Cass. civ., sez. I, sentenza 22/12/2011, n. 28432
CASS
Sentenza 22 dicembre 2011

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La negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente. Ne deriva che l'esecuzione dell'ordine in conto proprio non comporta, di per sé sola, l'annullabilità dell'atto ai sensi degli artt. 1394 o 1395 cod. civ.

La prescrizione dell'art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma,non rilevando che l'intermediario abbia violato le regole di condotta concernenti le informazioni (attive e passive) nei confronti del cliente.

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  • 1Acquisto bonds e intermediario: forma scritta necessaria solo per il contratto
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    I singoli ordini di investimento sono validi e non richiedono la forma scritta, che è richiesta dall'art. 23 del t.u.f. solo per il contratto-quadro che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto. Decisione: Sentenza n. 2816/2016 Corte di Cassazione Civile – Sezione I Il caso. Una cliente della banca, che aveva acquistato bonds argentini, si era rivolta al Tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda; aveva quindi proposto successivo appello verso la sentenza del Tribunale, che però è stato respinto. L'investitrice propone ricorso in Cassazione affidato a ben 12 motivi, ma nessuno viene accolto dalla Suprema Corte. La decisione. La Cassazione, dopo aver ripercorso …

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  • 2Obblighi informativi sull’andamento dei titoli dopo la negoziazione.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Sulla banca vincolata da un solo contratto di custodia e amministrazione (e non di gestione) non grava un obbligo di informazione generalizzato circa l'andamento dei titoli dopo la negoziazione, ma sorge unicamente da specifiche circostanze. Decisione: Sentenza n. 3404 /2016 Cassazione Civile – Sez. I Il caso. Alcuni investitori avevano investito in titoli emessi dalla Repubblica Argentina, prima del default. Dopo aver vinto in primo grado, la banca impugnava la sentenza, e la Corte d'Appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli investitori. Gli investitori hanno proposto ricorso in Cassazione basato su ben 11 …

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  • 3Sentenza Cassazione Civile n. 23489 del 26
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. I, 26/08/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 26/08/2021), n.23489 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 27960/2017 proposto da: Banca Carige S.p.a., Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno n. 88, presso lo studio dell'avvocato Camillo Ungari Trasatti, che la rappresenta e …

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  • 4La nullità del contratto di investimento per mancata sottoscrizione dell’intermediario finanziario
    Dott. Antonio Mustone · https://www.iusinitinere.it/

    L'art. 23 del T.U.F recita “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. L' art. 1418, 2° comma, c.c., il quale prevede, tra l'altro, ed in disparte le altre ipotesi …

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  • 5Sulla sottoscrizione dei contratti bancari e di intermediazione finanziaria.
    Di Donato Giovenzana · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 13 settembre 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/12/2011, n. 28432
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28432
Data del deposito : 22 dicembre 2011

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