l'abitazione dei due genitori, trascorrerà 15 giorni a casa della madre e 15 giorni a casa del padre;
4. Il contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio minorenne viene stabilito, fino alla data del 15 settembre p.v., in euro 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese presso il domicilio della madre convivente;
dopo il 15 settembre 2025, ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario dei figli nei periodi in cui questi abiteranno con lui”;
5. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza; 6. I genitori rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio a nome del figlio minore;
7. Il contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie maggiorenni non autonome economicamente viene stabilito, fino alla data del 15 settembre p.v., punto, in euro 200 mensili, per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese presso il domicilio della madre convivente;
dopo il 15 settembre 2025 ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario dei figli nei periodi in cui questi abiteranno con lui;
8. La IG.ra si farà carico del pagamento dell'intero mutuo Parte_1
acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro e cointestato ai coniugi;
9. Fino al 15 settembre 2025, il resistente abiterà presso un alloggio di servizio, formato da una sola stanza e, pertanto, CP_1
non potrà tenere con sé i figli;
ne consegue che il regime di collocazione paritaria avrà inizio a far data dal 16 settembre 2025, restando il figlio minore collocato fino a quella data presso la casa familiare che resta assegnata alla madre>>; considerato che, alla medesima udienza, i difensori delle parti hanno chiesto trasformarsi il procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra indicate, con compensazione delle spese di lite;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 22/07/2001 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Delianuova al n.9, parte II, serie A, anno
2001; b) dall'unione coniugale sono nati tre figli, (nata a [...] il [...]), Persona_5
maggiorenne, (nata a [...] il [...]), maggiorenne, e Persona_6 Per_4
(nato a [...] il [...]), minorenne;
c) le parti, comparse personalmente
[...]
dinanzi al GI all'udienza del 18.3.2025, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale, alle condizioni sopra meglio indicate;
- ritenuto che le predette condizioni non risultano lesive degli interessi dei figli, di cui uno minorenne;
- ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 9/12/2024 danei confronti di , Parte_1 Controparte_1 trasformato in istanza consensuale all'udienza dinanzi al GI del 25/03/2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel
Comune di Delianuova il 22/07/2001 (atto n.9, parte II, serie A, anno 2001), prendendo atto delle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 10.04.2024
Il giudice rel. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai IGg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1412 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 25 marzo 2025, promosso da
(nata a [...] (R.C.) il 07/11/1979 - CF: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Teresa Sorrenti, presso il cui studio, sito in Taurianova alla Via Corso Italia n. 58, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
e da
(nato LI Di Porto LV (R.C.) il 04/04/1976 - CF: Controparte_1
), rappresentato e difeso, per procura allegata alla memoria di costituzione, C.F._2 dall'Avv. Gabriele Giordano, presso il cui studio, sito in Cinquefrondi alla Via Dante n. 89, è elettivamente domiciliato;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 9.12.2024, con il quale la ricorrente ha chiesto: a) dichiararsi la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di
Delianuova il 22/07/2001 (atto n.9, parte II, serie A, anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Delianuova); b) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
c) disporsi l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori e il suo collocamento prevalente con la madre presso l'abitazione Per_1
familiare, unitamente alle sorelle maggiorenni ed;
d) disporsi che i coniugi, con riguardo Per_2 Per_3
al figlio minore concordino di volta in volta le visite, le festività comandate e le vacanze Per_1
estive; e) disporsi che la casa familiare, di proprietà della IG.ra , venga assegnata alla Pt_1
ricorrente; f) stabilirsi che il IG. versi alla IG.ra un assegno di mantenimento, nella CP_1 Pt_1 misura di € 300,00 mensili, in favore del figlio minore g) stabilirsi che il IG. Per_1 CP_1
versi un assegno di mantenimento, direttamente alle figlie maggiorenni ed , nella misura Per_2 Per_3 di € 300,00 per ciascuna figlia;
h) stabilirsi che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ; i) dichiararsi che la IG.ra rinuncia Pt_1 espressamente all'assegno di mantenimento;
l) dichiararsi la divisione patrimoniale dei beni, in modo concordato e in egual misura, tra i coniugi;
- letta la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17/03/2025, con la quale il resistente si è associato alla domanda di separazione personale, fatta eccezione per la collocazione e per il contributo al mantenimento;
in questo senso, il resistente ha chiesto dichiararsi il “collocamento paritario” del figlio minore per un periodo di 15 giorni al mese ciascuno, e il mantenimento diretto dei Per_1
figli da parte di entrambi i genitori;
il resistente, ha chiesto, in ogni caso, condannarsi la parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
- rilevato che, comparse dinanzi al GI all'udienza del 18 marzo 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, ma di voler trasformare il procedimento in consensuale alle seguenti condizioni:
<<1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore Per_4
resta affidato ad entrambi i genitori;
3. Il figlio minore sarà collocato
[...] Persona_4 in modo paritario presso l'abitazione dei due genitori, trascorrerà 15 giorni a casa della madre e 15 giorni a casa del padre;
4. Il contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio minorenne viene stabilito, fino alla data del 15 settembre p.v., in euro 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese presso il domicilio della madre convivente;
dopo il 15 settembre 2025, ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario dei figli nei periodi in cui questi abiteranno con lui”;
5. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza; 6. I genitori rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio a nome del figlio minore;
7. Il contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie maggiorenni non autonome economicamente viene stabilito, fino alla data del 15 settembre p.v., punto, in euro 200 mensili, per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese presso il domicilio della madre convivente;
dopo il 15 settembre 2025 ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario dei figli nei periodi in cui questi abiteranno con lui;
8. La IG.ra si farà carico del pagamento dell'intero mutuo Parte_1
acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro e cointestato ai coniugi;
9. Fino al 15 settembre 2025, il resistente abiterà presso un alloggio di servizio, formato da una sola stanza e, pertanto, CP_1
non potrà tenere con sé i figli;
ne consegue che il regime di collocazione paritaria avrà inizio a far data dal 16 settembre 2025, restando il figlio minore collocato fino a quella data presso la casa familiare che resta assegnata alla madre>>; considerato che, alla medesima udienza, i difensori delle parti hanno chiesto trasformarsi il procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra indicate, con compensazione delle spese di lite;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 22/07/2001 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Delianuova al n.9, parte II, serie A, anno
2001; b) dall'unione coniugale sono nati tre figli, (nata a [...] il [...]), Persona_5
maggiorenne, (nata a [...] il [...]), maggiorenne, e Persona_6 Per_4
(nato a [...] il [...]), minorenne;
c) le parti, comparse personalmente
[...]
dinanzi al GI all'udienza del 18.3.2025, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale, alle condizioni sopra meglio indicate;
- ritenuto che le predette condizioni non risultano lesive degli interessi dei figli, di cui uno minorenne;
- ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 9/12/2024 danei confronti di , Parte_1 Controparte_1 trasformato in istanza consensuale all'udienza dinanzi al GI del 25/03/2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel
Comune di Delianuova il 22/07/2001 (atto n.9, parte II, serie A, anno 2001), prendendo atto delle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 10.04.2024
Il giudice rel. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola