Articolo 12 della Legge 13 agosto 1984, n. 469
Articolo 11Articolo 13
Versione
4 settembre 1984
Art. 12.
I collegi dei revisori delle compagnie portuali sono integrati da un revisore nominato dal Ministro della marina mercantile e scelto tra impiegati civili dell'Amministrazione della marina mercantile o militari del Corpo delle capitanerie di porto.
Entrata in vigore il 4 settembre 1984