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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/09/2025, n. 12245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12245 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41556/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41556/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._5
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
pagina 1 di 7 (C.F. ), con il patrocinio Parte_6 C.F._6
dell'avv. GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 C.F._7
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_8 C.F._8
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_9 C.F._9
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. , con il Parte_10 C.F._10
patrocinio dell'avv. GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_11 C.F._11
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_12 C.F._12
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACCHI Parte_13 C.F._13
CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACCHI Parte_14 C.F._14
CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
pagina 2 di 7 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pt_15 Parte_16 C.F._15
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACCHI Parte_17 C.F._16
CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_18 C.F._17
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. Parte_19
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACCHI
[...] C.F._18
CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
FRANCESCO (C.F. ), con il patrocinio Parte_20 C.F._19
dell'avv. GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
FRANCESCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_11 C.F._20
GIACCHI CORRADO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
ATTORI contro
(C.D. Controparte_1 CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARENTI LUIGI,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA VIRGILIO 8 presso il difensore avv. CP_1
PARENTI LUIGI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 3 di 7 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC, come novellato da L. 2009 n. 69.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.05.2024, tenuta in forma cartolare, e con successiva ordinanza del 27.10.2024, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni delle parti;
va esaminata, in via preliminare e pregiudiziale la natura / rilevanza della clausola arbitrale / compromissoria prevista dall'art. 35 del regolamento di condominio.
La predetta eccezione, sollevata dalla parte convenuta, se sussistente, risolverebbe la presente lite senza la necessità di analizzare le questioni attinenti al merito della controversia.
Posto ciò, ancora prima, va detto sin da subito che la condizione di procedibilità risulta, in ogni caso, correttamente instaurata la relativa procedura, demandata da questo giudice al fine di completare quella iniziale mancante della produzione del documento conclusivo;
quindi la domanda è procedibile.
Di seguito, relativamente alla cennata eccezione di vigenza della clausola compromissoria che escluderebbe la competenza del tribunale ordinario in favore appunto di arbitri 'compromissori', considerati, da giurisprudenza di legittimità
'irrituali', si osserva che la stessa Corte di cassazione in diverse pronunzie ha ammesso la 'legittimità della vigenza di tale clausola' purchè prevista nel regolamento di condominio (ex plurimis, ordinanza della Cassazione, relatore Scarpa che, adattandosi al caso concreto, si richiama integralmente) nei casi in cui si controverta su rapporti condominiali tra condomini ed amministratore di , ove per 'amministratore CP_1
pagina 5 di 7 di si intende il rappresentante dei condomini. CP_1
Il caso di cui si controverte nel presente giudizio può farsi rientrare in quei casi in cui i condomini si dolgono della erronea applicazione delle disposizioni concernenti la convocazione alle assemblee ex artt. 66 e 67 disp. Di att al CC e della violazione delle disposizioni regolamentari, ad opera dell'amministratore, anche per il caso in cui non ha rispettato le modalità di tenuta dell'assemblea; si deve ribadire, però, che la valutazione del giudice si arresta, in tale giudizio, alla efficacia della eccezione preliminare / pregiudiziale sicchè non si entrerà nel merito della questione (avverso il quale si nutrono dubbi circa la loro meritevolezza).
Con riferimento alla richiesta di declaratoria di difetto di legittimazione passiva sollevata dal in sede di comparsa conclusionale, la stessa non è meritevole CP_1
di accoglimento, in quanto a sostegno di tale eccezione lo stesso ha tardivamente prodotto atti di donazione / compravendita, documenti che non sono stati prodotti tempestivamente in sede di concessione dei termini di cui all'art. 183 CPC. Inoltre, ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione nei confronti di ulteriori soggetti, rispetto alla attrice e precisamente ed altri, ma tale eccezione è stata Pt_5 Pt_8 Parte_20
posta in rilievo unicamente in sede di comparsa conclusionale.
Trattasi, pertanto, di eccezione nuova, modificativa dell'originaria domanda introduttiva del giudizio e perciò nulla ed inammissibile. Si dispone lo stralcio della documentazione allegata alla comparsa conclusionale e le relative eccezioni non possono essere tenute in considerazione .nonostante di tratti di una eccezione che pertiene al difetto di legittimazione attiva, che può essere rilevata anche ex officio, ma deve soggiacere ai rilievi ed alle evidenze probatorie di cui agli artt. 166 e 167 CPC, affinchè il giudice possa provvedervi (ciò solo se la parte non avesse concluso in tal senso;
mentre tali eccezioni soggiacciono al limite temporale della deduzione da parte del convenuto nel primo atto di difesa utile, anche perché suffragata da documentazione a sostegno).
Con riferimento, poi, in particolare alla posizione della sig.ra , la Parte_5
pagina 6 di 7 stessa risulta rivestire la qualità di legale rappresentante della società che è condomina dello stabile convenuto;
nulla vieta alla stessa di provvedere ad impugnare le delibere assembleari per conto della rappresentata;
la contestazione del convenuto non merita accoglimento.
Posto ciò, l'eccezione del va condivisa, ma tenuto conto della novità della CP_1
questione e del relativo esito, sussistono gravi ragioni per ritenere compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Ex art. 92 CPC, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
ROMA, 5 settembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41556/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._5
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
pagina 1 di 7 (C.F. ), con il patrocinio Parte_6 C.F._6
dell'avv. GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 C.F._7
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_8 C.F._8
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_9 C.F._9
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. , con il Parte_10 C.F._10
patrocinio dell'avv. GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_11 C.F._11
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_12 C.F._12
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACCHI Parte_13 C.F._13
CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACCHI Parte_14 C.F._14
CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
pagina 2 di 7 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pt_15 Parte_16 C.F._15
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACCHI Parte_17 C.F._16
CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_18 C.F._17
GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. Parte_19
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACCHI
[...] C.F._18
CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
FRANCESCO (C.F. ), con il patrocinio Parte_20 C.F._19
dell'avv. GIACCHI CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
FRANCESCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_11 C.F._20
GIACCHI CORRADO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIACCHI CORRADO
ATTORI contro
(C.D. Controparte_1 CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARENTI LUIGI,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA VIRGILIO 8 presso il difensore avv. CP_1
PARENTI LUIGI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 3 di 7 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC, come novellato da L. 2009 n. 69.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.05.2024, tenuta in forma cartolare, e con successiva ordinanza del 27.10.2024, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni delle parti;
va esaminata, in via preliminare e pregiudiziale la natura / rilevanza della clausola arbitrale / compromissoria prevista dall'art. 35 del regolamento di condominio.
La predetta eccezione, sollevata dalla parte convenuta, se sussistente, risolverebbe la presente lite senza la necessità di analizzare le questioni attinenti al merito della controversia.
Posto ciò, ancora prima, va detto sin da subito che la condizione di procedibilità risulta, in ogni caso, correttamente instaurata la relativa procedura, demandata da questo giudice al fine di completare quella iniziale mancante della produzione del documento conclusivo;
quindi la domanda è procedibile.
Di seguito, relativamente alla cennata eccezione di vigenza della clausola compromissoria che escluderebbe la competenza del tribunale ordinario in favore appunto di arbitri 'compromissori', considerati, da giurisprudenza di legittimità
'irrituali', si osserva che la stessa Corte di cassazione in diverse pronunzie ha ammesso la 'legittimità della vigenza di tale clausola' purchè prevista nel regolamento di condominio (ex plurimis, ordinanza della Cassazione, relatore Scarpa che, adattandosi al caso concreto, si richiama integralmente) nei casi in cui si controverta su rapporti condominiali tra condomini ed amministratore di , ove per 'amministratore CP_1
pagina 5 di 7 di si intende il rappresentante dei condomini. CP_1
Il caso di cui si controverte nel presente giudizio può farsi rientrare in quei casi in cui i condomini si dolgono della erronea applicazione delle disposizioni concernenti la convocazione alle assemblee ex artt. 66 e 67 disp. Di att al CC e della violazione delle disposizioni regolamentari, ad opera dell'amministratore, anche per il caso in cui non ha rispettato le modalità di tenuta dell'assemblea; si deve ribadire, però, che la valutazione del giudice si arresta, in tale giudizio, alla efficacia della eccezione preliminare / pregiudiziale sicchè non si entrerà nel merito della questione (avverso il quale si nutrono dubbi circa la loro meritevolezza).
Con riferimento alla richiesta di declaratoria di difetto di legittimazione passiva sollevata dal in sede di comparsa conclusionale, la stessa non è meritevole CP_1
di accoglimento, in quanto a sostegno di tale eccezione lo stesso ha tardivamente prodotto atti di donazione / compravendita, documenti che non sono stati prodotti tempestivamente in sede di concessione dei termini di cui all'art. 183 CPC. Inoltre, ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione nei confronti di ulteriori soggetti, rispetto alla attrice e precisamente ed altri, ma tale eccezione è stata Pt_5 Pt_8 Parte_20
posta in rilievo unicamente in sede di comparsa conclusionale.
Trattasi, pertanto, di eccezione nuova, modificativa dell'originaria domanda introduttiva del giudizio e perciò nulla ed inammissibile. Si dispone lo stralcio della documentazione allegata alla comparsa conclusionale e le relative eccezioni non possono essere tenute in considerazione .nonostante di tratti di una eccezione che pertiene al difetto di legittimazione attiva, che può essere rilevata anche ex officio, ma deve soggiacere ai rilievi ed alle evidenze probatorie di cui agli artt. 166 e 167 CPC, affinchè il giudice possa provvedervi (ciò solo se la parte non avesse concluso in tal senso;
mentre tali eccezioni soggiacciono al limite temporale della deduzione da parte del convenuto nel primo atto di difesa utile, anche perché suffragata da documentazione a sostegno).
Con riferimento, poi, in particolare alla posizione della sig.ra , la Parte_5
pagina 6 di 7 stessa risulta rivestire la qualità di legale rappresentante della società che è condomina dello stabile convenuto;
nulla vieta alla stessa di provvedere ad impugnare le delibere assembleari per conto della rappresentata;
la contestazione del convenuto non merita accoglimento.
Posto ciò, l'eccezione del va condivisa, ma tenuto conto della novità della CP_1
questione e del relativo esito, sussistono gravi ragioni per ritenere compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Ex art. 92 CPC, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
ROMA, 5 settembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
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