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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/04/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1602/ 2022
TRA
nato a [...] il Parte_1
09/01/1973 rappresentata e difesa dall'avv. MARRONE MARCO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della Controparte_2
, in virtù del contratto di cessione del 29.11.1999 e
[...] successivi e della procura speciale del 3.7.14 Rep. n. 37521 Racc. n. 5762 Notaio di Tivoli, con sede in Roma, via Ciro il Persona_1
Grande n. 21, e con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso l'Ufficio Legale della sede dell di Vicenza, in Vicenza, CP_2
Corso SS. Felice e Fortunato n. 163, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 21.7.2015 Rep. 80974 Rogito 21569 Notaio di Roma, dall'avv. Antonella Tomasello Persona_2
( ), che ai sensi degli artt. 125, comma 1, cpc e C.F._1
16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 ha indica i seguenti recapiti: fax n° 0444995896 – PEC t Email_1
Resistenti
1 NONCHE'
quale successore e titolo Controparte_3 universale ex lege di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A p. iva
– con sede in Roma alla via G Grezar, 14- in persona P.IVA_1 del Procuratore del Contenzioso dott. giusta Controparte_4 procura speciale Roma repertorio nr 175858 raccolta nr 11458 del 01/10/2021 rapp.ta e difesa dall'avv. Pasqualina Di Donna la quale ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni ai seguenti numeri di tel/ fax: 081/881.47.83; pec: Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio alla via Nazionale 163 in Torre del Greco Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell' atto di intimazione di pagamento con riferimento al relativo atto presupposto specificato in ricorso. Si sono costituiti l la e l' CP_2 CP_2 CP_3
.
[...]
Oggetto della presente controversia, introdotta con ricorso, è quindi, appunto, la impugnazione di un'intimazione di pagamento con riferimento al relativo atto presupposto specificato in ricorso.
In via pregiudiziale, si deve rilevare che, da una interpretazione complessiva dell'atto si evince che vengono impugnati solamente i crediti previdenziali indicati nella intimazione di pagamento, nessun problema ponendosi, quindi, in ordine alla giurisdizione ed alla competenza del presente giudice. Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo
2 dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare risultano sufficientemente individuati gli atti impugnati cioè la intimazione di pagamento e gli atti presupposti e le relative motivazioni. Sempre in via pregiudiziale si deve osservare, pur riconoscendo la controversia della questione, che la espressa previsione del fatto che la (ente pubblico economico) dal Controparte_3
1 luglio 2017 subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'Equitalia, poiché disciplina, al di là di ogni considerazione in merito alla ricostruzione della natura della vicenda in parola, le conseguenze sui rapporti processuali pendenti, stabilendo espressamente il subentro del nuovo soggetto, ad avviso del presente giudice comporta l'automatica prosecuzione del giudizio con la medesima. Si tratta infatti di una successione ex lege e, quindi, necessariamente conosciuta dal giudice non essendo necessaria una dichiarazione di natura “negoziale” per proseguire (o interrompere) il giudizio. Ancora in via pregiudiziale si deve osservare che, poiché si contesta sia la sussistenza del credito, oggetto della intimazione di pagamento e degli atti presupposti, che degli asseriti vizi dei medesimi atti, deve affermarsi sia la legittimazione passiva dell' e della che CP_2 CP_2 della già Equitalia (cfr. anche Cass. Controparte_3
3242/07:” Nell'ambito del contenzioso tributario perché il concessionario alla riscossione sia l'unico legittimato a contraddire non è sufficiente che sia oggetto di ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale un atto da lui formato, ma è necessario che si deduca che tale atto è viziato da errori a lui imputabili. Deve trattarsi, cioè, di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. Rientra fra queste ipotesi la emissione di avviso di mora non preceduto dalla (rituale) notifica dell'atto impositivo. Il concessionario, infatti, deve accertarsi della esistenza e ritualità di tale notifica prima di emettere l'avviso di mora. Deriva, da quanto precede, pertanto, che è inammissibile il ricorso proposto soltanto avverso l'ufficio impositore qualora venga dedotta la illegittimità dell'avviso di mora per omessa pregressa notifica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, in cui il giudizio di primo grado e di appello si erano svolti unicamente nel contraddittorio dell'Ufficio finanziario, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui
3 sopra, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità del ricorso introduttivo).“). In relazione alla legittimazione dell'ente titolare del credito in ordine alle censure relative appunto alla sussistenza dello stesso cfr. anche Cass. 5532/08. Nessun termine decadenziale specifico sembra essere previsto per l'intimazione di pagamento che, comunque, appare tempestivamente impugnata. Tanto premesso si deve rilevare che appare sostanzialmente pacifico che l'odierno ricorrente abbia impugnato separatamente due cartelle esattoriali, relative alla stessa intimazione di pagamento. Al riguardo nonostante i rinvii concessi, tutte le parti non hanno approfondito sufficientemente le argomentazioni relative alla natura dei crediti, oggetto dei separati giudizi, e la necessità o meno di due azioni separate. Pur riconoscendo la controversia della questione che dovrà essere tenuta presente nel governo delle spese, non vi sono elementi sufficienti per affermare, con certezza assoluta, la sussistenza di un frazionamento del credito con abuso del diritto. Appare, a questo punto, opportuno premettere che la Corte di legittimità ha elaborato uno "schema" di tutela e di rimedi esperibili che può essere utilizzato anche nella materia che si sta esaminando, come per l'appunto si desume dalla sentenza n. 21863/2004, anche se quest' ultima ha specificatamente trattato solo l'aspetto dell'opposizione agli atti esecutivi. I rimedi esperibili sono: a) l' opposizione per motivi inerenti il merito della pretesa o per vizi di formazione del ruolo ex art. 24, commi 5°
e 6° d.leg.vo n.46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell' avviso;
b) la opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., per omessa o inesistente notifica dell'avviso o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, che può essere proposta in ogni tempo fino all'espropriazione e può riguardare anche la prescrizione;
c) l'opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., per dedurre vizi di notifica o di regolarità formale della cartella, da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale stessa. Nel presente giudizio, quindi, non deve essere considerata la decadenza per decorso del termine di impugnazione della cartella esattoriale, poiché appunto, si ripete ancora, oggetto di esame non è solo l'impugnazione del predetto atto presupposto, ma anche la dichiarazione di prescrizione del credito in essi accertato e gli atti conseguenti. Nessuna tardività dell'impugnazione può quindi essere riscontrata nel caso in esame sotto questo profilo.
4 Tanto premesso è superfluo rilevare che anche quando un credito è stato accertato da un titolo giudiziale, eventualmente passato in giudicato, lo stesso può ovviamente ugualmente prescriversi come si evince dal disposto dell'art. 2953 c.c. A fortiori tale principio deve affermarsi quando non si sia in presenza di un titolo esecutivo giudiziale.
Sussiste quindi un interesse ad agire per ottenere la dichiarazione di prescrizione del credito. Al riguardo non trattandosi di un titolo esecutivo giudiziale non può trovare applicazione l'art. 2953 c.c. secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, in base al quale :” Poiche' la "ratio" dell'art. 2953 cod. civ. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non e' possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale;
pertanto non e' applicabile la prescrizione decennale ma quella breve annuale (vigente per il diritto alla sorte capitale ex art. 6 legge 11 gennai 1943 n. 138) ove si richieda la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla indennita' di maternita' che era stata riconosciuta con un precedente giudicato.” (cfr. Cass. 5710/99). La durata quinquennale della prescrizione è stata da ultimo affermata dalla sentenza della Cassazione 12715/16. Questo giudice è consapevole dei contrasti giurisprudenziali verificatisi sul punto ma ritiene condivisibili le argomentazioni della giurisprudenza appena citata (cfr. anche Tribunale Torino, sez. lav., 01/07/2014, n. 1494). Deve, quindi, trovare applicazione l'art.3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale prevede: “Le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni , dalla L.
1.giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.”.
Al comma 10 la norma in parola prevede: ” I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge,
5 fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art.2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e e le procedure in corso.”.
- Orbene poiché anche sotto il profilo della allegazione il primo atto interruttivo dopo la cartella esattoriale risulta notificato nel 2018 e quindi circa dieci anni dopo, risultano prescritti i contributi previdenziali di cui alla cartella di pagamento indicata in dispositivo, non risultando prodotti idonei atti interruttivi nel quinquennio. Sempre secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” Il credito per le sanzioni civili costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell'inadempimento o del ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali, pertanto, nella sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale, con la conseguenza che ad esso si applica lo stesso regime prescrizionale di quest'ultima” (cfr. Cass. 20585/2015). Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. La controversia e novità delle questioni esaminate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) revoca l'intimazione di pagamento n° 07120219002916616000 limitatamente ai crediti previdenziali contenuti nella cartella esattoriale n° 071 2008 0152142134/000;
2) compensa le spese di lite;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 7/4/2025
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IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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