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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/05/2024, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 612/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...]é Parte_1 C.F._1 (Brasile) il 15.01.1991 (con l'avv. Ambrogetti) e (c.f. ), Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...] (con l'avv. Falconio) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 21.03.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in Senigallia (AN) il giorno 28.09.2012 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2012, numero 48, parte II, serie C); che dall'unione non sono nati figli;
che in data 19.01.2022 è stata omologata dal Tribunale di Lanciano la separazione consensuale dei coniugi e di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come da ultimo integrata dalle parti). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi continueranno a vivere separati;
2. I coniugi, godendo entrambi di reddito da lavoro rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
3. I coniugi dichiarano di avere risolto in via definitiva ogni altra questione di carattere economico e/o patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente. Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per far dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle solite condizioni.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n.
2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata).
La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: - dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Senigallia (AN) il giorno Parte_2
28.09.2012 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2012, numero 48, parte II, serie C);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 30.05.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani