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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 1010/2021
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1010/2021 promossa con atto di citazione notificato via PEC in data 4 ottobre 2021 e posta in decisione all'udienza
collegiale dell'11 dicembre 2024
OGGETTO: d a
CA (deposito (P.IVA C.F. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 bancario, cassetta di REA n. 842633), con sede in Roma, Viale Europa n. 190, in persona del sicurezza, apertura di
Responsabile della Funzione Affari Legali, Avv. RE Sandulli, credito bancario) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Astorri (C.F.
P.IVA_3
), Prof. RE Zoppini (C.F. C.F._1
e Giacinto Parisi (C.F. ), C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso la casella P.E.C. dell'Avv. Stefano
Astorri , giusta procura alle liti Email_1 rilasciata in calce al presente atto
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._4
(BG) il 2.6.1966 e (C.F. Controparte_2
) nato a [...] l'[...], C.F._5
entrambi residenti in [...],
rappresentati, assistiti e difesi dall'avvocato Rita Persico del Foro di
MO, con domicilio eletto presso quest'ultima in MO, Via G.
Camozzi n. 118, giusta procura in atti
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di MO, sezione III civile,
n. 465/2021, pubblicata in data 13 marzo 2021 e non notificata.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Voglia l'ecc.ma Corte di appello di Brescia adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, in riforma della sentenza del Tribunale di
MO, sezione III civile, n. 465/2021, pubblicata in data 13 marzo 2021
e non notificata, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare in applicazione del combinato disposto del D.M. 13 giugno 1986 e D.M.
23 giugno 1997 infondata, in fatto e in diritto, la pretesa di pagamento avanzata da parte attrice nei confronti di e, Parte_1
conseguentemente, limitare la medesima pretesa avversaria alle somme già offerte, con tutte le conseguenze di legge, anche in punto di restituzione di quanto fosse medio tempore versato da Parte_1
in ottemperanza della decisione di primo grado. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”
Degli appellanti:
“IN VIA PRINCIPALE:
b) rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per tutti i motivi esposti nel presente atto ovvero anche con diversa motivazione,
l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. Parte_1
465/2021 – n. 7772/2019 R.G., pubblicata il 13.3.2021 dal Tribunale di
MO, nella persona del dott. Luca Verzeni, con conferma delle statuizioni in essa contenute.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2019 CP_1
e portatori di due buoni fruttiferi postali
[...] Controparte_2
appartenenti alla serie Q, emessi in data 18 marzo 1994, del valore nominale di £ 2.000.000 e £ 1.000.000, e di altri due buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q, emessi in data 22 marzo 1994, del valore nominale di £ 2.000.000 e £ 1.000.000, hanno citato in giudizio
[...]
affinché il Tribunale di MO accertasse che la somma Parte_1
dovuta dalla convenuta per il rimborso dei suddetti titoli alla loro scadenza naturale fosse di complessivi € 39.012,62.
In particolare, hanno esposto: che, nel mese di marzo 2019, si erano recati presso l'ufficio postale di emissione, al fine di verificare quale fosse l'importo che, raggiunta la completa maturazione dei medesimi, Pt_1
avrebbe dovuto erogare in favore dei risparmiatori a titolo di
[...]
riscossione dei predetti buoni fruttiferi postali;
che l'importo comunicato dal funzionario in quella sede era inferiore rispetto a quello da loro individuato, ottenuto deducendo la ritenuta fiscale quantificata;
che il funzionario non era stato in grado di offrire una spiegazione a tale discrepanza, prendendo semplicemente atto dei dati elaborati dal sistema;
che aveva subordinato la corresponsione di qualsivoglia Parte_1
somma alla sottoscrizione di prestampato dalla stessa predisposto recante la dicitura “A conferma e benestare del rimborso”, nonché di dichiarazione stampigliata sul retro di ciascun titolo, nello spazio “a
saldo”; che avevano trasmesso alla società appellante formale reclamo in data 2.4.2019 (cfr. doc. 14 fascicolo di primo grado), con il quale avevano intimato la corresponsione della somma dovuta, pari a € 39.012,62,
anziché il minor importo di € 34.412,82 indicato allo sportello dell'ufficio postale;
che avevano ricevuto riscontro da il Parte_1
successivo 9.4.2019 (cfr. doc. 15 fascicolo di primo grado), con il quale la società li aveva informati che gli interessi riconosciuti per i titoli già
riscossi erano stati “capitalizzati annualmente al netto della ritenuta
fiscale”.
Ha chiesto, dunque, di accertare e dichiarare che la somma dovuta da
[...]
a titolo di rimborso dei Buoni per cui è causa, alla scadenza Pt_1
indicata, è pari a € 39.012,62 in conformità con il D.M. 13.6.1986 nonché con la normativa fiscale di cui al D.L. 19.9.1986, n. 556, conv. in L.
17.11.1986, n. 759, oltre a formulare una richiesta istruttoria di espletamento di una CTU atta a dimostrare la correttezza del conteggio effettuato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi ritualmente, ha contestato le avverse allegazioni Parte_1
svolte dalle parti attrici, evidenziando, in particolare, che il saggio di interesse del 12% applicabile in riferimento ai medesimi buoni doveva essere computato, stante la previsione di cui al D.M. 13 giugno 1986,
anche dal ventunesimo al trentesimo anno di validità del buono postale e che, ferma restando l'applicazione della imposta sostitutiva sugli interessi fissata nella misura del 12,50% da ultimo col d.lgs. n. 239/1996, la somma dovuta alla scadenza naturale dei buoni de quibus fosse pari ad € 34.412,82
e non a € 39.012,62, come richiesto da e in quanto gli CP_1 CP_2
interessi maturati sui titoli (in particolare “per i buoni delle serie
contraddistinte dalla lettera <Q>> …”) dovevano essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c.6, c.p.c., la causa è stata istruita con le sole prove documentali ed all'udienza del 22 dicembre 2020
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
concedendo alle stesse termini di legge.
Con sentenza n. 465/2021 pubblicata il 13 marzo 2021 il Tribunale di
MO ha affermato che:
- deve essere affermata la titolarità dei buoni postali in capo agli attori,
stante la non contestazione sul punto da parte della convenuta;
- i buoni de quibus (serie Q) sono stati emessi il 18 ed il 22 marzo 1994
nel pieno rispetto della previsione di cui all'art. 4, comma I e II, del decreto ministeriale del 13 giugno 1986, ratione temporis applicabile;
- l'articolo 31 del D.P.R n. 601 del 29/09/1973, in particolare, prevedeva l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai BFP;
- successivamente alla data di emissione dei BFP della serie “Q”, avvenuta per il tramite del D.M. del 13/06/1986, è venuta meno la predetta esenzione ed è stata introdotta una ritenuta d'imposta del 12,50% per le persone fisiche e “sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori”, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 ratione
temporis applicabile;
con l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 239 del
01/04/1996 è stata introdotta una imposta sostitutiva in misura comunque pari al 12,50%;
- il momento impositivo individuato dalla disciplina in materia è il momento in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque,
quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono;
- l'emittente ha ritenuto di dover capitalizzare annualmente gli interessi di volta in volta maturati, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%, così
diminuendo indebitamente l'importo spettante al sottoscrittore e pervenendo ad una capitalizzazione al netto e non al lordo della imposta,
secondo un criterio che considera anticipatamente un momento impositivo successivo;
- a nulla rileva che le ragioni di tale comportamento posto in essere dalla siano da ricercarsi nelle Controparte_3
disposizioni di cui al D.M. del 23/06/1997 (G.U. n. 145 del 24/06/1997),
asseritamente ricognitive di prassi contabili precedenti: trattasi, infatti, di un provvedimento sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, da disapplicarsi ove difforme da queste ultime e che non trova ulteriore efficacia in ragione della sua eventuale corrispondenza ad anteriori prassi;
- a mente di tale disapplicazione, il prospetto di calcolo riportato sui BFP
in esame è quello riportato nella tabella allegata al D.M. del 13/06/1986,
il quale mostra in maniera chiara ed incontrovertibile l'applicazione di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi considerati al lordo dell'imposta sostitutiva (o ritenuta a titolo di imposta) del 12,50%, con ciò
smentendosi ulteriormente l'attendibilità dei criteri di computo “al netto”
ed indicati dall'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997;
- considerando gli importi al netto della imposta sostitutiva del 12,50%,
alla scadenza naturale del trentesimo anno dalla sottoscrizione dei BFP de
quibus la somma liquidabile dalla convenuta risulta essere di € 13.051,11
(pari all'importo lordo di € 14.915,55, cui viene sottratta la somma di €
1.864,44 a titolo di imposta sostitutiva del 12,50%) per ciascuno dei due buoni del valore nominale di £ 2.000.000 e di € 6.525,55 (pari all'importo lordo di € 7.457,77, cui viene sottratta la somma di € 932,22 a titolo di imposta sostitutiva del 12,50%) per ciascuno dei due buoni del valore nominale di £ 1.000.000, per un importo complessivo, quindi, di €
39.153,32;
- non può essere condivisa la metodologia c.d. mista di conteggio come suggerita dal parere pro veritate a firma della dr.ssa e Persona_1
richiamata dagli attori, giacché indebitamente non considera come a partire dal primo bimestre successivo alla scadenza del 20° anno di maturazione l'emittente calcola gli interessi bimestrali (al lordo delle imposte) applicando il TAN del 12,00% sul montante capitalizzato sino a tale data, così mutilando indebitamente la continuità dei calcoli e non valutando la base di calcolo derivante dalla precedente capitalizzazione annuale degli interessi;
sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale ha accolto le domande attoree e ha condannato alla rifusione delle spese in Parte_1
favore di e liquidate in € 545,00 per Controparte_2 Controparte_1
anticipazioni, € 7.254,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidando il Parte_1
relativo gravame a quattro motivi di censura e chiedendo la riforma della sentenza impugnata;
si sono costituiti in giudizio e Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
richiamando pronunce giurisprudenziali e orientamenti dottrinari in materia.
All'udienza del 16 febbraio 2022, il giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza dell'11 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
In sede di conclusionali la difesa di e ha formulato un CP_1 CP_2
quesito pregiudiziale ex art. 267 del TFUE, giacché, sull'assunto che i buoni postali fossero strumenti finanziari, sussisterebbe un contrasto interpretativo fra alcune norme europee tese alla tutela dei soggetti che esercitano la propria attività nel mercato concorrenziale (l'art. 110, ultimo co. TFUE, l'art. 113 TFUE, la direttiva 93/22/CEE, l'art. 214 del TUF) e una modalità di investimento che tende a proteggere e a creare Parte_1
una distorsione della concorrenza, anche in considerazione del fatto che,
sul mercato, i buoni fruttiferi sono collocati in via esclusiva da : “da Pt_1
un lato i risparmiatori si vedono erodere di anno in anno la ritenuta
fiscale e dall'altro l'Erario si vede corrispondere somme inferiori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura, rileva la violazione Parte_1
e/o falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. n. 600/1973 e 7 del D.M.
23 giugno 1997 in relazione alla modalità di calcolo degli interessi sui buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q.
In particolare, contesta le conclusioni del Tribunale in ordine all'applicabilità della ritenuta fiscale sui buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q, calcolata al lordo, anziché al netto della ritenuta fiscale stabilita dalla legge.
riferisce che il calcolo degli interessi sui buoni Parte_1
fruttiferi postali della serie Q viene svolto non mediante la mera applicazione del tasso di interessi sul capitale originariamente investito,
ma con modalità complesse: per i primi vent'anni si applica il sistema di capitalizzazione composta (inglobando gli interessi che maturano di anno in anno nel c.d. montante), mentre dal ventunesimo anno in poi, si applica un interesse semplice del 12%, ponendo come base di calcolo il montante ottenuto al ventesimo anno.
Perciò – aggiunge – quando il titolare del buono prosegue l'investimento,
ogni anno gli interessi maturati entrano nella sua virtuale disponibilità e si sommano al capitale, e così essi ricominciano a produrre ulteriori interessi a favore del titolare del buono fino all'anno successivo.
L'appellante lamenta che, applicando il metodo di calcolo recepito dal
Tribunale di MO (applicazione degli interessi con capitalizzazione composta e al lordo della ritenuta fiscale), il titolare del buono ogni anno potrebbe ottenere virtualmente gli interessi maturati nella loro integralità
e ciò determinerebbe la produzione di ulteriori interessi non solo in modo neutrale da un punto di vista tributario, ma addirittura con la conseguenza che l'importo della ritenuta fiscale, non detratto contabilmente con cadenza annuale, andrebbe a far maturare ulteriori interessi a favore del privato titolare.
Più nel dettaglio, rileva che, nel caso di specie, con il proprio metodo di calcolo, sarebbero rimborsati interessi per € 33.092,98 dai quali lo Stato
incasserebbe una ritenuta di € 2.068,00, mentre, applicando il metodo del giudice di prime cure, la ritenuta aumenterebbe di € 368,49 (per complessivi € 2.436,49), mentre gli interessi da rimborsare sarebbero più
elevati di ben € 5.890,87 (per complessivi € 38.983,85).
rammenta come tale ultima impostazione violi il Parte_1
disposto normativo dell'art. 26 del DPR n. 600/1973 e la disciplina di carattere fiscale di cui al D.M. 23 giugno 1997 (oltre alla risoluzione del Ministero della Finanze n. 58/2000 e la decisione n. 6142/2020 del
Collegio di Coordinamento ABI) che regolano le modalità di calcolo degli interessi che maturano sui buoni fruttiferi postali e che stabiliscono la liquidazione al netto della ritenuta fiscale.
Con il secondo motivo di censura, lamenta la Parte_1
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997,
perché tale ultima norma non è subvalente rispetto al DPR n. 600/1973.
Rammenta che la modalità di calcolo degli interessi con capitalizzazione composta e al netto della ritenuta fiscale è stata stabilita dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni attraverso decreti ministeriali che sono dotati di forza di legge, in ossequio alla delega contenuta nell'art. 173 del DPR 156/1973.
Contrariamente a quanto sostenuto da e l'appellante CP_1 CP_2
evidenzia che l'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997 disciplina in maniera specifica la materia in esame, “stabilendo le modalità attraverso cui gli
interessi prodotti dai buoni fruttiferi postali devono calcolarsi, in forza
del rinvio ad esso compiuto da parte di una fonte primaria e, in quanto
tale, è norma certamente equiordinata su di un piano formale rispetto al
DPR n. 600/1873, che disciplina invece le modalità di applicazione della
ritenuta fiscale”.
Sul punto sottolinea che due recenti pronunce (Cass. 3963/2019 e Corte
Cost. 26/2020) hanno riconosciuto ai decreti ministeriali adottati in base alla delega di cui all'art. 173 del DPR n. 156/1973, il potere di integrazione ab externo del contratto relativo ai buoni fruttiferi postali ex art. 1339 c.c.
richiama, altresì, quella giurisprudenza secondo cui il Parte_1
potere di disapplicazione del giudice ordinario nei confronti dell'atto amministrativo (il decreto ministeriale nel caso de quo) possa trovare spazio solamente nelle controversie nelle quali il provvedimento amministrativo non costituisce il fondamento stesso della posizione giuridica dedotta in giudizio ovvero l'oggetto diretto della controversia,
ma venga in rilievo solamente come suo antecedente logico, dando luogo ad una questione pregiudiziale in senso tecnico, oggetto di mero accertamento incidentale.
Pertanto, nel caso di specie il D.M. 23 giugno 1997, essendo direttamente determinativo del rapporto dedotto in lite (proprio in base all'art. 7 del suddetto D.M. gli interessi vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta d'acconto virtualmente applicabile), per risulta Parte_1
evidente che la legittimità dell'atto in esame non è oggetto di un accertamento meramente incidentale e, per l'effetto, lo stesso non può
essere disapplicato.
Con il terzo motivo lamenta la violazione e/o falsa Parte_1
applicazione dell'art. 12 delle c.d. Preleggi sotto il profilo dell'interpretazione logica, sistematica, teleologica e analogica del D.M.
23 giugno 1997 e del DPR n. 600/1973.
In particolare, sottolinea che la conclusione interpretativa in ordine al fatto che gli interessi devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale si fonda sulle ragioni che seguono: dal punto di vista letterale, è espressamente previsto dall'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997; dal punto di vista logico, non sarebbe verosimile che lo Stato consenta al titolare dei buoni di ottenere la contabilizzazione degli interessi maturati annualmente sui proprio buoni, di sommarli al montante perché producano a loro volta altri interessi senza virtualmente decurtare a tale somma la ritenuta fiscale, in violazione delle norme del sistema tributario che è
ispirato al principio di progressività contributiva ex art. 53 c. 2 Cost.; dal punto di vista analogico-sistematico, in materia di calcolo degli interessi,
nulla è mutato nel 1996 quando la ritenuta fiscale del 12,5 % è stata soppressa e sostituita dall'imposta sostitutiva, e, per l'effetto, la prima dovrebbe essere applicata con le medesime modalità della seconda;
da un punto di vista teleologico, infine, la richiesta dell'appellante sarebbe maggiormente confacente allo scopo e alla finalità della ritenuta.
Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. Parte_1
118 disp. att. c.p.c. per avere il Tribunale omesso di considerare le pronunce giurisprudenziali che sono intervenute sino ad oggi sulla tematica oggetto del presente giudizio, che hanno confermato la correttezza delle modalità di calcolo degli interessi applicato da
[...]
in relazione ai buoni appartenenti alla serie Q (doc. 3). Pt_1
I motivi devono essere trattati congiuntamente, in quanto intimamente connessi.
Il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento sul tema già espresso da questa Corte con alcune precedenti pronunce (cfr. in particolare sentenza in data 12 febbraio 2025 nel giudizio n. 1130/2021 RG e sentenza in data 5.3.2025 nel giudizio n. 1132/2021 RG).
L'appellante espone la necessità di stabilire l'ammontare spettante ai risparmiatori, detraendo dal quantum dovuto a titolo di rimborso dei buoni la somma da versare all'Erario a titolo di imposizione fiscale.
Occorre innanzitutto premettere che la Corte non intende aderire alla richiesta svolta da parte appellata, in sede di comparsa conclusionale, di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia in modo da sottoporle i quesiti di cui alla pagina 15 della comparsa conclusionale.
Ed infatti, per un verso, la Corte non ritiene che tale contrasto vi sia e,
dall'altro, l'obbligo di provvedervi sussiste unicamente per le Corti di ultima istanza.
Come già evidenziato da questo Collegio in altri analoghi precedenti, ai sensi dell'art. 267 TFUE l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE è
finalizzata all'interpretazione della disciplina comunitaria, in caso di dubbio sull'esatta interpretazione della stessa, e non anche, invece, a quella della normativa nazionale, al fine di verificarne la compatibilità con l'ordinamento unieuropeo, trattandosi di valutazione spettante al giudice nazionale, il quale, come è noto, in caso di ravvisato contrasto tra le disposizioni dei due ordinamenti deve disapplicare quella dell'ordinamento nazionale.
Inoltre, il rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, secondo il disposto di cui all'art. 267 TFUE, diviene obbligatorio solo “quando una
questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa
proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno”; va, comunque,
ribadito che esso presuppone la sussistenza di un dubbio interpretativo in ordine all'applicazione di una norma di diritto eurounitario, non invece in ordine all'applicazione di una norma di diritto interno, quale è certamente l'art. 7 co. 3 D.M. 23.6.1997.
Per altro verso, non è dato rinvenire alcuna incompatibilità tra tale disposizione e la disciplina comunitaria, sì da ritenere fondata la istanza di sua disapplicazione.
Ciò posto, i buoni fruttiferi postali oggetto di causa, in relazione ai quali si pone la questione della ritenuta fiscale, appartengono alla serie Q e sono stati acquistati successivamente al 13 giugno 1986 (due il 18.3.1994 e gli altri due il 22.3.1994, con scadenza naturale al compimento del trentesimo anno dalla sottoscrizione).
Anzitutto, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato l'assoggettamento ad imposizione fiscale dei buoni.
In principio, tali titoli erano esenti dall'applicazione di imposte fiscali come stabiliva l'art. 31 D.P.R. n. 601/73, rubricato “interessi delle
obbligazioni pubbliche”: “sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli
del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito
comunale e provinciale emesse dalla depositi e prestiti e delle altre CP_3
obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici
istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per
l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio”.
L'esenzione prevista da tale norma è stata abrogata dal successivo D.L. n.
556/1986, convertito con modifiche con la L. n. 759/89, che ha innovato la materia, sottoponendo i buoni fruttiferi ad imposizione fiscale,
prevedendo all'art. 1, per quel che qui interessa, quanto segue: “
1. Agli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati
nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore
del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli
emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve
essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e
quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600; la misura della ritenuta e' tuttavia ridotta alla meta' relativamente
agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi
fino al 30 settembre 1987. Si applica la disposizione dell'articolo 10,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza
cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore
nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.
3. Le
ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: a) a norma dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b); b) mediante
versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi
dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate
da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalita' di
versamento delle ritenute
da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo
comma, dello stesso decreto”.
Come esposto, il predetto decreto ha richiamato, al comma 3 lett. b)
dell'art. 1, l'art. 3 D.P.R. n. 602/73, in rubrica “riscossione mediante
versamenti diretti”, il quale ha indicato che la ritenuta dev'essere operata mediante versamento diretto alla tesoreria provinciale con le modalità di cui al comma 2 lett. d): “Sono riscosse mediante versamento diretto alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:… d) le ritenute alla fonte
applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto
indicato al numero 1) (DPR 600/773 ndr), maturati nel periodo d'imposta
ancorché non corrisposti”.
Lo stesso D.P.R. all'art. 8 co. 3 ha disposto anche che “I versamenti diretti
alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono
essere eseguiti… 3) nel termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per
l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo
3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo
comma, lettera c)”. Successivamente, con il D.lgs. n. 239/1996 sono state introdotte una serie di disposizioni volte a modificare il sistema di tassazione della ritenuta,
introducendo quello del sostituto di imposta.
L'art. 2 del decreto predetto, in rubrica “Imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti
residenti” al comma 2 prevede che “per i buoni postali di risparmio
l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a
quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione
dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità
applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
L'art. 3, dispone che “Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore
a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano
coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo
la quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato”.
Inoltre, l'art. 5 comma 2 del decreto in questione prevede che “
2. Per i
titoli di cui all'articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)), non depositati presso gli
intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti,
da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni
caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti
direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è
applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si
applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art.
2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché
le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4”.
Da ultimo, con l'art. 7 ult. co. del D.M. del 23 giugno 1997 prevede che
“…Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R"
ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli
interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere
capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
In definitiva, alla luce dell'esposta normativa, sulla base di quanto previsto nell'art. 1 D.L. n. 556/86, gli interessi relativi ai buoni fruttiferi postali sono soggetti a ritenuta nella misura ivi indicata e, per espressa disposizione di legge (art. 1 comma 3 lett. d) D.P.R. n. 602/1973 cit.), tale ritenuta va, quindi, operata con le modalità di cui all'art. 3 comma 2 del
D.P.R. 602/73 citato. Pertanto, gli interessi derivanti dai titoli oggetto di causa acquistati da e ed emessi nel 1994, devono essere CP_2 CP_1
riscossi, ancorché non corrisposti, ex art. 3 co. 2 lett. d) D.P.R. n. 602/73
al netto della predetta ritenuta.
Sino al compimento del ventesimo anno gli interessi maturati annualmente, al netto della ritenuta fiscale, vanno sommati al capitale e a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per il periodo successivo, la previsione di un interesse semplice, ossia senza capitalizzazione alcuna, esclude che si ponga questione sulla applicazione della ritenuta d'imposta per l'ultimo decennio).
Infatti, dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che,
sin dall'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza (dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa.
Pertanto, il dettato del D.M. 23 giugno 1997 risulta conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi
(secondo il principio di competenza) anziché all'atto di scadenza dell'investimento (principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno, altresì, natura cogente in virtù degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.
Il quadro appena tracciato non ha subito alcun mutamento, quanto meno di rilievo ai fini del presente giudizio, con l'entrata in vigore del D.lgs. n.
239/96, in particolare degli artt. 2 co. 2 e 5 co. 2 citati, in quanto il contenuto precettivo di tali disposizioni ha, come poc'anzi esposto,
unicamente sostituito il sistema di tassazione della ritenuta con quello del sostituto di imposta, senza, tuttavia, abrogare l'art. 3 co. 2 D.P.R. n. 602/73
predetto. Va ulteriormente rilevato che, con il D.M. 23.12.1998 n. 511, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.1999, in rubrica “Regolamento recante
modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio”, il
Ministro delle Finanze ha adottato “il… regolamento di
attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, recante modificazioni al
regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni
e titoli similari, pubblici e privati” prevedendo all'art. 1 che:
1. Per i
buoni postali fruttiferi, collocati per conto della depositi e prestiti CP_3
tramite la le disposizioni di cui al decreto legislativo Parte_1
1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire
dal 1 gennaio 1997. 2. Ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al
1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale”.
Da tale ultimo decreto risulta, quindi, chiaramente che per i buoni emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, come nel caso di specie, si applica la previgente disciplina fiscale che prevedeva appunto la riscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fossero stati corrisposti.
In aggiunta a quanto fino ad ora rilevato, va osservato che la capitalizzazione degli interessi dovuti in relazione ai buoni oggetto di causa costituisce una manifestazione della capacità contributiva, in quanto un interesse “capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse “effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono fruttifero postale, con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale. Nello stesso senso la Corte di cassazione ha precisato, inoltre, che
<<…il termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria, può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabile non è
necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di "atti di disposizione del diritto">> (Cass. ord., n.
2082/2021).
Inoltre, rispetto al potere di disapplicazione dell'atto amministrativo esercitato dal giudice di prime cure, recente giurisprudenza ha ribadito come tale potere possa essere esercitato unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico (Cass. sent. 9543/2021), e non nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, il D.M. è fondamento della posizione giuridica dedotta in giudizio dalla parte.
In conclusione, quindi, ritiene la Corte di non poter confermare la statuizione di cui alla sentenza impugnata con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di disapplicare l'art. 7 ult. Co. del D.M. 23 giugno 1997 che,
in coerenza con la disciplina primaria che si è già esaminata prevede che
“per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R"
ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli
interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere
capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
L'importo complessivamente dovuto da agli appellati è Parte_1
dunque pari alla somma di euro 34.412,82,
Ogni altra censura rimane assorbita.
In conclusione, l'appello proposto da va integralmente Parte_1
accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Passando al regime di regolamentazione delle spese, l'appello è stato accolto sia relativamente all'applicazione della ritenuta fiscale, sulla quale però vi sono contrastanti pronunce di merito e non vi è ancora pronuncia di legittimità, sia rispetto al profilo della disapplicazione dell'atto amministrativo, rispetto alla quale l'orientamento è consolidato;
la richiesta da parte di e di adire la Corte di Giustizia CP_1 CP_2
tramite un rinvio pregiudiziale è stata, invece, rigettata. L'art. 92 c.p.c. statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento
della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”;
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “La compensazione
delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza
reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché
- per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale
- nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e
in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore,
gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste
dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cassazione 7782/2020).
In considerazione della novità della questione principale trattata, si ravvisano pertanto i presupposti per la integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
ed in riforma della sentenza del Tribunale di MO n. 465/2021,
[...]
pubblicata in data 13 marzo 2021 e non notificata:
-accerta che la complessiva somma dovuta da in Parte_1
favore di e alla scadenza trentennale Controparte_2 Controparte_1 dei buoni postali per cui è causa ammonta alla somma di euro 34.412,82,
già offerta dall'appellante;
-dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 1010/2021
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1010/2021 promossa con atto di citazione notificato via PEC in data 4 ottobre 2021 e posta in decisione all'udienza
collegiale dell'11 dicembre 2024
OGGETTO: d a
CA (deposito (P.IVA C.F. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 bancario, cassetta di REA n. 842633), con sede in Roma, Viale Europa n. 190, in persona del sicurezza, apertura di
Responsabile della Funzione Affari Legali, Avv. RE Sandulli, credito bancario) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Astorri (C.F.
P.IVA_3
), Prof. RE Zoppini (C.F. C.F._1
e Giacinto Parisi (C.F. ), C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso la casella P.E.C. dell'Avv. Stefano
Astorri , giusta procura alle liti Email_1 rilasciata in calce al presente atto
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._4
(BG) il 2.6.1966 e (C.F. Controparte_2
) nato a [...] l'[...], C.F._5
entrambi residenti in [...],
rappresentati, assistiti e difesi dall'avvocato Rita Persico del Foro di
MO, con domicilio eletto presso quest'ultima in MO, Via G.
Camozzi n. 118, giusta procura in atti
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di MO, sezione III civile,
n. 465/2021, pubblicata in data 13 marzo 2021 e non notificata.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Voglia l'ecc.ma Corte di appello di Brescia adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, in riforma della sentenza del Tribunale di
MO, sezione III civile, n. 465/2021, pubblicata in data 13 marzo 2021
e non notificata, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare in applicazione del combinato disposto del D.M. 13 giugno 1986 e D.M.
23 giugno 1997 infondata, in fatto e in diritto, la pretesa di pagamento avanzata da parte attrice nei confronti di e, Parte_1
conseguentemente, limitare la medesima pretesa avversaria alle somme già offerte, con tutte le conseguenze di legge, anche in punto di restituzione di quanto fosse medio tempore versato da Parte_1
in ottemperanza della decisione di primo grado. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”
Degli appellanti:
“IN VIA PRINCIPALE:
b) rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per tutti i motivi esposti nel presente atto ovvero anche con diversa motivazione,
l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. Parte_1
465/2021 – n. 7772/2019 R.G., pubblicata il 13.3.2021 dal Tribunale di
MO, nella persona del dott. Luca Verzeni, con conferma delle statuizioni in essa contenute.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2019 CP_1
e portatori di due buoni fruttiferi postali
[...] Controparte_2
appartenenti alla serie Q, emessi in data 18 marzo 1994, del valore nominale di £ 2.000.000 e £ 1.000.000, e di altri due buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q, emessi in data 22 marzo 1994, del valore nominale di £ 2.000.000 e £ 1.000.000, hanno citato in giudizio
[...]
affinché il Tribunale di MO accertasse che la somma Parte_1
dovuta dalla convenuta per il rimborso dei suddetti titoli alla loro scadenza naturale fosse di complessivi € 39.012,62.
In particolare, hanno esposto: che, nel mese di marzo 2019, si erano recati presso l'ufficio postale di emissione, al fine di verificare quale fosse l'importo che, raggiunta la completa maturazione dei medesimi, Pt_1
avrebbe dovuto erogare in favore dei risparmiatori a titolo di
[...]
riscossione dei predetti buoni fruttiferi postali;
che l'importo comunicato dal funzionario in quella sede era inferiore rispetto a quello da loro individuato, ottenuto deducendo la ritenuta fiscale quantificata;
che il funzionario non era stato in grado di offrire una spiegazione a tale discrepanza, prendendo semplicemente atto dei dati elaborati dal sistema;
che aveva subordinato la corresponsione di qualsivoglia Parte_1
somma alla sottoscrizione di prestampato dalla stessa predisposto recante la dicitura “A conferma e benestare del rimborso”, nonché di dichiarazione stampigliata sul retro di ciascun titolo, nello spazio “a
saldo”; che avevano trasmesso alla società appellante formale reclamo in data 2.4.2019 (cfr. doc. 14 fascicolo di primo grado), con il quale avevano intimato la corresponsione della somma dovuta, pari a € 39.012,62,
anziché il minor importo di € 34.412,82 indicato allo sportello dell'ufficio postale;
che avevano ricevuto riscontro da il Parte_1
successivo 9.4.2019 (cfr. doc. 15 fascicolo di primo grado), con il quale la società li aveva informati che gli interessi riconosciuti per i titoli già
riscossi erano stati “capitalizzati annualmente al netto della ritenuta
fiscale”.
Ha chiesto, dunque, di accertare e dichiarare che la somma dovuta da
[...]
a titolo di rimborso dei Buoni per cui è causa, alla scadenza Pt_1
indicata, è pari a € 39.012,62 in conformità con il D.M. 13.6.1986 nonché con la normativa fiscale di cui al D.L. 19.9.1986, n. 556, conv. in L.
17.11.1986, n. 759, oltre a formulare una richiesta istruttoria di espletamento di una CTU atta a dimostrare la correttezza del conteggio effettuato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi ritualmente, ha contestato le avverse allegazioni Parte_1
svolte dalle parti attrici, evidenziando, in particolare, che il saggio di interesse del 12% applicabile in riferimento ai medesimi buoni doveva essere computato, stante la previsione di cui al D.M. 13 giugno 1986,
anche dal ventunesimo al trentesimo anno di validità del buono postale e che, ferma restando l'applicazione della imposta sostitutiva sugli interessi fissata nella misura del 12,50% da ultimo col d.lgs. n. 239/1996, la somma dovuta alla scadenza naturale dei buoni de quibus fosse pari ad € 34.412,82
e non a € 39.012,62, come richiesto da e in quanto gli CP_1 CP_2
interessi maturati sui titoli (in particolare “per i buoni delle serie
contraddistinte dalla lettera <Q>> …”) dovevano essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c.6, c.p.c., la causa è stata istruita con le sole prove documentali ed all'udienza del 22 dicembre 2020
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
concedendo alle stesse termini di legge.
Con sentenza n. 465/2021 pubblicata il 13 marzo 2021 il Tribunale di
MO ha affermato che:
- deve essere affermata la titolarità dei buoni postali in capo agli attori,
stante la non contestazione sul punto da parte della convenuta;
- i buoni de quibus (serie Q) sono stati emessi il 18 ed il 22 marzo 1994
nel pieno rispetto della previsione di cui all'art. 4, comma I e II, del decreto ministeriale del 13 giugno 1986, ratione temporis applicabile;
- l'articolo 31 del D.P.R n. 601 del 29/09/1973, in particolare, prevedeva l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai BFP;
- successivamente alla data di emissione dei BFP della serie “Q”, avvenuta per il tramite del D.M. del 13/06/1986, è venuta meno la predetta esenzione ed è stata introdotta una ritenuta d'imposta del 12,50% per le persone fisiche e “sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori”, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 ratione
temporis applicabile;
con l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 239 del
01/04/1996 è stata introdotta una imposta sostitutiva in misura comunque pari al 12,50%;
- il momento impositivo individuato dalla disciplina in materia è il momento in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque,
quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono;
- l'emittente ha ritenuto di dover capitalizzare annualmente gli interessi di volta in volta maturati, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%, così
diminuendo indebitamente l'importo spettante al sottoscrittore e pervenendo ad una capitalizzazione al netto e non al lordo della imposta,
secondo un criterio che considera anticipatamente un momento impositivo successivo;
- a nulla rileva che le ragioni di tale comportamento posto in essere dalla siano da ricercarsi nelle Controparte_3
disposizioni di cui al D.M. del 23/06/1997 (G.U. n. 145 del 24/06/1997),
asseritamente ricognitive di prassi contabili precedenti: trattasi, infatti, di un provvedimento sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, da disapplicarsi ove difforme da queste ultime e che non trova ulteriore efficacia in ragione della sua eventuale corrispondenza ad anteriori prassi;
- a mente di tale disapplicazione, il prospetto di calcolo riportato sui BFP
in esame è quello riportato nella tabella allegata al D.M. del 13/06/1986,
il quale mostra in maniera chiara ed incontrovertibile l'applicazione di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi considerati al lordo dell'imposta sostitutiva (o ritenuta a titolo di imposta) del 12,50%, con ciò
smentendosi ulteriormente l'attendibilità dei criteri di computo “al netto”
ed indicati dall'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997;
- considerando gli importi al netto della imposta sostitutiva del 12,50%,
alla scadenza naturale del trentesimo anno dalla sottoscrizione dei BFP de
quibus la somma liquidabile dalla convenuta risulta essere di € 13.051,11
(pari all'importo lordo di € 14.915,55, cui viene sottratta la somma di €
1.864,44 a titolo di imposta sostitutiva del 12,50%) per ciascuno dei due buoni del valore nominale di £ 2.000.000 e di € 6.525,55 (pari all'importo lordo di € 7.457,77, cui viene sottratta la somma di € 932,22 a titolo di imposta sostitutiva del 12,50%) per ciascuno dei due buoni del valore nominale di £ 1.000.000, per un importo complessivo, quindi, di €
39.153,32;
- non può essere condivisa la metodologia c.d. mista di conteggio come suggerita dal parere pro veritate a firma della dr.ssa e Persona_1
richiamata dagli attori, giacché indebitamente non considera come a partire dal primo bimestre successivo alla scadenza del 20° anno di maturazione l'emittente calcola gli interessi bimestrali (al lordo delle imposte) applicando il TAN del 12,00% sul montante capitalizzato sino a tale data, così mutilando indebitamente la continuità dei calcoli e non valutando la base di calcolo derivante dalla precedente capitalizzazione annuale degli interessi;
sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale ha accolto le domande attoree e ha condannato alla rifusione delle spese in Parte_1
favore di e liquidate in € 545,00 per Controparte_2 Controparte_1
anticipazioni, € 7.254,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidando il Parte_1
relativo gravame a quattro motivi di censura e chiedendo la riforma della sentenza impugnata;
si sono costituiti in giudizio e Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
richiamando pronunce giurisprudenziali e orientamenti dottrinari in materia.
All'udienza del 16 febbraio 2022, il giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza dell'11 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
In sede di conclusionali la difesa di e ha formulato un CP_1 CP_2
quesito pregiudiziale ex art. 267 del TFUE, giacché, sull'assunto che i buoni postali fossero strumenti finanziari, sussisterebbe un contrasto interpretativo fra alcune norme europee tese alla tutela dei soggetti che esercitano la propria attività nel mercato concorrenziale (l'art. 110, ultimo co. TFUE, l'art. 113 TFUE, la direttiva 93/22/CEE, l'art. 214 del TUF) e una modalità di investimento che tende a proteggere e a creare Parte_1
una distorsione della concorrenza, anche in considerazione del fatto che,
sul mercato, i buoni fruttiferi sono collocati in via esclusiva da : “da Pt_1
un lato i risparmiatori si vedono erodere di anno in anno la ritenuta
fiscale e dall'altro l'Erario si vede corrispondere somme inferiori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura, rileva la violazione Parte_1
e/o falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. n. 600/1973 e 7 del D.M.
23 giugno 1997 in relazione alla modalità di calcolo degli interessi sui buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q.
In particolare, contesta le conclusioni del Tribunale in ordine all'applicabilità della ritenuta fiscale sui buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q, calcolata al lordo, anziché al netto della ritenuta fiscale stabilita dalla legge.
riferisce che il calcolo degli interessi sui buoni Parte_1
fruttiferi postali della serie Q viene svolto non mediante la mera applicazione del tasso di interessi sul capitale originariamente investito,
ma con modalità complesse: per i primi vent'anni si applica il sistema di capitalizzazione composta (inglobando gli interessi che maturano di anno in anno nel c.d. montante), mentre dal ventunesimo anno in poi, si applica un interesse semplice del 12%, ponendo come base di calcolo il montante ottenuto al ventesimo anno.
Perciò – aggiunge – quando il titolare del buono prosegue l'investimento,
ogni anno gli interessi maturati entrano nella sua virtuale disponibilità e si sommano al capitale, e così essi ricominciano a produrre ulteriori interessi a favore del titolare del buono fino all'anno successivo.
L'appellante lamenta che, applicando il metodo di calcolo recepito dal
Tribunale di MO (applicazione degli interessi con capitalizzazione composta e al lordo della ritenuta fiscale), il titolare del buono ogni anno potrebbe ottenere virtualmente gli interessi maturati nella loro integralità
e ciò determinerebbe la produzione di ulteriori interessi non solo in modo neutrale da un punto di vista tributario, ma addirittura con la conseguenza che l'importo della ritenuta fiscale, non detratto contabilmente con cadenza annuale, andrebbe a far maturare ulteriori interessi a favore del privato titolare.
Più nel dettaglio, rileva che, nel caso di specie, con il proprio metodo di calcolo, sarebbero rimborsati interessi per € 33.092,98 dai quali lo Stato
incasserebbe una ritenuta di € 2.068,00, mentre, applicando il metodo del giudice di prime cure, la ritenuta aumenterebbe di € 368,49 (per complessivi € 2.436,49), mentre gli interessi da rimborsare sarebbero più
elevati di ben € 5.890,87 (per complessivi € 38.983,85).
rammenta come tale ultima impostazione violi il Parte_1
disposto normativo dell'art. 26 del DPR n. 600/1973 e la disciplina di carattere fiscale di cui al D.M. 23 giugno 1997 (oltre alla risoluzione del Ministero della Finanze n. 58/2000 e la decisione n. 6142/2020 del
Collegio di Coordinamento ABI) che regolano le modalità di calcolo degli interessi che maturano sui buoni fruttiferi postali e che stabiliscono la liquidazione al netto della ritenuta fiscale.
Con il secondo motivo di censura, lamenta la Parte_1
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997,
perché tale ultima norma non è subvalente rispetto al DPR n. 600/1973.
Rammenta che la modalità di calcolo degli interessi con capitalizzazione composta e al netto della ritenuta fiscale è stata stabilita dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni attraverso decreti ministeriali che sono dotati di forza di legge, in ossequio alla delega contenuta nell'art. 173 del DPR 156/1973.
Contrariamente a quanto sostenuto da e l'appellante CP_1 CP_2
evidenzia che l'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997 disciplina in maniera specifica la materia in esame, “stabilendo le modalità attraverso cui gli
interessi prodotti dai buoni fruttiferi postali devono calcolarsi, in forza
del rinvio ad esso compiuto da parte di una fonte primaria e, in quanto
tale, è norma certamente equiordinata su di un piano formale rispetto al
DPR n. 600/1873, che disciplina invece le modalità di applicazione della
ritenuta fiscale”.
Sul punto sottolinea che due recenti pronunce (Cass. 3963/2019 e Corte
Cost. 26/2020) hanno riconosciuto ai decreti ministeriali adottati in base alla delega di cui all'art. 173 del DPR n. 156/1973, il potere di integrazione ab externo del contratto relativo ai buoni fruttiferi postali ex art. 1339 c.c.
richiama, altresì, quella giurisprudenza secondo cui il Parte_1
potere di disapplicazione del giudice ordinario nei confronti dell'atto amministrativo (il decreto ministeriale nel caso de quo) possa trovare spazio solamente nelle controversie nelle quali il provvedimento amministrativo non costituisce il fondamento stesso della posizione giuridica dedotta in giudizio ovvero l'oggetto diretto della controversia,
ma venga in rilievo solamente come suo antecedente logico, dando luogo ad una questione pregiudiziale in senso tecnico, oggetto di mero accertamento incidentale.
Pertanto, nel caso di specie il D.M. 23 giugno 1997, essendo direttamente determinativo del rapporto dedotto in lite (proprio in base all'art. 7 del suddetto D.M. gli interessi vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta d'acconto virtualmente applicabile), per risulta Parte_1
evidente che la legittimità dell'atto in esame non è oggetto di un accertamento meramente incidentale e, per l'effetto, lo stesso non può
essere disapplicato.
Con il terzo motivo lamenta la violazione e/o falsa Parte_1
applicazione dell'art. 12 delle c.d. Preleggi sotto il profilo dell'interpretazione logica, sistematica, teleologica e analogica del D.M.
23 giugno 1997 e del DPR n. 600/1973.
In particolare, sottolinea che la conclusione interpretativa in ordine al fatto che gli interessi devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale si fonda sulle ragioni che seguono: dal punto di vista letterale, è espressamente previsto dall'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997; dal punto di vista logico, non sarebbe verosimile che lo Stato consenta al titolare dei buoni di ottenere la contabilizzazione degli interessi maturati annualmente sui proprio buoni, di sommarli al montante perché producano a loro volta altri interessi senza virtualmente decurtare a tale somma la ritenuta fiscale, in violazione delle norme del sistema tributario che è
ispirato al principio di progressività contributiva ex art. 53 c. 2 Cost.; dal punto di vista analogico-sistematico, in materia di calcolo degli interessi,
nulla è mutato nel 1996 quando la ritenuta fiscale del 12,5 % è stata soppressa e sostituita dall'imposta sostitutiva, e, per l'effetto, la prima dovrebbe essere applicata con le medesime modalità della seconda;
da un punto di vista teleologico, infine, la richiesta dell'appellante sarebbe maggiormente confacente allo scopo e alla finalità della ritenuta.
Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. Parte_1
118 disp. att. c.p.c. per avere il Tribunale omesso di considerare le pronunce giurisprudenziali che sono intervenute sino ad oggi sulla tematica oggetto del presente giudizio, che hanno confermato la correttezza delle modalità di calcolo degli interessi applicato da
[...]
in relazione ai buoni appartenenti alla serie Q (doc. 3). Pt_1
I motivi devono essere trattati congiuntamente, in quanto intimamente connessi.
Il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento sul tema già espresso da questa Corte con alcune precedenti pronunce (cfr. in particolare sentenza in data 12 febbraio 2025 nel giudizio n. 1130/2021 RG e sentenza in data 5.3.2025 nel giudizio n. 1132/2021 RG).
L'appellante espone la necessità di stabilire l'ammontare spettante ai risparmiatori, detraendo dal quantum dovuto a titolo di rimborso dei buoni la somma da versare all'Erario a titolo di imposizione fiscale.
Occorre innanzitutto premettere che la Corte non intende aderire alla richiesta svolta da parte appellata, in sede di comparsa conclusionale, di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia in modo da sottoporle i quesiti di cui alla pagina 15 della comparsa conclusionale.
Ed infatti, per un verso, la Corte non ritiene che tale contrasto vi sia e,
dall'altro, l'obbligo di provvedervi sussiste unicamente per le Corti di ultima istanza.
Come già evidenziato da questo Collegio in altri analoghi precedenti, ai sensi dell'art. 267 TFUE l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE è
finalizzata all'interpretazione della disciplina comunitaria, in caso di dubbio sull'esatta interpretazione della stessa, e non anche, invece, a quella della normativa nazionale, al fine di verificarne la compatibilità con l'ordinamento unieuropeo, trattandosi di valutazione spettante al giudice nazionale, il quale, come è noto, in caso di ravvisato contrasto tra le disposizioni dei due ordinamenti deve disapplicare quella dell'ordinamento nazionale.
Inoltre, il rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, secondo il disposto di cui all'art. 267 TFUE, diviene obbligatorio solo “quando una
questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa
proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno”; va, comunque,
ribadito che esso presuppone la sussistenza di un dubbio interpretativo in ordine all'applicazione di una norma di diritto eurounitario, non invece in ordine all'applicazione di una norma di diritto interno, quale è certamente l'art. 7 co. 3 D.M. 23.6.1997.
Per altro verso, non è dato rinvenire alcuna incompatibilità tra tale disposizione e la disciplina comunitaria, sì da ritenere fondata la istanza di sua disapplicazione.
Ciò posto, i buoni fruttiferi postali oggetto di causa, in relazione ai quali si pone la questione della ritenuta fiscale, appartengono alla serie Q e sono stati acquistati successivamente al 13 giugno 1986 (due il 18.3.1994 e gli altri due il 22.3.1994, con scadenza naturale al compimento del trentesimo anno dalla sottoscrizione).
Anzitutto, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato l'assoggettamento ad imposizione fiscale dei buoni.
In principio, tali titoli erano esenti dall'applicazione di imposte fiscali come stabiliva l'art. 31 D.P.R. n. 601/73, rubricato “interessi delle
obbligazioni pubbliche”: “sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli
del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito
comunale e provinciale emesse dalla depositi e prestiti e delle altre CP_3
obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici
istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per
l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio”.
L'esenzione prevista da tale norma è stata abrogata dal successivo D.L. n.
556/1986, convertito con modifiche con la L. n. 759/89, che ha innovato la materia, sottoponendo i buoni fruttiferi ad imposizione fiscale,
prevedendo all'art. 1, per quel che qui interessa, quanto segue: “
1. Agli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati
nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore
del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli
emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve
essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e
quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600; la misura della ritenuta e' tuttavia ridotta alla meta' relativamente
agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi
fino al 30 settembre 1987. Si applica la disposizione dell'articolo 10,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza
cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore
nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.
3. Le
ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: a) a norma dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b); b) mediante
versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi
dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate
da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalita' di
versamento delle ritenute
da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo
comma, dello stesso decreto”.
Come esposto, il predetto decreto ha richiamato, al comma 3 lett. b)
dell'art. 1, l'art. 3 D.P.R. n. 602/73, in rubrica “riscossione mediante
versamenti diretti”, il quale ha indicato che la ritenuta dev'essere operata mediante versamento diretto alla tesoreria provinciale con le modalità di cui al comma 2 lett. d): “Sono riscosse mediante versamento diretto alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:… d) le ritenute alla fonte
applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto
indicato al numero 1) (DPR 600/773 ndr), maturati nel periodo d'imposta
ancorché non corrisposti”.
Lo stesso D.P.R. all'art. 8 co. 3 ha disposto anche che “I versamenti diretti
alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono
essere eseguiti… 3) nel termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per
l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo
3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo
comma, lettera c)”. Successivamente, con il D.lgs. n. 239/1996 sono state introdotte una serie di disposizioni volte a modificare il sistema di tassazione della ritenuta,
introducendo quello del sostituto di imposta.
L'art. 2 del decreto predetto, in rubrica “Imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti
residenti” al comma 2 prevede che “per i buoni postali di risparmio
l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a
quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione
dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità
applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
L'art. 3, dispone che “Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore
a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano
coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo
la quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato”.
Inoltre, l'art. 5 comma 2 del decreto in questione prevede che “
2. Per i
titoli di cui all'articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)), non depositati presso gli
intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti,
da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni
caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti
direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è
applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si
applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art.
2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché
le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4”.
Da ultimo, con l'art. 7 ult. co. del D.M. del 23 giugno 1997 prevede che
“…Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R"
ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli
interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere
capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
In definitiva, alla luce dell'esposta normativa, sulla base di quanto previsto nell'art. 1 D.L. n. 556/86, gli interessi relativi ai buoni fruttiferi postali sono soggetti a ritenuta nella misura ivi indicata e, per espressa disposizione di legge (art. 1 comma 3 lett. d) D.P.R. n. 602/1973 cit.), tale ritenuta va, quindi, operata con le modalità di cui all'art. 3 comma 2 del
D.P.R. 602/73 citato. Pertanto, gli interessi derivanti dai titoli oggetto di causa acquistati da e ed emessi nel 1994, devono essere CP_2 CP_1
riscossi, ancorché non corrisposti, ex art. 3 co. 2 lett. d) D.P.R. n. 602/73
al netto della predetta ritenuta.
Sino al compimento del ventesimo anno gli interessi maturati annualmente, al netto della ritenuta fiscale, vanno sommati al capitale e a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per il periodo successivo, la previsione di un interesse semplice, ossia senza capitalizzazione alcuna, esclude che si ponga questione sulla applicazione della ritenuta d'imposta per l'ultimo decennio).
Infatti, dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che,
sin dall'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza (dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa.
Pertanto, il dettato del D.M. 23 giugno 1997 risulta conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi
(secondo il principio di competenza) anziché all'atto di scadenza dell'investimento (principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno, altresì, natura cogente in virtù degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.
Il quadro appena tracciato non ha subito alcun mutamento, quanto meno di rilievo ai fini del presente giudizio, con l'entrata in vigore del D.lgs. n.
239/96, in particolare degli artt. 2 co. 2 e 5 co. 2 citati, in quanto il contenuto precettivo di tali disposizioni ha, come poc'anzi esposto,
unicamente sostituito il sistema di tassazione della ritenuta con quello del sostituto di imposta, senza, tuttavia, abrogare l'art. 3 co. 2 D.P.R. n. 602/73
predetto. Va ulteriormente rilevato che, con il D.M. 23.12.1998 n. 511, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.1999, in rubrica “Regolamento recante
modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio”, il
Ministro delle Finanze ha adottato “il… regolamento di
attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, recante modificazioni al
regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni
e titoli similari, pubblici e privati” prevedendo all'art. 1 che:
1. Per i
buoni postali fruttiferi, collocati per conto della depositi e prestiti CP_3
tramite la le disposizioni di cui al decreto legislativo Parte_1
1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire
dal 1 gennaio 1997. 2. Ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al
1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale”.
Da tale ultimo decreto risulta, quindi, chiaramente che per i buoni emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, come nel caso di specie, si applica la previgente disciplina fiscale che prevedeva appunto la riscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fossero stati corrisposti.
In aggiunta a quanto fino ad ora rilevato, va osservato che la capitalizzazione degli interessi dovuti in relazione ai buoni oggetto di causa costituisce una manifestazione della capacità contributiva, in quanto un interesse “capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse “effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono fruttifero postale, con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale. Nello stesso senso la Corte di cassazione ha precisato, inoltre, che
<<…il termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria, può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabile non è
necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di "atti di disposizione del diritto">> (Cass. ord., n.
2082/2021).
Inoltre, rispetto al potere di disapplicazione dell'atto amministrativo esercitato dal giudice di prime cure, recente giurisprudenza ha ribadito come tale potere possa essere esercitato unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico (Cass. sent. 9543/2021), e non nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, il D.M. è fondamento della posizione giuridica dedotta in giudizio dalla parte.
In conclusione, quindi, ritiene la Corte di non poter confermare la statuizione di cui alla sentenza impugnata con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di disapplicare l'art. 7 ult. Co. del D.M. 23 giugno 1997 che,
in coerenza con la disciplina primaria che si è già esaminata prevede che
“per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R"
ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli
interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere
capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
L'importo complessivamente dovuto da agli appellati è Parte_1
dunque pari alla somma di euro 34.412,82,
Ogni altra censura rimane assorbita.
In conclusione, l'appello proposto da va integralmente Parte_1
accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Passando al regime di regolamentazione delle spese, l'appello è stato accolto sia relativamente all'applicazione della ritenuta fiscale, sulla quale però vi sono contrastanti pronunce di merito e non vi è ancora pronuncia di legittimità, sia rispetto al profilo della disapplicazione dell'atto amministrativo, rispetto alla quale l'orientamento è consolidato;
la richiesta da parte di e di adire la Corte di Giustizia CP_1 CP_2
tramite un rinvio pregiudiziale è stata, invece, rigettata. L'art. 92 c.p.c. statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento
della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”;
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “La compensazione
delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza
reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché
- per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale
- nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e
in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore,
gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste
dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cassazione 7782/2020).
In considerazione della novità della questione principale trattata, si ravvisano pertanto i presupposti per la integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
ed in riforma della sentenza del Tribunale di MO n. 465/2021,
[...]
pubblicata in data 13 marzo 2021 e non notificata:
-accerta che la complessiva somma dovuta da in Parte_1
favore di e alla scadenza trentennale Controparte_2 Controparte_1 dei buoni postali per cui è causa ammonta alla somma di euro 34.412,82,
già offerta dall'appellante;
-dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli