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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7104 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente, est.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr. BIAGIO R. CIMINI Consigliere. rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5251/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 12 marzo 2025, con ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 2044/2019 e vertente tra
(C.F. / P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Iannetti Pt_1 P.IVA_1
- Appellante –
E
con socio unico (CF e P. Iva Controparte_1 P.IVA_2
- Appellato contumace –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- convenne in giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Roma il 15 febbraio 2015, con cui ingiunse all'opponente il pagamento di 2
euro 271.716,48, oltre interessi e spese legali. La vicenda ebbe origine dal contratto di appalto stipulato nel 2012 tra e per la costruzione di un impianto fotovoltaico, il cui CP_1 CP_2 rendimento minimo fu garantito da mediante apposita garanzia di funzionamento (c.d. Pt_1 warranty bond). All'esito del collaudo del 2014 il rendimento dell'impianto risultò inferiore agli standard previsti e , con raccomandata del 17 dicembre, escusse la garanzia CP_1 chiedendone il pagamento, rimasto inadempiuto;
- Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò le domande dell'opponente. Il giudice ritenne che la garanzia rilasciata da avesse natura autonoma e a prima richiesta, sicché il Pt_1 garante non potesse opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale. Evidenziò inoltre che le risultanze della CTU avessero escluso vizi progettuali o costruttivi dell'impianto, accertando invece inefficienze fisiologiche riconducibili a vizi operativi, pienamente rientranti nell'oggetto della garanzia. Ritenne pertanto infondata l'eccezione di circa l'escussione Pt_1 abusiva o fraudolenta della polizza e concluse che la richiesta di pagamento avanzata da CP_1 fosse legittima, poiché collegata al minor rendimento dell'impianto rispetto al minimo garantito
[...] nel biennio di riferimento;
- propose appello per i motivi di seguito scrutinati;
Pt_1
- l'appello venne ritualmente notificato alla controparte, che rimase contumace;
- all'esito dell'udienza di discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., del 12 marzo 2025, sostituita (ex art. 127 ter c.p.c.) da note scritte, la causa è stata assegnata in decisione;
Ritenuto che:
- Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce che il Giudice di primo grado avrebbe formulato al CTU quesiti impropri, riferiti alla quantità fisica di energia prodotta e non al coefficiente di rendimento dell'impianto.
Deduce, infatti, che l'indagine avrebbe dovuto riguardare esclusivamente il rendimento atteso, ossia l'indice prestazionale, e che l'errore concettuale inficiò anche il secondo quesito, confondendo le inefficienze fisiologiche con vizi costruttivi. Per tali ragioni, l'appellante chiede la rinnovazione o integrazione della CTU;
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il minor rendimento fosse riconducibile a vizi operativi rientranti nell'oggetto della garanzia. Secondo l'appellante, la garanzia non riguardava il funzionamento concreto dell'impianto, ma la coincidenza tra il coefficiente di Pt_1 rendimento garantito e quello effettivo nel biennio di riferimento. Il Giudice, invece, avrebbe considerato rilevanti i problemi di esercizio senza verificare se incidessero sul coefficiente di rendimento, trascurando che le inefficienze genetiche dell'impianto BUCCI resero sin dall'origine irraggiungibili le prestazioni promesse;
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante sostiene che il Giudice avrebbe trascurato di verificare le cause dei malfunzionamenti dell'impianto e la loro incidenza sul coefficiente di rendimento garantito, ritenendo erroneamente che la garanzia coprisse i vizi operativi. Inoltre, l'appellante contesta le risposte del CTU, Pt_1 che valutò la producibilità in termini di quantità fisica di energia prodotta, anziché in termini di coefficiente di rendimento, disattendendo le norme tecniche di settore e omettendo l'esame dell'oggetto contrattuale della garanzia;
3
Con il quarto motivo di appello, l'appellante evidenzia che spettava al CTU accertare il valore del Coefficiente di Rendimento dell'impianto nel biennio garantito, non limitandosi alla mera misurazione dell'energia prodotta.
Tale accertamento tecnico, previsto dall'art. 9 del contratto di appalto ed essenziale per stabilire l'operatività della garanzia, non era nella disponibilità di e avrebbe dovuto essere effettuato in sede di CTU;
Pt_1
- i motivi, congiuntamente scrutinati poiché strettamente connessi, sono infondati;
- è opportuno preliminarmente evidenziare che, per costante giurisprudenza, “l'inserimento in un contratto di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (v. Cass. civ. 03/12/2020, n. 27619; in termini v. Cass. n. 3947/2010);
- giova altresì ribadire che il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no. Ne deriva che “l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (cfr. Cass. SSUU n.
3947/2010; in termini Cass. n. 30509/2019);
- nel caso di specie è pacifico e incontroverso che l'obbligazione assunta da sia qualificabile in Pt_1 termini di garanzia autonoma atteso che, in data 21.12.2012, ha rilasciato, in favore di , la garanzia CP_1 di funzionamento n. 2012/1158/00, in forza della quale “con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c. del debitore principale” si è impegnata a provvedere “a Vostra prima richiesta, rimossa ogni riserva, eccezione o contestazione (…) a corrispondere le somme che indicherete come dovute”, sino alla concorrenza di Euro 271.716,48. Ne consegue che la natura autonoma della garanzia prestata dall'appellante esonera il beneficiario dall'onere di dimostrare la fondatezza del diritto per il quale richiede l'escussione;
- la garanzia è chiaramente riferibile a tutte le obbligazioni di pagamento previste dall'art. 9 del contratto di appalto, secondo il tenore letterale dei testi di riferimento (si veda allegato n. 1 alla comparsa di costituzione dell' in primo grado). L'interpretazione sistematica degli artt. 9 e s.s. del citato contratto Controparte_1 depone nel senso di una piena ed ampia operatività della garanzia in entrambe le ipotesi previste alle lettere i) e ii) dell'art.
9.3 co. 5, la cui differenza risiede unicamente sul piano delle tutele contrattuali: nella lett. i) il committente ha diritto alla penale;
nella lett. ii), più grave, può optare per la risoluzione o per la penale. Tuttavia, in entrambe le ipotesi, il committente può escutere il warranty bond rilasciato da “a garanzia delle Pt_1 performance secondo le modalità definite all'art. 9 del Contratto”, senza alcuna limitazione, come confermato dall'avverbio “comunque” presente nella lett. ii). Inoltre, l'art. 14.1 del contratto, che impone la consegna di una fideiussione autonoma a prima richiesta, non distingue tra le due ipotesi. Pertanto, anche sotto tale profilo,
l'escussione è pienamente legittima e conforme all'oggetto della garanzia;
- alla luce di tale interpretazione del contratto, pienamente coerenti e pertinenti appaiono i quesiti formulati dal primo giudice al consulente tecnico, in quanto rivolti ad accertare, in termini di inadempimento contrattuale, i 4
presupposti di operatività della garanzia. In particolare, il CTU, rispondendo al primo quesito, ha accertato che nel periodo di vigenza della garanzia (27/11/2012 – 27/11/2014) l'impianto ha prodotto energia inferiore alla soglia minima garantita, con una mancata produzione complessiva di 981.844 kWh. La valutazione è stata effettuata sulla base dei dati ufficiali GSE e e si è fondata sul confronto tra la produzione Controparte_3 reale e la producibilità minima contrattuale (90% della attesa);
- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice, recependo la Ctu, condotta alla stregua di corretti criteri logici, ha esaminato le cause dei malfunzionamenti dell'impianto; in particolare l'inefficienza di cui tratta è stata correttamente riferita a diverse concause legate ai sistemi di inseguimento, tra le quali annovera, tra l'altro, flessioni delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici, presenza di condensa negli stessi, nonché il non perfetto allineamento rispetto al percorso ideale di inseguimento, concludendo che le criticità sono riconducibili a limiti fisiologici degli impianti a concentrazione e non a vizi gravi di progettazione o esecuzione;
ne segue che l'evento accertato rientra pienamente nel perimetro di operatività della garanzia autonoma;
- né può assumere valenza dirimente in senso contrario la circostanza che il consulente non abbia accertato il coefficiente di rendimento effettivo, posto che questi ha potuto basarsi solo sulla documentazione disponibile in atti, non essendo possibile acquisire né il valore garantito del coefficiente di rendimento né quello effettivo.
