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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/02/2024, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G.7195/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7195/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 liata in Salerno, alla via Michele Co dell'avv. Barbara Spadafora dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Michele Conforti n.3, presso lo studio dell'avv. Barbara Spadafora dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2023, premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio civile con obre 2003 CP_1 nel Comune di Salerno e che dall' unio ano nati due figli, Per_1
(30.11.2006) e (16.02.2010), chiedeva pronunciarsi la separ Per_2 dal coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione con la previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori e con regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche la previsione dell'obbligo a carico del marito di corrisponderle una somma per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla CP_1 domanda di separazione e alle domande corrente nell'atto introduttivo.
2. All'udienza del 30.01.2024 entrambi i coniugi chiedevano la decisione della causa in considerazione dell'accordo raggiunto.
3. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale, soprattutto in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori;
in particolare, le parti hanno, tra l'altro, concordato quanto segue:
-affidamento di e ad entrambi i genitori, con residenza e dimora Per_1 Per_2 abituale presso r no alla via Della Quercia 61
-il sig. potrà vederli e tenerli con sé ogni qualvolta riterrà opportuno CP_1 previ a sig.ra anche a mezzo WhatsApp, e Parte_1 comunque sempre nei giorni di sabato e domenica dall'uscita da scuola fino alle 20.00 della domenica e ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per 15 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno (in assenza di accordo, nei primi quindici giorni del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi quindici giorni di agosto negli anni pari); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore;
- il sig. si obbliga di versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contrib ntenimento dei figli la somma m 500,00 che corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% dei ticket sanitari e delle spese scolastiche, delle tasse di iscrizione a scuole pubbliche, assicurazioni scolastiche, libri, spese di trasporto per la frequenza scolastica, cancelleria acquistata all'inizio dell'anno; gite e uscite didattiche, spese mediche presso specialisti privati, medicine, occhiali, spese sportive e ricreative. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Salerno il 03.05.1973, C.F.: e , nato CodiceFiscale_1 CP_1
a Salerno il 16.03.1972, C.F. , ratto CodiceFiscale_2 matrimonio civile in data 19 e di Salerno;
b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2003, Atto n. 88, P. I, Uff. 1); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7195/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 liata in Salerno, alla via Michele Co dell'avv. Barbara Spadafora dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Michele Conforti n.3, presso lo studio dell'avv. Barbara Spadafora dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2023, premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio civile con obre 2003 CP_1 nel Comune di Salerno e che dall' unio ano nati due figli, Per_1
(30.11.2006) e (16.02.2010), chiedeva pronunciarsi la separ Per_2 dal coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione con la previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori e con regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche la previsione dell'obbligo a carico del marito di corrisponderle una somma per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla CP_1 domanda di separazione e alle domande corrente nell'atto introduttivo.
2. All'udienza del 30.01.2024 entrambi i coniugi chiedevano la decisione della causa in considerazione dell'accordo raggiunto.
3. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale, soprattutto in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori;
in particolare, le parti hanno, tra l'altro, concordato quanto segue:
-affidamento di e ad entrambi i genitori, con residenza e dimora Per_1 Per_2 abituale presso r no alla via Della Quercia 61
-il sig. potrà vederli e tenerli con sé ogni qualvolta riterrà opportuno CP_1 previ a sig.ra anche a mezzo WhatsApp, e Parte_1 comunque sempre nei giorni di sabato e domenica dall'uscita da scuola fino alle 20.00 della domenica e ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per 15 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno (in assenza di accordo, nei primi quindici giorni del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi quindici giorni di agosto negli anni pari); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore;
- il sig. si obbliga di versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contrib ntenimento dei figli la somma m 500,00 che corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% dei ticket sanitari e delle spese scolastiche, delle tasse di iscrizione a scuole pubbliche, assicurazioni scolastiche, libri, spese di trasporto per la frequenza scolastica, cancelleria acquistata all'inizio dell'anno; gite e uscite didattiche, spese mediche presso specialisti privati, medicine, occhiali, spese sportive e ricreative. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Salerno il 03.05.1973, C.F.: e , nato CodiceFiscale_1 CP_1
a Salerno il 16.03.1972, C.F. , ratto CodiceFiscale_2 matrimonio civile in data 19 e di Salerno;
b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2003, Atto n. 88, P. I, Uff. 1); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi