Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 3093/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Semeraro, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;
Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Monica Mancrasso, procuratore domiciliatario;
- convenuti -
HDI ASSICURAZIONI S.P.A.,
Rappresentata e difesa dall'avv. Mariapaola Leopardi, procuratore domiciliatario;
- terza chiamata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato riassumeva dinanzi al Tribunale di Lecce Parte_1
il giudizio n. 881/2020 R.G. originariamente proposto dinanzi al Tribunale di Taranto, e conveniva il
, la oltre ad HDI Controparte_3 Controparte_2
Assicurazioni s.p.a. al fine di ottenere ex artt. 2051 – 2043 c.c. il risarcimento dei danni patrimoniali e non riportati nel corso del sinistro avvenuto il 20.07.2018 alle ore 20.30 circa a San Vito (TA), presso
bianca posta attorno ad un tavolino e consumava alcuni prodotti forniti dal bar ivi allocato, come attesta lo scontrino fiscale ricevuto. Improvvisamente, la sedia sulla quale era seduta l'attrice cedeva spaccandosi in due e provocando la rovinosa caduta”.
Con comparsa depositata in data 07.06.2022 si è costituita in giudizio HDI Assicurazioni s.p.a., quale assicuratrice del di Taranto, giusta polizza n. 0362411678, Parte_2
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Parte_3
e di conseguenza della compagnia e nel merito contestando gli addebiti della invocata
[...] responsabilità.
In data 02.09.2022 si è costituito in giudizio il Controparte_3 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando in fatto e in diritto la domanda attorea.
Il 20.01.2023 si è costituita in giudizio altresì la deducendo il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito le risultanze attoree.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., ed acquisito presso il Tribunale di Taranto il fascicolo n. 881/2020 R.G., con ordinanza del 09.09.2024 il Tribunale ha rigettato le istanze di prova articolate dalle parti ed all'udienza odierna, all'esito della discussione orale della causa ex art. 281sexies c.p.c.,
l'ha decisa come da sentenza letta in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda sia infondata.
Decidendo la causa secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 (“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), e soprassedendo da ogni considerazione sulla legittimazione passiva degli odierni convenuti, difettano nel caso de quo i presupposti dell'invocata responsabilità.
La norma ex art. 2051 c.c. introduce una forma di responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento di tale responsabilità dev'essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Tale responsabilità ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Recentemente e del tutto esaustivamente è stato riepilogato da Cassazione civile sez. III, 27/04/2023,
n.11152, anche all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite Cassazione civile sez. un., 30/06/2022,
n.20943, il cd. “statuto della responsabilità del custode”: “Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
II. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
III. All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza
20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
IV. I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
V. Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa
(art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedibile da parte del custode”.
Venendo al caso di specie, considera il decidente che, quand'anche all'esito dell'istruttoria orale la ricostruzione del fatto prospettata dall'attrice avesse ricevuto conferma, nessuna responsabilità avrebbe potuto essere addebitata ai convenuti, emergendo evidente dalla descrizione dell'evento descritta in citazione e dalle circostanze di prova orale articolate (“Se vero che in data 20.07.2018, verso le ore 20,30 circa, la sig.ra in compagnia del proprio marito sig. ed unitamente ad altre coppie Parte_1 Per_1 Pt_4 di amici si recava, presso lo stabilimento balneare gestito dal Centro Addestramento Aeronavale Marina Militare in San Vito di Taranto al fine di trascorrere una serata conviviale ed assistere al concerto musicale ivi organizzato
(artista sig. )”; 2) “Se vero che per accedere all'interno della struttura militare acquistava presso il Parte_5 militare addetto il biglietto di ingresso n. 01177 (All. 1)”; 3) “Se vero che all'interno della struttura nei pressi del bar erano posizionate sedie e tavolini e, nell'attesa che lo spettacolo iniziasse, la sig.ra si sedeva su Parte_1 di una sedia in plastica bianca posta attorno ad un tavolino e consumava alcuni prodotti forniti dal bar ivi allocato
(All. 2)”; 4) “Se vero che mentre la sig.ra era seduta, la sedia cedeva provocando la rovinosa caduta al Pt_1 suolo della sig.ra (come da foto All. 3 che le viene mostrata)”), che la rovina al suolo non ebbe Parte_1
a verificarsi a causa delle precarie condizioni in cui versava la sedia di plastica del modello di quelle tipicamente rinvenibili in uno stabilimento balneare (cfr. foto in atti), nonappena l'attrice ebbe a sedersi, ma a distanza di tempo dal suo accesso presso la struttura e dopo che ella, seduta sulla stessa sedia collocata su terreno disomogeneo, ebbe a consumare alcuni prodotti serviti dal bar (cfr. scontrino delle ore 20.35 e chiamata del 118 delle ore 21.13).
Risultando quindi incontestato che la sedia ebbe a reggere la persona dell'attrice per un discreto tempo, può fondatamente escludersi che la rottura di una gamba di essa sia ascrivibile alla sua consunzione, e deve necessariamente ipotizzarsi che un distinto nesso causale si sia innescato - magari il tentativo dell'attrice di spostare la sedia sul terreno che ha costituito un ostacolo e generato resistenza, pur senza contare l'eventuale sovrappeso di ella -, che ha trovato nell'oggetto della custodia una mera occasione di avverarsi;
né risulta altrimenti prova delle anomalie o dei difetti della sedia, od ai fini della subordinata formulata ex art. 2043 c.c. è stata ipotizzata l'eventuale colpa in cui il gestore dello stabilimento sarebbe incorso con riguardo alle caratteristiche delle dotazioni di arredo del sito.
Per tutti questi motivi s'impone il rigetto della domanda, compensando integralmente le spese di lite tra tutte le parti evocate in considerazione della natura delle ragioni della presente decisione, da nessuna delle parti sottoposte, oltre che della complessità della fattispecie avuto riguardo al numero dei soggetti coinvolti e dei rapporti sottesi, non conoscibili dall'avventore comune.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lecce, 15/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore