Articolo 2 della Legge 22 novembre 1954, n. 1115
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 dicembre 1954
>
Versione
15 novembre 1994
Art. 2.

Le provvidenze previste dalla presente legge sono disposte dal Prefetto, previo parere di una Commissione composta dall'Intendente di finanza o da un suo rappresentante, da un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale, da una persona nominata dal Prefetto e da due assessori provinciali pure nominati dal Prefetto. ((1))
Egli si avvarra' di apposite aperture di credito che, in deroga alla norma dell' art. 56 del regio decreto 12 novembre 1923, n. 2440 , potranno essere disposte fino al limite di lire 250.000.000.

--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione provvidenze alluvioni Salerno" di cui al presente provvedimento.
Entrata in vigore il 15 novembre 1994