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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17421 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
Il IG. , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CONTE FIORINDA presso il quale elettivamente domicilia
E
La IG.ra , nata a [...] il [...], (C.F. ) _1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CONTE FIORINDA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/10/2024 e , premettendo: Parte_1 _1
di aver contratto matrimonio a Pozzuoli il 28/01/2013; che dal matrimonio erano nati due figli: , il 31.05.2012, e , il 24.06.2015; Per_1 Per_2
che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
11.06.2019, era intervenuta separazione in forza di provvedimento di omologa del 11.06.2019;
1 che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 500,00 mensili (di cui € 250,00 per ciascun figlio), oltre al
100% delle spese straordinarie, l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento per la moglie di € 100,00 mensili, l'assegnazione della casa familiare alla moglie nonché l'obbligo di corrispondere una somma mensile di €400,00 a titolo di contributo per le spese di casa;
che, in ragione del peggioramento delle condizioni economiche del IG. , i coniugi, Pt_1
congiuntamente, depositavano ricorso congiunto per la modifica dei patti della separazione innanzi a codesto Tribunale;
che, pertanto, nell'ambito del giudizio avente R.G. 8649/2020, il Tribunale disponeva quanto segue:
“A) in modifica del punto 8) del verbale di separazione consensuale omologata con decreto
3624/019 determina in €800,00 mensili l'assegno da versarsi dal IG. alla IG.ra Conte Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese oltre rivalutazione di cui €300,00 per ciascun figlio ed €200 per la moglie;
B) in modifica del punto 9) delle stesse pattuizioni dispone che le spese straordinarie siano ripartite al 50% tra i coniugi e che le spese non necessarie dovranno essere necessariamente concordate;
C) in modifica del punto 10) delle stesse pattuizioni revoca il contributo definito "spese di casa" - giusta verbale in atti”; ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
La domanda, da intendersi rivolta alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio, è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pozzuoli NA in data 21.01.2013 dai IG.ri e , al n. 7, parte I;
Parte_1 _1
2
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pozzuoli di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza e provvedere all'uopo alle ulteriori incombenze di cui alla normativa in vigore;
3. stabilire che la casa coniugale, di proprietà della famiglia di origine della IG.ra _1
, sita in Pozzuoli NA alla via Montenuovo Licola Patria n. 140, concessa in comodato d'uso
[...]
gratuito, resti assegnata alla IG.ra , la quale continuerà ad abitarla unitamente ai _1
figli;
4. affidare congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata degli stessi presso l'immobile occupato dalla madre, sito in Pozzuoli NA alla via Montenuovo
Licola Patria n.140, esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro e decidendo insieme su tutte le questioni riguardanti i loro figli;
5. circa il diritto di visita del padre, premesso che vi è un buon rapporto tra di loro e visto che il padre lavora a Crotone, il IG. terrà i figli minori ed Parte_1 Per_1 Per_2
una settimana al mese con pernottamento, precisando che nel periodo in cui i bambini saranno impegnati con le attività scolastiche il padre verrà a Pozzuoli NA e terrà con sè i figli, pernottando presso la casa dei nonni paterni sita in Pozzuoli NA alla via Montenuovo Licola Patria n. 140. Nel periodo estivo, invece, allorquando i figli avranno terminato la scuola, il padre potrà, per una settimana al mese, venire a prendere i bambini e portarli con sè in Calabria, a Crotone, presso la propria residenza e, poi, provvederà a riaccompagnarli presso la madre in Pozzuoli NA. Circa la modalità di prelevamento e di riaccompagno, le parti potranno concordare altra modalità;
6. quanto alle festività natalizie i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre e, sempre ad anni alterni, con un genitore il 31 dicembre e con l'altro il 1o gennaio;
quanto alle festività pasquali, sempre ad anni alterni, i figli trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il lunedì in albis con l'altro; per il periodo estivo i figli trascorreranno, previo accordo diverso tra i genitori, dieci giorni consecutivi con ciascun genitore nei periodi che le parti concorderanno entro il 30 giugno di ciascun anno;
i coniugi comunque concorderanno eventuali cambiamenti di calendario;
7. Per le vacanze estive i minori trascorreranno con il papà 15 giorni a luglio o agosto da determinarsi e comunicare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Le parti, stanti le eIGenze lavorative del IG. , concorderanno eventuali cambiamenti di calendario;
Parte_1
8. porre a carico del IG. un assegno mensile per il mantenimento dei figli Parte_1 minori nella misura di €650,00 (euro seicento cinquanta/00), ossia €325,00 per ciascun figlio, che il padre si impegna a versare entro il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla
3 IG.ra di cui lo stesso già conosce le coordinate, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere _1
da ottobre 2025;
9. porre a carico del IG. il pagamento del 50% di tutte le spese Parte_1
straordinarie, ossia spese mediche non coperte dal SSN e spese scolastiche ed universitarie, secondo quanto previsto dal protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli, di cui le parti confermano di essere a conoscenza;
10. dichiarare che l'importo dell'assegno unico erogato dall' e spettante per i figli CP_2
ed venga richiesto ed incassato al 50% da entrambi i genitori;
Per_2 Per_1
11. disporre l'obbligo per entrambi i coniugi di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, soprattutto allorquando hanno con sé i figli minori;
12. ratificare il piano genitoriale così come predisposto ed allegato al presente atto che si abbia qui per integralmente ripetuto e trascritto;
13.dichiarare entrambe le parti autosufficienti, stabilendo che ognuno provvederà al proprio mantenimento”.
Per l'udienza cartolare del 25.03.2025, alla luce dei rilievi del Giudice istruttore, il quale, letto il parere negativo del P.M., rilevava che le parti, nei predetti accordi, non avevano fornito indicazioni univoche in merito all'esercizio del diritto di visita nel periodo estivo, si modificavano le condizioni nei termini che seguono: “i minori ed trascorreranno con il papà Per_1 Per_2
15 giorni consecutivi a luglio o agosto da determinarsi entro il 30 maggio di ciascun anno”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Pozzuoli il
4 28/01/2013 (atto n. 7, parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno 2013);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 28/03/2025.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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