TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/06/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1709 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del 15 maggio 2025 e vertente
tra
(C.F.: elettivamente domiciliata in Siena, via Parte_1 C.F._1
Carlo Pisacane n. 12-14, presso lo studio dell'avv. Eleonora Bernini del foro di Siena, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
C.F. e P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15.5.2025
Pagina 1 di 7 In particolare, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da note scritte depositate in data 8.1.2025: “Voglia il Tribunale di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - accertato
l'inadempimento della società dichiarare risolto il contratto di compravendita avente ad oggetto Controparte_1
i beni mobili acquistati dall'attrice ai sensi dell'art 61 del Codice del Consumo e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione della somma di € 14.050,00 indebitamente trattenuta. - Condannare la società
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento degli esborsi e dei compensi del Controparte_1 presente giudizio, oltre al rimborso di spese generali 15%, e CAP come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.9.2024 ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., ha agito Parte_1 in giudizio nei confronti della società chiedendo, previo accertamento Controparte_1 dell'inadempimento di quest'ultima, di dichiarare risolto il contratto di compravendita di beni mobili oggetto di giudizio ex art. 61 cod. cons. e, per l'effetto, di condannare la società convenuta alla restituzione della somma di € 14.050,00 indebitamente trattenuta, oltre alle spese di lite.
A sostegno della domanda la ricorrente ha esposto quanto segue: a) che nel mese di giugno del
2020 ha acquistato da presso il salone espositivo di quest'ultima sito in Colle di Controparte_1
Val d'Elsa, il mobilio che avrebbe dovuto arredare la propria abitazione in Asciano una volta ristrutturata, corrispondendo - con diversi bonifici effettuati negli anni 2020, 2021 e 2022 -
l'importo complessivo di € 21.050,00, di cui € 7.000,00 successivamente restituiti dalla
[...]
b) che, pertanto, è stata versata la somma di € 14.050,00 quale corrispettivo per CP_1
l'acquisto del mobilio ordinato, specificatamente indicato nelle fatture, somma comprensiva del trasporto e del montaggio;
c) che, a fronte del pagamento effettuato, la si era Controparte_1 impegnata a tenere il mobilio acquistato presso il proprio magazzino sino all'ultimazione della ristrutturazione dell'immobile; d) che, a fronte del prolungarsi dei lavori di ristrutturazione anche a causa dell'emergenza pandemica, la richiesta della consegna dei mobili è stata effettuata soltanto nella primavera/estate del 2023, a seguito della quale sono seguite risposte evasive da parte della venditrice;
e) che nonostante le richieste di parte ricorrente ed il pagamento Controparte_1 ricevuto, non ha effettuato la consegna della merce acquistata, nonostante i solleciti effettuati anche a mezzo del legale, né ha restituito gli importi anticipatamente versati;
f) che, da ultimo, la ricorrente ha altresì depositato presso la Procura della Repubblica una denuncia-querela in relazione ai fatti occorsi.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita la convenuta dichiarata Controparte_1 contumace con ordinanza del 15.1.2025. Pagina 2 di 7 La causa è stata istruita soltanto con la produzione documentale di parte ricorrente, in assenza di richieste istruttorie, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025.
2. La domanda articolata dalla ricorrente, volta alla dichiarazione della risoluzione del contratto di vendita avente ad oggetto i beni mobili dalla stessa acquistati, con conseguente condanna della società venditrice alla restituzione degli importi versati dalla ricorrente in esecuzione del contratto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, deve richiamarsi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. tra le molte, Cass., Sez. Un. 13533/2001 e le numerose successive conformi).
Ciò posto, la ricorrente ha ritenuto la sussistenza del proprio diritto di ottenere la risoluzione contrattuale richiamando genericamente l'art. 61 del d.lgs. 206/2005, a fronte della mancata consegna dei beni mobili acquistati, nonostante il decorso di un anno dal momento della richiesta di consegna, pur inizialmente differita, e i solleciti reiterati nel mese di giugno 2024 (v. p. 4 ricorso introduttivo).
Anzitutto, ai fini della disciplina consumeristica richiamata da parte ricorrente, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. codice del consumo), si intende quale consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Nel caso di specie, il contratto di vendita di cosa mobile oggetto di giudizio è stato concluso tra una società avente quale attività prevalente il commercio al dettaglio di mobili per la casa (v. doc.
17 fasc. ricorrente contenente la visura camerale della e una persona fisica, che Controparte_1 ha agito per scopi estranei allo svolgimento di attività professionale o commerciale, atteso che i beni mobili erano destinati alla casa di abitazione dell'acquirente, sicché può configurarsi un rapporto consumeristico e, precisamente, un contratto di vendita (definito dall'art. 45 cod. cons, come “qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi”).
Pagina 3 di 7 Ciò posto, l'art. 61 d.lgs. 206/2005, dettato in materia di contratti di vendita, contiene una specifica disciplina con riferimento alla consegna dei beni al consumatore in virtù di tali contratti, obbligazione di consegna che si intende adempiuta “mediante il trasferimento della disponibilità materiale
o comunque del controllo dei beni al consumatore” (comma 2). In particolare, è previsto che, salva diversa pattuizione delle parti, “il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto” (comma 1). Quanto alle conseguenze della mancata consegna, la disciplina dettata dalla richiamata disposizione normativa prevede che se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di trenta giorni previsto dal comma 1 “il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze”, scaduto il quale, in assenza di consegna dei beni, “il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni” (comma 3). Inoltre, sono previste specifiche ipotesi - invero, non ricorrenti nel caso in esame - in cui il consumatore non è gravato dell'onere di concedere al professionista il termine supplementare previsto al comma 3 ai fini della legittimazione a risolvere il contratto
(salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno), normativamente individuate nell'espresso rifiuto del professionista di consegnare i beni, nella pattuizione di un termine che deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero nell'informativa da parte del consumatore al professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale (comma 4
e comma 5).
Con riferimento agli effetti della risoluzione del contratto posta in essere dal consumatore ai sensi dell'art. 61, co. 3 o co. 5 d.lgs. 206/2005, “il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto” (comma 6).
Infine, è fatta salva in ogni caso la possibilità per il consumatore di agire per la risoluzione del contratto in applicazione della disciplina codicistica ordinaria (comma 7). In particolare, il contratto può essere risolto ex art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento imputabile alla controparte, purché quest'ultimo non sia di scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e con i conseguenti effetti restitutori.
Tanto premesso, il rapporto contrattuale tra le parti risulta comprovato dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente e, in particolare, dalle fatture di acquisto emesse dalla società venditrice (v. doc. 1, 4, 6, 8 e 10 fasc. ricorrente), dai bonifici effettuati dall'odierna ricorrente in favore della società venditrice (v. doc. 2, 3, 5, 7, 9 e 11 fasc. ricorrente), nonché dalle
Pagina 4 di 7 interlocuzioni intervenute tra le parti (v. doc. 13 fasc. ricorrente contenente un estratto di una conversazione sulla chat whatsapp), oltre che dalle successive richieste e diffide da parte della ricorrente (v. doc. 12, doc. 14 e doc. 16 fasc. ricorrente). Inoltre, la ricorrente ha allegato che, pur avendo acquistato i mobili nel giugno 2020, le parti avevano concordato di differire la consegna al momento dell'ultimazione della ristrutturazione dell'immobile cui tali beni mobili erano destinati e che, pertanto, la richiesta di consegna da parte della è avvenuta soltanto nella Pt_1 primavera/estate del 2023. Risulta, inoltre, dagli atti che la ricorrente, in data 12.6.2024, ha inviato una pec all'odierna convenuta richiedendo “lo status di disponibilità ed eventuali tempi” con riferimento all'ordine di mobili effettuato (v. doc. 12 fasc. ricorrente, ove si legge: “[…] tutto il materiale compresa la relativa installazione è già stato da voi regolarmente fatturato e riscosso mezzo pagamenti tracciati, sono a richiedere lo status di disponibilità ed eventuali tempi. Ho già provato a chiedere informazioni su whatsapp ma senza esito, telefonicamente ma nessuno ha risposto alla telefonata e neanche sono stata richiamata”; v. altresì doc. 13 fasc. ricorrente, contenente una conversazione whatsapp in cui la legale rappresentate della società convenuta, su richiesta di contatto della ricorrente, ha comunicato di essere all'estero) e che, in data 28.6.2024, la medesima a mezzo del proprio legale, ha formalmente Pt_1 diffidato la società odierna convenuta alla consegna del mobilio, contestando l'inadempimento, e assegnando un termine di cinque giorni per l'adempimento (v. doc. 14 fasc. ricorrente, contenente la pec del 28.6.2024, consegnata alla come da ricevuta di avvenuta Controparte_1 consegna allegata, ove si legge: “A fronte della Vostra inadempienza, per aver omesso di consegnare alla mia assistita il mobilio ordinato e integralmente pagato, con la presente Vi invito formalmente a contattare la sig.ra
al fine di concordare la consegna della merce entro e non oltre giorni 5 dal ricevimento della Parte_1 presente, con espresso avvertimento che, qualora non provvediate ad ottemperare alla suddetta richiesta, agirò in giudizio in nome e per conto della mia assistita […]”). Inoltre, successivamente all'invito alla negoziazione assistita (v. doc. 15 fasc. ricorrente), la ricorrente ha inoltrato, a mezzo legale, un'ulteriore pec ricevuta in data 5.9.2024 con cui, a fronte della mancata consegna dei beni mobili già interamente pagati, come da fatture del 2020, 2021 e 2022, ha chiesto la restituzione immediata della somma corrisposta e indebitamente trattenuta (v. doc. 16 fasc. ricorrente).
Di conseguenza, la ricorrente ha fornito prova dell'esistenza della fonte negoziale, dell'adempimento della propria obbligazione (versamento del prezzo concordato), nonché della decorrenza del termine supplementare assegnato per l'adempimento, in ciò assolvendo l'onere di allegazione e prova su di essa gravante al fine di ottenere la pronuncia dichiarativa dell'intervenuta risoluzione del contratto.
Pagina 5 di 7 Inoltre, l'inadempimento imputabile alla convenuta deve ritenersi senza dubbio Controparte_1 di non scarsa importanza, trattandosi, nel caso di specie, della violazione di un'obbligazione primaria ed essenziale, quale quella di consegna della merce acquistata, non consegnata neppure a seguito delle richieste tramite legale del giugno 2024, tale da incidere in misura senz'altro apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, dando luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale (v. tra le molte, Cass. 22346/2014 e Cass. 7187/2022), a fronte del pagamento del corrispettivo dovuto effettuato dall'acquirente negli anni 2020, 2021 e 2022, come attestato dalla documentazione in atti (v. supra), e considerato altresì che il ritardo nell'adempimento, pur in assenza della pattuizione di un termine essenziale, ha ecceduto qualsivoglia limite di tollerabilità (Cass. 10127/2006; conf. Cass. 4314/2016).
Di contro, la convenuta, essendo rimasta contumace, non ha evidentemente fornito la prova ad essa richiesta per evitare la pronuncia dichiarativa della risoluzione, che dunque in questa sede deve essere formalmente dichiarata.
Dalla risoluzione del contratto di vendita discendono, poi, gli effetti restitutori di quanto pagato dalla ricorrente in esecuzione del contratto, che risulta comprovato dalla documentazione bancaria versata in atti dalla ricorrente (v. doc. 2, 3, 5, 7, 9 e 11 fasc. ricorrente) per l'importo complessivo di € 14.050,00 (al netto delle somme riaccreditate dalla parimenti Controparte_1 risultanti dalla suddetta documentazione).
Su tale somma, non possono tuttavia riconoscersi gli interessi, in mancanza della relativa domanda (v. Cass. 18292/2016).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147/2022), con riferimento allo scaglione individuato sulla base del valore della controversia (da € 5.201,00 a € 26.000,00), con applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale, alla luce dell'attività difensiva concretamente espletata, e con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria, in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Parte_1
Pagina 6 di 7 − in accoglimento della domanda, accertato l'inadempimento della Controparte_1 dichiara risolto il contratto di vendita avente ad oggetto i beni mobili di cui al ricorso e concluso nel giugno 2020 tra e la convenuta e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, condanna la restituire a a somma Controparte_1 Parte_1 di € 14.050,00, pari all'importo da quest'ultima versato in esecuzione del contratto;
− condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di che liquida in € 264,00 per esborsi e in € 2.547,00 per Parte_1 compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Siena, in data 12 giugno 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1709 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del 15 maggio 2025 e vertente
tra
(C.F.: elettivamente domiciliata in Siena, via Parte_1 C.F._1
Carlo Pisacane n. 12-14, presso lo studio dell'avv. Eleonora Bernini del foro di Siena, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
C.F. e P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15.5.2025
Pagina 1 di 7 In particolare, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da note scritte depositate in data 8.1.2025: “Voglia il Tribunale di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - accertato
l'inadempimento della società dichiarare risolto il contratto di compravendita avente ad oggetto Controparte_1
i beni mobili acquistati dall'attrice ai sensi dell'art 61 del Codice del Consumo e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione della somma di € 14.050,00 indebitamente trattenuta. - Condannare la società
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento degli esborsi e dei compensi del Controparte_1 presente giudizio, oltre al rimborso di spese generali 15%, e CAP come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.9.2024 ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., ha agito Parte_1 in giudizio nei confronti della società chiedendo, previo accertamento Controparte_1 dell'inadempimento di quest'ultima, di dichiarare risolto il contratto di compravendita di beni mobili oggetto di giudizio ex art. 61 cod. cons. e, per l'effetto, di condannare la società convenuta alla restituzione della somma di € 14.050,00 indebitamente trattenuta, oltre alle spese di lite.
A sostegno della domanda la ricorrente ha esposto quanto segue: a) che nel mese di giugno del
2020 ha acquistato da presso il salone espositivo di quest'ultima sito in Colle di Controparte_1
Val d'Elsa, il mobilio che avrebbe dovuto arredare la propria abitazione in Asciano una volta ristrutturata, corrispondendo - con diversi bonifici effettuati negli anni 2020, 2021 e 2022 -
l'importo complessivo di € 21.050,00, di cui € 7.000,00 successivamente restituiti dalla
[...]
b) che, pertanto, è stata versata la somma di € 14.050,00 quale corrispettivo per CP_1
l'acquisto del mobilio ordinato, specificatamente indicato nelle fatture, somma comprensiva del trasporto e del montaggio;
c) che, a fronte del pagamento effettuato, la si era Controparte_1 impegnata a tenere il mobilio acquistato presso il proprio magazzino sino all'ultimazione della ristrutturazione dell'immobile; d) che, a fronte del prolungarsi dei lavori di ristrutturazione anche a causa dell'emergenza pandemica, la richiesta della consegna dei mobili è stata effettuata soltanto nella primavera/estate del 2023, a seguito della quale sono seguite risposte evasive da parte della venditrice;
e) che nonostante le richieste di parte ricorrente ed il pagamento Controparte_1 ricevuto, non ha effettuato la consegna della merce acquistata, nonostante i solleciti effettuati anche a mezzo del legale, né ha restituito gli importi anticipatamente versati;
f) che, da ultimo, la ricorrente ha altresì depositato presso la Procura della Repubblica una denuncia-querela in relazione ai fatti occorsi.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita la convenuta dichiarata Controparte_1 contumace con ordinanza del 15.1.2025. Pagina 2 di 7 La causa è stata istruita soltanto con la produzione documentale di parte ricorrente, in assenza di richieste istruttorie, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025.
2. La domanda articolata dalla ricorrente, volta alla dichiarazione della risoluzione del contratto di vendita avente ad oggetto i beni mobili dalla stessa acquistati, con conseguente condanna della società venditrice alla restituzione degli importi versati dalla ricorrente in esecuzione del contratto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, deve richiamarsi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. tra le molte, Cass., Sez. Un. 13533/2001 e le numerose successive conformi).
Ciò posto, la ricorrente ha ritenuto la sussistenza del proprio diritto di ottenere la risoluzione contrattuale richiamando genericamente l'art. 61 del d.lgs. 206/2005, a fronte della mancata consegna dei beni mobili acquistati, nonostante il decorso di un anno dal momento della richiesta di consegna, pur inizialmente differita, e i solleciti reiterati nel mese di giugno 2024 (v. p. 4 ricorso introduttivo).
Anzitutto, ai fini della disciplina consumeristica richiamata da parte ricorrente, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. codice del consumo), si intende quale consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Nel caso di specie, il contratto di vendita di cosa mobile oggetto di giudizio è stato concluso tra una società avente quale attività prevalente il commercio al dettaglio di mobili per la casa (v. doc.
