Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1972, n. 908
Articolo 2
Versione
4 febbraio 1973
Art. 1.
E' autorizzata, a favore dell'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 50.000.000 per l'anno 1971 e di un contributo annuo di lire 100 milioni per il triennio 1972, 1973 e 1974.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1973