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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3115/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Sebastiani presso la quale è elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via Seminario n. 2
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e numero iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Salvatore Rizza del Foro di AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in AN alla Via Soperga n. 14/A
APPELLATA
OGGETTO: leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE
“dichiarare inammissibile, inefficace, revocare, dichiarare nulla, ed in ogni caso annullare la sentenza emanata dal Tribunale di AN, per tutti i motivi esposti, e per l'effetto condannare l'appellata al pagamento dell'importo dovuto all'appellante, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
2.- rigettare, nel rilevarne l'illegittimità e l'infondatezza, le conclusioni rassegnate sulla nullità della notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di AN ( n. 13094.20227 sub rg 26023/2022) opposto dall'odierna appellata;
1 3.- condannare la , attuale appellata, al pagamento delle spese e Controparte_1 compensi del doppio grado di giudizio. Ancora, in via istruttoria,
1.- ammettere la prova testimoniale, così come articolata per capi e con i testi indicati nella memoria secondo termine ex art 183 cpc 6° comma;
2.- ammettere la consulenza tecnica d'ufficio informatica, già richiesta in primo grado, sulle seguenti circostanze: a.- esame dell'autenticità e/o falsità della comunicazione email del 22.03.22;
b.- verifica del “tracciamento” della comunicazione email del 22.03.22, localizzando il luogo digitale di partenza, il percorso telematico e il luogo digitale di arrivo, con determinazione del mittente”.
PER L'APPELLATA
“in via principale:
- rigettare l'appello promosso da (c.f. ) in quanto inammissibile e Parte_1 P.IVA_1 infondato per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3744/2023 del Tribunale di AN sub Rg 37985/2022 pubblicata in data
09/05/2023; in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza n. 3744/2023 del
Tribunale di AN sub Rg 37985/2022 pubblicata in data 09/05/2023, accertare e dichiarare la nullità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto ex artt. 137 e 643 c.p.c. e art.
3 bis e ss. Legge n. 54/1993 per tutti i motivi esposti negli atti di causa di entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo del Tribunale di AN n. 13094/2022 (sub R.g. 26023/2022);
- nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza n. 3744/2023 del
Tribunale di AN sub Rg 37985/2022 pubblicata in data 09/05/2023, revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 13094/2022 emesso dal Tribunale di AN (sub R.g. 26023/2022) in quanto infondato in fatto e in diritto e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa economica rivendicata da (c.f. ) per tutti i motivi esposti Parte_1 P.IVA_1 negli atti di causa di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria:
- nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, se reiterate, rigettare le avverse istanze istruttorie poiché inammissibili e infondate per tutti i motivi esposti con la terza memoria istruttoria del giudizio di primo grado;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi e onorari del doppio grado di giudizio;
- ferma e impregiudicata ogni eventuale ulteriore e/o diversa ragione e/o pretesa, anche nei confronti di terzi, connessa e conseguente ai fatti della presente controversia”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1 3744/2023, pubblicata il 9.5.2023, con cui il Tribunale di AN ha accolto l'opposizione proposta nei suoi confronti da e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
13094/2022 emesso l'1.8.2022 per l'importo di euro 127.490,00 oltre interessi come da domanda e spese di lite. Nel giudizio di primo grado l'opponente, premesso che l'importo oggetto di ingiunzione rappresentava il corrispettivo convenuto per l'acquisto dalla dei beni “pala gommata Venieri Pt_1 mod. VF 7.63D” e “benna miscelatrice C&F Mod. BMX800” concessi in locazione finanziaria alla
2 società in esecuzione del contratto di leasing concluso con quest'ultima, ha dedotto Parte_2 ed eccepito:
- la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, per aver ricevuto tramite PEC dal difensore dell'opposta solo la copia del ricorso introduttivo e non anche del decreto;
- di aver già proceduto al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione tramite bonifico bancario all'IBAN indicato dalla convenuta opposta, e di avere inviato a quest'ultima la prova documentale dell'esecuzione del pagamento e della comunicazione via mail con la quale erano state indicate le coordinate bancarie alle quali eseguirlo.
La società di leasing ha allegato di aver comunicato tali circostanze alla convenuta opposta già prima della proposizione da parte di quest'ultima del ricorso per decreto ingiuntivo, ricevendo da Pt_1 la risposta che né la mail di comunicazione delle coordinate bancarie né l'IBAN sul quale era stato eseguito il bonifico erano ad essa riferibili.
premesso di aver presentato denuncia contro ignoti, ha dedotto l'intervenuta CP_1 estinzione del credito azionato da in via monitoria per avvenuto pagamento in favore del Pt_1 creditore ovvero del creditore apparente: ha sul punto rilevato che la comunicazione con la quale erano state indicate le coordinate bancarie per l'esecuzione del bonifico provenivano dalla mail normalmente utilizzata dalla convenuta opposta, che la stessa comunicazione era stata apparentemente redatta dallo stesso referente di che aveva seguito l'intera esecuzione del Pt_1 contratto, , nonchè indirizzata ai propri referenti e Persona_1 Persona_2 [...]
, e che in allegato alla mail erano stati prodotti una serie di documenti contrattuali Persona_3 effettivamente riferiti al contratto di fornitura. Secondo quanto dedotto dall'opponente, infine, il conto corrente di esecuzione del pagamento era stato indicato con documento redatto sulla carta intestata di e con lo stesso formato ordinariamente utilizzato dall'opposta. Pt_1
regolarmente costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta dalla Pt_1 società di leasing contestando la pretesa efficacia liberatoria del pagamento eseguito da quest'ultima per essere stato pacificamente effettuato in favore di soggetto terzo e su conto corrente diverso da quello utilizzato per il pagamento delle precedenti n. 29 prestazioni eseguite tra le parti nel corso di dieci anni di rapporti contrattuali. Ha sottolineato che la comunicazione delle coordinate bancarie era avvenuta tramite posta ordinaria e non certificata, che con la stessa era stato richiesto di eseguire il pagamento su banca denominata “Cajamar”, ad essa non riferibile, e con tono e stile diverso da quello ordinariamente utilizzato tra le parti.
Ha altresì rilevato che il pagamento era stato effettuato dalla società di leasing in violazione delle regole di prudenza dalla stessa indicate ai propri fornitori e ha allegato, quale ulteriore indice dell'imprudenza dell'opponente, l'aver dato seguito al pagamento della nuova fattura n. 83 comunicata con la mail in questione nonostante il mancato annullamento della fattura precedente ed emissione di nota di variazione del credito a rettifica, adempimenti necessari per dare corso all'emissione di nuova fattura elettronica con identica numerazione.
2. Il Tribunale, decisa la causa senza espletamento di attività istruttoria, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla “in ragione della dimostrazione da parte CP_1 dell'opponente di aver eseguito il pagamento del credito oggetto della domanda monitoria al creditore apparente, con effetti liberatori ai sensi dell'art. 1189 c.c., fatto che costituisce ragione più liquida di revoca del decreto opposto e di rigetto della domanda proposta da in sede Parte_1 monitoria”. Nello specifico il giudice di primo grado ha applicato al caso di specie l'art. 1189 c.c. ritenendo che l'opponente abbia pienamente provato entrambi i fatti costitutivi dell'eccezione di avvenuto pagamento in favore del creditore apparente, ovvero l'esecuzione dello stesso e la sussistenza di una situazione di apparenza incolpevole. Secondo il Tribunale la convinzione della società di leasing di dar corso al pagamento in favore del creditore effettivo sarebbe stata indotta da errore Parte_1 scusabile.
3 Sul punto il giudice ha rilevato che la mail con la comunicazione delle coordinate bancarie di Pt_1 risultava provenire apparentemente “dalla sua mail ordinaria, da soggetto identificatosi come l'ordinario referente dalla creditrice, che si è rivolto agli ordinari referenti della debitrice e che aveva la disponibilità di documentazione accompagnatoria e fiscale riferibile alla convenuta e di documentazione contrattuale nell'esclusivo possesso di quest'ultima” (p. 9 della sentenza gravata). Viceversa, secondo il giudice di prime cure, l'opposta non avrebbe fornito elementi sufficienti a superare la prova positiva fornita dall'opponente degli elementi costitutivi dell'art. 1189 c.c., atteso che non si ravvisa “nella mail ricevuta dall'opponente e prodotta al doc. 6 un tono effettivamente diverso rispetto a quello delle precedenti comunicazioni scambiate tra le parti e prodotte agli atti del presente giudizio (cfr. doc. 4 opponente), anzi non solo il tono ma lo stile anche grafico delle mail è il medesimo;
l'indicazione di una banca diversa e con sede all'estero non è di per sé una circostanza sorprendente, specie laddove collocata nel flusso delle comunicazioni effettivamente scambiate in quei giorni tra le parti, così come l'eventuale irregolarità contabile delle fatture emesse dall'opposta non è un fatto del quale avrebbe potuto o dovuto occuparsi il debitore. Si ritiene, pertanto, che l'opponente abbia fornito piena prova della fondatezza dell'eccezione proposta”.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'opposta lamentando: Pt_1
- “Illegittimità e, comunque, erroneità della sentenza laddove il primo Giudice, rilevando la sussistenza di circostanze univoche, ex art. 1189 c.c., liberatorie per il debitore, ha ritenuto scusabile l'errore della accordando efficacia liberatoria al pagamento Controparte_1 effettuato a favore del terzo”: lamenta l'appellante l'errore del primo giudice per aver ritenuto che nella comunicazione ricevuta da a mezzo mail in data 22.3.2022 non fossero CP_1 riscontrabili elementi tali da insinuare ragionevolmente nell'opponente-debitrice il dubbio sulla riconducibilità delle coordinate bancarie al proprio creditore. Tale argomentazione sarebbe erronea
“alla luce, in primo luogo, del raffronto tra la stessa mail e quella realmente trasmesse dalla Parte_1
di tono e stile completamente diversi.
[...]
Lamenta ancora che il Tribunale abbia posto a fondamento della decisione ulteriori circostanze fattuali erroneamente valutate in quanto, “contrariamente all'opinione ascrivibile al Giudice di prime cure, l'indicazione improvvisa, per un pagamento del notevole importo di € 127.490,00, di una banca diversa e con sede all'estero è una circostanza di per sé sorprendente, alla luce delle indicazioni ricevute dall'odierna appellante, per i pagamenti effettuati nel corso di tutto il Parte_1 rapporto intrattenuto con l'appellata”; sottolinea a sostegno della doglianza in esame, che Pt_1 tutti i precedenti bonifici erano stati effettuati dalla società di leasing, fin dal 2011, sempre sullo stesso conto corrente n. 1064264 acceso in data 17.2.2009 presso la Banca di Credito Popolare,
“l'unico riferimento bancario preso in considerazione delle parti per la realizzazione delle operazioni giuridico-economiche riguardanti la loro sfera giuridica”. Aggiunge l'appellante che, unitamente all'indicazione di coordinate bancarie differenti da quelle indicate per oltre un decennio, anche la sede estera del conto corrente bancario, privo di un grado di attendibilità sufficientemente elevato, avrebbe dovuto sollecitare la dovuta attenzione da parte della debitrice, soggetto particolarmente qualificato e da cui era lecito pretendere un grado di diligenza superiore alla media. Secondo inoltre, nel “flusso delle comunicazioni intervenute nei giorni successivi” non vi Pt_1 era alcun riferimento, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, alla mail contraffatta del 22 marzo e nemmeno era intervenuta tra le parti alcuna mail di chiarimenti o qualche specificazione relativa all'improvvisa modifica delle coordinate bancarie del beneficiario del bonifico da effettuare o alle modifiche delle condizioni generali di contratto. Quindi, secondo emergeva “l'assoluto difetto di univocità, richiesta ex art. 1189 c.c., delle Pt_1 circostanze che giustificherebbero il legittimo affidamento della Controparte_1 nonché l'incontestabile difetto di diligenza e prudenza che avrebbero, diversamente, imposto una condotta astensionistica da parte della ”. Controparte_1
4 - “Contraddittorietà della sentenza circa la disciplina legislativa operante nella fattispecie che ci occupa. Sull'assoluto difetto della buona fede ex art. 1189 c.c. in capo alla debitrice”: l'appellante lamenta la contraddizione in cui sarebbe incorso il Tribunale per avere, da un lato, ritenuto assolto da parte di l'onere della prova di cui all'art. 1189 c.c. ed applicato la norma in esame CP_1 al caso di specie, e dall'altro, escluso “che possa sussistere in capo allo stesso debitore il gravoso onere di provare la colpa del creditore nell'aver ingenerato l'affidamento ad eseguire il pagamento al terzo, sottolineando che tale onere è imposto proprio dall'art. 1189 comma 1 c.c., articolo, a suo dire, inoperante nel caso de quo”. Secondo posto che nel caso di specie deve certamente trovare applicazione l'art. 1189 c.c., Pt_1 le circostanze fattuali emerse dagli atti di causa dimostrerebbero l'inescusabilità dell'errore in cui è incorsa la società di leasing;
- “Illegittimità ed erroneità della sentenza del Tribunale di AN nella parte in cui ha ritenuto provati i fatti costitutivi dell'eccezione sollevata”
- Illegittimità e erroneità della sentenza del Tribunale di AN nella parte in cui ha fatto riferimento al modello organizzativo della società creditrice e alla disponibilità della documentazione contrattuale in capo all'autore dell'intrusione informatica” Il terzo e il quarto motivo di censura riportano argomentazioni in parte ripetitive delle precedenti: l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato la leggerezza con cui avrebbe operato nel disporre il bonifico bancario senza accertare la genuinità della CP_1 seconda fattura ad essa inviata con modalità solo cartacee e senza il rispetto delle norme che regolano l'emissione delle fatture elettroniche. Chiede in definitiva la riforma della sentenza di primo grado formulando le conclusioni esposte in premessa.
4. L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 10.4.2024 chiedendo, in via principale, una pronuncia di rigetto dell'appello proposto da in quanto infondato e riproponendo, ex art. Pt_1
346 c.p.c., le eccezioni e le istanze istruttorie formulate in primo grado. All'udienza del 19.11.2024, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è fondato e va accolto. I quattro motivi di impugnazione articolati da possono essere esaminati congiuntamente in Pt_1 quanto tutti volti a censurare l'applicazione al caso di specie, da parte del giudice di prime cure, della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c.. Occorre premettere che la norma in esame, accordando efficacia liberatoria al pagamento effettuato a chi appare - senza esserlo - creditore, stabilisce una deroga al principio generale di cui all'art. 1188, comma 1, c.c., secondo cui l'estinzione dell'obbligazione consegue solo all'esecuzione del pagamento nei confronti del soggetto legittimato a riceverlo. La norma, volta a tutelare l'affidamento del debitore indotto in errore da circostanze obiettive e univoche tali da far supporre come reale una legittimazione in realtà inesistente, può trovare applicazione in presenza di due presupposti che devono concorrere: l'esistenza di uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto e un errore scusabile del debitore circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, “sicchè il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile” (v. Cass., ord. n. 18345/2024 e, in senso conforme, Cass., sent. n. 6563/2016). La Corte ritiene che nel caso di specie il Tribunale abbia erroneamente valutato le circostanze fattuali emerse dagli atti e documenti di causa e, conseguentemente, erroneamente applicato l'art. 1189 c.c. al pagamento effettuato da CP_1
5 Ed infatti, esaminando innanzitutto il presupposto oggettivo per l'applicazione della norma in esame, ritiene il Collegio che non sussistano nel caso di specie quelle circostanze obiettive e univoche che potessero far supporre alla debitrice come reale una legittimazione in capo all'accipiens in realtà inesistente, alla luce dei seguenti dati pacifici e documentali. In primo luogo, contrariamente all'assunto del primo giudice, è sufficiente leggere la comunicazione mail inviata il 22.3.2022 alla (doc. n. 6 fascicolo primo grado opponente), rubricata CP_1
“URGENTE” e avente ad oggetto la modifica delle coordinate bancarie alle quali effettuare il pagamento della fattura, per accorgersi delle evidenti differenze di stile e di toni in essa impiegati rispetto a tutte le precedenti comunicazioni intercorse tra le parti dopo la conclusione del contratto di fornitura: in tale comunicazione, infatti, l'apparente referente della , Pt_1 Persona_1 muta il pronome personale del suo interlocutore utilizzando in maniera impropria ed errata - sotto il profilo grammaticale - dapprima il singolare e successivamente il plurale;
impiega un linguaggio informale mai utilizzato in altre comunicazioni, sempre inviate con toni di cortesia adatti a rapporti di natura commerciale quale quello in esame (si vedano le precedenti comunicazioni tra le parti di cui ai doc. nn. 2, 4 e 5 del fascicolo di primo grado dell'opponente); chiede al destinatario della mail di rispondere “tempestivamente” alla stessa per ricevere conferma dell'avvenuta ricezione del messaggio recapitato, circostanza anch'essa inusuale e indicativa di un'urgenza che di per sé sola avrebbe dovuto indurre la società di leasing a prestare la dovuta attenzione prima di eseguire il bonifico.
In secondo luogo, la comunicazione mail in esame contiene degli allegati dal contenuto altrettanto equivoco, ed in particolare un primo allegato rubricato “autorizzazione e oggetto CP_1
“variazione effettuata in fattura” contenente l'indicazione del nuovo Iban al quale indirizzare il pagamento, ancora una volta con “urgenza”, con tono e stile inusuali (utilizzando prima il plurale e poi il singolare) e, soprattutto, con l'indicazione di un referente , di cui non è Controparte_2 dato conoscere ruolo e posizione all'interno della società e che non risulta aver mai seguito le diverse fasi dell'operazione economica conclusa tra le parti, precedenti e successive all'intervenuto bonifico. Tutte le ulteriori comunicazioni in atti, infatti, sono a firma del reale e unico referente della Pt_1
(si vedano i doc. nn. 2 – “Offerta EC/Costredril” – 4 – “Comunicazione Persona_1 del 21.3.2022” - e 5 – “Corrispondenza conformità beni del 21.3.2022”). Pt_1
Inoltre, nell'allegato in esame, unitamente al nuovo IBAN, viene indicata una banca diversa e con sede all'estero (Cajamar): secondo il primo giudice la circostanza non sarebbe “sorprendente, specie laddove collocata nel flusso delle comunicazioni effettivamente scambiate in quei giorni tra le parti”. Tale assunto non può tuttavia condividersi in quanto inesatto oltre che privo di fondamento logico- giuridico: ed infatti l'indicazione effettuata per la prima e unica volta nel pluriennale rapporto commerciale fra le parti di una banca diversa e con sede all'estero, per l'effettuazione di un pagamento del notevole importo di € 127.490,00, è una circostanza invece sospetta sia in sé e per sé, sia alla luce delle indicazioni sempre inviate da per i pagamenti eseguiti nel corso di tutto il Pt_1 rapporto intrattenuto con la CP_1 L'odierna appellante ha in particolare documentato (doc. sub. n. 10 fascicolo di primo grado) che la società di leasing ha effettuato, fin dall'anno 2011, ben 29 bonifici sempre sul medesimo conto corrente n. 1064264 acceso in data 17.2.2009 presso la Banca di Credito Popolare, unico riferimento bancario di preso in considerazione delle parti per la conclusione delle varie operazioni Pt_1 economiche in essere tra le stesse. Alla luce di ciò, l'indicazione di coordinate bancarie diverse da quelle impiegate di consueto nei rapporti inter partes, per di più su banca con sede all'estero, rappresenta circostanza certamente equivoca e sospetta che avrebbe dovuto indurre un operatore particolarmente qualificato come la a prestare la dovuta attenzione prima di eseguire il pagamento, essendo l'opponente CP_1 sicuramente a conoscenza dei profili di rischio connessi all'effettuazione di un bonifico all'estero peraltro avente ad oggetto la considerevole somma di euro € 127.490,00.
6 Rileva altresì la Corte che nel “nel flusso delle comunicazioni effettivamente scambiate in quei giorni tra le parti” non vi è alcun riferimento - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - alla mail del 22 marzo di modifica delle coordinate bancarie e nemmeno risulta che tra le parti vi siano state successivamente interlocuzioni o comunicazioni aventi ad oggetto tale improvviso mutamento.
Ciò comprova ulteriormente la leggerezza con cui ha operato la società di leasing, che ha eseguito il bonifico in data 1.4.2022 - a distanza quindi di un apprezzabile arco temporale dalla ricezione della mail contraffatta - senza mai chiedere chiarimenti alla sulla modifica delle coordinate Pt_1 bancarie e senza svolgere nessun accertamento sull'effettiva titolarità del conto corrente estero su cui ha eseguito il pagamento. Neanche l'ulteriore assunto del Tribunale, secondo cui “l'eventuale irregolarità contabile delle fatture emesse dall'opposta non è un fatto del quale avrebbe potuto o dovuto occuparsi il debitore”, può essere condiviso. Risulta dai documenti prodotti in primo grado che ha emesso una prima fattura - la n. 83 Pt_1 Cont del 21.03.2022 - in formato elettronico con file xml generato ed inviato al (Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, doc. n. 9 fascicolo di primo grado dell'opposta); al momento della sua emissione, sono stati indicati l'Iban e l'istituto di credito presso il quale sono stati abitualmente effettuati i bonifici ad opera della che quindi fin da subito Controparte_1 ha potuto prendere visione di tale documentazione. La stessa fattura, in formato cartaceo su supporto pdf, è stata contestualmente trasmessa all'opponente con la comunicazione mail a firma del referente EC CO SA (doc. n. 4 fascicolo di primo grado di parte opponente).
Ad essa, come detto, è seguita la mail contraffatta del giorno seguente, 22.3.2022, contenente in allegato una nuova fattura, dello stesso numero e importo ma con l'indicazione delle diverse coordinate bancarie.
Ora, come correttamente evidenziato da parte appellante, in forza del quadro normativo quale risultante dal decreto legislativo n. 127 del 2015 e dalla legge di Bilancio del 2018, l'emissione della fattura elettronica nelle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi tra privati è divenuta obbligatoria a decorrere dall' 1.1.2019, dovendo la stessa essere predisposta digitalmente e trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, non solo l'emissione, ma qualunque successiva modifica di una fattura elettronica in ipotesi errata impone l'emissione di una nota di variazione e/o di credito ed anche quest'ultima dev'essere Cont inviata al er poi attendere l'esito della trasmissione. Ne deriva che l'eventuale correzione della fattura elettronica emessa dalla sarebbe Parte_1 dovuta avvenire tramite il sistema SDI, e che la – operatore professionale e CP_1 qualificato che da 11 anni intratteneva rapporti con con le medesime esposte modalità – Pt_1 avrebbe dovuto certamente svolgere accertamenti sulla genuinità della seconda fattura ad essa inviata con modalità solo cartacee e senza il rispetto delle norme che regolano l'emissione delle fatture elettroniche.
Tale conclusione trova ulteriore conferma alla luce di un dato particolarmente significativo che emerge dal documento n. 11 prodotto in primo grado dall'opposta: nel sito e albo della stessa nella sezione denominata “Area Fornitori”, si legge che “fatture e note di variazione CP_1 trasmesse in modalità diverse da quella elettronica, saranno considerate non emesse”. Quindi, in virtù delle disposizioni di legge che hanno reso obbligatoria l'emissione della fattura elettronica, l'opponente aveva fissato quale propria regola comportamentale nei rapporti con i fornitori quella di non accettare, e di considerare anzi come “non emesse”, fatture e note di variazione di credito trasmesse con modalità diverse da quella elettronica.
A ciò consegue che si sarebbe certamente dovuta occupare delle modalità di CP_1 emissione della seconda fattura da parte della non conformi a quelle dalla stessa Pt_1 pubblicizzate e previste come obbligatorie nei rapporti con i propri fornitori.
7 5.1 Quanto complessivamente esposto porta altresì ad escludere che sia ravvisabile in capo alla una condizione soggettiva di buona fede, la quale non può che fondarsi su quegli CP_1 stessi presupposti obiettivi e univoci da cui desumere una legittimazione in capo al creditore apparente: presupposti che nel caso di specie non ricorrono e che inducono quindi a ritenere non scusabile l'errore in cui è incorsa la società di leasing. La buona fede può infatti ritenersi sussistere solo in presenza di un errore scusabile del debitore, in base al criterio dell'ordinaria diligenza nell'adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 1176 c.c.; con riferimento alla fattispecie in esame, l'eventuale riscontro di una condotta colposa del solvens porta ad escludere la stessa applicabilità dell'art. 1189 c.c. e, quindi, l'effetto liberatorio del pagamento effettuato all'apparente legittimato. In proposito la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “il concorso del fatto colposo del creditore è inconciliabile con le situazioni nelle quali operi il principio dell'apparenza del diritto, atteso che quest'ultimo, riconducibile al più generale principio dell'affidamento incolpevole, presuppone che risulti sempre accertata la buona fede del terzo non dipendente da errore colpevole, circostanza quest'ultima incompatibile con un comportamento colposo dello stesso terzo, che, ove esistente, fa venir meno la situazione di affidamento” (cfr., Cass., sent. n. 10133 del 26.5.2004). Nel caso di specie è ravvisabile il fatto colposo della società di leasing, per due ordini di ragioni: in primo luogo perché è un soggetto qualificato, che opera nel mercato della cessione CP_1 di beni e servizi con modalità collaudate e professionali e dal quale può quindi pretendersi l'osservanza di un grado di diligenza, nei rapporti con i terzi, certamente superiore a quella ordinaria e media prevista dall'art. 1176 c.c.. Ciò a maggior ragione in una vicenda come quella in esame, in cui tra le parti erano in essere rapporti contrattuali da più di dieci anni e il pagamento asseritamente liberatorio è avvenuto in presenza di circostanze inusuali, sospette e come tali equivoche, con modalità improvvisamente differenti rispetto a quelle fino a quel momento adottate.
In secondo luogo perché, come evidenziato, la stessa società di leasing aveva comunicato ai propri fornitori quali fossero le uniche modalità ritenute valide per l'emissione e trasmissione di fattura a saldo di una transazione, e non può pertanto ora invocare una condizione di affidamento incolpevole e l'efficacia liberatoria di un pagamento effettuato nonostante la violazione di tali modalità e l'omissione di qualunque minima e dovuta attività di accertamento volta a fugare anche il semplice dubbio sull'effettiva legittimazione del creditore apparente. In definitiva l'appello va accolto non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 1189 c.c. e va di conseguenza riformata la sentenza impugnata.
6. Va disattesa l'eccezione, formulata in via subordinata dall'appellata “nella denegata e non creduta ipotesi riforma, anche parziale, della sentenza n. 3744/2023 del Tribunale di AN”, di nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto riproposta ex art. 346 c.p.c., eccezione formulata in primo grado in ragione dell'avvenuta notifica del solo ricorso monitorio e sulla scorta di un asserito pregiudizio al proprio diritto di difesa per “ mancanza della completa comprensione dell'atto e delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno della impugnazione”. Ed invero nel caso di specie la mancata notifica del D.I. opposto non ha comportato alcun pregiudizio al diritto di difesa dell'opponente, non avendo impedito la completa comprensione dell'atto sotto il profilo della conoscenza del credito vantato dall'opposta sia nell'importo (comprensivo degli interessi di mora e delle spese di procedura) sia nei fatti e nelle ragioni giuridiche posti a fondamento della domanda monitoria. Tanto si evince dallo stesso contenuto dell'atto di opposizione ex art. 645 c.p.c. notificato dalla in data 10.10.2022, dopo regolare autorizzazione alla visione del fascicolo CP_1 telematico ricevuta in data 23.09.2022: il decreto ingiuntivo è atto presente nel fascicolo telematico unitamente al ricorso depositato, ed è quindi di immediata e facile conoscenza da parte dell'ingiunto. Ne deriva che la notificazione della copia incompleta del ricorso, avvenuta nel caso di specie, non ha impedito all'odierna appellata la precisa comprensione dell'atto e l'articolazione delle proprie difese
8 in sede di opposizione: non vi è stata in altri termini alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, e a ciò consegue il rigetto dell'eccezione di nullità in esame.
7. Va infine considerato che la sentenza di primo grado di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione ha un effetto sostitutivo del decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto dispone l'art. 653 comma 2 c.p.c., e comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicchè, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, proprio in ragione dell'effetto sostitutivo nei termini anzidetti, non determina alcuna “reviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato e definitivamente caducato (cfr. Cass. ord. n. 20868 del 06/09/2017 e ord. 22874 del 16/08/2024) il cui contenuto deve essere pertanto sostituito da apposita pronuncia di condanna.
Consegue pertanto la condanna di al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di euro 127.490,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo.
8. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte appellata e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 52.000,01 a euro 260.000,00 – e con l'applicazione, in primo grado, dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, minimi per la fase decisoria svoltasi in forma esclusivamente orale e, nel presente grado, dei valori minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria, e medi per tutte le altre fasi.
Vanno altresì poste a carico di parte appellata le spese della procedura di ingiunzione come liquidate nel D.I. opposto e revocato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di AN n. 3744/2023, pubblicata il 9.5.2023,
[...] così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di della somma di euro 127.490,00, oltre CP_1 Parte_1 interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo;
2) CONDANNA l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante Controparte_1
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo Parte_1 grado, in complessivi € 11.977,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a., e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, €1.911,00 per la fase introduttiva,
€ 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a., oltre alle spese della procedura di ingiunzione.
Così deciso, in AN nella camera di consiglio del 25.11.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Sebastiani presso la quale è elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via Seminario n. 2
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e numero iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Salvatore Rizza del Foro di AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in AN alla Via Soperga n. 14/A
APPELLATA
OGGETTO: leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE
“dichiarare inammissibile, inefficace, revocare, dichiarare nulla, ed in ogni caso annullare la sentenza emanata dal Tribunale di AN, per tutti i motivi esposti, e per l'effetto condannare l'appellata al pagamento dell'importo dovuto all'appellante, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
2.- rigettare, nel rilevarne l'illegittimità e l'infondatezza, le conclusioni rassegnate sulla nullità della notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di AN ( n. 13094.20227 sub rg 26023/2022) opposto dall'odierna appellata;
1 3.- condannare la , attuale appellata, al pagamento delle spese e Controparte_1 compensi del doppio grado di giudizio. Ancora, in via istruttoria,
1.- ammettere la prova testimoniale, così come articolata per capi e con i testi indicati nella memoria secondo termine ex art 183 cpc 6° comma;
2.- ammettere la consulenza tecnica d'ufficio informatica, già richiesta in primo grado, sulle seguenti circostanze: a.- esame dell'autenticità e/o falsità della comunicazione email del 22.03.22;
b.- verifica del “tracciamento” della comunicazione email del 22.03.22, localizzando il luogo digitale di partenza, il percorso telematico e il luogo digitale di arrivo, con determinazione del mittente”.
PER L'APPELLATA
“in via principale:
- rigettare l'appello promosso da (c.f. ) in quanto inammissibile e Parte_1 P.IVA_1 infondato per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3744/2023 del Tribunale di AN sub Rg 37985/2022 pubblicata in data
09/05/2023; in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza n. 3744/2023 del
Tribunale di AN sub Rg 37985/2022 pubblicata in data 09/05/2023, accertare e dichiarare la nullità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto ex artt. 137 e 643 c.p.c. e art.
3 bis e ss. Legge n. 54/1993 per tutti i motivi esposti negli atti di causa di entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo del Tribunale di AN n. 13094/2022 (sub R.g. 26023/2022);
- nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza n. 3744/2023 del
Tribunale di AN sub Rg 37985/2022 pubblicata in data 09/05/2023, revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 13094/2022 emesso dal Tribunale di AN (sub R.g. 26023/2022) in quanto infondato in fatto e in diritto e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa economica rivendicata da (c.f. ) per tutti i motivi esposti Parte_1 P.IVA_1 negli atti di causa di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria:
- nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, se reiterate, rigettare le avverse istanze istruttorie poiché inammissibili e infondate per tutti i motivi esposti con la terza memoria istruttoria del giudizio di primo grado;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi e onorari del doppio grado di giudizio;
- ferma e impregiudicata ogni eventuale ulteriore e/o diversa ragione e/o pretesa, anche nei confronti di terzi, connessa e conseguente ai fatti della presente controversia”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1 3744/2023, pubblicata il 9.5.2023, con cui il Tribunale di AN ha accolto l'opposizione proposta nei suoi confronti da e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
13094/2022 emesso l'1.8.2022 per l'importo di euro 127.490,00 oltre interessi come da domanda e spese di lite. Nel giudizio di primo grado l'opponente, premesso che l'importo oggetto di ingiunzione rappresentava il corrispettivo convenuto per l'acquisto dalla dei beni “pala gommata Venieri Pt_1 mod. VF 7.63D” e “benna miscelatrice C&F Mod. BMX800” concessi in locazione finanziaria alla
2 società in esecuzione del contratto di leasing concluso con quest'ultima, ha dedotto Parte_2 ed eccepito:
- la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, per aver ricevuto tramite PEC dal difensore dell'opposta solo la copia del ricorso introduttivo e non anche del decreto;
- di aver già proceduto al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione tramite bonifico bancario all'IBAN indicato dalla convenuta opposta, e di avere inviato a quest'ultima la prova documentale dell'esecuzione del pagamento e della comunicazione via mail con la quale erano state indicate le coordinate bancarie alle quali eseguirlo.
La società di leasing ha allegato di aver comunicato tali circostanze alla convenuta opposta già prima della proposizione da parte di quest'ultima del ricorso per decreto ingiuntivo, ricevendo da Pt_1 la risposta che né la mail di comunicazione delle coordinate bancarie né l'IBAN sul quale era stato eseguito il bonifico erano ad essa riferibili.
premesso di aver presentato denuncia contro ignoti, ha dedotto l'intervenuta CP_1 estinzione del credito azionato da in via monitoria per avvenuto pagamento in favore del Pt_1 creditore ovvero del creditore apparente: ha sul punto rilevato che la comunicazione con la quale erano state indicate le coordinate bancarie per l'esecuzione del bonifico provenivano dalla mail normalmente utilizzata dalla convenuta opposta, che la stessa comunicazione era stata apparentemente redatta dallo stesso referente di che aveva seguito l'intera esecuzione del Pt_1 contratto, , nonchè indirizzata ai propri referenti e Persona_1 Persona_2 [...]
, e che in allegato alla mail erano stati prodotti una serie di documenti contrattuali Persona_3 effettivamente riferiti al contratto di fornitura. Secondo quanto dedotto dall'opponente, infine, il conto corrente di esecuzione del pagamento era stato indicato con documento redatto sulla carta intestata di e con lo stesso formato ordinariamente utilizzato dall'opposta. Pt_1
regolarmente costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta dalla Pt_1 società di leasing contestando la pretesa efficacia liberatoria del pagamento eseguito da quest'ultima per essere stato pacificamente effettuato in favore di soggetto terzo e su conto corrente diverso da quello utilizzato per il pagamento delle precedenti n. 29 prestazioni eseguite tra le parti nel corso di dieci anni di rapporti contrattuali. Ha sottolineato che la comunicazione delle coordinate bancarie era avvenuta tramite posta ordinaria e non certificata, che con la stessa era stato richiesto di eseguire il pagamento su banca denominata “Cajamar”, ad essa non riferibile, e con tono e stile diverso da quello ordinariamente utilizzato tra le parti.
Ha altresì rilevato che il pagamento era stato effettuato dalla società di leasing in violazione delle regole di prudenza dalla stessa indicate ai propri fornitori e ha allegato, quale ulteriore indice dell'imprudenza dell'opponente, l'aver dato seguito al pagamento della nuova fattura n. 83 comunicata con la mail in questione nonostante il mancato annullamento della fattura precedente ed emissione di nota di variazione del credito a rettifica, adempimenti necessari per dare corso all'emissione di nuova fattura elettronica con identica numerazione.
2. Il Tribunale, decisa la causa senza espletamento di attività istruttoria, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla “in ragione della dimostrazione da parte CP_1 dell'opponente di aver eseguito il pagamento del credito oggetto della domanda monitoria al creditore apparente, con effetti liberatori ai sensi dell'art. 1189 c.c., fatto che costituisce ragione più liquida di revoca del decreto opposto e di rigetto della domanda proposta da in sede Parte_1 monitoria”. Nello specifico il giudice di primo grado ha applicato al caso di specie l'art. 1189 c.c. ritenendo che l'opponente abbia pienamente provato entrambi i fatti costitutivi dell'eccezione di avvenuto pagamento in favore del creditore apparente, ovvero l'esecuzione dello stesso e la sussistenza di una situazione di apparenza incolpevole. Secondo il Tribunale la convinzione della società di leasing di dar corso al pagamento in favore del creditore effettivo sarebbe stata indotta da errore Parte_1 scusabile.
3 Sul punto il giudice ha rilevato che la mail con la comunicazione delle coordinate bancarie di Pt_1 risultava provenire apparentemente “dalla sua mail ordinaria, da soggetto identificatosi come l'ordinario referente dalla creditrice, che si è rivolto agli ordinari referenti della debitrice e che aveva la disponibilità di documentazione accompagnatoria e fiscale riferibile alla convenuta e di documentazione contrattuale nell'esclusivo possesso di quest'ultima” (p. 9 della sentenza gravata). Viceversa, secondo il giudice di prime cure, l'opposta non avrebbe fornito elementi sufficienti a superare la prova positiva fornita dall'opponente degli elementi costitutivi dell'art. 1189 c.c., atteso che non si ravvisa “nella mail ricevuta dall'opponente e prodotta al doc. 6 un tono effettivamente diverso rispetto a quello delle precedenti comunicazioni scambiate tra le parti e prodotte agli atti del presente giudizio (cfr. doc. 4 opponente), anzi non solo il tono ma lo stile anche grafico delle mail è il medesimo;
l'indicazione di una banca diversa e con sede all'estero non è di per sé una circostanza sorprendente, specie laddove collocata nel flusso delle comunicazioni effettivamente scambiate in quei giorni tra le parti, così come l'eventuale irregolarità contabile delle fatture emesse dall'opposta non è un fatto del quale avrebbe potuto o dovuto occuparsi il debitore. Si ritiene, pertanto, che l'opponente abbia fornito piena prova della fondatezza dell'eccezione proposta”.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'opposta lamentando: Pt_1
- “Illegittimità e, comunque, erroneità della sentenza laddove il primo Giudice, rilevando la sussistenza di circostanze univoche, ex art. 1189 c.c., liberatorie per il debitore, ha ritenuto scusabile l'errore della accordando efficacia liberatoria al pagamento Controparte_1 effettuato a favore del terzo”: lamenta l'appellante l'errore del primo giudice per aver ritenuto che nella comunicazione ricevuta da a mezzo mail in data 22.3.2022 non fossero CP_1 riscontrabili elementi tali da insinuare ragionevolmente nell'opponente-debitrice il dubbio sulla riconducibilità delle coordinate bancarie al proprio creditore. Tale argomentazione sarebbe erronea
“alla luce, in primo luogo, del raffronto tra la stessa mail e quella realmente trasmesse dalla Parte_1
di tono e stile completamente diversi.
[...]
Lamenta ancora che il Tribunale abbia posto a fondamento della decisione ulteriori circostanze fattuali erroneamente valutate in quanto, “contrariamente all'opinione ascrivibile al Giudice di prime cure, l'indicazione improvvisa, per un pagamento del notevole importo di € 127.490,00, di una banca diversa e con sede all'estero è una circostanza di per sé sorprendente, alla luce delle indicazioni ricevute dall'odierna appellante, per i pagamenti effettuati nel corso di tutto il Parte_1 rapporto intrattenuto con l'appellata”; sottolinea a sostegno della doglianza in esame, che Pt_1 tutti i precedenti bonifici erano stati effettuati dalla società di leasing, fin dal 2011, sempre sullo stesso conto corrente n. 1064264 acceso in data 17.2.2009 presso la Banca di Credito Popolare,
“l'unico riferimento bancario preso in considerazione delle parti per la realizzazione delle operazioni giuridico-economiche riguardanti la loro sfera giuridica”. Aggiunge l'appellante che, unitamente all'indicazione di coordinate bancarie differenti da quelle indicate per oltre un decennio, anche la sede estera del conto corrente bancario, privo di un grado di attendibilità sufficientemente elevato, avrebbe dovuto sollecitare la dovuta attenzione da parte della debitrice, soggetto particolarmente qualificato e da cui era lecito pretendere un grado di diligenza superiore alla media. Secondo inoltre, nel “flusso delle comunicazioni intervenute nei giorni successivi” non vi Pt_1 era alcun riferimento, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, alla mail contraffatta del 22 marzo e nemmeno era intervenuta tra le parti alcuna mail di chiarimenti o qualche specificazione relativa all'improvvisa modifica delle coordinate bancarie del beneficiario del bonifico da effettuare o alle modifiche delle condizioni generali di contratto. Quindi, secondo emergeva “l'assoluto difetto di univocità, richiesta ex art. 1189 c.c., delle Pt_1 circostanze che giustificherebbero il legittimo affidamento della Controparte_1 nonché l'incontestabile difetto di diligenza e prudenza che avrebbero, diversamente, imposto una condotta astensionistica da parte della ”. Controparte_1
4 - “Contraddittorietà della sentenza circa la disciplina legislativa operante nella fattispecie che ci occupa. Sull'assoluto difetto della buona fede ex art. 1189 c.c. in capo alla debitrice”: l'appellante lamenta la contraddizione in cui sarebbe incorso il Tribunale per avere, da un lato, ritenuto assolto da parte di l'onere della prova di cui all'art. 1189 c.c. ed applicato la norma in esame CP_1 al caso di specie, e dall'altro, escluso “che possa sussistere in capo allo stesso debitore il gravoso onere di provare la colpa del creditore nell'aver ingenerato l'affidamento ad eseguire il pagamento al terzo, sottolineando che tale onere è imposto proprio dall'art. 1189 comma 1 c.c., articolo, a suo dire, inoperante nel caso de quo”. Secondo posto che nel caso di specie deve certamente trovare applicazione l'art. 1189 c.c., Pt_1 le circostanze fattuali emerse dagli atti di causa dimostrerebbero l'inescusabilità dell'errore in cui è incorsa la società di leasing;
- “Illegittimità ed erroneità della sentenza del Tribunale di AN nella parte in cui ha ritenuto provati i fatti costitutivi dell'eccezione sollevata”
- Illegittimità e erroneità della sentenza del Tribunale di AN nella parte in cui ha fatto riferimento al modello organizzativo della società creditrice e alla disponibilità della documentazione contrattuale in capo all'autore dell'intrusione informatica” Il terzo e il quarto motivo di censura riportano argomentazioni in parte ripetitive delle precedenti: l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato la leggerezza con cui avrebbe operato nel disporre il bonifico bancario senza accertare la genuinità della CP_1 seconda fattura ad essa inviata con modalità solo cartacee e senza il rispetto delle norme che regolano l'emissione delle fatture elettroniche. Chiede in definitiva la riforma della sentenza di primo grado formulando le conclusioni esposte in premessa.
4. L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 10.4.2024 chiedendo, in via principale, una pronuncia di rigetto dell'appello proposto da in quanto infondato e riproponendo, ex art. Pt_1
346 c.p.c., le eccezioni e le istanze istruttorie formulate in primo grado. All'udienza del 19.11.2024, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è fondato e va accolto. I quattro motivi di impugnazione articolati da possono essere esaminati congiuntamente in Pt_1 quanto tutti volti a censurare l'applicazione al caso di specie, da parte del giudice di prime cure, della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c.. Occorre premettere che la norma in esame, accordando efficacia liberatoria al pagamento effettuato a chi appare - senza esserlo - creditore, stabilisce una deroga al principio generale di cui all'art. 1188, comma 1, c.c., secondo cui l'estinzione dell'obbligazione consegue solo all'esecuzione del pagamento nei confronti del soggetto legittimato a riceverlo. La norma, volta a tutelare l'affidamento del debitore indotto in errore da circostanze obiettive e univoche tali da far supporre come reale una legittimazione in realtà inesistente, può trovare applicazione in presenza di due presupposti che devono concorrere: l'esistenza di uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto e un errore scusabile del debitore circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, “sicchè il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile” (v. Cass., ord. n. 18345/2024 e, in senso conforme, Cass., sent. n. 6563/2016). La Corte ritiene che nel caso di specie il Tribunale abbia erroneamente valutato le circostanze fattuali emerse dagli atti e documenti di causa e, conseguentemente, erroneamente applicato l'art. 1189 c.c. al pagamento effettuato da CP_1
5 Ed infatti, esaminando innanzitutto il presupposto oggettivo per l'applicazione della norma in esame, ritiene il Collegio che non sussistano nel caso di specie quelle circostanze obiettive e univoche che potessero far supporre alla debitrice come reale una legittimazione in capo all'accipiens in realtà inesistente, alla luce dei seguenti dati pacifici e documentali. In primo luogo, contrariamente all'assunto del primo giudice, è sufficiente leggere la comunicazione mail inviata il 22.3.2022 alla (doc. n. 6 fascicolo primo grado opponente), rubricata CP_1
“URGENTE” e avente ad oggetto la modifica delle coordinate bancarie alle quali effettuare il pagamento della fattura, per accorgersi delle evidenti differenze di stile e di toni in essa impiegati rispetto a tutte le precedenti comunicazioni intercorse tra le parti dopo la conclusione del contratto di fornitura: in tale comunicazione, infatti, l'apparente referente della , Pt_1 Persona_1 muta il pronome personale del suo interlocutore utilizzando in maniera impropria ed errata - sotto il profilo grammaticale - dapprima il singolare e successivamente il plurale;
impiega un linguaggio informale mai utilizzato in altre comunicazioni, sempre inviate con toni di cortesia adatti a rapporti di natura commerciale quale quello in esame (si vedano le precedenti comunicazioni tra le parti di cui ai doc. nn. 2, 4 e 5 del fascicolo di primo grado dell'opponente); chiede al destinatario della mail di rispondere “tempestivamente” alla stessa per ricevere conferma dell'avvenuta ricezione del messaggio recapitato, circostanza anch'essa inusuale e indicativa di un'urgenza che di per sé sola avrebbe dovuto indurre la società di leasing a prestare la dovuta attenzione prima di eseguire il bonifico.
In secondo luogo, la comunicazione mail in esame contiene degli allegati dal contenuto altrettanto equivoco, ed in particolare un primo allegato rubricato “autorizzazione e oggetto CP_1
“variazione effettuata in fattura” contenente l'indicazione del nuovo Iban al quale indirizzare il pagamento, ancora una volta con “urgenza”, con tono e stile inusuali (utilizzando prima il plurale e poi il singolare) e, soprattutto, con l'indicazione di un referente , di cui non è Controparte_2 dato conoscere ruolo e posizione all'interno della società e che non risulta aver mai seguito le diverse fasi dell'operazione economica conclusa tra le parti, precedenti e successive all'intervenuto bonifico. Tutte le ulteriori comunicazioni in atti, infatti, sono a firma del reale e unico referente della Pt_1
(si vedano i doc. nn. 2 – “Offerta EC/Costredril” – 4 – “Comunicazione Persona_1 del 21.3.2022” - e 5 – “Corrispondenza conformità beni del 21.3.2022”). Pt_1
Inoltre, nell'allegato in esame, unitamente al nuovo IBAN, viene indicata una banca diversa e con sede all'estero (Cajamar): secondo il primo giudice la circostanza non sarebbe “sorprendente, specie laddove collocata nel flusso delle comunicazioni effettivamente scambiate in quei giorni tra le parti”. Tale assunto non può tuttavia condividersi in quanto inesatto oltre che privo di fondamento logico- giuridico: ed infatti l'indicazione effettuata per la prima e unica volta nel pluriennale rapporto commerciale fra le parti di una banca diversa e con sede all'estero, per l'effettuazione di un pagamento del notevole importo di € 127.490,00, è una circostanza invece sospetta sia in sé e per sé, sia alla luce delle indicazioni sempre inviate da per i pagamenti eseguiti nel corso di tutto il Pt_1 rapporto intrattenuto con la CP_1 L'odierna appellante ha in particolare documentato (doc. sub. n. 10 fascicolo di primo grado) che la società di leasing ha effettuato, fin dall'anno 2011, ben 29 bonifici sempre sul medesimo conto corrente n. 1064264 acceso in data 17.2.2009 presso la Banca di Credito Popolare, unico riferimento bancario di preso in considerazione delle parti per la conclusione delle varie operazioni Pt_1 economiche in essere tra le stesse. Alla luce di ciò, l'indicazione di coordinate bancarie diverse da quelle impiegate di consueto nei rapporti inter partes, per di più su banca con sede all'estero, rappresenta circostanza certamente equivoca e sospetta che avrebbe dovuto indurre un operatore particolarmente qualificato come la a prestare la dovuta attenzione prima di eseguire il pagamento, essendo l'opponente CP_1 sicuramente a conoscenza dei profili di rischio connessi all'effettuazione di un bonifico all'estero peraltro avente ad oggetto la considerevole somma di euro € 127.490,00.
6 Rileva altresì la Corte che nel “nel flusso delle comunicazioni effettivamente scambiate in quei giorni tra le parti” non vi è alcun riferimento - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - alla mail del 22 marzo di modifica delle coordinate bancarie e nemmeno risulta che tra le parti vi siano state successivamente interlocuzioni o comunicazioni aventi ad oggetto tale improvviso mutamento.
Ciò comprova ulteriormente la leggerezza con cui ha operato la società di leasing, che ha eseguito il bonifico in data 1.4.2022 - a distanza quindi di un apprezzabile arco temporale dalla ricezione della mail contraffatta - senza mai chiedere chiarimenti alla sulla modifica delle coordinate Pt_1 bancarie e senza svolgere nessun accertamento sull'effettiva titolarità del conto corrente estero su cui ha eseguito il pagamento. Neanche l'ulteriore assunto del Tribunale, secondo cui “l'eventuale irregolarità contabile delle fatture emesse dall'opposta non è un fatto del quale avrebbe potuto o dovuto occuparsi il debitore”, può essere condiviso. Risulta dai documenti prodotti in primo grado che ha emesso una prima fattura - la n. 83 Pt_1 Cont del 21.03.2022 - in formato elettronico con file xml generato ed inviato al (Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, doc. n. 9 fascicolo di primo grado dell'opposta); al momento della sua emissione, sono stati indicati l'Iban e l'istituto di credito presso il quale sono stati abitualmente effettuati i bonifici ad opera della che quindi fin da subito Controparte_1 ha potuto prendere visione di tale documentazione. La stessa fattura, in formato cartaceo su supporto pdf, è stata contestualmente trasmessa all'opponente con la comunicazione mail a firma del referente EC CO SA (doc. n. 4 fascicolo di primo grado di parte opponente).
Ad essa, come detto, è seguita la mail contraffatta del giorno seguente, 22.3.2022, contenente in allegato una nuova fattura, dello stesso numero e importo ma con l'indicazione delle diverse coordinate bancarie.
Ora, come correttamente evidenziato da parte appellante, in forza del quadro normativo quale risultante dal decreto legislativo n. 127 del 2015 e dalla legge di Bilancio del 2018, l'emissione della fattura elettronica nelle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi tra privati è divenuta obbligatoria a decorrere dall' 1.1.2019, dovendo la stessa essere predisposta digitalmente e trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, non solo l'emissione, ma qualunque successiva modifica di una fattura elettronica in ipotesi errata impone l'emissione di una nota di variazione e/o di credito ed anche quest'ultima dev'essere Cont inviata al er poi attendere l'esito della trasmissione. Ne deriva che l'eventuale correzione della fattura elettronica emessa dalla sarebbe Parte_1 dovuta avvenire tramite il sistema SDI, e che la – operatore professionale e CP_1 qualificato che da 11 anni intratteneva rapporti con con le medesime esposte modalità – Pt_1 avrebbe dovuto certamente svolgere accertamenti sulla genuinità della seconda fattura ad essa inviata con modalità solo cartacee e senza il rispetto delle norme che regolano l'emissione delle fatture elettroniche.
Tale conclusione trova ulteriore conferma alla luce di un dato particolarmente significativo che emerge dal documento n. 11 prodotto in primo grado dall'opposta: nel sito e albo della stessa nella sezione denominata “Area Fornitori”, si legge che “fatture e note di variazione CP_1 trasmesse in modalità diverse da quella elettronica, saranno considerate non emesse”. Quindi, in virtù delle disposizioni di legge che hanno reso obbligatoria l'emissione della fattura elettronica, l'opponente aveva fissato quale propria regola comportamentale nei rapporti con i fornitori quella di non accettare, e di considerare anzi come “non emesse”, fatture e note di variazione di credito trasmesse con modalità diverse da quella elettronica.
A ciò consegue che si sarebbe certamente dovuta occupare delle modalità di CP_1 emissione della seconda fattura da parte della non conformi a quelle dalla stessa Pt_1 pubblicizzate e previste come obbligatorie nei rapporti con i propri fornitori.
7 5.1 Quanto complessivamente esposto porta altresì ad escludere che sia ravvisabile in capo alla una condizione soggettiva di buona fede, la quale non può che fondarsi su quegli CP_1 stessi presupposti obiettivi e univoci da cui desumere una legittimazione in capo al creditore apparente: presupposti che nel caso di specie non ricorrono e che inducono quindi a ritenere non scusabile l'errore in cui è incorsa la società di leasing. La buona fede può infatti ritenersi sussistere solo in presenza di un errore scusabile del debitore, in base al criterio dell'ordinaria diligenza nell'adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 1176 c.c.; con riferimento alla fattispecie in esame, l'eventuale riscontro di una condotta colposa del solvens porta ad escludere la stessa applicabilità dell'art. 1189 c.c. e, quindi, l'effetto liberatorio del pagamento effettuato all'apparente legittimato. In proposito la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “il concorso del fatto colposo del creditore è inconciliabile con le situazioni nelle quali operi il principio dell'apparenza del diritto, atteso che quest'ultimo, riconducibile al più generale principio dell'affidamento incolpevole, presuppone che risulti sempre accertata la buona fede del terzo non dipendente da errore colpevole, circostanza quest'ultima incompatibile con un comportamento colposo dello stesso terzo, che, ove esistente, fa venir meno la situazione di affidamento” (cfr., Cass., sent. n. 10133 del 26.5.2004). Nel caso di specie è ravvisabile il fatto colposo della società di leasing, per due ordini di ragioni: in primo luogo perché è un soggetto qualificato, che opera nel mercato della cessione CP_1 di beni e servizi con modalità collaudate e professionali e dal quale può quindi pretendersi l'osservanza di un grado di diligenza, nei rapporti con i terzi, certamente superiore a quella ordinaria e media prevista dall'art. 1176 c.c.. Ciò a maggior ragione in una vicenda come quella in esame, in cui tra le parti erano in essere rapporti contrattuali da più di dieci anni e il pagamento asseritamente liberatorio è avvenuto in presenza di circostanze inusuali, sospette e come tali equivoche, con modalità improvvisamente differenti rispetto a quelle fino a quel momento adottate.
In secondo luogo perché, come evidenziato, la stessa società di leasing aveva comunicato ai propri fornitori quali fossero le uniche modalità ritenute valide per l'emissione e trasmissione di fattura a saldo di una transazione, e non può pertanto ora invocare una condizione di affidamento incolpevole e l'efficacia liberatoria di un pagamento effettuato nonostante la violazione di tali modalità e l'omissione di qualunque minima e dovuta attività di accertamento volta a fugare anche il semplice dubbio sull'effettiva legittimazione del creditore apparente. In definitiva l'appello va accolto non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 1189 c.c. e va di conseguenza riformata la sentenza impugnata.
6. Va disattesa l'eccezione, formulata in via subordinata dall'appellata “nella denegata e non creduta ipotesi riforma, anche parziale, della sentenza n. 3744/2023 del Tribunale di AN”, di nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto riproposta ex art. 346 c.p.c., eccezione formulata in primo grado in ragione dell'avvenuta notifica del solo ricorso monitorio e sulla scorta di un asserito pregiudizio al proprio diritto di difesa per “ mancanza della completa comprensione dell'atto e delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno della impugnazione”. Ed invero nel caso di specie la mancata notifica del D.I. opposto non ha comportato alcun pregiudizio al diritto di difesa dell'opponente, non avendo impedito la completa comprensione dell'atto sotto il profilo della conoscenza del credito vantato dall'opposta sia nell'importo (comprensivo degli interessi di mora e delle spese di procedura) sia nei fatti e nelle ragioni giuridiche posti a fondamento della domanda monitoria. Tanto si evince dallo stesso contenuto dell'atto di opposizione ex art. 645 c.p.c. notificato dalla in data 10.10.2022, dopo regolare autorizzazione alla visione del fascicolo CP_1 telematico ricevuta in data 23.09.2022: il decreto ingiuntivo è atto presente nel fascicolo telematico unitamente al ricorso depositato, ed è quindi di immediata e facile conoscenza da parte dell'ingiunto. Ne deriva che la notificazione della copia incompleta del ricorso, avvenuta nel caso di specie, non ha impedito all'odierna appellata la precisa comprensione dell'atto e l'articolazione delle proprie difese
8 in sede di opposizione: non vi è stata in altri termini alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, e a ciò consegue il rigetto dell'eccezione di nullità in esame.
7. Va infine considerato che la sentenza di primo grado di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione ha un effetto sostitutivo del decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto dispone l'art. 653 comma 2 c.p.c., e comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicchè, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, proprio in ragione dell'effetto sostitutivo nei termini anzidetti, non determina alcuna “reviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato e definitivamente caducato (cfr. Cass. ord. n. 20868 del 06/09/2017 e ord. 22874 del 16/08/2024) il cui contenuto deve essere pertanto sostituito da apposita pronuncia di condanna.
Consegue pertanto la condanna di al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di euro 127.490,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo.
8. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte appellata e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 52.000,01 a euro 260.000,00 – e con l'applicazione, in primo grado, dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, minimi per la fase decisoria svoltasi in forma esclusivamente orale e, nel presente grado, dei valori minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria, e medi per tutte le altre fasi.
Vanno altresì poste a carico di parte appellata le spese della procedura di ingiunzione come liquidate nel D.I. opposto e revocato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di AN n. 3744/2023, pubblicata il 9.5.2023,
[...] così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di della somma di euro 127.490,00, oltre CP_1 Parte_1 interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo;
2) CONDANNA l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante Controparte_1
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo Parte_1 grado, in complessivi € 11.977,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a., e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, €1.911,00 per la fase introduttiva,
€ 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a., oltre alle spese della procedura di ingiunzione.
Così deciso, in AN nella camera di consiglio del 25.11.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni
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