Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 927/2019 R.G. Tribunale Nocera Inferiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE in persona del giudice unico dott.ssa Gisella Ciniglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 927/2019 R.G. Tribunale di Nocera Inferiore introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. all'udienza non partecipata del 26 febbraio 2025, pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Maximo Russo e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ciro Apicella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Cava de' Tirreni (SA) alla Via G. Pellegrino, 7, giusta procura in atti;
-ATTORE-
E
, (C.F.: ), , nata a [...] Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
in data 1.5.1980, , quali eredi di deceduto il 26 marzo Controparte_3 SO
2023, rappresentate e difese, dall'avvocato Luciano D' Amato presso il cui studio in Cava de' Tirreni, al
Corso Umberto I n. 314 elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
-CONVENUTE-
Oggetto: azione di risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da note conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema
pagina 1 di 9
E' pur tuttavia opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. regolarmente notificato alla controparte, esponeva: Parte_1
- Di essersi rivolto all'avv. al fine di ottenere il risarcimento dei danni dallo SO
stesso subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 3 settembre 1997;
- Che a distanza di nove anni dal conferimento dell'incarico il ricorrente scopriva che l'avv. aveva ottenuto il risarcimento dei danni dalla Compagnia di Ass.ni SO CP_4
- Che l'istante denunciava l'avv. presso la Procura della Repubblica;
SO
- Che con sentenza n. 225/2009 del 02 marzo 2010 il Tribunale di Salerno, Sez. Distaccata di
Cava De' Tirreni l'avv. veniva condannato per il reato di cui all'art 646 c.p. con SO
l'aggravante di cui all'art 61 n 11 c.p.
- Che l'avv. veniva altresì condannato al risarcimento dei danni materiali e morali SO
subiti dalla costituita parte civile
- Che la predetta sentenza veniva confermata dapprima dalla Corte d'Appello di Salerno e poi dalla Corte di Cassazione
- Che il sig. , in seguito alla scoperta della sottrazione delle somme allo stesso spettanti e del Pt_1
gravoso e oneroso stillicidio processuale protrattosi per anni, ha maturato un pesante stato patologico a livello psichico che è progredito in un gravissimo disturbo post traumatico da stress.
Sulla scorta di tali premesse chiedeva, previa quantificazione dei danni, accogliersi le seguenti conclusioni: “a) condannare l'avv. (…) al pagamento in favore del sig. SO
, giusta sentenza penale, del dovuto risarcimento dei danni nella misura di € Parte_1
198.203,00 ed in ogni caso di quella maggiore o minore così come eventualmente quantificata da apposita CTU oltre interessi legali sino al soddisfo in favore della parte ricorrente;
con consequenziale condanna alla refusione delle spese e competenze di causa”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio e costituitosi in giudizio il resistente
[...]
lo stesso, nei termini come argomentati nella relativa comparsa a cui si rinvia, ha SO
pagina 2 di 9 eccepito, in rito, la prescrizione dell'azione risarcitoria, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea per infondatezza della stessa sia nell'an sia nel quantum. Spiegava poi domanda riconvenzionale al fine di ottenere dal tutte le Pt_1 somme dallo stesso dovutegli per l'attività professionale svolta in tanti anni su suo incarico e nel suo interesse, nella misura di € 60.000,00 (o di quella diversa minore somma che sarà accertata in corso di causa).
Chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) in via principale dichiarare la domanda inammissibile, imporcedibile e/o improponibile per mancanza di legittimazione passiva
e/o prescrizione del diritto fatto valere;
2) in via subordinate e nel merito rigettare in toto la domanda attorea perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
3) in via riconvenzionale: a) in via principale ed in caso di rigetto della domanda attorea, in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare il a pagare in favore del concludente la somma di € 60.000,00 o Pt_1
quella diversa minore somma che sarà accertata e dimostrata in corso di causa, compresiva delle spese, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione di ogni singolo credito fino alla data della domanda, oltre successivi, la maggiorazione del 15% per spese generali cap ed iva se dovuta come per legge;
b) in via gradata, in caso di accoglimento della domanda attorea e salvo gravame, operare la compensazone totale o parziale tra i reciproci crediti
e debiti;
condannare in ogni caso il al pagamento in favore del concludente avvocato delle Pt_1
spese e compenso professionale oltre il rimborso forfettario del 15% cap ed iva se dovuta come per legge.
All'udienza dell'08.10.2020 il precedente G.I. disponeva il mutamento del rito, da sommario ad ordinario, e concessi i termini di cui all'art, co 6, 183 c.p.c. disponeva CTU medico legale sui seguenti quesiti:
1.Esaminate le vicende oggetto di causa e i fatti come accertati nella sentenza del
Tribunale di Salerno-sez. distaccata di Cava de' Tirreni n. 225/09, dica se Parte_1
abbia riportato pregiudizi di rilevanza biologica, psichiatrica e psicologica causalmente riconducibili alle vicende oggetto di accertamento penale;
2. Descriva in particolare gli elementi a riscontro del nesso causale eventualmente rinvenuto, indicando eventualmente anche in termini percentuali la probabilità di sussistenza del nesso eziologico esaminato;
3. Quantifichi il grado percentuale di danno biologico permanente precisando i criteri di determinazione, in particolare in presenza di concorrenze o coesistenze, precisando il barème di riferimento o il metodo seguito;
4.
Dica se i postumi siano suscettibili, di miglioramento mediante terapie, precisandone il costo, la
pagina 3 di 9 natura, la difficoltà e gli eventuali rischi;
in tal caso, stabilisca l'eventuale teorica riduzione in termini percentuali del grado di danno biologico.
In data 06.09.2022 il CTU dott. depositava l'elaborato peritale e la causa, Persona_2 ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 17 gennaio 2024.
Nelle more decedeva il convenuto, a seguito della riassunzione del giudizio provvedevano a costituirsi gli eredi e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza non partecipata del 26 febbraio 2025 ed in tale data trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
***
1. Occorre premettere che le sigg.re e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_3
convenute in giudizio in qualità di eredi di hanno resistito in
[...] SO giudizio con memorie di costituzione depositata il 04.11.2024 nella qualità di “chiamate all'eredità di ”. SO
Costituisce principio pacifico, quello secondo il quale affinché un atto del chiamato all'eredità possa configurare accettazione tacita, è necessario che esso presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che si tratti di atto che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
In proposito, la Suprema Corte (Cass. 20/3/1976, n. 1021) ha chiarito che non solo gli atti dispositivi, ma anche gli atti di gestione possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato.
In ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualità di erede, occorrendo accertare se il chiamato si sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell'ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti previsti dall'art. 460 c.c. (disciplinante i poteri del chiamato prima dell'accettazione, e cioè: compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari;
compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea) non provochino la mutazione delle status da chiamato a erede.
pagina 4 di 9 Sulla base di tali premesse, la Corte ha ritenuto che il fatto dei chiamati all'eredità che abbiano ricevuto ed accettato la notifica di una citazione o di un ricorso per debiti del de cuius, così come il fatto che essi si siano costituiti eccependo la propria carenza di legittimazione, non possono configurarsi come accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di atti pienamente compatibili con la volontà di non accettare l'eredità (così Cass. Sez. 3, n. 10197 del 03/08/2000). Quando però i chiamati si costituiscano in giudizio dichiarando la propria qualità di eredi dell'originario debitore, senza in alcun modo contestare l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di titolarità passiva della pretesa, come nel caso è avvenuto, essi compiono un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, in quanto dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla.
Non può obiettarsi che la memoria di costituzione costituisce un atto del difensore, e che se non sottoscritta dalla parte personalmente non può assumere valore di confessione giudiziale (Cass. n.
26686 del 2005), in quanto nel caso non di confessione si tratta, ma di declinazione degli elementi da cui deriva la titolarità passiva del rapporto controverso (v. in proposito Cass. S.U. n. 2951 del
2016), che il difensore esplicita in virtù del mandato ricevuto ed in relazione ai quali nel caso è stata presa posizione in modo specifico sin dalla memoria di costituzione di primo grado.
L' assunzione in giudizio della qualità di erede costituisce quindi accettazione tacita dell'eredità, che non può essere rimessa in discussione per effetto di un atto successivamente intervenuto e dipendente da una libera scelta dei medesimi interessati, qual è la rinuncia all'eredità.
La soluzione è coerente con quanto già affermato da Corte di Cassazione nella sentenza n. 13384 del
08/06/2007, in cui ha ritenuto configurare accettazione tacita di eredità, inconciliabile con la successiva rinuncia, il fatto del chiamato che era restato contumace in due giudizi di merito concernenti beni del "de cuius" e, nella fase d'appello e informalmente - mediante uno scritto - aveva dichiarato il disinteresse alla lite. Come evidenziato anche da Cass. n. 21287 del 14/10/2011 (nel ritenere che la riassunzione del processo dopo il decesso della parte sia validamente effettuata nei confronti di coloro che risultano chiamati all'eredità, se questi non contestino tempestivamente la loro qualità di eredi) l' interpretazione che pone a carico dei chiamati un onere di specificare tempestivamente nel processo la loro posizione in relazione al compendio ereditario è necessitata dall'applicazione dei principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all'art. 111 Cost., ammettendosi in caso contrario la possibilità di protrarre una situazione di incertezza, addirittura sino al decennio, per il quale dovrebbe essere paralizzata l'iniziativa pagina 5 di 9 processuale del creditore del de cuius, o il relativo accertamento giudiziale. (cfr. OR DI
ON , Sentenza n. 1183/2017 del 18-01-2017)
2. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. Invero, la costituzione di parte civile nel processo spiega un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato;
termine che riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale (cfr. Sez.
3, ordinanza n. 11190 del 06/04/2022, Rv. 664506 – 01; Sez. 6 - 1, ordinanza n. 28456 del
28/11/2017, Rv. 646782 – 01; Sez. 3, sentenza n. 10536 del 14/05/2014, Rv. 630632 – 01;
Sez. 3, sentenza n. 19741 del 27/09/2011, Rv. 619351 – 01; Sez. 3, sentenza n. 26887 del
10/11/2008, Rv. 605385 - 01; Sez. 3, sentenza n. 872 del 17/01/2008, Rv. 601457 – 01; Sez.
3, sentenza n. 5256 del 9/04/2001, Rv. 545768 – 01). Conforme a tale orientamento è la pronuncia delle Sezioni Unite, nella parte in cui fonda la decorrenza della prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, anziché dalla data dell'evento integrante l'illecito, in relazione all'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile compiuto mediante la costituzione di parte civile (cfr. Sez. U, sentenza n. 8348 del 5/04/2013). Dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa costituita parte civile, la successiva azione civile incardinata per la quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve (ex art. 2947 c.c.), ma a quello decennale ex art. 2953 c.c.. (Corte appello LA sez. II, 20/12/2022, n.4021). Ne consegue che essendosi il procedimento penale conclusosi con la sentenza della Suprema Corte di
Cassazione del 31 luglio 2013 alcuna prescrizione può dirsi maturata (e ciò anche volendo
(erroneamente) considerare il termine breve di 5 anni, avendo parte attrice i nviato atti interruttivi della prescrizione (cfr. pec del 20 luglio 2018 non contestata da parte convenuta).
3. La domanda attorea può ritenersi fondata per le ragioni, nei termini e nei limiti che di seguito vengono argomentati.
3.1. La Suprema Corte, a fronte del passaggio in giudicato della statuizione con la quale il giudice penale ha condannato l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno conseguente al reato, ha ritenuto precluso al giudice civile la possibilità di rimettere in discussione il titolo alla base dell'accertamento della responsabilità, essendogli consentito procedere alla sola verifica dell'esistenza del nesso causale e dell'entità del pregiudizio (v.
Cass. 11324/2003 e, in motivazione, 18352/2014, Cass. 31947/2018, Cass. 5660/2018). pagina 6 di 9 In particolare, come precisato da Cass. n. 5660/2018, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.
4. Ebbene il CTU ha concluso nei seguenti termini: “1. Il periziando è affetto da Parte_1
Disturbo dell'adattamento, con ansia e umore depresso misti, persistente (cronico). Tale psicopatologia è da considerarsi in rapporto di connessione causale diretta e piena con i fatti attestati dalla sentenza penale della sezione distaccata di Cava De' Tirreni, Tribunale di Salerno
e con l'impatto traumatico che hanno avuto sul periziando. Non risultano in anamnesi condizioni di difficoltà psicopatologiche precedenti mentre queste sono attestate da copiosa documentazione clinica, prolungata nel tempo e di strutture sanitarie pubbliche nelle fasi successive agli eventi.
2. La percentuale di danno non patrimoniale, nella sua componente biologico-psichica, è del 10%, calcolata secondo la metodologia proposta da e nel Pt_2 Pt_3
2015 come descritta nella sezione dedicata della relazione.
3. In ragione dell'età del periziando, della sua scarsa capacità di insight, delle sue limitate capacità attentive e di concentrazione non è possibile prevedere ragionevolmente che il periziando possa trarre significativo giovamento da un percorso di psicoterapia o, comunque, di supporto psicologico. Non è prevedibile pertanto una riduzione in termini percentuali del danno attualmente valutato”.
5. Passando, quindi, sulla base di tali risultanze, alla liquidazione in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c. del danno biologico, deve riconoscersi in favore dell'attore, sulla scorta delle attuali Tabelle del Tribunale di LA (tabelle anno 2024) la somma di Euro € 16.850,00, somma già rivalutata all'attualità, la quale è produttiva di interessi dal tempo dell'evento, da determinarsi nella misura di legge, calcolandoli, previa devalutazione dell'importo al dì dell'evento lesivo, poi rivalutato di anno in anno fino al soddisfo. Su tale somma debbono essere pagina 7 di 9 corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo. L'obbligo al pagamento della somma suindicata va posto, per le considerazioni sopra espresse, a carico delle sigg.re CP_1
e , in solido tra loro.
[...] Controparte_2 CP_3
Tale somma non va, d'altra parte, aumentata, non emergendo elementi idonei per ritenere che sussistano profilo di danno non risarciti con la predetta somma. Non sussistono, in definitiva, elementi idonei per procedere a una personalizzazione del danno. Va infine precisato che le
Tabelle di LA inglobano già, nella posta risarcitoria, una sofferenza ritenuta standard per quel tipo di lesione e che un ulteriore incremento della posta risarcitoria (sub specie danno morale) necessita di specifica dimostrazione.
6. Va infine rigettata la domanda riconvenzionale. Invero la richiesta di compensazione tra i rispettivi crediti non può, nel caso di specie, trovare accoglimento ed invero la compensazione giudiziale non sarebbe comunque ammissibile, alla stregua del principio secondo cui essa può operare nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltreché esigibile ed omogeneo al controcredito) di facile e pronta liquidazione, condizione da ritenere carente non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti – come nella specie- contestata (e non provata) l'esistenza ( cfr Cass. Sez. 3, Sent. 25 settembre 2000 n. 12664).
7. La liquidazione delle spese e competenze del giudizio segue il criterio della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico delle convenute in solido, nonché vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del decisum e facendo riferimento ai parametri di cui al DM n.
55/2014, (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00) nella formulazione vigente alla conclusione del giudizio.
8. Per le medesime ragioni le spese di CTU sono definitivamente poste a carico delle convenute in solido
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- accoglie la domanda attorea nei termini e nei limiti precisati in parte motiva e, per l'effetto, condanna le convenute in solido al pagamento in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma complessiva di € 16.850,00 oltre interessi come indicati in parte motiva;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
pagina 8 di 9 - condanna le convenute in solido alla refusione delle spese processuali di controparte che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre spese generali CPA ed IVA come per legge con attribuzione ai costituiti procuratori per dichiarato anticipo.
- Pone definitivamente a carico delle convenute in solido le spese di CTU già liquidate con decreto del 30.08.2023
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in dato 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
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