Tale impossibilità è dipesa sia dalla mancanza di dati originari, sia dai danni strutturali riscontrati sul 30% dell'impianto al momento del sopralluogo, che avrebbero impedito qualsiasi rilevazione. In assenza di tali elementi, il consulente ha adottato un criterio documentale basato su dati ufficiali, confrontando la produzione reale con la producibilità minima garantita dal contratto, approccio pienamente corretto per accertare l'inadempimento e l'attivazione della garanzia;
pertanto, la mancanza di tale dato non incide sulla validità delle sue conclusioni;
Rilevato ancora che:
- Con il quinto motivo di gravame, l'appellante evidenzia che le inefficienze fisiologiche dell'impianto, di natura genetica e presenti sin dall'origine, avrebbero reso le prestazioni garantite tecnicamente irraggiungibili. Da ciò discenderebbe la nullità della garanzia per mancanza di causa, poiché il rischio che essa intendeva coprire si era già verificato al momento della sua emissione, analogamente a un contratto di assicurazione stipulato su un evento già accaduto;
- il motivo è infondato;
- giova ribadire che, a differenza del contratto di assicurazione, l'alea non è un elemento costitutivo dei contratti di garanzia la cui funzione, come sopra ampiamente evidenziato è la traslazione del rischio economico dell'inadempimento dal creditore al garante (arg. ex. Cass. n. 9371/2006; in termini Cass. n. 6757/2001). Non
è ravvisabile, pertanto, una carenza di causa in concreto della garanzia prestata dall'appellante;
- la piena operatività della garanzia trova conferma nell'espletata CTU, che ha espressamente escluso che il minor rendimento dell'impianto fotovoltaico sia stato causato da vizi progettuali o costruttivi, non rientranti nell'oggetto della garanzia, imputandolo a “una serie di concause che sommandosi tra loro hanno di fatto determinato un'inefficienza funzionale che ha reso poco performante l'impianto stesso” e che perciò “le inefficienze devono considerarsi fisiologiche” (v. consulenza tecnica, pag. 53);
- del resto, se è pur vero che il consulente tecnico ha accertato che vi si sarebbe stata “una sovrastima Cont dell'energia minima garantita dall' contractor rispetto alle reali capacità produttive dell'impianto stesso” (v. consulenza tecnica, pag. 56), tanto non vale ad escludere la validità dell'obbligazione assunta da in Pt_1 5
quanto il mancato raggiungimento della produzione garantita non è dipesa da difetti costruttivi dell'impianto, bensì da inefficienze fisiologiche e vizi operativi, ricompresi nel perimetro dell'oggetto della garanzia, differentemente da quanto accertato con sentenza n. 6692/2023 di questa Corte, richiamata da parte appellante nelle note di trattazione scritta, laddove si legge che “il CTU ha consentito di accertare infatti che il minor rendimento dell'impianto è stato causalmente legato a detto vizio di progettazione o al concomitante difetto costruttivo originario”;
- le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 3.200,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito
Il Presidente rel. (dr. G. Casaburi)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente, est.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr. BIAGIO R. CIMINI Consigliere. rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5251/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 12 marzo 2025, con ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 2044/2019 e vertente tra
(C.F. / P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Iannetti Pt_1 P.IVA_1
- Appellante –
E
con socio unico (CF e P. Iva Controparte_1 P.IVA_2
- Appellato contumace –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- convenne in giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Roma il 15 febbraio 2015, con cui ingiunse all'opponente il pagamento di 2
euro 271.716,48, oltre interessi e spese legali. La vicenda ebbe origine dal contratto di appalto stipulato nel 2012 tra e per la costruzione di un impianto fotovoltaico, il cui CP_1 CP_2 rendimento minimo fu garantito da mediante apposita garanzia di funzionamento (c.d. Pt_1 warranty bond). All'esito del collaudo del 2014 il rendimento dell'impianto risultò inferiore agli standard previsti e , con raccomandata del 17 dicembre, escusse la garanzia CP_1 chiedendone il pagamento, rimasto inadempiuto;
- Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò le domande dell'opponente. Il giudice ritenne che la garanzia rilasciata da avesse natura autonoma e a prima richiesta, sicché il Pt_1 garante non potesse opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale. Evidenziò inoltre che le risultanze della CTU avessero escluso vizi progettuali o costruttivi dell'impianto, accertando invece inefficienze fisiologiche riconducibili a vizi operativi, pienamente rientranti nell'oggetto della garanzia. Ritenne pertanto infondata l'eccezione di circa l'escussione Pt_1 abusiva o fraudolenta della polizza e concluse che la richiesta di pagamento avanzata da CP_1 fosse legittima, poiché collegata al minor rendimento dell'impianto rispetto al minimo garantito
[...] nel biennio di riferimento;
- propose appello per i motivi di seguito scrutinati;
Pt_1
- l'appello venne ritualmente notificato alla controparte, che rimase contumace;
- all'esito dell'udienza di discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., del 12 marzo 2025, sostituita (ex art. 127 ter c.p.c.) da note scritte, la causa è stata assegnata in decisione;
Ritenuto che:
- Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce che il Giudice di primo grado avrebbe formulato al CTU quesiti impropri, riferiti alla quantità fisica di energia prodotta e non al coefficiente di rendimento dell'impianto.
Deduce, infatti, che l'indagine avrebbe dovuto riguardare esclusivamente il rendimento atteso, ossia l'indice prestazionale, e che l'errore concettuale inficiò anche il secondo quesito, confondendo le inefficienze fisiologiche con vizi costruttivi. Per tali ragioni, l'appellante chiede la rinnovazione o integrazione della CTU;
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il minor rendimento fosse riconducibile a vizi operativi rientranti nell'oggetto della garanzia. Secondo l'appellante, la garanzia non riguardava il funzionamento concreto dell'impianto, ma la coincidenza tra il coefficiente di Pt_1 rendimento garantito e quello effettivo nel biennio di riferimento. Il Giudice, invece, avrebbe considerato rilevanti i problemi di esercizio senza verificare se incidessero sul coefficiente di rendimento, trascurando che le inefficienze genetiche dell'impianto BUCCI resero sin dall'origine irraggiungibili le prestazioni promesse;
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante sostiene che il Giudice avrebbe trascurato di verificare le cause dei malfunzionamenti dell'impianto e la loro incidenza sul coefficiente di rendimento garantito, ritenendo erroneamente che la garanzia coprisse i vizi operativi. Inoltre, l'appellante contesta le risposte del CTU, Pt_1 che valutò la producibilità in termini di quantità fisica di energia prodotta, anziché in termini di coefficiente di rendimento, disattendendo le norme tecniche di settore e omettendo l'esame dell'oggetto contrattuale della garanzia;
3
Con il quarto motivo di appello, l'appellante evidenzia che spettava al CTU accertare il valore del Coefficiente di Rendimento dell'impianto nel biennio garantito, non limitandosi alla mera misurazione dell'energia prodotta.
Tale accertamento tecnico, previsto dall'art. 9 del contratto di appalto ed essenziale per stabilire l'operatività della garanzia, non era nella disponibilità di e avrebbe dovuto essere effettuato in sede di CTU;
Pt_1
- i motivi, congiuntamente scrutinati poiché strettamente connessi, sono infondati;
- è opportuno preliminarmente evidenziare che, per costante giurisprudenza, “l'inserimento in un contratto di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (v. Cass. civ. 03/12/2020, n. 27619; in termini v. Cass. n. 3947/2010);
- giova altresì ribadire che il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no. Ne deriva che “l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (cfr. Cass. SSUU n.
3947/2010; in termini Cass. n. 30509/2019);
- nel caso di specie è pacifico e incontroverso che l'obbligazione assunta da sia qualificabile in Pt_1 termini di garanzia autonoma atteso che, in data 21.12.2012, ha rilasciato, in favore di , la garanzia CP_1 di funzionamento n. 2012/1158/00, in forza della quale “con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c. del debitore principale” si è impegnata a provvedere “a Vostra prima richiesta, rimossa ogni riserva, eccezione o contestazione (…) a corrispondere le somme che indicherete come dovute”, sino alla concorrenza di Euro 271.716,48. Ne consegue che la natura autonoma della garanzia prestata dall'appellante esonera il beneficiario dall'onere di dimostrare la fondatezza del diritto per il quale richiede l'escussione;
- la garanzia è chiaramente riferibile a tutte le obbligazioni di pagamento previste dall'art. 9 del contratto di appalto, secondo il tenore letterale dei testi di riferimento (si veda allegato n. 1 alla comparsa di costituzione dell' in primo grado). L'interpretazione sistematica degli artt. 9 e s.s. del citato contratto Controparte_1 depone nel senso di una piena ed ampia operatività della garanzia in entrambe le ipotesi previste alle lettere i) e ii) dell'art.
9.3 co. 5, la cui differenza risiede unicamente sul piano delle tutele contrattuali: nella lett. i) il committente ha diritto alla penale;
nella lett. ii), più grave, può optare per la risoluzione o per la penale. Tuttavia, in entrambe le ipotesi, il committente può escutere il warranty bond rilasciato da “a garanzia delle Pt_1 performance secondo le modalità definite all'art. 9 del Contratto”, senza alcuna limitazione, come confermato dall'avverbio “comunque” presente nella lett. ii). Inoltre, l'art. 14.1 del contratto, che impone la consegna di una fideiussione autonoma a prima richiesta, non distingue tra le due ipotesi. Pertanto, anche sotto tale profilo,
l'escussione è pienamente legittima e conforme all'oggetto della garanzia;
- alla luce di tale interpretazione del contratto, pienamente coerenti e pertinenti appaiono i quesiti formulati dal primo giudice al consulente tecnico, in quanto rivolti ad accertare, in termini di inadempimento contrattuale, i 4
presupposti di operatività della garanzia. In particolare, il CTU, rispondendo al primo quesito, ha accertato che nel periodo di vigenza della garanzia (27/11/2012 – 27/11/2014) l'impianto ha prodotto energia inferiore alla soglia minima garantita, con una mancata produzione complessiva di 981.844 kWh. La valutazione è stata effettuata sulla base dei dati ufficiali GSE e e si è fondata sul confronto tra la produzione Controparte_3 reale e la producibilità minima contrattuale (90% della attesa);
- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice, recependo la Ctu, condotta alla stregua di corretti criteri logici, ha esaminato le cause dei malfunzionamenti dell'impianto; in particolare l'inefficienza di cui tratta è stata correttamente riferita a diverse concause legate ai sistemi di inseguimento, tra le quali annovera, tra l'altro, flessioni delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici, presenza di condensa negli stessi, nonché il non perfetto allineamento rispetto al percorso ideale di inseguimento, concludendo che le criticità sono riconducibili a limiti fisiologici degli impianti a concentrazione e non a vizi gravi di progettazione o esecuzione;
ne segue che l'evento accertato rientra pienamente nel perimetro di operatività della garanzia autonoma;
- né può assumere valenza dirimente in senso contrario la circostanza che il consulente non abbia accertato il coefficiente di rendimento effettivo, posto che questi ha potuto basarsi solo sulla documentazione disponibile in atti, non essendo possibile acquisire né il valore garantito del coefficiente di rendimento né quello effettivo.
Tale impossibilità è dipesa sia dalla mancanza di dati originari, sia dai danni strutturali riscontrati sul 30% dell'impianto al momento del sopralluogo, che avrebbero impedito qualsiasi rilevazione. In assenza di tali elementi, il consulente ha adottato un criterio documentale basato su dati ufficiali, confrontando la produzione reale con la producibilità minima garantita dal contratto, approccio pienamente corretto per accertare l'inadempimento e l'attivazione della garanzia;
pertanto, la mancanza di tale dato non incide sulla validità delle sue conclusioni;
Rilevato ancora che:
- Con il quinto motivo di gravame, l'appellante evidenzia che le inefficienze fisiologiche dell'impianto, di natura genetica e presenti sin dall'origine, avrebbero reso le prestazioni garantite tecnicamente irraggiungibili. Da ciò discenderebbe la nullità della garanzia per mancanza di causa, poiché il rischio che essa intendeva coprire si era già verificato al momento della sua emissione, analogamente a un contratto di assicurazione stipulato su un evento già accaduto;
- il motivo è infondato;
- giova ribadire che, a differenza del contratto di assicurazione, l'alea non è un elemento costitutivo dei contratti di garanzia la cui funzione, come sopra ampiamente evidenziato è la traslazione del rischio economico dell'inadempimento dal creditore al garante (arg. ex. Cass. n. 9371/2006; in termini Cass. n. 6757/2001). Non
è ravvisabile, pertanto, una carenza di causa in concreto della garanzia prestata dall'appellante;
- la piena operatività della garanzia trova conferma nell'espletata CTU, che ha espressamente escluso che il minor rendimento dell'impianto fotovoltaico sia stato causato da vizi progettuali o costruttivi, non rientranti nell'oggetto della garanzia, imputandolo a “una serie di concause che sommandosi tra loro hanno di fatto determinato un'inefficienza funzionale che ha reso poco performante l'impianto stesso” e che perciò “le inefficienze devono considerarsi fisiologiche” (v. consulenza tecnica, pag. 53);
- del resto, se è pur vero che il consulente tecnico ha accertato che vi si sarebbe stata “una sovrastima Cont dell'energia minima garantita dall' contractor rispetto alle reali capacità produttive dell'impianto stesso” (v. consulenza tecnica, pag. 56), tanto non vale ad escludere la validità dell'obbligazione assunta da in Pt_1 5
quanto il mancato raggiungimento della produzione garantita non è dipesa da difetti costruttivi dell'impianto, bensì da inefficienze fisiologiche e vizi operativi, ricompresi nel perimetro dell'oggetto della garanzia, differentemente da quanto accertato con sentenza n. 6692/2023 di questa Corte, richiamata da parte appellante nelle note di trattazione scritta, laddove si legge che “il CTU ha consentito di accertare infatti che il minor rendimento dell'impianto è stato causalmente legato a detto vizio di progettazione o al concomitante difetto costruttivo originario”;
- le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 3.200,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito
Il Presidente rel. (dr. G. Casaburi)