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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 115/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. nata a NA (PD) in [...] Parte_1 C.F._1
18/11/1976, rappresentata e difesa dall'avv. CARPI FEDERICA, elettivamente domiciliata come in atti,
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a NA (PD) in [...] CP_1 C.F._2
01/05/1976, rappresentato e difeso dall'avv. FRATUCELLO STEFANO e dall'avv.
PARRAVICINI SARA, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
CONCLUSIONI
Per le parti: Affidamento condiviso delle minori, con collocazione prevalente presso la madre;
salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé le minori:
- nelle settimane in cui le minori trascorreranno il fine settimana con la madre, due giorni durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel mercoledì e nel giovedì dalle ore 16 del mercoledì (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore 9 del venerdì mattina quando il padre le riaccompagnerà a casa della madre (a scuola in periodo scolastico);
1 -nelle settimane in cui le minori trascorreranno il fine settimana con il padre, una volta durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel mercoledì dalle ore 16 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore 9 del giovedì mattina, quando il padre le riaccompagnerà a casa della madre (a scuola in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola);
-a fine settimana alternati, dalle ore 16 del venerdì (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore 9 del lunedì, quando il padre le riaccompagnerà a casa della madre (a scuola in periodo scolastico);
-per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
-per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
-per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- le minori, poi, trascorreranno con i genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
si impegna a corrispondere, in favore di , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese e con decorrenza dal mese di aprile 2025, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di 700 euro (350,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
2 -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
l'assegno unico universale, erogato dall' e relativo alle minori e , verrà CP_2 Per_1 Per_2
percepito per intero da;
Parte_1 spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio allegando: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 2.7.2016;
- che dal matrimonio sono nate , in data 21.9.2015, e , in data 20.5.2021 Per_1 Per_2
- che i coniugi hanno convissuto sino al settembre 2020 a Monzambano (MN), quando, su richiesta ed insistenza del resistente, si sono trasferiti con la figlia a Montagnana;
Per_1
- che la convivenza è cessata ad aprile del 2024 e che attualmente ella vive con le due figlie in un appartamento condotto in locazione;
- che avrebbe intenzione di trasferirsi a Monzambano con le due figlie.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti indicati in ricorso.
Si è costituito il resistente ed ha dedotto: CP_1
- che la decisione di trasferirsi a Montagnana nel 2020 è stata condivisa dalle parti, anche in quanto luogo in cui avrebbero potuto godere del supporto della rete familiare del;
CP_1
- che, dal momento della cessazione della convivenza, egli ha sempre garantito sostegno, anche economico, alle figlie.
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti CP_1
analiticamente indicati in comparsa.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., sentite le parti, il giudice ha formulato una proposta conciliativa, alle condizioni riportate in epigrafe, cui le parti hanno aderito.
Dunque, il giudice designato ha invitato i difensori alla discussione ex art. 473-bis.22, comma 4,
c.p.c., i quali hanno precisato le conclusioni in conformità alla proposta conciliativa, rinunciando all'assegnazione di ulteriori termini.
3. Nel merito
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
3 Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la perdurante cessazione della convivenza è elemento che lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di tollerabilità della convivenza.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi all'interesse delle figlie minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
In considerazione dell'intervenuto accordo, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi e , come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1
DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONZAMBANO per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 2, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 1.4.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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