17 fasc. ricorrente contenente la visura camerale della e una persona fisica, che Controparte_1 ha agito per scopi estranei allo svolgimento di attività professionale o commerciale, atteso che i beni mobili erano destinati alla casa di abitazione dell'acquirente, sicché può configurarsi un rapporto consumeristico e, precisamente, un contratto di vendita (definito dall'art. 45 cod. cons, come “qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi”).
Pagina 3 di 7 Ciò posto, l'art. 61 d.lgs. 206/2005, dettato in materia di contratti di vendita, contiene una specifica disciplina con riferimento alla consegna dei beni al consumatore in virtù di tali contratti, obbligazione di consegna che si intende adempiuta “mediante il trasferimento della disponibilità materiale
o comunque del controllo dei beni al consumatore” (comma 2). In particolare, è previsto che, salva diversa pattuizione delle parti, “il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto” (comma 1). Quanto alle conseguenze della mancata consegna, la disciplina dettata dalla richiamata disposizione normativa prevede che se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di trenta giorni previsto dal comma 1 “il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze”, scaduto il quale, in assenza di consegna dei beni, “il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni” (comma 3). Inoltre, sono previste specifiche ipotesi - invero, non ricorrenti nel caso in esame - in cui il consumatore non è gravato dell'onere di concedere al professionista il termine supplementare previsto al comma 3 ai fini della legittimazione a risolvere il contratto
(salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno), normativamente individuate nell'espresso rifiuto del professionista di consegnare i beni, nella pattuizione di un termine che deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero nell'informativa da parte del consumatore al professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale (comma 4
e comma 5).
Con riferimento agli effetti della risoluzione del contratto posta in essere dal consumatore ai sensi dell'art. 61, co. 3 o co. 5 d.lgs. 206/2005, “il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto” (comma 6).
Infine, è fatta salva in ogni caso la possibilità per il consumatore di agire per la risoluzione del contratto in applicazione della disciplina codicistica ordinaria (comma 7). In particolare, il contratto può essere risolto ex art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento imputabile alla controparte, purché quest'ultimo non sia di scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e con i conseguenti effetti restitutori.
Tanto premesso, il rapporto contrattuale tra le parti risulta comprovato dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente e, in particolare, dalle fatture di acquisto emesse dalla società venditrice (v. doc. 1, 4, 6, 8 e 10 fasc. ricorrente), dai bonifici effettuati dall'odierna ricorrente in favore della società venditrice (v. doc. 2, 3, 5, 7, 9 e 11 fasc. ricorrente), nonché dalle
Pagina 4 di 7 interlocuzioni intervenute tra le parti (v. doc. 13 fasc. ricorrente contenente un estratto di una conversazione sulla chat whatsapp), oltre che dalle successive richieste e diffide da parte della ricorrente (v. doc. 12, doc. 14 e doc. 16 fasc. ricorrente). Inoltre, la ricorrente ha allegato che, pur avendo acquistato i mobili nel giugno 2020, le parti avevano concordato di differire la consegna al momento dell'ultimazione della ristrutturazione dell'immobile cui tali beni mobili erano destinati e che, pertanto, la richiesta di consegna da parte della è avvenuta soltanto nella Pt_1 primavera/estate del 2023. Risulta, inoltre, dagli atti che la ricorrente, in data 12.6.2024, ha inviato una pec all'odierna convenuta richiedendo “lo status di disponibilità ed eventuali tempi” con riferimento all'ordine di mobili effettuato (v. doc. 12 fasc. ricorrente, ove si legge: “[…] tutto il materiale compresa la relativa installazione è già stato da voi regolarmente fatturato e riscosso mezzo pagamenti tracciati, sono a richiedere lo status di disponibilità ed eventuali tempi. Ho già provato a chiedere informazioni su whatsapp ma senza esito, telefonicamente ma nessuno ha risposto alla telefonata e neanche sono stata richiamata”; v. altresì doc. 13 fasc. ricorrente, contenente una conversazione whatsapp in cui la legale rappresentate della società convenuta, su richiesta di contatto della ricorrente, ha comunicato di essere all'estero) e che, in data 28.6.2024, la medesima a mezzo del proprio legale, ha formalmente Pt_1 diffidato la società odierna convenuta alla consegna del mobilio, contestando l'inadempimento, e assegnando un termine di cinque giorni per l'adempimento (v. doc. 14 fasc. ricorrente, contenente la pec del 28.6.2024, consegnata alla come da ricevuta di avvenuta Controparte_1 consegna allegata, ove si legge: “A fronte della Vostra inadempienza, per aver omesso di consegnare alla mia assistita il mobilio ordinato e integralmente pagato, con la presente Vi invito formalmente a contattare la sig.ra
al fine di concordare la consegna della merce entro e non oltre giorni 5 dal ricevimento della Parte_1 presente, con espresso avvertimento che, qualora non provvediate ad ottemperare alla suddetta richiesta, agirò in giudizio in nome e per conto della mia assistita […]”). Inoltre, successivamente all'invito alla negoziazione assistita (v. doc. 15 fasc. ricorrente), la ricorrente ha inoltrato, a mezzo legale, un'ulteriore pec ricevuta in data 5.9.2024 con cui, a fronte della mancata consegna dei beni mobili già interamente pagati, come da fatture del 2020, 2021 e 2022, ha chiesto la restituzione immediata della somma corrisposta e indebitamente trattenuta (v. doc. 16 fasc. ricorrente).
Di conseguenza, la ricorrente ha fornito prova dell'esistenza della fonte negoziale, dell'adempimento della propria obbligazione (versamento del prezzo concordato), nonché della decorrenza del termine supplementare assegnato per l'adempimento, in ciò assolvendo l'onere di allegazione e prova su di essa gravante al fine di ottenere la pronuncia dichiarativa dell'intervenuta risoluzione del contratto.
Pagina 5 di 7 Inoltre, l'inadempimento imputabile alla convenuta deve ritenersi senza dubbio Controparte_1 di non scarsa importanza, trattandosi, nel caso di specie, della violazione di un'obbligazione primaria ed essenziale, quale quella di consegna della merce acquistata, non consegnata neppure a seguito delle richieste tramite legale del giugno 2024, tale da incidere in misura senz'altro apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, dando luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale (v. tra le molte, Cass. 22346/2014 e Cass. 7187/2022), a fronte del pagamento del corrispettivo dovuto effettuato dall'acquirente negli anni 2020, 2021 e 2022, come attestato dalla documentazione in atti (v. supra), e considerato altresì che il ritardo nell'adempimento, pur in assenza della pattuizione di un termine essenziale, ha ecceduto qualsivoglia limite di tollerabilità (Cass. 10127/2006; conf. Cass. 4314/2016).
Di contro, la convenuta, essendo rimasta contumace, non ha evidentemente fornito la prova ad essa richiesta per evitare la pronuncia dichiarativa della risoluzione, che dunque in questa sede deve essere formalmente dichiarata.
Dalla risoluzione del contratto di vendita discendono, poi, gli effetti restitutori di quanto pagato dalla ricorrente in esecuzione del contratto, che risulta comprovato dalla documentazione bancaria versata in atti dalla ricorrente (v. doc. 2, 3, 5, 7, 9 e 11 fasc. ricorrente) per l'importo complessivo di € 14.050,00 (al netto delle somme riaccreditate dalla parimenti Controparte_1 risultanti dalla suddetta documentazione).
Su tale somma, non possono tuttavia riconoscersi gli interessi, in mancanza della relativa domanda (v. Cass. 18292/2016).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147/2022), con riferimento allo scaglione individuato sulla base del valore della controversia (da € 5.201,00 a € 26.000,00), con applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale, alla luce dell'attività difensiva concretamente espletata, e con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria, in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Parte_1
Pagina 6 di 7 − in accoglimento della domanda, accertato l'inadempimento della Controparte_1 dichiara risolto il contratto di vendita avente ad oggetto i beni mobili di cui al ricorso e concluso nel giugno 2020 tra e la convenuta e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, condanna la restituire a a somma Controparte_1 Parte_1 di € 14.050,00, pari all'importo da quest'ultima versato in esecuzione del contratto;
− condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di che liquida in € 264,00 per esborsi e in € 2.547,00 per Parte_1 compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Siena, in data 12 giugno 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 7 di 7