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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4728/2021 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Tufariello, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere, Viale Consiglio d'Europa n. 12, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parente, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del difensore in Caserta, Via Daniele n. 47, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19.10.2006, n. 22409).
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: come da note scritte predisposte per l'udienza figurata del 2.7.2024;
Per la parte opposta: come da note scritte predisposte per l'udienza figurata del 2.7.2024.
1 Con atto di precetto notificato in data 25.5.2021, – sulla base Controparte_1
della ordinanza ex art. 710 c.p.c. resa dall'intestato Tribunale in data 21.1-4.2.2011, munita della formula esecutiva in data 3.2.2011, emessa nella causa di separazione distinta con n. Rg 910/2010
(nonché delle successive ordinanze del 14.4.2014 e del 8.6.2015, ivi richiamate) – intimava a
[...]
il pagamento della complessiva somma di € 44.549,10, quali arretrati dovuti a titolo di Pt_1
mantenimento.
Precisamente, le somme richieste con l'atto di precetto si riferiscono alle seguenti mensilità:
- aprile 2011 a settembre 2013 (€ 3.352,13);
- ottobre 2013 ad aprile 2014 (€ 4.900,00 – 700,00 x 7 mensilità);
- aprile 2014 a giugno 2015 (€ 8.260,00 – 590,00 x 14 mensilità);
- luglio 2015 a luglio 2020 (€ 28.000,20 – 466,67 x 60 mensilità).
Avverso il suddetto atto di precetto, spiegava opposizione l'intimato deducendo a supporto i seguenti motivi: a) la insussistenza del diritto di procedere in executivis, attesa l'intervenuta caducazione del titolo;
b) carenza di legittimazione attiva in capo alla intimante riguardo la richiesta di somme spettanti ai figli maggiorenni, non conviventi;
c) la nullità del precetto in difetto di procura al difensore;
d) omessa notificazione del titolo esecutivo;
e) intervenuta prescrizione delle somme intimate.
Sulla scorta di tali ragioni, concludeva - previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo - per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto sia della cautela avanzata che della stessa opposizione.
Con ordinanza del 25.11.2021 lo scrivente magistrato – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per disporre l'invocata sospensione - rigettava la relativa istanza e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.; all'esito – ritenuto il procedimento maturo per la decisione – veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il procedimento veniva assunto in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in sede di udienza figurata del 2.7.2024.
In via preliminare, il Tribunale rileva la tardività della comparsa conclusionale depositata dalla parte opposta in data 12.9.2024, con conseguente inammissibilità di essa.
Ed invero – tenuto conto del fatto che, come noto, ai sensi dell'art. 92 del RD n. 12 del 1941, alla fattispecie de qua non trova applicazione la sospensione feriale - il deposito avveniva una volta elasso il termine di 60 giorni che andava a scadere in data 2.9.2024.
2 Sempre in via preliminare e nell'ottica della qualificazione dell'azione promossa - che compete all'organo giudicante indipendentemente dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I, 20/03/1999, n.
2574) - si ritiene che le censure sollevate integrino in parte motivi da veicolarsi nell'ambito dell'art. 615, comma I c.p.c., ponendo in discussione il diritto della precettante a procedere in executivis (cfr. motivi sopra indicati sub a, b ed e) ed in parte motivi di opposizione agli atti esecutivi (cfr. motivi sopra indicati sub c e d).
Va detto che quelle di opposizione agli atti – volte, come noto, a contestare il quomodo della incipienda esecuzione – sono ammissibili in quanto tempestivamente spiegate: a fronte della notificazione dell'atto di precetto, avvenuta in data 25.5.2021, l'opposizione veniva notificata in data 31.5.2021 e, dunque, nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c..
Venendo alla gradata disamina di esse censure, ad avviso del Tribunale, la censura di nullità del precetto per difetto di procura al difensore (censura sub c) sopra indicata) è infondata.
Come noto, l'atto di precetto ha natura stragiudiziale, dacché anche in caso di sua sottoscrizione ad opera di un soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. VI Ord., 24/05/2012, n. 8213).
In definitiva, ove – come nella specie - il precetto risulti sottoscritto da un avvocato che si dichiari difensore della parte, la mancata allegazione della procura non determina la nullità del precetto.
Peraltro, la censura in questione è superata a fronte della produzione in sede di costituzione della intimante della procura alle liti;
ciò per il combinato disposto di due principi: il primo attinente, appunto, alla natura sostanziale dell'atto di precetto (che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore “ad negotia”) ed il secondo riguardante l'ammissibilità della ratifica di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale, in linea con la giurisprudenza che ritiene applicabili al precetto le norme di diritto sostanziale in tema di rappresentanza (cfr. ex multis,
Cass. civ. Sez. VI Ord., 24/05/2012, n. 8213; Cass. civ. Sez. III, 23/02/2006, n. 3998).
La censura va, pertanto, respinta.
Quanto alla censura sub d) sopra indicata, afferente la omessa notificazione del titolo esecutivo, occorre osservare che in sede di atto introduttivo la parte opponente deduceva quanto segue: “… L'intimante, prima di dar corso alla notifica del precetto, avrebbe dovuto notificare il
(presunto) titolo esecutivo, mentre si è limitato a richiamare quello originario (ordinanza del 21
3 gennaio 2021), caducatosi progressivamente per effetto delle ordinanze dei G.I. e poi totalmente annullato. …”.
Successivamente, all'esito della delibazione sulla istanza cautelare, l'odierno istante svolgeva le seguenti speecificazioni: “… Contrariamente a quanto riportato nella ordinanza, l'opponente non contesta la notificazione dell'ordinanza del 4 febbraio 2011, ma censura: a) la omessa notificazione dei titoli che si sono succeduti dal 2014 in poi, nell'ambito del procedimento di divorzio, atteso che, sulla base della mutata situazione di fatto, l'importo dell'assegno è stato gradualmente ridotto, fino ad essere eliminato del tutto. …” (cfr. memoria ex art. 183, VI comma I termine).
Sul punto, la parte opposta – ponendo in rilievo di aver “regolarmente notificato il titolo esecutivo posto alla base dell'intrapreso Atto di Precetto al sig. in data 08/03/2011” (cfr. Parte_1 pag. 1 comparsa di costituzione) - argomentava: “…S'insiste anche sulla mancata notifica delle ordinanze che hanno nel corso degli anni limato l'assegno di mantenimento come stabilito dal
Tribunale, eppure il era regolarmente costituito in giudizio con lo stesso difensore e ben Pt_1 conosceva l'entità dell'assegno …” (cfr. II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.).
Il Tribunale – premesso che l'atto di precetto opposto si fonda sui seguenti provvedimenti: ordinanze del 21.1.2011, del 14.4.2014 e del 8.6.2015 - rileva che agli atti di causa non vi è prova della notificazione delle ultime due innanzi indicate.
La mancata produzione dei titoli esecutivi – solo richiamati in sede di atto di precetto (senza alcun riferimento alla notificazione di essi) – comporta l'accoglimento della doglianza dell'opponente.
Ed invero, l'assunta conoscenza della entità dell'assegno di mantenimento (come modificato con le ordinanze del 14.4.2014 ed 8.6.2015) da parte dell'istante perché costituito in giudizio, non vale a mutare i termini della questione.
Non si ignora l'orientamento di legittimità per il quale – in ragione del coordinamento della disciplina della opposizione agli atti esecutivi con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli - i vizi formali (quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto) fatti valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. ultimo comma.
Tale impostazione muove dall'assunto che l'opposizione al precetto costituisce la prova evidente del conseguimento della finalità attribuita ad esso atto: l'invito al debitore ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno sulla base di un dato titolo esecutivo.
Al contempo, tuttavia, occorre evidenziare che la prescritta notificazione del titolo esecutivo di cui all'art. 479 c.p.c. ha lo scopo di portare personalmente a conoscenza del debitore il titolo azionato,
4 nel suo integrale contenuto documentale;
tale scopo non può evidentemente ritenersi raggiunto attraverso la mera notificazione del solo atto di precetto (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord.,
(ud. 04/04/2019) 18-07-2019, n. 19440).
In proposito, deve farsi richiamo all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in caso di mancata osservanza delle formalità prodromiche alla azione esecutiva, è esperibile il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., senza che la legge condizioni la sua azionabilità per il debitore alla sussistenza di un diverso ed ulteriore specifico pregiudizio che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state rispettate (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/11/2021, n.32838).
La censura deve, pertanto, essere accolta.
A tanto segue la parziale nullità dell'atto di precetto, per omessa previa notificazione delle ordinanze del 14.4.2014 e del 8.6.2015.
Occorre, a questo punto, con riguardo alle somme azionate in precetto sulla base della ordinanza del 21.1-4.2.2011, ritualmente notificata, procedere al vaglio delle ulteriori doglianze dedotte sotto forma di opposizione ex art. 615, I comma c.p.c..
In relazione al motivo sub a) sopra indicato giova chiarire quanto segue: il giudizio di separazione
(nell'ambito del quale veniva emessa l'ordinanza ex art. 710 c.p.c. del 21.1-4.2.2011) e quello di divorzio (definito con la sentenza n. 1284/2021) contemplano domande differenti e producono effetti differenti nella sfera giuridica degli interessati;
il giudizio divorzile non rappresenta l'impugnazione di quello avutosi per la separazione, è infatti un autonomo giudizio che, pur non potendo prescindere dal primo, non entra nel merito dello stesso, perché intende regolare una nuova e diversa fase della vita coniugale giunta al termine.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operando "ex nunc" dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, come nel caso in cui permanga quello alla definitiva regolamentazione dell' assegno di mantenimento fino alla cessazione del relativo obbligo” (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 28/02/2017, n. 5062, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. I, 23/10/2019, n. 27205).
Tanto si dice con riguardo alla assunta caducazione del titolo esecutivo azionato.
Come accennato, con ordinanza del 14.4.2014, l'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli minori (originariamente fissato in € 700,00 – di cui € 200,00 per la coniuge ed € 250,00
5 per ciascuno dei figli minori – cfr. ordinanza del 21.1-4.2.2011) veniva ridotto ad euro 590,00; con ordinanza del G.I. dell'8.6.2015, l'assegno veniva ulteriormente ridotto ad euro 466,67; con ordinanza del 24.7.2020 l'assegno veniva revocato.
Ebbene, si reputa che la revoca dell'assegno di mantenimento – riferendosi a circostanze sopravvenute (“… Il giudice, preso atto che è pacifico che la resistente lavora, che il figlio R_
ha iniziato ad esercitare attività lavorativa a Napoli e che l'altro figlio, , non
[...] Persona_2 abita più con la madre …”) ed in difetto di specifica indicazione in ordine alla decorrenza degli effetti – abbia efficacia ex nunc, dacché il diritto al pagamento del contributo al mantenimento maturato sino a tale momento è fatto salvo.
In sostanza, operando un nuovo accertamento, ha efficacia ex nunc, con la conseguenza che non è in grado di elidere il pregresso positivo accertamento del diritto all'assegno (cfr., sul punto, in motivazione Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, n. 4499), così come riconosciuto nella ordinanza del 21.1-4.2.2011.
Da quanto innanzi detto, si inferisce della infondatezza della censura in esame, sussistendo il diritto, sebbene in parte qua, della istante a procedere in executivis.
La documentazione prodotta dall'istante in allegato alla II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., ad avviso di chi scrive, non vale a mutare i termini della questione, in quanto volta a supportare la contestazione relativa all'ammontare del preteso credito, per la prima volta avanzata in via subordinata solo in sede di II memoria istruttoria ex art. 183, VI comma c.p.c. e, dunque, in violazione dei termini processuali per l'allegazione dei fatti.
Per ciò che concerne il motivo sub b) il Tribunale reputa che esso sia infondato.
Ed invero, posta la ravvisata fondatezza della censura di opposizione agli atti sub d), con specifico riguardo alle mensilità intimate in forza della ordinanza del 21.1-4.2.2011 e, dunque, da aprile
2011 e fino ad aprile 2014 - ovvero ad un momento antecedente a quello in cui l'odierna opposta assentiva a che i figli e stabilissero la residenza presso il padre, Persona_2 _3 [...]
(cfr. doc. 1 – nota di deposito del 11.6.2021) – sussiste la legittimazione della intimante. Pt_1
Infine, si reputa che la doglianza sopra indicata sub e) sia destituita di fondamento: la parte opposta, in allegato alla costituzione, ha prodotto documentazione comprovante la esistenza di atti interruttivi, quali la notificazione, nel corso degli anni, di diversi atti di precetto.
Alla luce di quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va accolta, sebbene per quanto di ragione e nei limiti di quanto indicato in parte motiva.
6 In accoglimento del motivo di opposizione agli atti esecutivi sopra indicato sub d, dall'importo precettato va decurtata la somma di € 36.260,20, stante la parziale nullità del precetto per per omessa previa notificazione delle ordinanze del 14.4.2014 e del 8.6.2015.
Ne deriva che il precetto, stante la reiezione dei restanti motivi, rimane fermo per l'importo di €
8.628,90 (€ 8.252,16 + compensi precetto).
Per ciò che concerne le spese di lite, la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, riduce l'importo precettato della somma di € 36.260,20, confermando il precetto per l'importo di € 8.628,90.
- RIGETTA i restanti motivi di opposizione;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 3.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4728/2021 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Tufariello, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere, Viale Consiglio d'Europa n. 12, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parente, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del difensore in Caserta, Via Daniele n. 47, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19.10.2006, n. 22409).
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: come da note scritte predisposte per l'udienza figurata del 2.7.2024;
Per la parte opposta: come da note scritte predisposte per l'udienza figurata del 2.7.2024.
1 Con atto di precetto notificato in data 25.5.2021, – sulla base Controparte_1
della ordinanza ex art. 710 c.p.c. resa dall'intestato Tribunale in data 21.1-4.2.2011, munita della formula esecutiva in data 3.2.2011, emessa nella causa di separazione distinta con n. Rg 910/2010
(nonché delle successive ordinanze del 14.4.2014 e del 8.6.2015, ivi richiamate) – intimava a
[...]
il pagamento della complessiva somma di € 44.549,10, quali arretrati dovuti a titolo di Pt_1
mantenimento.
Precisamente, le somme richieste con l'atto di precetto si riferiscono alle seguenti mensilità:
- aprile 2011 a settembre 2013 (€ 3.352,13);
- ottobre 2013 ad aprile 2014 (€ 4.900,00 – 700,00 x 7 mensilità);
- aprile 2014 a giugno 2015 (€ 8.260,00 – 590,00 x 14 mensilità);
- luglio 2015 a luglio 2020 (€ 28.000,20 – 466,67 x 60 mensilità).
Avverso il suddetto atto di precetto, spiegava opposizione l'intimato deducendo a supporto i seguenti motivi: a) la insussistenza del diritto di procedere in executivis, attesa l'intervenuta caducazione del titolo;
b) carenza di legittimazione attiva in capo alla intimante riguardo la richiesta di somme spettanti ai figli maggiorenni, non conviventi;
c) la nullità del precetto in difetto di procura al difensore;
d) omessa notificazione del titolo esecutivo;
e) intervenuta prescrizione delle somme intimate.
Sulla scorta di tali ragioni, concludeva - previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo - per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto sia della cautela avanzata che della stessa opposizione.
Con ordinanza del 25.11.2021 lo scrivente magistrato – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per disporre l'invocata sospensione - rigettava la relativa istanza e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.; all'esito – ritenuto il procedimento maturo per la decisione – veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il procedimento veniva assunto in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in sede di udienza figurata del 2.7.2024.
In via preliminare, il Tribunale rileva la tardività della comparsa conclusionale depositata dalla parte opposta in data 12.9.2024, con conseguente inammissibilità di essa.
Ed invero – tenuto conto del fatto che, come noto, ai sensi dell'art. 92 del RD n. 12 del 1941, alla fattispecie de qua non trova applicazione la sospensione feriale - il deposito avveniva una volta elasso il termine di 60 giorni che andava a scadere in data 2.9.2024.
2 Sempre in via preliminare e nell'ottica della qualificazione dell'azione promossa - che compete all'organo giudicante indipendentemente dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I, 20/03/1999, n.
2574) - si ritiene che le censure sollevate integrino in parte motivi da veicolarsi nell'ambito dell'art. 615, comma I c.p.c., ponendo in discussione il diritto della precettante a procedere in executivis (cfr. motivi sopra indicati sub a, b ed e) ed in parte motivi di opposizione agli atti esecutivi (cfr. motivi sopra indicati sub c e d).
Va detto che quelle di opposizione agli atti – volte, come noto, a contestare il quomodo della incipienda esecuzione – sono ammissibili in quanto tempestivamente spiegate: a fronte della notificazione dell'atto di precetto, avvenuta in data 25.5.2021, l'opposizione veniva notificata in data 31.5.2021 e, dunque, nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c..
Venendo alla gradata disamina di esse censure, ad avviso del Tribunale, la censura di nullità del precetto per difetto di procura al difensore (censura sub c) sopra indicata) è infondata.
Come noto, l'atto di precetto ha natura stragiudiziale, dacché anche in caso di sua sottoscrizione ad opera di un soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. VI Ord., 24/05/2012, n. 8213).
In definitiva, ove – come nella specie - il precetto risulti sottoscritto da un avvocato che si dichiari difensore della parte, la mancata allegazione della procura non determina la nullità del precetto.
Peraltro, la censura in questione è superata a fronte della produzione in sede di costituzione della intimante della procura alle liti;
ciò per il combinato disposto di due principi: il primo attinente, appunto, alla natura sostanziale dell'atto di precetto (che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore “ad negotia”) ed il secondo riguardante l'ammissibilità della ratifica di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale, in linea con la giurisprudenza che ritiene applicabili al precetto le norme di diritto sostanziale in tema di rappresentanza (cfr. ex multis,
Cass. civ. Sez. VI Ord., 24/05/2012, n. 8213; Cass. civ. Sez. III, 23/02/2006, n. 3998).
La censura va, pertanto, respinta.
Quanto alla censura sub d) sopra indicata, afferente la omessa notificazione del titolo esecutivo, occorre osservare che in sede di atto introduttivo la parte opponente deduceva quanto segue: “… L'intimante, prima di dar corso alla notifica del precetto, avrebbe dovuto notificare il
(presunto) titolo esecutivo, mentre si è limitato a richiamare quello originario (ordinanza del 21
3 gennaio 2021), caducatosi progressivamente per effetto delle ordinanze dei G.I. e poi totalmente annullato. …”.
Successivamente, all'esito della delibazione sulla istanza cautelare, l'odierno istante svolgeva le seguenti speecificazioni: “… Contrariamente a quanto riportato nella ordinanza, l'opponente non contesta la notificazione dell'ordinanza del 4 febbraio 2011, ma censura: a) la omessa notificazione dei titoli che si sono succeduti dal 2014 in poi, nell'ambito del procedimento di divorzio, atteso che, sulla base della mutata situazione di fatto, l'importo dell'assegno è stato gradualmente ridotto, fino ad essere eliminato del tutto. …” (cfr. memoria ex art. 183, VI comma I termine).
Sul punto, la parte opposta – ponendo in rilievo di aver “regolarmente notificato il titolo esecutivo posto alla base dell'intrapreso Atto di Precetto al sig. in data 08/03/2011” (cfr. Parte_1 pag. 1 comparsa di costituzione) - argomentava: “…S'insiste anche sulla mancata notifica delle ordinanze che hanno nel corso degli anni limato l'assegno di mantenimento come stabilito dal
Tribunale, eppure il era regolarmente costituito in giudizio con lo stesso difensore e ben Pt_1 conosceva l'entità dell'assegno …” (cfr. II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.).
Il Tribunale – premesso che l'atto di precetto opposto si fonda sui seguenti provvedimenti: ordinanze del 21.1.2011, del 14.4.2014 e del 8.6.2015 - rileva che agli atti di causa non vi è prova della notificazione delle ultime due innanzi indicate.
La mancata produzione dei titoli esecutivi – solo richiamati in sede di atto di precetto (senza alcun riferimento alla notificazione di essi) – comporta l'accoglimento della doglianza dell'opponente.
Ed invero, l'assunta conoscenza della entità dell'assegno di mantenimento (come modificato con le ordinanze del 14.4.2014 ed 8.6.2015) da parte dell'istante perché costituito in giudizio, non vale a mutare i termini della questione.
Non si ignora l'orientamento di legittimità per il quale – in ragione del coordinamento della disciplina della opposizione agli atti esecutivi con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli - i vizi formali (quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto) fatti valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. ultimo comma.
Tale impostazione muove dall'assunto che l'opposizione al precetto costituisce la prova evidente del conseguimento della finalità attribuita ad esso atto: l'invito al debitore ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno sulla base di un dato titolo esecutivo.
Al contempo, tuttavia, occorre evidenziare che la prescritta notificazione del titolo esecutivo di cui all'art. 479 c.p.c. ha lo scopo di portare personalmente a conoscenza del debitore il titolo azionato,
4 nel suo integrale contenuto documentale;
tale scopo non può evidentemente ritenersi raggiunto attraverso la mera notificazione del solo atto di precetto (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord.,
(ud. 04/04/2019) 18-07-2019, n. 19440).
In proposito, deve farsi richiamo all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in caso di mancata osservanza delle formalità prodromiche alla azione esecutiva, è esperibile il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., senza che la legge condizioni la sua azionabilità per il debitore alla sussistenza di un diverso ed ulteriore specifico pregiudizio che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state rispettate (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/11/2021, n.32838).
La censura deve, pertanto, essere accolta.
A tanto segue la parziale nullità dell'atto di precetto, per omessa previa notificazione delle ordinanze del 14.4.2014 e del 8.6.2015.
Occorre, a questo punto, con riguardo alle somme azionate in precetto sulla base della ordinanza del 21.1-4.2.2011, ritualmente notificata, procedere al vaglio delle ulteriori doglianze dedotte sotto forma di opposizione ex art. 615, I comma c.p.c..
In relazione al motivo sub a) sopra indicato giova chiarire quanto segue: il giudizio di separazione
(nell'ambito del quale veniva emessa l'ordinanza ex art. 710 c.p.c. del 21.1-4.2.2011) e quello di divorzio (definito con la sentenza n. 1284/2021) contemplano domande differenti e producono effetti differenti nella sfera giuridica degli interessati;
il giudizio divorzile non rappresenta l'impugnazione di quello avutosi per la separazione, è infatti un autonomo giudizio che, pur non potendo prescindere dal primo, non entra nel merito dello stesso, perché intende regolare una nuova e diversa fase della vita coniugale giunta al termine.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operando "ex nunc" dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, come nel caso in cui permanga quello alla definitiva regolamentazione dell' assegno di mantenimento fino alla cessazione del relativo obbligo” (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 28/02/2017, n. 5062, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. I, 23/10/2019, n. 27205).
Tanto si dice con riguardo alla assunta caducazione del titolo esecutivo azionato.
Come accennato, con ordinanza del 14.4.2014, l'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli minori (originariamente fissato in € 700,00 – di cui € 200,00 per la coniuge ed € 250,00
5 per ciascuno dei figli minori – cfr. ordinanza del 21.1-4.2.2011) veniva ridotto ad euro 590,00; con ordinanza del G.I. dell'8.6.2015, l'assegno veniva ulteriormente ridotto ad euro 466,67; con ordinanza del 24.7.2020 l'assegno veniva revocato.
Ebbene, si reputa che la revoca dell'assegno di mantenimento – riferendosi a circostanze sopravvenute (“… Il giudice, preso atto che è pacifico che la resistente lavora, che il figlio R_
ha iniziato ad esercitare attività lavorativa a Napoli e che l'altro figlio, , non
[...] Persona_2 abita più con la madre …”) ed in difetto di specifica indicazione in ordine alla decorrenza degli effetti – abbia efficacia ex nunc, dacché il diritto al pagamento del contributo al mantenimento maturato sino a tale momento è fatto salvo.
In sostanza, operando un nuovo accertamento, ha efficacia ex nunc, con la conseguenza che non è in grado di elidere il pregresso positivo accertamento del diritto all'assegno (cfr., sul punto, in motivazione Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, n. 4499), così come riconosciuto nella ordinanza del 21.1-4.2.2011.
Da quanto innanzi detto, si inferisce della infondatezza della censura in esame, sussistendo il diritto, sebbene in parte qua, della istante a procedere in executivis.
La documentazione prodotta dall'istante in allegato alla II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., ad avviso di chi scrive, non vale a mutare i termini della questione, in quanto volta a supportare la contestazione relativa all'ammontare del preteso credito, per la prima volta avanzata in via subordinata solo in sede di II memoria istruttoria ex art. 183, VI comma c.p.c. e, dunque, in violazione dei termini processuali per l'allegazione dei fatti.
Per ciò che concerne il motivo sub b) il Tribunale reputa che esso sia infondato.
Ed invero, posta la ravvisata fondatezza della censura di opposizione agli atti sub d), con specifico riguardo alle mensilità intimate in forza della ordinanza del 21.1-4.2.2011 e, dunque, da aprile
2011 e fino ad aprile 2014 - ovvero ad un momento antecedente a quello in cui l'odierna opposta assentiva a che i figli e stabilissero la residenza presso il padre, Persona_2 _3 [...]
(cfr. doc. 1 – nota di deposito del 11.6.2021) – sussiste la legittimazione della intimante. Pt_1
Infine, si reputa che la doglianza sopra indicata sub e) sia destituita di fondamento: la parte opposta, in allegato alla costituzione, ha prodotto documentazione comprovante la esistenza di atti interruttivi, quali la notificazione, nel corso degli anni, di diversi atti di precetto.
Alla luce di quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va accolta, sebbene per quanto di ragione e nei limiti di quanto indicato in parte motiva.
6 In accoglimento del motivo di opposizione agli atti esecutivi sopra indicato sub d, dall'importo precettato va decurtata la somma di € 36.260,20, stante la parziale nullità del precetto per per omessa previa notificazione delle ordinanze del 14.4.2014 e del 8.6.2015.
Ne deriva che il precetto, stante la reiezione dei restanti motivi, rimane fermo per l'importo di €
8.628,90 (€ 8.252,16 + compensi precetto).
Per ciò che concerne le spese di lite, la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, riduce l'importo precettato della somma di € 36.260,20, confermando il precetto per l'importo di € 8.628,90.
- RIGETTA i restanti motivi di opposizione;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 3.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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