Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 709/2024 vg
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione per i minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dr.ssa Rita Rigoni Presidente
Dr. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dr. Matteo Milazzo Componente privato
Dr.ssa Loredana Carniel Componente privato ha pronunciato la seguente ordinanza
(art. 306 Cod. proc. Civ.)
nella causa iscritta al n. 709/2024 v.g. promossa da
(c.f. ) nato a [...] il 26 marzo Parte_1 C.F._1
1975 e residente a [...], rappresentato e difeso, dagli avv.ti Piero Coluccio
e Stefano Tigani per mandato e domiciliato come in atti – reclamante –
contro
(c.f. ) nata a [...] il 24 maggio CP_1 C.F._2
1985, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra
Strassera per mandato e domiciliata come in atti – reclamata e reclamante incidentale –
contro
1
) nata a [...], il [...]- reclamata e CodiceFiscale_3
reclamante incidentale -
e con l'intervento del
Procuratore Generale
o 0 o
reclami contro decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia
o 0 o letti gli atti ed i documenti della causa in oggetto ed a scioglimento della decisione riservata, osserva.
1-. Con reclamo depositato in cancelleria il 17 dicembre 2024, notificato con decreto, adiva la Corte d'Appello di Venezia, sezione Parte_1
specializzata, impugnando il decreto n. 4405/2024 del Tribunale per i minorenni, pubblicato il 16 dicembre 2024 e comunicato, che nel giudizio instaurato dalla ex convivente per l'affievolimento e la CP_1
decadenza dalla genitorialità per la figlia nata il [...], CP_3
l'aveva dichiarato decaduto, aveva interrotto i rapporti con la figlia, salvo diverso avviso della minore, aveva incaricato il Servizio sociale di favorire la ripresa dei contatti con le modalità più opportune, ispirate a criteri di graduale progressività, aveva dichiarato la propria incompetenza per le richieste materne di affidamento super esclusivo e per la modifica delle spese,
compensando le spese processuali in parte e addebitando la restante quota dei
2/3. Lamentava la violazione dell'art. 330 c.c., sotto il profilo della mancata esplicitazione del pregiudizio per la figlia, anche in considerazione della datazione degli episodi;
si doleva della mancata verifica delle ragioni per
2 parte addotte e dell'attuale incapacità ascritta al fine della ripresa del rapporto con la figlia nell'interesse della stessa, lamentava l'assenza di motivazione e la violazione dell'art. 250 c.c. sotto il profilo della errata applicazione della norma nella parte in cui dispone l'audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni o anche di età inferiore, ove capace di discernimento e chiedeva la sospensione.
Si costituiva la madre della minore, contestando il reclamo del CP_1
quale chiedeva il rigetto per i comportamenti violenti ed inappropriati del padre ai danni della minore, proponendo appello incidentale in merito alla declinazione della competenza sulla domanda di affidamento rafforzato ed in merito alla parziale compensazione delle spese opponendosi alla istanza cautelare.
Si costituiva il curatore speciale contestando il reclamo e proponendo appello incidentale in ordine alla incompetenza per l'affidamento della minore alla madre in modo rafforzato.
Il Procuratore Generale concludeva come da note depositate il 17 marzo 2025.
Parte reclamante rinunciava agli atti. Le controparti accettavano la rinuncia ed a loro volta rinunciavano agli atti (reclami incidentali) con avversa accettazione.
La causa veniva riservava all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025
2.- Osserva la Corte d'Appello.
3.- Va dichiarata l'estinzione del giudizio posta la rinuncia agli atti da parte di tutti i difensori delle parti muniti di valida procura e la rituale accettazione.
3 Le spese vanno compensate perché le rinunce attengono tanto al reclamo principale quanto a quelli incidentali e consentono il non profilarsi della soccombenza unilaterale.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro contro l'avv. Parte_1 CP_1 Controparte_2
curatore di e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte CP_3
d'Appello di Venezia così provvede:
dichiara estinto il giudizio;
compensa le spese
Manda alla cancelleria per le comunicazioni
Venezia lì 21 marzo 2025
Il consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr.ssa Rita Rigoni
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